Sentenza n. 145/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 20legge 12/1973
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 20legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo
comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e
compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), promosso con ordinanza emessa
l'8 giugno 1982 dal pretore di Milano nel procedimento civile
vertente tra Pagni Giuseppe Maria e Enasarco, iscritta al n. 703 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 67 dell'anno 1983;
Visto l'atto di costituzione di Pagni Giuseppe Maria, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Udito l'avv. Mario Vallo per Pagni Giuseppe Maria e l'avvocato
dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Pagni Giuseppe
Maria e l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio (Enasarco), il pretore di Milano ha
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 20, ultimo comma, n. 3, della legge 2
febbraio 1973, n. 12, "nella parte in cui dispone che perdono il
diritto a pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili
quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva
che il ricorso proposto dal Pagni dovrebbe essere respinto, essendo
il ricorrente proprietario di un appartamento concesso in locazione,
nonché titolare di una pensione statale per invalidità civile.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo deduce ,
da un lato, l'irragionevole disparità di trattamento fra la pensione
di reversibilità prevista dalla norma impugnata e la pensione di
reversibilità dell'assicurazione generale prevista dall'art. 13 del
r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della
legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 della legge 21
luglio 1965, n. 903; dall'altro, la violazione dell'art. 38 della
Costituzione, dato che la norma impugnata nega "il diritto alla
pensione di reversibilità nonostante che l'inabile è sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere". Sotto tale ultimo aspetto, il giudice a
quo precisa che "la norma può essere valida sole se ed in quanto,
subordina il diritto a pensione al non possesso di un reddito
sufficiente": nell'attuale assetto, "invece", anche la sola e mera
titolarità di un reddito esclude il diritto a pensione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 9 marzo 1983.
2. - Si è costituito il Pagni, rappresentato dalla tutrice Pagni
Antonella Besana, con atto di deduzioni del suo difensore, avv.
Fiammetta Orsini.
A sostegno della censura relativa alla violazione dell'art. 3
della Costituzione, il Pagni adduce la giurisprudenza della Corte
costituzionale (sentenza n. 7/1980), secondo cui il fondamento della
reversibilità del trattamento pensionistico consiste nella vivenza a
carico del familiare deceduto, cosicché nessun rilievo dovrebbe
attribuirsi al possesso di un qualche reddito personale.
Ciò sarebbe del fatto che la pensione di reversibilità è
cumulabile con l'eventuale pensione diretta goduta dall'interessato a
norma delle leggi n. 153/1969 e n. 114/1974, pensione della quale si
consentirebbe l'integrazione al minimo.
Sotto un diverso profilo si osserva, inoltre, che la previsione
relativa alla perdita della pensione di reversibilità, sancita dalla
legge sull'Enasarco per il figlio maggiorenne inabile in possesso di
un reddito proprio, si porrebbe anche in contrasto con la norma,
ricavabile della medesima disposizione di legge (art. 20, ultimo
comma, n. 3), secondo cui il figlio minorenne non perde la stessa
pensione anche se sia in possesso di reddito.
Si mette infine in evidenza che l'art. 20 alle lettere c) e d) del
primo comma esclude la pensione di reversibilità allorché i
genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili sono titolari di
pensione, ossia di un reddito quantificato ed adeguato al minimo
vitale, mentre il figlio inabile perde il diritto quando possiede un
qualsiasi reddito, che potrebbe rivelarsi di entità simbolica, con
evidente assenza di qualunque logica giustificazione della disparità
di trattamento.
Con riguardo alla violazione dell'art. 38 della Costituzione, si,
ribadisce come tale precetto imponga che al lavoratore inabile sia
garantito il mantenimento se sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere, condizione che non può dirsi insussistente quando
l'interessato fruisca di un reddito personale di entità soltanto
simbolica.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha esplicato rituale
intervento a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
la non fondatezza della proposta questione.
Ricostruita sommariamente la normativa relativa al trattamento
pensionistico di reversibilità, ordinario e integrativo,
l'Avvocatura afferma che la norma impugnata disciplina il diritto dei
figli inabili alla pensione dell'Enasarco nei medesimi termini nei
quali l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, regola il diritto
degli stessi soggetti alla pensione di reversibilità ordinaria: in
entrambi i casi verrebbe richiesta la condizione che i soggetti in
questione siano "a carico" del familiare defunto, ossia che questi
prima del decesso provvedesse al loro sostentamento in maniera
continuativa. Il venir meno di siffatto presupposto, e, quindi, la
disponibilità di un reddito proprio, determinerebbe la cessazione
del diritto a qualunque tipo di pensione. In tal modo la pretesa
violazione del principio di eguaglianza si rivelerebbe insussistente,
e del pari infondato risulterebbe il dubbio di incostituzionalità in
riferimento all'art. 38 della Costituzione.
4. - Con successiva memoria la parte privata ha ribadito le
proprie argomentazioni a sostegno della incostituzionalità della
disposizione impugnata, facendo, tra l'altro, presente che la norma
sospetta di illeggitimità costituzionale non trova riscontro nel
regime giuridico delle pensioni di reversibilità erogate per altre
categorie di lavoratori dalle rispettive gestioni. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza in esame il pretore di Milano chiede a questa
Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 20,
ultimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e
compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti
di commercio), "nella parte in cui dispone che perdono il diritto
alla pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili quando a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio", in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
Più specificamente, l'art. 3 della Costituzione viene invocato
perché, in forza della norma oggetto di denuncia, "risulta attuata
una disparità di trattamento senza razionale giustificazione" tra la
pensione di reversibilità Enasarco ivi disciplinata e la pensione di
reversibilità dell'assicurazione generale obbligatoria spettante "ai
figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del
genitore nel momento del decesso di questi", a prescindere
dall'esistenza di eventuali redditi propri. L'art. 38 della
Costituzione viene, invece, invocato, con implicito riferimento al
suo primo comma, perché la norma denunciata "nega il diritto alla
pensione di reversibilità nonostante che l'inabile è sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere", mentre "per essere valida" dovrebbe
subordinare il diritto a pensione "al non possesso di un reddito
sufficiente".
2. - Delle due questioni proposte, la seconda si appalesa
inammissibile per contraddittorietà della motivazione sulla
rilevanza. È, infatti, lo stesso giudice a quo ad asserire,
conclusivamente, che nel caso di specie si sarebbe "in presenza" di
un reddito, sia pur "appena", "sufficiente per vivere", così
smentendo quanto sostenuto poco prima circa la necessità di
dichiarare invalida la norma per garantire all'inabile la
disponibilità di mezzi sufficienti.
3. - Più complesso il discorso sulla rilevanza dell'altra
questione.
Poiché dagli atti di causa emerge con chiarezza che nella
fattispecie concreta la controversia di merito ha per oggetto non la
perdita del diritto alla pensione di reversibilità Enasarco,
prevista dalla norma impugnata, bensì la stessa acquisizione
iniziale di tale diritto, anche la prima questione, come
letteralmente prospettata, non risulterebbe ammissibile per difetto
di rilevanza.
Dai medesimi atti si ricava, però con altrettanta chiarezza che,
per prassi costante dell'Ente erogatore, in conformità alle
perentorie indicazioni del Ministero competente, il fatto di avere "a
qualsiasi titolo un reddito proprio" comporta automaticamente per i
figli maggiorenni inabili al lavoro non solo la perdita del diritto
già riconosciuto alla pensione di reversibilità di cui all'art. 19
della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (e lo stesso è a dirsi per il
diritto già riconosciuto alla pensione indiretta di cui all'art. 18
della stessa legge), ma pure, e prima ancora, l'iniziale
disconoscimento del diritto all'una o all'altra pensione.
Tutto ciò sta a significare che il secondo dei due eventi da cui
il n. 3 del settimo ed ultimo comma dell'art. 20 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, fa discendere la successiva perdita del diritto
a pensione per i figli maggiorenni inabili al lavoro "quando cessi lo
stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito
proprio" viene sussunto, in via interpretativa, a completamento della
disciplina che l'art. 20 dedica nei suoi primi sei commi all'iniziale
acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità o alla
pensione indiretta. Più precisamente, il completamento accede al
terzo di tali commi, cioè al comma alla cui stregua va verificata la
sussistenza della condizione posta dalla lettera b) del primo comma
(l'essere "a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al
momento del decesso di questo") ai fini dell'acquisizione del diritto
alla pensione per "i figli di qualunque età riconosciuti inabili al
lavoro".
Così riportata alla norma che il diritto vivente trae dal
combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20
della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nel senso di negare il diritto di
acquisire la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili
al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, la
questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 3 della
Costituzione non può non considerarsi rilevante.
4. - Quanto al merito, la denunciata disparità di trattamento
rispetto alla pensione di reversibilità dell'assicurazione generale
obbligatoria prevista dall'art. 13 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n.
636, come sostituito dapprima dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952,
n. 218, e poi dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 - pur
essendo innegabile, dal momento che in nessuna delle formulazioni di
tale art. 13 si rinviene traccia di una condizione analoga a quella
posta dall'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973,
n. 12 - non basta di per se stessa a far ritenere violato l'art. 3
della Costituzione.
Si tratta, infatti, di una disparità che, per più di un motivo,
non può dirsi priva di qualsiasi giustificazione e, quindi,
palesemente irragionevole. Già in via generale, lo stato complessivo
della normativa previdenziale, in quanto caratterizzata da profonde
differenziazioni nelle posizioni assicurative con molteplicità di
discipline e di strutture, rende problematica ogni operazione diretta
ad isolare singoli aspetti di un dato trattamento previdenziale per
compararli con i corrispondenti, ma diversificati, aspetti di un
altro trattamento.
Più in particolare, come questa Corte ha ripetutamente avuto modo
di sottolineare, persino le diverse condizioni soggettive ed
oggettive degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rispetto alla condizioni
dei lavoratori soggetti alle gestioni speciali dello stesso I.N.P.S.
escludono in linea di massima la violazione del principio di
eguaglianza (v. sentenze n. 155/1969 e n. 102/1976). Nel caso di
specie, poi, la pensione Enasarco, attualmente regolata dalla legge 2
febbraio 1973, n. 12, è gestita dal Consiglio di amministrazione
dello stesso ente attraverso un apposito Fondo, detto Fondo di
previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ad
integrazione della pensione "istituita" dalla legge 22 luglio 1986,
n. 613: l'art. 1 di quest'ultima ha, infatti, esteso l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attività commerciale, dando vita presso l'I.N.P.S. ad una
gestione speciale per tale assicurazione (art. 5) e facendo nel
contempo assumere al trattamento previdenziale in precedenza
autonomamente previsto per gli agenti ed i rappresentanti di
commercio la "natura integrativa" di cui si è detto (art. 29,
secondo comma, poi ribadito dall'art. 2, primo comma, della legge 2
febbraio 1973, n. 12).
A parte il fatto che, come bene ha osservato l'Avvocatura dello
Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, "appare veramente arduo istituire un confronto tra un
trattamento pensionistico e l'altro quando il soggetto che ha agito
in giudizio gode di entrambi", ciò implicando ovviamente una non
coincidenza tra essi, resta in ogni caso incontestabile la
conclusione alla quale è giunta in udienza la stessa Avvocatura
dello Stato: pensione generale e pensione Enasarco si collocano su
due piani diversi, in posizioni non omogenee, per cui non può certo
dirsi arbitrario che la seconda abbia un connotato privo di
rispondenza nella disciplina dell'altra.
2. - La lamentata mancanza di una razionale giustificazione alla
base della norma in esame, se d'evessere esclusa sotto il profilo
comparativo dianzi considerato, emerge, però, per altra via,
risultando la norma stessa priva di coerenza intrinseca (v. sentenze
n. 69/1982, n. 215 e n. 222 del 1983).
Il far dipendere l'insorgenza del rapporto giuridico previdenziale
in favore di un figlio maggiorenne riconosciuto inabile al lavoro,
oltreché dal requisito della di lui vivenza a carico del lavoratore
pensionato nel momento del decesso di quest'ultimo, dalla condizione
della totale mancanza di redditi propri del superstite, come pretende
il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art.
20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è, nella tassativa
indiscriminatezza di tale condizione, contrario ai più elementari
canoni dell'equità e della logica.
La circostanza che una simile statuizione non trovi riscontro in
nessun altro dei pur numerosissimi e svariatissimi trattamenti
previdenziali per i superstiti non è certo di per sé idonea ad
inficiare la norma denunciata, stanti le considerazioni più sopra
svolte sulla non omogeneità delle molteplici discipline
riscontrabili in materia, ma appare pur sempre ricca di significato,
rivelandosi chiaro sintomo della unanimemente riconosciuta esigenza
di non paralizzare il requisito sostanziale della vivenza a carico
con un drastico dato formale. Prova ne sia che le altre normative, le
quali, anche ad evitare un sistematico ricorso ad accertamenti
giurisdizionali o comunque un intenso contenzioso, si preoccupano di
circoscrivere, per lo più in sede regolamentare o addirittura di
direttive interne, il requisito della vivenza a carico,
affiancandogli la previsione di un limite reddituale, si avvalgono di
criteri, pur sempre presuntivi e per ciò stesso opinabili, ma mai
così totalmente negativi da far dipendere l'esclusione della
pensione di reversibilità dalla "sola e mera titolarità di un
reddito nummo uno", come icasticamente sintetizza il giudice a quo.
Questa inesorabile caratteristica della pensione di reversibilità
Enasarco ai figli maggiorenni inabili al lavoro - che risale all'art.
21, settimo comma, n. 3, del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, recante
norme regolamentari del trattamento integrativo riconosciuto dal già
ricordato art. 29, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613,
poi riprodotto in termini pressoché identici nell'art. 20 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, qui in discussione - svuota di
contenuto il requisito della vivenza a carico: la sua operatività
viene, infatti, limitata ai soli casi in cui l'inabile al lavoro non
abbia alcun reddito proprio, rimanendo priva di incidenza in ogni
altro caso, qualunque sia l'entità del reddito.
Ma - poiché la vivenza a carico, in quanto collegata non ad una
libera disponibilità del genitore a prestare per ragioni effettive
tutto quanto possa servire al figlio maggiorenne, bensì alla non
altrimenti fronteggiabile mancanza dei mezzi necessari al
sopravvivere di quest'ultimo, presuppone l'esistenza di uno stato di
bisogno - svuotare di contenuto il requisito della vivenza a carico
equivale a disconoscere aprioristicamente e, quindi,
ingiustificatamente l'eventuale esistenza dello stato di bisogno.
In tal modo resta elusa, già a livello normativo, e, quindi, con
una generalizzazione inaccettabile, la funzione stessa della pensione
di reversibilità ai superstiti: quella di dare garanzia di
continuità al loro sostentamento, globalmente inteso come l'insieme
delle necessità di vita e di mantenimento, una garanzia tanto più
ineludibile (v. sentenza n.7/1980) nel caso particolarmente delicato,
anche per le esigenze di assistenza e di cura, del figlio maggiorenne
inabile nel momento del decesso del lavoratore pensionato, dipendendo
la sua precedente vivenza a carico del genitore dalle condizioni
fisiche che gli impedivano ed ora - salvo il venir meno dello stato
di inabilità - gli impediscono di provvedere alle proprie necessità
di vita e di mantenimento. Il riconoscimento della pensione di
reversibilità, reso necessario dalla situazione di bisogno
determinata dall'interruzione della fonte di sostentamento costituita
dal reddito paterno, diviene così "una sorta di proiezione oltre la
morte" della funzione assolta in vita da tale reddito (sentenza n.
6/1980), funzione che l'esistenza di un qualsiasi altro reddito, pure
minimo, proprio del superstite non può certo surrogare sic et
simpliciter.
Ciò è tanto vero che, nella valutazione della stessa vivenza a
carico da parte della giurisprudenza ordinaria, l'effettivo
mantenimento del figlio inabile non deve necessariamente aver
costituito un onere gravante in misura totale sul lavoratore
pensionato, bastando che questi l'abbia sopportato in misura
prevalente, nel senso di aver dovuto integrare il reddito proprio del
primo perché inidoneo a garantirne il sostentamento.
Il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3,
dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, deve, pertanto,
essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto nega il
diritto di acquisire la pensione di reversibilità ai figli
maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano
"un" reddito proprio.
Una volta esclusa l'operatività di una condizione negativa così
in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica,
l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non
rientra sicuramente nei poteri di questa Corte. Spetta caso mai al
legislatore di effettuare le possibili scelte e comunque agli
interpreti di ricavare dal sistema i criteri valutativi più idonei a
meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico e dello
stato di bisogno.
6. - In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, è pure da dichiarare illegittimo negli stessi termini dianzi
precisati il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3,
dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto, al
medesimo modo della pensione di reversibilità, nega ai figli
maggiorenni inabili al lavoro, che a qualsiasi titolo abbiano un
reddito proprio, il diritto alla pensione indiretta. La diversità
tra l'uno e l'altro tipo di pensione, avendo in questo settore una
portata meramente formale (sentenza n. 169/1986), è priva di
riflessi in ordine all'insorgenza del diritto a favore dei
superstiti, cosicché dall'illegittimità costituzionale della norma
relativa al primo deriva come conseguenza l'illegittimità della
parallela norma relativa al secondo.
7. - Del pari, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del
settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,
nella parte in cui prevede che i figli maggiorenni inabili al lavoro
perdano il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità "o
quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio". La coincidenza
di contenuti impone una soluzione analoga alle precedenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2
febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e
riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore
degli agenti e dei reppresentanti di commercio), sollevata, in
riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con
l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato
disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione
di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
c) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione
indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
d) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, settimo
comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui
prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di
reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a
qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte