Sentenza n. 145/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1996 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 152/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con
ordinanza emessa l'8 aprile 1994 dalla Corte dei conti, sezione III
giurisdizionale, sul ricorso proposto da Sanna Filippa contro
l'INADEL, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1995, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Sanna Filippa nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Udito l'avv. Franco Agostini per Sanna Filippa e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con ordinanza
emessa l'8 aprile 1994 e pervenuta alla Corte il 6 ottobre 1995, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo
comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in
materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella
parte in cui limita il riconoscimento del diritto all'assegno
vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio in età
superiore ad anni sessanta, o in quella minore prevista dal
regolamento organico, oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e
permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel
termine perentorio di un anno dalla data di cessazione.
Il giudice rimettente, dopo aver premesso in fatto che motivo della
controversia è una deliberazione dell'INADEL con la quale è stata
negata alla ricorrente, Filippa Sanna, già infermiera professionale
cessata dal servizio per dimissioni volontarie dopo 4 anni e 9 mesi
di iscrizione, l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 152 del 1968
per assenza del requisito di cui all'art. 5 di tale legge, richiama,
in diritto, la sentenza n. 204 del 1972 di questa Corte, con la quale
era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una
disposizione (regolatrice della materia degli assegni vitalizi
dell'INADEL prima della legge n. 152 del 1968), nella parte in cui
escludeva la concessione di detto assegno qualora il dipendente fosse
cessato dal servizio per motivi dipendenti dalla sua volontà, ovvero
fosse in godimento di pensione ad altro titolo. La Corte ravvisò in
quella circostanza il contrasto con l'art. 36 della Costituzione,
dovendosi ritenere l'assegno vitalizio parte della retribuzione
differita.
Le stesse ragioni poste a fondamento di quella decisione rendono
evidente, a giudizio del giudice rimettente, il contrasto della norma
impugnata in questa sede con l'art. 36 della Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita Filippa
Sanna, concludendo per l'accoglimento della questione per le stesse
ragioni già esposte dal giudice rimettente nell'ordinanza di
rimessione.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata.
Rileva la difesa erariale che, a differenza della norma dichiarata
costituzionalmente illegittima, la disposizione in esame non riguarda
la perdita di un diritto di cui era prevista la maturazione e che di
fatto era già maturato, quanto invece un trattamento eccezionale per
il quale, più che al concetto di retribuzione differita, occorre
fare ricorso a quello di assistenza sociale, in ragione dell'età o
dello stato di salute del beneficiario. In virtù di tali differenti
ragioni, la corresponsione dell'assegno non troverebbe valida
giustificazione, non potendosi essa ricondurre al regime
pensionistico, al quale attiene il concetto di retribuzione
differita.
Si ritiene pertanto che al legislatore correva l'obbligo di
stabilire le condizioni minime per dar luogo a retribuzione differita
ovvero ad intervento assistenziale: condizioni delle quali il
dipendente era o doveva comunque essere a conoscenza.
4. - In prossimità dell'udienza ha presentato memoria la difesa
della parte privata insistendo per le già formulate conclusioni. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ritiene che la disposizione di cui all'art.
5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali),
relativa alle condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio,
sia in contrasto con l'art. 36 della Costituzione per le stesse
ragioni che giustificarono la pronuncia n. 204 del 1972, con la quale
questa Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 11,
primo e terzo comma, della legge 13 marzo 1950, n. 120, che regolava
la stessa materia prima della disciplina che forma oggetto del
presente giudizio.
In particolare, l'ordinanza di rimessione rileva che la citata
sentenza n. 204 pronunciò l'incostituzionalità di quella precedente
disposizione nella parte in cui veniva esclusa la concessione di
detto assegno qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per
motivi dipendenti dalla sua volontà, in quanto l'assegno vitalizio
era da ritenere parte della retribuzione differita e non poteva
quindi essere negato al lavoratore, senza violare il principio della
giusta retribuzione previsto dall'art. 36 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
Va premesso che nel caso di specie (dimissioni, 8 ottobre 1973) è
ancora applicabile la citata disposizione del 1968 sulla concessione
degli assegni vitalizi a carico dell'INADEL, dal momento che solo con
la legge 29 aprile 1976, n. 177, dette disposizioni sono state
abrogate.
Il precedente giurisprudenziale di questa Corte (sentenza n. 204
del 1972), sul quale fa leva l'ordinanza di rimessione, non è
pertinente, dato che in quel caso fu dichiarata l'illegittimità
costituzionale della disposizione del 1950, allora impugnata, nella
parte in cui essa subordinava "la concessione dell'assegno vitalizio
alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi
indipendenti dalla sua volontà". Ed invero, nella successiva legge
n. 152 del 1968, che forma oggetto del presente giudizio, tale
condizione non fu ripetuta.
L'ordinanza di rimessione implicitamente riconosce che l'INADEL ha
negato l'assegno non in quanto la cessazione dal servizio è avvenuta
per dimissioni volontarie, bensì per l'assenza di altri requisiti:
essa infatti rileva che il rifiuto dell'assegno è avvenuto "in
applicazione del disposto dell'art. 5, lettera a), che limita il
riconoscimento di tale diritto al caso che il dipendente sia cessato
dopo il compimento dell'età di anni 60, ovvero sia divenuto inabile
al lavoro in modo assoluto e permanente".
3. - Può dedursi dall'ordinanza che il giudice a quo ravvisi la
non conformità ai principi costituzionali per il fatto che la norma
pone non consentite condizioni alla spettanza dell'assegno vitalizio;
e ciò per il solo motivo che questo assegno avrebbe natura di
retribuzione differita.
Ma anche tale prospettazione è destituita di fondamento.
Ed invero, a parte l'orientamento della Corte di cassazione circa
la natura assistenziale di detto assegno vitalizio, e pur ammettendo
che tale assegno abbia natura previdenziale o una concorrente natura
di retribuzione differita, ciò non è in ogni caso sufficiente a far
ritenere illegittima qualsiasi condizione che la legge ponga alla sua
concessione, dal momento che i contributi versati dal lavoratore o
trattenuti dal datore di lavoro ai fini di detto trattamento si
innestano in un meccanismo di tipo assicurativo, la cui fruibilità
non può prescindere dalla contemporanea sussistenza di altri fattori
(di età, di lavoro o economici) ritenuti necessari.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, lettera a), della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti
locali), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione,
dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte