Ordinanza n. 146/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo
comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7
dicembre 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre
1983, n. 408/84 reg. ord., ha promosso questione di legittimità
costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen.,
ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo
trattamento sanzionatorio la congiunzione carnale con minore
infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;
che il Tribunale si dà carico di osservare come, nel caso di
rapporto con minore consenziente, anche la parificazione della pena
nei minimi edittali (e con le eventuali attenuanti) con quella
prevista per il rapporto imposto con violenza, sia pure di minima
entità, non corrisponda al principio di ragionevolezza;
Considerato che il Tribunale concorda con la giurisprudenza di
questa Corte circa la legittimità costituzionale della norma
incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;
che quindi chiede alla Corte di modificare il trattamento
sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;
che tale compito, anche a concordare con il Tribunale circa la
valutazione della gravità del fatto, esorbita all'evidenza dal
controllo di legittimità per essere di esclusiva spettanza del
legislatore;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen.,
promossa dal Tribunale di Roma con ordinanza del 7 dicembre 1983, n.
408/84 reg. ord., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte