Sentenza n. 146/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 201/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 10 luglio 1991, n. 201, recante "Differimento delle
disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge
pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in
agricoltura)", promosso con ordinanza emessa il 27 maggio e 17 giugno
1994 dalla Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - nel
giudizio di responsabilità nei confronti di Filippo Maria Pandolfi
ed altro, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Filippo Maria Pandolfi e di
Calogero Mannino nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Franco Gaetano Scoca per Filippo Maria Pandolfi,
Giulio Correale per Calogero Mannino e l'Avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 27 maggio - 17 giugno 1994 la Corte dei
conti - sezione prima giurisdizionale - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 10
luglio 1991, n. 201, recante "Differimento delle disposizioni di cui
alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (legge pluriennale per
l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)", in
riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione, nonché per
eccesso di potere legislativo.
La norma impugnata prevede che gli obblighi derivanti dalle
disposizioni in materia di "prelievo supplementare" sul latte di
vacca, di cui al regolamento CEE n. 804/68 e successive modificazioni
ed integrazioni, si applicano, a partire dal periodo 1991-1992, su
tutto il territorio nazionale.
L'ordinanza di rimessione pone in luce che il Procuratore generale
della Corte dei conti, con citazione in data 21 marzo 1991, aveva
iniziato azione di responsabilità nei confronti degli ex ministri
dell'agricoltura Filippo Maria Pandolfi (in carica nel periodo
1984-1987) e Calogero Mannino (in carica nel 1988), deducendo
l'omessa applicazione in Italia del regime delle "quote latte"
previsto dalla normativa comunitaria (in particolare, dai regolamenti
del Consiglio CEE n. 804/68, come modificato dal n. 856/84, e n.
857/84, nonché dal regolamento della Commissione n. 1371/84) che,
per contenere gli eccessi di produzione nel settore
lattiero-caseario, hanno introdotto, come sanzione finanziaria, il
c.d. "prelievo supplementare" sulle quantità di latte eccedenti la
quota di produzione assegnata ai vari paesi. La mancata applicazione
del prelievo supplementare per gli anni successivi al 1984 ha
comportato una condanna dello Stato italiano da parte della Corte di
giustizia delle Comunità europee (sentenza 17 giugno 1987), con il
conseguente addebito allo stesso, in sede di liquidazione dei conti
FEOGA, della somma di lire 77.558.842.190, riferita all'omessa
riscossione del prelievo negli anni 1985-86 e 1986-87. Di tale
importo sono stati chiamati a rispondere, a titolo di danno erariale,
gli ex ministri Pandolfi e Mannino, in quanto ritenuti responsabili
della omessa applicazione dei regolamenti comunitari.
Senonché, nel corso del giudizio, è sopravvenuta la legge 10
luglio 1991, n. 201, che, con l'art. 1, terzo comma, ha fatto
decorrere dal periodo 1991-92 l'applicazione degli obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria in tema di prelievo supplementare.
In conseguenza di tale nuova disciplina, la difesa dei due ex
ministri ha eccepito l'insussistenza del danno erariale ed il
conseguente venir meno del presupposto dell'azione di
responsabilità.
La Corte dei conti ritiene, pertanto, rilevante la questione di
costituzionalità prospettata, non potendo decidere indipendentemente
da essa in ordine all'azione di responsabilità che è stata
iniziata.
Per quanto concerne il merito della stessa questione l'ordinanza
prospetta più profili di incostituzionalità.
In primo luogo, risulterebbe violato l'art. 10, primo comma, della
Costituzione, secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute, dal momento che l'art. 1, terzo comma, della legge n.
201 del 1991, avendo fatto decorrere il prelievo supplementare sul
latte di vacca a partire dal periodo 1991-92, si sarebbe posto in
contrasto con i regolamenti comunitari che hanno disciplinato tale
prelievo (regolamenti del Consiglio n. 856/84 e 857/84; regolamento
della Commissione n. 1371/84).
In secondo luogo la norma impugnata, per il fatto di comportare
l'esclusione di un danno erariale e, quindi, di porre nel nulla
un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzata a carico
di soggetti determinati, integrerebbe un'ipotesi di eccesso di potere
legislativo.
Dopo aver richiamato l'orientamento dottrinale favorevole a
includere nel sindacato di legittimità delle leggi anche il
controllo sull'eccesso di potere legislativo conseguente dalla
violazione di principi impliciti nel sistema costituzionale,
l'ordinanza rileva che, nella specie, l'eccesso di potere viene a
configurarsi sotto il profilo dello sviamento, come "vizio del falso
scopo" ovvero "come falsità di causa e falsità di fine".
Infine, la norma impugnata verrebbe a violare: a) l'art. 3 della
Costituzione, "in quanto la disposizione di legge che ponga nel nulla
un'ipotesi di responsabilità amministrativa contrasta con il
principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge"; b) l'art.
24 della Costituzione, "in quanto la disposizione di legge che pone
nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già
realizzatasi in concreto appare lesiva del diritto del Procuratore
generale della Corte dei conti ad agire in giudizio per la tutela del
diritto dell'erario al risarcimento dei danni"; c) l'art. 97 della
Costituzione, "in quanto la medesima disposizione esclusiva della
responsabilità amministrativa appare in contrasto con i principi di
buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione che devono
presiedere all'organizzazione degli uffici della pubblica
amministrazione".
2. - Si è costituito in giudizio l'ex ministro Filippo Maria
Pandolfi per chiedere che questa Corte dichiari la questione
sollevata irrilevante ovvero manifestamente infondata.
3. - Si è pure costituito l'ex ministro Calogero Mannino per
chiedere che la Corte dichiari la questione inammissibile o
infondata.
Secondo la difesa del Mannino, con riferimento all'art. 10 della
Costituzione, la questione sarebbe inammissibile sotto due profili:
in primo luogo perché sarebbe errato il richiamo al parametro
costituzionale, essendo pacifico che il contrasto tra diritto interno
e diritto comunitario non è regolato dall'art. 10, ma dall'art. 11
della Costituzione; in secondo luogo perché, in caso di contrasto
tra diritto interno e diritto comunitario, si porrebbe un problema di
disapplicazione e non di costituzionalità.
Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, si sottolinea, poi,
che il giudice rimettente ha omesso di motivare sotto il profilo
della disparità di trattamento e si afferma la ragionevolezza della
norma in quanto diretta a tutelare determinati interessi.
Neppure fondato sarebbe il dubbio di costituzionalità dedotto con
riferimento all'art. 24 della Costituzione. Al riguardo si sostiene
che non esiste un diritto di tutela giurisdizionale riferibile ad un
organo singolo quale il Procuratore generale della Corte dei conti e
che, se esiste un diritto all'integrità dell'erario, questo può
essere bilanciato, da parte del legislatore, con quello della
produzione nazionale.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione,
proprio l'osservanza del principio di buon andamento avrebbe indotto
il legislatore, nella ponderazione degli interessi, a considerare
prevalente quello di attribuire stabilità agli assetti della
produzione, così come si sono consolidati nel tempo.
Inoltre, la difesa del Mannino si sofferma sull'inesistenza
dell'eccesso di potere legislativo, dal momento che mancherebbe il
presupposto per costruire l'attività legislativa che, in quanto
politica, è libera nel fine, come attività discrezionale, vincolata
nel fine.
La stessa difesa sottolinea, infine, la valenza politica delle
scelte che vennero operate dal ministro, avendo dovuto questi
provvedere a conciliare la disciplina comunitaria, che penalizzava
l'economia italiana - fondandosi anche sopra una inesatta rilevazione
della produzione lattiera - con le esigenze di quest'ultima. Ciò
sarebbe confermato dai rapporti, a vari livelli politici, tra
l'Italia e gli organi comunitari e dall'ottenimento, infine,
dell'aumento della quota latte assegnata all'Italia.
4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
In primo luogo non sussisterebbe alcun contrasto con l'art. 10
della Costituzione, dal momento che tale articolo riguarda solo le
norme internazionali consuetudinarie e non quelle comunitarie.
Inoltre, sarebbe insussistente la denunciata incostituzionalità per
eccesso di potere legislativo - sotto i profili degli artt. 3, 24 e
97 della Costituzione - perché la norma di diritto sostanziale che
regola una situazione, anche pregressa, senza violare un giudicato
né modificare il contenuto di una sentenza non sottrae al giudice
alcuna controversia, ma gli fornisce il diritto che egli deve
applicare.
5. - In prossimità dell'udienza, la difesa dell'on. Filippo Maria
Pandolfi ha presentato un'ampia memoria, dove si ricostruisce
l'intera vicenda dell'applicazione delle quote latte in Italia.
In tale memoria si rileva, in particolare, come il sistema delle
quote latte, adottato a partire dal 1984 per il contenimento della
produzione di latte in ambito comunitario, si fosse rivelato fin
dall'inizio particolarmente svantaggioso per l'Italia: sia in quanto
volto a favorire i paesi eccedentari (mentre l'Italia è tra i paesi
deficitari), sia per essere stata la quota italiana stabilita sulla
base di dati statistici inattendibili e quindi ampiamente inferiore
alla produzione effettiva. Inoltre, il sistema delle quote
individuali (relative alle singole aziende), adottato da tempo nei
paesi eccedentari per il regime degli ammassi, si presentava di
attuazione particolarmente difficile in Italia, data l'estrema
frammentazione dei centri di produzione.
Per queste ragioni, che impedivano al Governo italiano di accettare
una diminuzione della produzione pari a quella imposta ai paesi
eccedentari, il ministro Pandolfi, agendo sempre su indicazioni del
Governo, aveva condotto una lunga trattativa in sede comunitaria.
Tale azione consentiva di ottenere adattamenti dei criteri di
determinazione delle quote, un aumento del quantitativo assegnato
all'Italia ed una deroga alle ulteriori limitazioni di produzione
stabilite con il regolamento CEE n. 775/1987.
La conclusione di questo processo conduceva, in sede nazionale,
all'approvazione delle leggi n. 201 del 1991 e n. 468 del 1992,
attraverso cui si è provveduto alla graduale attuazione della
normativa comunitaria; in sede comunitaria, all'aumento del
quantitativo globale di produzione concesso all'Italia con il
regolamento CEE n. 1560/93.
L'azione negoziale del ministro - prosegue la memoria - ha avuto
sempre il pieno sostegno del Governo e del Parlamento (come
dimostrato dai dibattiti parlamentari, oltre che dalle due leggi
richiamate) ed ha consentito di evitare un grave danno all'economia
nazionale, quale si sarebbe prodotto ove le statuizioni comunitarie
fossero state pedissequamente attuate.
La memoria si sofferma poi sulle singole censure di
costituzionalità rivolte alla norma impugnata.
Per quanto riguarda quella basata sull'art. 10 della Costituzione,
si afferma che non vi è stata alcuna violazione dei regolamenti
comunitari e che, comunque, è improprio il richiamo a tale norma, in
quanto la preminenza delle norme comunitarie nell'ordinamento
italiano è garantita non dall'art. 10, ma dall'art. 11.
Per quanto riguarda la censura di eccesso di potere legislativo, la
difesa del Pandolfi rileva come la legge n. 201 del 1991 rappresenti
una tappa di un lungo itinerario, relativo all'atteggiamento
dell'Italia nei confronti del regime comunitario delle quote latte ed
ispirato all'esigenza politica di rinegoziare questo regime.
Tale legge - completata dalla successiva legge n. 468 del 1992,
nata nel quadro di un accordo con la Commissione CEE - non tendeva ad
adottare una sanatoria per i ministri ma soltanto a determinare, per
esigenze dell'economia nazionale, il subentro dello Stato ai
produttori negli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari. Essa,
pertanto, ha rappresentato un momento di convalida parlamentare della
politica agricola costantemente perseguita dall'Italia.
La memoria contesta, poi, la fondatezza della censura riferita
all'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata non porrebbe nel
nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa perché, nella
specie, non sarebbe configurabile una responsabilità amministrativa,
né vi sarebbe stato alcun danno, dovendosi considerare gli atti
compiuti dal ministro come atti politici (o di alta amministrazione)
e non potendosi configurare come sanzione l'importo addebitato
all'Italia.
Si osserva, inoltre, che nella disposizione impugnata non è
riscontrabile alcuna disparità di trattamento, dal momento che la
scelta legislativa corrisponderebbe ad esigenze di un settore
dell'economia, e non sarebbe volta a beneficio degli ex ministri, ma
dei produttori di latte.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 24, oltre a ribadire
che non è configurabile alcuna responsabilità amministrativa, si
rileva che la disposizione impugnata non comprimerebbe in alcun modo
il diritto d'azione del Procuratore della Corte dei conti, che può
continuare ad esercitare l'azione in tutti i casi in cui sussistano
gli estremi per la configurazione di una responsabilità per danno
erariale.
Si esclude, infine, la violazione dell'art. 97, dal momento che
proprio l'osservanza del principio di buon andamento avrebbe indotto
il legislatore alla ponderazione tra diversi interessi operata con la
norma impugnata. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti - sezione prima giurisdizionale - dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della
legge 10 luglio 1991, n. 201, dove si stabilisce che gli "obblighi
derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul
latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/1968 del 27 giugno
1968 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a
partire dal periodo 1991-92 su tutto il territorio nazionale".
Ad avviso del giudice rimettente tale disposizione - per il fatto
di aver differito l'inizio dell'applicazione della normativa
comunitaria in tema di prelievo supplementare sul latte di vacca e,
conseguentemente, di avere sanato la responsabilità amministrativa
dei soggetti (ministri dell'agricoltura) tenuti a tale applicazione -
sarebbe incostituzionale: a) per violazione dell'art. 10, primo
comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i regolamenti
del Consiglio (nn. 856/84 e 857/84) e della Commissione CEE (n.
1371/84), che hanno imposto il prelievo supplementare a partire dal
1984; b) per eccesso di potere legislativo, sotto il profilo dello
sviamento - o del vizio del fine o della causa - per avere la stessa
disposizione posto nel nulla un'ipotesi di responsabilità
amministrativa già realizzatasi a carico di soggetti determinati; c)
per violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal
momento che la disposizione in questione: - risulterebbe in contrasto
con il principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; -
verrebbe a limitare il potere di azione del Procuratore generale
della Corte dei conti ad agire in giudizio per la tutela del diritto
dell'erario al risarcimento del danno; - verrebbe a contrastare con i
principi di buon andamento e di imparzialità che devono ispirare
l'organizzazione della pubblica amministrazione.
2. - La questione non è fondata.
Per quanto concerne l'asserita lesione dell'art. 10, primo comma,
della Costituzione, va preliminarmente rilevato che -
indipendentemente dalla valutazione sull'effettiva sussistenza di un
contrasto tra la norma impugnata e la normativa comunitaria - il
parametro costituzionale si presenta, nella specie, erroneamente
invocato.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha avuto modo di
affermare come l'art. 10, primo comma, della Costituzione, nel
richiamare, ai fini dell'adeguamento del diritto interno, "le norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute", abbia inteso
riferirsi soltanto alle norme internazionali di natura
consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (v. sentenze n. 15
del 1996, n. 323 del 1989, n. 157 del 1987; ordinanze n. 75 del 1993,
n. 496 del 1991). Devono, pertanto, ritenersi escluse dalla sfera di
operatività dell'art. 10, primo comma, della Costituzione le norme
del Trattato di Roma istitutivo delle comunità europee che, in
quanto pattizie, trovano la loro copertura costituzionale nelle
limitazioni di sovranità richiamate, al fine di consentire la
partecipazione dell'Italia ad organizzazioni di natura
sovranazionale, dall'art. 11 della Costituzione (v. sentenze nn. 96
del 1982, 81 del 1979, 183 del 1973). Conseguentemente, anche
l'ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di
diritto comunitario, che viene nella specie denunciata, non può
essere ricondotta al campo di azione dell'art. 10, primo comma,
bensì a quello dell'art. 11 della Costituzione.
Sotto il profilo in esame la questione dev'essere, pertanto,
dichiarata infondata, stante la non pertinenza del parametro
richiamato.
3. Infondata si presenta anche la censura prospettata in relazione
al vizio di eccesso di potere legislativo sotto il profilo dello
sviamento: vizio che discenderebbe dal fatto che la norma impugnata,
al di là del suo apparente contenuto dispositivo, sarebbe stata
adottata soltanto al fine di sottrarre determinati soggetti (ex
ministri) ad una responsabilità amministrativa già maturata e,
conseguentemente, al giudizio per danno erariale attivato contro gli
stessi dalla Procura generale della Corte dei conti.
L'esame di tale censura - che comporta, nella sostanza, un giudizio
sulla ragionevolezza della norma impugnata riconducibile al profilo
dell'art. 3 della Costituzione - richiede un breve richiamo alle
vicende che hanno condotto all'adozione della legge 10 luglio 1991,
n. 201, e, successivamente, della legge 26 novembre 1992, n. 468, che
(anche se in parte derogata dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che
ha convertito il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727) ha
comportato il definitivo assetto della disciplina attuativa dei
regolamenti comunitari relativi alla materia delle quote latte e del
prelievo supplementare.
Come risulta dai lavori preparatori di tali leggi e dagli atti
governativi richiamati nelle memorie delle parti, il Governo italiano
- dopo l'approvazione del regolamento del Consiglio CEE n. 856 del
1984, che introduceva il prelievo supplementare a carico dei
produttori di latte - aveva adottato, anche sulla scorta di indirizzi
espressi in sede parlamentare, una linea di politica agraria diretta
a rinegoziare con le autorità comunitarie sia la misura della quota
latte spettante all'Italia sia le modalità applicative del prelievo
supplementare. Questo indirizzo veniva giustificato con l'esigenza
di tutelare gli interessi della produzione nazionale (una produzione,
a differenza di quella di altri paesi, non eccedentaria ma
deficitaria), nonché con la necessità di aumentare l'importo della
quota latte assegnata, in quanto calcolata sulla base di dati
statistici non più rispondenti alla realtà produttiva. A questo si
aggiungeva la difficoltà di calcolare il prelievo supplementare da
applicare ai singoli produttori, stante il numero elevatissimo dei
centri di produzione - per lo più di dimensioni modeste - operanti
nel territorio nazionale.
L'azione del Governo si svolgeva nell'arco di più anni e,
attraverso complesse trattative, conduceva a risultati graduali (come
l'aumento della quota assegnata e la riduzione dell'importo
complessivo dei prelievi supplementari non percepiti nei vari anni),
ma non impediva la condanna dell'Italia da parte della Corte di
giustizia delle comunità europee per violazione degli obblighi
derivanti dai regolamenti comunitari (sentenza 17 giugno 1987), con
il conseguente addebito, in sede di liquidazione dei conti del FEOGA,
degli importi complessivi non riscossi a titolo di prelievo
supplementare.
Nella fase conclusiva di questa vicenda interveniva la legge n.
201 del 1991, dove si stabiliva: a) di far decorrere dal periodo
1991-92 il nuovo termine per applicare il prelievo supplementare su
tutto il territorio nazionale (art. 1, terzo comma); b) di trattenere
le somme eventualmente percepite a titolo di prelievo negli anni
precedenti (art. 1, quarto comma); c) di imputare alla gestione
finanziaria dell'AIMA i saldi contabili con la comunità europea
derivanti dal calcolo del prelievo supplementare dovuto per i periodi
dal 1987-88 al 1990-91 (art. 1, nono comma).
A tale disciplina parziale seguiva quella organica introdotta con
la legge n. 468 del 1992 - adottata a seguito degli sviluppi della
trattativa condotta dal Governo in sede comunitaria - dove si poneva
una regolamentazione completa delle quote latte e del prelievo
supplementare, destinata a prendere vigore dal periodo 1993-94.
Quest'ultima legge, tra l'altro, qualificava, sempre con riferimento
al settore lattiero-caseario, il progressivo adattamento del mercato
agricolo interno all'assetto economico comunitario, "anche mediante
la differita attuazione della normativa comunitaria", come atto di
indirizzo di politica agraria (art. 12, primo comma).
Da questi dati emerge che la disciplina introdotta con la legge n.
201 del 1991 - e poi completata con legge n. 468 del 1992 - è stata
determinata da scelte politiche adottate in sede parlamentare e
governativa e destinate, da un lato, a graduare nel tempo
l'attuazione della normativa comunitaria in tema di prelievo
supplementare (che veniva messa a regime solo a decorrere dal periodo
1993-94), dall'altro, ad imputare alla gestione finanziaria dell'AIMA
le conseguenze economiche della responsabilità assunta dallo Stato
verso la comunità in relazione a tale ritardo.
Risulta, pertanto, evidente che anche la norma impugnata va
ricondotta a questo quadro, che concorre a qualificarla non come
norma di sanatoria per responsabilità amministrative imputabili a
singoli ministri in relazione a comportamenti omissivi bensì come
scelta legislativa volta ad evitare che, nelle more della trattativa
condotta dal Governo con gli organi comunitari, ricadessero sui
singoli produttori le conseguenze della responsabilità che lo Stato
aveva ritenuto di assumere verso la comunità.
Tutto questo conduce, dunque, a escludere che la norma impugnata -
correttamente inquadrata nell'indirizzo politico che ha concorso a
determinarla - possa ritenersi incostituzionale per il fatto di aver
perseguito un fine diverso da quello desumibile dal suo contenuto
dispositivo o, comunque, viziato sul piano della ragionevolezza.
4. - Anche le censure sollevate con riferimento agli artt. 3, 24 e
97 della Costituzione non sono fondate.
Per quanto concerne il richiamo all'art. 3 della Costituzione, non
sussiste alcun elemento che possa indurre a riferire alla norma
impugnata la violazione del principio di eguaglianza sotto il profilo
della disparità di trattamento. La norma ha, infatti, valenza
generale, mentre nell'ordinanza non viene richiamato alcun termine di
riferimento cui comparare la disciplina adottata.
Parimenti non può configurarsi da parte della disposizione
impugnata una lesione dell'art. 24 della Costituzione, dal momento
che il diritto di azione spettante al Procuratore generale della
Corte dei conti a difesa dell'erario non comporta l'immutabilità
delle norme di diritto sostanziale destinate a operare come
presupposto per l'esercizio di tale diritto. E questo tanto più ove
al mutamento di diritto sostanziale si pervenga - come è accaduto
nella fattispecie in esame - prima dell'accertamento definitivo della
responsabilità dei soggetti intimati.
Inconferente si prospetta, infine, la censura formulata con
riferimento all'art. 97 della Costituzione, ove si consideri che la
norma impugnata, per l'obiettivo perseguito, mentre è destinata a
incidere nell'assetto del mercato dei prodotti lattiero-caseari,
appare estranea alla sfera dell'organizzazione dei pubblici uffici
cui attiene il parametro costituzionale invocato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, terzo comma, della legge 10 luglio 1991, n. 201, recante
"Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986,
n. 752 (legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati
in agricoltura)", sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24 e 97
della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione prima
giurisdizionale - con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte