Corte costituzionale

Ordinanza n. 146/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero), promossi con ordinanze emesse il

31 luglio 2000 (due ordinanze) e il 15 febbraio 2001 dal Tribunale di

Vicenza, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte al

n. 111, n. 136 e n. 274 del registro ordinanze 2001 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, n. 9 e n. 16, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto in data

31 luglio 2000 (r.o. n. 111 e n. 136 del 2001) e in data 15 febbraio

2001 (r.o. n. 274 del 2001), emesse nel corso di procedimenti civili

promossi da stranieri che avevano proposto ricorso avverso il decreto

di espulsione, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica,

ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,

comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui

stabilisce che il prefetto deve disporre automaticamente l'espulsione

dello straniero, una volta accertati i presupposti previsti, e non

gli consente di prendere in considerazione situazioni che ne

legittimerebbero la permanenza in Italia;

che, quanto alla rilevanza, nelle ordinanze di rimessione si

osserva che i ricorrenti hanno prospettato situazioni personali,

quali la occupazione lavorativa, la disponibilità di alloggio e

l'esistenza di carichi familiari, che sarebbero astrattamente idonee,

nell'ambito delle quote di ingresso, a legittimare la loro presenza

in Italia, ma la disposizione censurata non permetterebbe di ritenere

esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di

espulsione, in quanto, una volta accertata l'esistenza dei

presupposti previsti, l'emanazione da parte sua del decreto di

espulsione dovrebbe considerarsi automatica;

che, ad avviso del giudice a quo la mancata previsione di

attenuazione della automaticità della espulsione quando lo straniero

abbia dimostrato di versare in una situazione che legittimerebbe la

sua permanenza in Italia, violerebbe i principi di solidarietà di

cui all'art. 2 della Costituzione e sarebbe in contrasto con il

principio di eguaglianza, in quanto lo straniero in possesso dei

requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento

della pronuncia del decreto di espulsione subirebbe "un trattamento

diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa

situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza";

che, secondo il remittente, la disposizione censurata sarebbe

in contrasto anche con l'art. 35 della Costituzione, in quanto

l'espulsione automatica dello straniero e il divieto di rientro in

Italia ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14, del decreto legislativo

n. 286 del 1998, pregiudicherebbero il suo diritto al lavoro, e, in

particolare, il suo diritto alla retribuzione e alla stabilità del

posto di lavoro;

che in tutti giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

non fondata.

Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che il remittente, nel sollevare questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabilisce che il

prefetto, una volta accertata l'esistenza dei presupposti di legge,

deve necessariamente disporre l'espulsione dello straniero, pretende

che alla autorità amministrativa siano affidati poteri discrezionali

tali da non costringerla all'osservanza di prescrizioni legali

strettamente vincolanti;

che quello che il giudice remittente chiama automatismo

espulsivo altro non è che un riflesso del principio di stretta

legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che

costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro

diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte

dell'autorità amministrativa;

che le ragioni umanitarie e solidaristiche che ad avviso del

remittente dovrebbero guidare la scelta dell'autorità amministrativa

non sono ignote al decreto legislativo n. 286 del 1998: questo, nel

prevedere, all'art. 19, svariate ipotesi di divieto di espulsione

dello straniero, soddisfa l'esigenza che siano tutelate particolari

"situazioni personali" senza tuttavia abdicare al principio di

legalità, il quale soltanto può assicurare un ordinato flusso

migratorio (sentenza n. 353 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35

della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, in composizione

monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte