Sentenza n. 147/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1220/1942
- art. 8legge 206/1949
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del r.d.l. 4 maggio
1942, n. 434 (imposta sul valore netto globale delle successioni),
convertito in legge 18 ottobre 1942, n. 1220; dell'art. 6 del decreto
legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 (modificazioni delle
imposte sulle successioni e sulle donazioni); e dell'art. 8 della legge
12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle leggi in materia d'imposta
sulle successioni e sulle donazioni), promosso con ordinanza emessa il
17 novembre 1972 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile
vertente tra Giaconia Letizia ed altri e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 18
aprile 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 17 novembre 1972, pronunciata nel corso del giudizio
promosso dalla sig.ra Letizia Giaconia ved. Airoldi ed altri contro
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, il tribunale di Palermo,
accogliendo analoga istanza degli attori, ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del r.d.l. 4
maggio 1942, n. 434, istitutivo della imposta sul valore netto globale
delle successioni, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220,
dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90
(modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni), e
dell'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle
leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni).
Secondo l'ordinanza di rinvio, infatti, le norme denunziate
sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in
quanto:
a) soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi ed i legatari e
presupposto di essa è il loro arricchimento, mentre l'imposta non è
commisurata a tale arricchimento, ma al valore netto globale dell'asse
ereditario;
b) conseguentemente, i singoli eredi o legatari, pur ereditando
beni di egual valore, pagano un'imposta di ammontare differente,
ancorché rivelino identica capacità contributiva, a seconda del
valore complessivo del patrimonio del de cuius, con evidente violazione
del principio di eguaglianza, in forza del quale a parità di valore
dei beni deve corrispondere parità della relativa imposta.
Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso,
viene ora alla cognizione della Corte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con
l'atto di intervento, chiede che la proposta questione venga dichiarata
infondata.
Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, all'istituzione
dell'imposta sul valore globale netto delle successioni si è pervenuti
attraverso una scelta politica che ha per presupposti un sistema
tributario a carattere progressivo e la presunzione che l'accrescimento
del patrimonio del de cuius sia il frutto di una evasione legittima o
illegittima, parziale o totale dei carichi tributari che gravano sui
redditi.
Sull'asse ereditario, pertanto, viene a gravare l'onere di un
debito del de cuius, che ha un evidente carattere reale, mentre
carattere personale hanno soltanto, non le quote di ripartizione tra
eredi e legatari di quell'onere reale, ma le autonome imposte su dette
quote gravanti, aventi carattere personale.
Ne consegue che non possono invocarsi né l'art. 3, né l'art. 53
della Costituzione, applicabili soltanto nel caso di imposte a
carattere personale.
Anche le parti private hanno depositato un'ampia memoria a sostegno
delle tesi sostenute nell'ordinanza di rinvio, ma tale memoria non può
essere presa in considerazione, data la tardività di costituzione di
dette parti. Considerato in diritto :
1. - Come si è riferito in narrativa, con l'ordinanza di rinvio
viene denunziata a questa Corte l'imposta sul valore netto globale
delle successioni, istituita con il r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434,
convertito nella legge 18 ottobre 1942, numero 1220, e confermata, con
l'adeguamento delle aliquote, dall'art. 6 del d.lgt. 8 marzo 1945, n.
90, e dall'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206.
Nell'applicazione di tale imposta può infatti accadere che, in
relazione all'ammontare globale dell'asse ereditario, singole quote
ereditarie di eguale entità vengano gravate, in concreto, di imposte
di ammontare diverso, con palese violazione, secondo il giudice a quo,
sia del principio di eguaglianza sia di quello della capacità
contributiva, sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
2. - È necessario anzitutto stabilire quale sia la natura di
questo tributo che, in periodo di guerra, ai fini soprattutto di un
maggior gettito tributario - come fu affermato nella relazione del
Ministro per le finanze alla Camera - è entrato nel nostro sistema
fiscale e successivamente è stato confermato con le citate leggi n.
90 del 1945 e n. 206 del 1949 e, sia pure con una parzialmente diversa
disciplina, ha trovato ulteriore conferma nel d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637, in sede di riforma tributaria.
Secondo la su detta relazione alla Camera e la più autorevole
dottrina, tale tributo ha carattere prevalentemente reale, in quanto
colpisce globalmente l'asse ereditario, restando nettamente separato e
distinto - come espressamente dispone l'art. 4 del d.l. n. 434 del 1942
- dall'altra imposta, a carattere personale, che colpisce le eredità e
i legati a norma del r.d. n. 3270 del 1923 e successive modificazioni.
Senonché, anche se l'importo dell'imposta reale (art. 1, ultimo
comma, del d.l. n. 434 del 1942) viene detratto dal valore globale
dell'asse ereditario - il quale pertanto viene considerato al netto ai
fini della determinazione delle quote da assoggettare all'imposta
personale - non può negarsi che in definitiva entrambe le imposte
vengono a gravare sugli eredi. Né può contestarsi che a seconda del
valore globale dell'asse possono verificarsi quelle particolari
situazioni, poste in rilievo nell'ordinanza di rinvio, nelle quali
sembrano ravvisarsi gli estremi della violazione degli artt. 3 e 53
della Costituzione che sono stati denunziati alla Corte.
È dunque necessario stabilire su quale piano giuridico possa
trovare fondamento quel concorso di tributi, come sopra esposto,
gravante, sia pure sotto diversi aspetti, sostanzialmente sugli stessi
soggetti.
La Corte ritiene che la funzione di tale disciplina possa
ravvisarsi nella finalità di operare un prelievo adeguato alla
capacità contributiva riferita al complesso del patrimonio che cade
nella successione.
Risponde ai principi consacrati nell'art. 42 della Costituzione che
l'asse ereditario sia assoggettato, in conformità anche con l'art. 53
della Costituzione, ad un'imposta progressiva - a carattere
prevalentemente reale - a prescindere dall'imposta personale sulle
eredità, quote e legati, prevista dal r.d. n. 3270 del 1923 e
successive modificazioni. Né le norme impugnate possono ritenersi
costituzionalmente illegittime per il fatto che il cumularsi delle due
imposte, a seconda del valore dell'asse, può far si che quote di
eredità di eguale valore siano gravate da imposte di ammontare
differente. Non è irrazionale, infatti, avere ritenuto diverse, agli
effetti tributari, successioni ereditarie per quote dello stesso valore
da assi di valore diverso e non vi è quindi violazione dell'art. 3
della Costituzione.
Né d'altra parte può ravvisarsi violazione del principio della
capacità contributiva, in quanto nelle imposte a carattere reale la
capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal
patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del r.d.l. 4 maggio 1942, n. 434 (imposta sul valore netto globale
delle successioni), convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220,
dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90
(modificazioni delle imposte sulle successioni e donazioni), e
dell'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206 (modificazioni alle
leggi in materia di imposta sulle successioni e donazioni), sollevata
dal tribunale di Palermo con ordinanza 17 novembre 1972, in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte