Ordinanza n. 147/1987
Altra decisione · depositata il 23/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale
di Firenze nel procedimento penale a carico di Della Bella Paolo ed
altri, iscritta al n. 877 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Della Bella Paolo ed altri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice
relatore Giovanni Conso;
Udito l'avv. Paolo Barile per Menescalchi Franco e Della Bella
Paolo;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 ottobre
1980, ha denunciato, "in riferimento all'art. 8, primo comma, Cost.
anche in relazione agli artt. 7, primo comma, e 19 Cost.",
l'illegittimità dell'art. 402 del codice penale, che punisce il
vilipendio della religione dello Stato;
e che la questione si fonda unicamente sul rilievo che l'art. 8
della Costituzione, "nello stabilire che tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge", "esclude
chiaramente che una qualsiasi confessione religiosa possa ritenersi
assunta a religione dello Stato";
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 85 del 10 aprile 1985) la legge 25 marzo 1985, n. 121, che
autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo
addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta
modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede" e che tale legge è entrata in
vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica
(v. Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 20 giugno 1985);
e che il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce
espressamente: "Si considera non più in vigore il principio,
originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione
cattolica come sola religione dello Stato italiano";
che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua di tale
innovazione normativa, la questione, così come sollevata, sia ancora
rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 364 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte