Sentenza n. 147/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo
comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 17 maggio 1993 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Sondrio, nel procedimento penale a
carico di Bissi Giampaolo ed altri, iscritta al n. 464 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni
amministratori del comune di Teglio (sindaco, vicesindaco, assessori,
componenti la commissione edilizia) - indagati per i delitti previsti
dagli artt. 323, primo e secondo comma, 476 e 490 del codice penale -
il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Sondrio, con ordinanza del 17 maggio 1993, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 76
della Costituzione, dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,
anche per le esigenze di cui all'art. 274, lettera c), sia possibile
la rinnovazione delle misure interdittive nel rispetto dei termini di
cui all'art. 308, primo comma, dello stesso codice.
In punto di rilevanza, il remittente osserva che, sussistendo il
concreto pericolo che gli imputati possano commettere gravi delitti
della stessa specie, dalla risoluzione di detta questione dipende la
decisione del procedimento attinente alla rinnovazione della misura
cautelare interdittiva della sospensione dalla carica ricoperta, già
concessa a suo tempo, ovvero relativa all'applicazione della misura
coercitiva degli arresti domiciliari, chiesta in subordine dal
pubblico ministero.
Peraltro, poiché, ai sensi dell'art. 308 del codice di procedura
penale, le misure interdittive hanno una efficacia limitata a due
mesi e possono essere rinnovate, nel limite del doppio dei termini di
durata massima della custodia cautelare, solo quando siano state
disposte per esigenze probatorie, il remittente ritiene che tale
limitazione contrasti, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione.
Rammentato che, come previsto dall'art. 275 del codice di procedura
penale, la scelta delle misure cautelari deve rispondere al principio
di adeguatezza, l'ordinanza osserva che, quando l'esigenza cautelare
della prevenzione permane anche dopo il previsto bimestre di
efficacia delle misure interdittive, al pubblico ministero non resta
che chiedere l'adozione di misure restrittive della libertà
personale anche se sproporzionate rispetto all'esigenza da
soddisfare. Appare, pertanto, irrazionale la norma impugnata, la
quale, per casi simili, vale a dire quello delle esigenze probatorie
e quello della prevenzione, prevede un trattamento differenziato,
ancorché le medesime appaiano meritevoli dello stesso grado di
tutela.
La limitazione di cui alla norma impugnata sarebbe, inoltre, in
contrasto con l'art. 25 della Costituzione, poiché la necessità di
richiedere, ove l'esigenza cautelare permanga, l'applicazione di una
misura cautelare coercitiva (nella specie quella degli arresti
domiciliari), comporta una restrizione della libertà personale,
altrimenti evitabile qualora fosse consentita la rinnovazione della
misura interdittiva.
Sarebbe, infine, violato l'art. 76 della Costituzione, in quanto
la norma impugnata mal si coordina, secondo il remittente, con i
punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega, ispirati al
principio di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Osserva l'Avvocatura che la scelta operata dal legislatore
delegato, nel fissare un breve termine di durata delle misure
interdittive e nel limitarne la possibilità di proroga, appare
giustificata dal contenuto gravemente afflittivo che è proprio delle
misure in questione, salva la possibilità di una eventuale proroga
in relazione al protrarsi di esigenze probatorie, non valutabili ex
ante.
Peraltro, mentre non si comprende il richiamo all'art. 25 della
Costituzione, non sussiste nemmeno il contrasto con l'art. 76, in
quanto nei punti 59 e 65 dell'art. 2 della legge di delega non
risulta formulato il principio di adeguatezza (di cui all'art. 275,
primo comma, del codice di procedura penale), principio che comunque
non è pregiudicato dalla scadenza del termine di durata della misura
interdittiva, essendo possibile anche in questo momento
l'utilizzazione di misure coercitive di diverso contenuto
applicativo. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità
costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non stabilisce che,
anche per le esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lettera c),
dello stesso codice, sia possibile la rinnovazione delle misure
interdittive, nel rispetto dei termini di cui al citato art. 308,
primo comma, come invece è consentito in caso di esigenze
probatorie.
2. - Secondo il giudice remittente la norma impugnata
contrasterebbe, anzitutto, con l'art. 3 della Costituzione, essendo
del tutto irrazionale il trattamento differenziato rispetto a due
esigenze cautelari - quella dei motivi probatori e quella della
prevenzione - entrambe meritevoli dello stesso grado di tutela. Il
trattamento differenziato, non consentendo, per la misura disposta a
fini di prevenzione, nessuna rinnovazione al di là dell'esiguo
termine di due mesi, rende spesso sterile l'adozione della misura
stessa, giustificando lo scarso interesse del magistrato inquirente a
richiederla. Ove, poi, l'esigenza di prevenzione continui a permanere
anche dopo la scadenza del bimestre di efficacia, essa può essere
soddisfatta soltanto mediante l'applicazione di una misura
coercitiva, anche se sproporzionata rispetto all'esigenza da
salvaguardare, in contrasto col principio di adeguatezza delle misure
cautelari, accolto come naturale conseguenza della scelta
pluralistica del legislatore, nel successivo art. 275 del codice di
procedura penale.
La necessità del ricorso ad una misura cautelare coercitiva con
la conseguente restrizione della libertà personale, altrimenti
evitabile qualora fosse consentita la rinnovazione della misura
interdittiva, pone, secondo l'ordinanza, la norma denunciata in
contrasto altresì con l'art. 25 della Costituzione. Sussisterebbe,
infine, violazione dell'art. 76 della Costituzione, apparendo la
censurata limitazione in contrasto con i punti 59 e 65 dell'art. 2
della legge di delega 16 febbraio 1989, n. 81, ispirati al principio
di adeguatezza e gradualità delle misure cautelari.
3. - La questione non è fondata.
Come ricorda il giudice a quo, le esigenze cautelari per la cui
soddisfazione possono essere emesse anche le misure interdittive,
attengono, ai sensi dell'art. 274 del codice di procedura penale,
alle indagini (lettera a, del citato articolo), al pericolo di fuga
(lettera b) ed alla prevenzione (lettera c).
La premessa dalla quale il remittente muove, nel prospettare la
violazione dell'art. 3 della Costituzione, è quella di una
sostanziale assimilazione fra le situazioni prese in considerazione
dal legislatore, nel prevedere le misure interdittive a fini di
prevenzione di cui alla lettera c) dell'art. 274, e quelle sottese
alle misure interdittive disposte per fini probatori, giusta la
lettera a) dello stesso articolo.
Senonché un'assimilazione piena tra le due situazioni non appare
prospettabile, in quanto, se è vero che, quando si tratta di misure
disposte per soddisfare esigenze istruttorie del processo, la
facoltà di una reiterazione del provvedimento cautelare interdittivo
può trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon
esito del processo stesso, diversa è l'ipotesi in cui l'applicazione
della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di
tipo preventivo, perché, in tale caso, l'incidenza del provvedimento
in ambiti ordinariamente di competenza di altre autorità ha
richiesto, evidentemente, una diversa ponderazione degli interessi
coinvolti, che ha indotto il legislatore a limitare, anche sotto il
profilo temporale, gli effetti dell'intervento del giudice penale.
Trova, in tal modo, riconoscimento nella disciplina del codice di
rito, per quanto attiene in particolare all'ipotesi della sospensione
dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289),
l'interesse a non incidere, oltre lo stretto necessario, nello
svolgimento delle competenze proprie dell'autorità amministrativa,
attraverso una disciplina che, valutata in chiave sistematica, appare
volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i
rapporti intercorrenti tra l'autorità giudiziaria e quella
amministrativa.
A tanto concorre anche l'ultimo comma dell'art. 293 del codice di
procedura penale, il quale stabilisce che copia dell'ordinanza che
dispone la misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente
competente a disporre l'interdizione in via ordinaria, consentendo,
in tal modo, come evidenziato anche nella relazione al progetto
preliminare del codice, il "raccordo tra l'esercizio dei poteri
cautelari nell'ambito del processo penale e l'esercizio dei poteri
conferiti in via ordinaria ad organi estranei a tale processo".
Nella generale coerenza del quadro sopra accennato rientra,
infine, la norma contenuta nel terzo comma della disposizione
impugnata, secondo la quale l'estinzione delle misure non pregiudica
l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o
ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre
misure interdittive.
D'altro canto, una volta stabilito che la particolare ratio che
ispira la descritta disciplina si differenzia da quella sottintesa
all'ipotesi delle misure interdittive disposte per esigenze
probatorie, il problema, posto dal giudice remittente, della
eventuale incongruità del termine di durata della sospensione
dall'esercizio di pubblici uffici, che, a suo avviso, sarebbe fonte
di scarsa propensione all'utilizzo dell'istituto, coinvolge scelte di
politica legislativa, riservate al legislatore nell'esercizio della
sua discrezionalità.
4. - Quanto agli altri profili di censura, del tutto inconferente
appare il richiamo all'art. 25 della Costituzione che, nei principi
enunciati, attinenti alla precostituzione del giudice e, più in
generale, alla riserva di legge in materia di norme incriminatrici e
misure di sicurezza, non offre dati normativi ai quali ricondurre la
specifica problematica proposta dal giudice a quo, e cioè, quella di
una restrizione della libertà personale, a suo parere, non
giustificata ed altrimenti evitabile.
5. - Quanto, infine, al denunciato contrasto della norma impugnata
con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della delega di cui
alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, è da osservare che i criteri
dell'adeguatezza e della proporzionalità si rinvengono, per vero,
con sufficiente chiarezza, nella direttiva n. 59 dell'art. 2 della
legge stessa, relativamente alle misure coercitive, tanto che è
fatto divieto di disporre la custodia in carcere se, con
l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono
essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari. Gli stessi
criteri, dal punto di vista dello svolgimento della delega, trovano
compiuta esplicazione nell'art. 275 del codice di procedura penale e
nei canoni ivi dettati al giudice per la scelta delle misure da
applicare.
Va, peraltro, rilevato che i criteri sopra ricordati devono,
comunque, coniugarsi con altri del pari desumibili dalla stessa legge
di delega. Questa (direttiva n. 65 dell'art. 2), nell'autorizzare la
previsione, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure
interdittive, ha espressamente contemplato la predeterminazione di
termini di cessazione della loro efficacia, ponendo, così, un
criterio di restrizione dell'ambito temporale di operatività
dell'istituto, che giustamente è stato utilizzato dal legislatore
delegato per l'emanazione di una disciplina nella quale, come
testimonia la norma impugnata, trova ingresso anche la necessaria
comparazione degli interessi coinvolti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, del codice di
procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 25 e 76 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Sondrio, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte