Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22legge 724/1994

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio

1997 dal pretore di Rovigo sui ricorsi riuniti proposti da Pavani

Iros contro la Pozzati Verniciature S.r.l. iscritta al n. 460 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il

pagamento della retribuzione e il trattamento di fine rapporto, il

pretore di Rovigo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza

del 14 maggio 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica);

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata avrebbe

introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva ... spettanti ai

dipendenti privati" la regola della non cumulabilità degli interessi

legali con la rivalutazione monetaria e avrebbe, pertanto,

tacitamente abrogato l'art. 429, terzo comma, del codice di procedura

civile;

che la disposizione denunciata comporterebbe una disparità di

trattamento tra i lavoratori subordinati e gli altri lavoratori

compresi nell'elenco di cui all'art. 409, nn. 2 e 3, del cod. proc.

civ. ai quali si continuerebbe ad applicare, diversamente dai primi,

la opposta regola della cumulabilità di interessi legali e

rivalutazione monetaria;

che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, anche

sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto si

discriminerebbero i crediti di natura retributiva, esclusi dal cumulo

di interessi e rivalutazione, rispetto ai crediti di natura non

retributiva quali, ad esempio, rimborsi spese, indennità, premi, per

i quali il cumulo continuerebbe ad operare;

che la disposizione censurata violerebbe, infine, l'art. 36 della

Costituzione, in quanto il cumulo di interessi e rivalutazione

risponderebbe a precise finalità protettive del lavoratore e della

sua famiglia compensando il lavoratore del danno derivante dal

ritardo nel pagamento della retribuzione e dal diminuito potere di

acquisto della moneta;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che la questione di costituzionalità risulta sollevata

muovendo dalla asserita applicabilità della norma censurata al

rapporto di lavoro privato e cioè da una premessa interpretativa

tutt'altro che pacifica in dottrina ed in giurisprudenza;

che per giurisprudenza di questa Corte, in linea di principio, le

leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è

possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice

ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni

costituzionali (sentenza n. 356 del 1996);

che il giudice a quo, in assenza di un diritto c.d. vivente,

avrebbe dovuto necessariamente porsi il problema della possibilità

di una lettura conforme a Costituzione alternativa a quella accolta

nell'ordinanza di rimessione, e solo successivamente, nella

constatata impossibilità di pervenire a siffatta diversa lettura,

avrebbe potuto sollevare la questione di costituzionalità (sentenza

n. 307 del 1996);

che il giudice a quo non solo non prospetta possibili letture

alternative della disposizione denunciata, ma si astiene anche dal

motivare in ordine alla scelta interpretativa operata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal pretore di Rovigo con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte