Corte costituzionale

Sentenza n. 148/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/12/1969 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

citata

  • art. 390legge 87/1953
  • art. 304-bislegge 87/1953
  • art. 27legge 87/1953
  • art. 222legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 222 e

223 del Codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Treviso nel

procedimento penale a carico di Aliprandi Bernardino ed altri iscritta

al n. 274 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;

2) ordinanza emessa il 13 novembre 1968 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento penale a carico di Morato Ezio ed altri,

iscritta al n. 5 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;

3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1969 dal pretore di Cassano d'Adda

nel procedimento penale a carico di Nazzarri Bruno ed altri, iscritta

al n. 67 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.

Udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1969 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza dell'11 novembre 1968, emessa nel procedimento

penale a carico di Bernardino Aliprandi ed altri, il tribunale di

Treviso ha rimesso all'esame di questa Corte "l'art. 222 Cod. proc.

pen. in relazione con l'art. 223 Cod. proc. pen.", denunziandone il

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Rilevato che nella fattispecie oggetto del suo giudizio i

verbalizzanti avevano proceduto ad accertamenti sui campioni di vino

sequestrato, il tribunale sostiene che le garanzie previste dagli artt.

304 e 304 bis, ter e quater devono essere estese anche alle indagini

preliminari, dal momento che gli atti di polizia giudiziaria sono atti

del procedimento.

2. - In un procedimento penale contro Ezio Morati ed altri, già

condannati dal tribunale in base all'art. 6 della legge 22 ottobre

1954, n. 1041, per lo spaccio di una sostanza che il laboratorio di

igiene, in varie relazioni di analisi allegate al rapporto della

squadra mobile, aveva qualificato come canapa indiana, la Corte di

appello di Milano con ordinanza del 13 novembre 1968 ha sollevato una

questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 223 del

Codice di procedura penale, nella parte in cui questa disposizione

"prevede la possibilità di effettuare operazioni tecniche senza

l'intervento della difesa". Nell'ordinanza si osserva che se

l'operazione tecnica di cui parla la norma impugnata ha natura e

finalità peritali, i diritti di difesa garantiti dall'art. 24 della

Costituzione vengono lesi perché si priva l'interessato della facoltà

di presenziare all'accertamento e di farsi assistere da un consulente

di fiducia: sicché l'art. 223 del Codice di procedura penale - così

conclude la Corte - è illegittimo per gli stessi motivi per i quali

con sentenza n. 86 del 1968 venne dichiarata la parziale illegittimità

costituzionale degli artt. 232 e 225 dello stesso Codice.

3. - Lo stesso art. 223 è stato impugnato dal pretore di Cassano

d'Adda in un procedimento a carico di Bruno Nazzarri ed altri.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 21 gennaio 1969, si sostiene

che le operazioni tecniche di polizia giudiziaria dovrebbero consistere

esclusivamente in una riproduzione di dati e di elementi oggettivi:

senonché la genericità della norma denunciata consente di far

rientrare in quelle operazioni atti di vere e proprie perizie, in

relazione alle quali è necessario assicurare il contraddittorio e

l'intervento della difesa. In base a tali considerazioni il pretore

chiede che questa Corte si pronunzi, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione sulla legittimità costituzionale dell'art. 223 del Codice

di procedura penale "laddove non precisa il concetto di operazione

tecnica e non prevede l'intervento della difesa".

4. - Le tre ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Innanzi a questa Corte nessuna

delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze del tribunale di Treviso, della Corte di appello

di Milano e del pretore di Cassano d'Adda propongono sostanzialmente la

stessa questione di legittimità costituzionale. I relativi giudizi

vengono quindi riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Per effetto della sentenza n. 86 del 1968 tutti gli atti di

polizia giudiziaria compiuti o disposti dal Procuratore della

Repubblica in forza dei poteri conferitigli dall'art. 232 del Codice di

procedura penale devono essere assistiti, quando trovino corrispondenza

negli atti contemplati negli artt. 304 bis-quater, dalle stesse

garanzie difensive predisposte per questi ultimi. Allo stesso regime

devono sottostare gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria in base

all'art. 225, vale a dire l'interrogatorio dell'imputato, le

ricognizioni, le ispezioni ed i confronti.

"Accertamenti dello stato delle cose" ed "operazioni tecniche" sono

invece previsti non nell'art. 225 ma negli artt. 222, secondo comma, e

223, primo comma, ora denunziati. La Corte ritiene che tali

disposizioni incorrano nella stessa parziale illegittimità

costituzionale che fu accertata, nella precedente decisione, a

proposito degli artt. 225 e 232.

3. - Gli "accertamenti" comprendono indubbiamente le ispezioni dei

luoghi per le quali, se compiute in istruttoria, l'art. 304 quater, a

presidio di un minimo di difesa dell'imputato, prevede il deposito dei

verbali; "accertamenti" ed "operazioni tecniche", nella genericità

delle loro espressioni, consentono l'espletamento di veri e propri atti

peritali (tanto è vero che l'art. 223 stabilisce che la polizia possa

avvalersi, se necessario, di persone idonee), corrispondenti a quelli

per i quali gli artt. 304 bis-quater dispongono adeguati interventi

difensivi. I verbali concernenti le attività espletate dalla polizia

ai sensi dell'art. 223 possono essere letti nel dibattimento - ultimo

comma art. 463 - senza che occorra il consenso delle parti e si

acquisiscono così al processo elementi probatori di indubbia

rilevanza. Non si può negare, dunque, l'interesse dell'indiziato ad

esplicare, in relazione ad atti che possono avere un peso decisivo per

le sorti del giudizio, quella stessa difesa che gli è consentita nella

fase istruttoria e, per effetto della sentenza n. 86 del 1968, anche

nelle indagini preliminari disposte dal Procuratore della Repubblica:

tanto più che, essendo a tali atti la polizia abilitata solo quando ci

sia fondato timore che lo stato delle cose o le tracce del reato si

alterino o si disperdano (condizione enunciata nell'art. 222, ma che

riguarda indubbiamente anche le ulteriori specificazioni contenute

nell'art. 223), si tratta di operazioni che il più delle volte non

sono ripetibili e, quindi, non suscettibili di essere verificate e

controllate nell'ulteriore corso del processo.

4. - Tanto premesso, appare certo che le due disposizioni in esame

non garantiscono alcun diritto di difesa a chi sia indiziato del reato

al quale "accertamenti" ed "operazioni tecniche" si riferiscono. Vero

è che l'art. 222 dispone che "per quanto è possibile" siano osservate

le norme sulla istruzione formale: non si può tralasciare di

considerare, tuttavia, che questo rinvio - che pur dovrebbe essere

interpretato in coerenza coi principi costituzionali che presidiano

l'ordinamento - resta nella prassi del tutto inoperante. Né varrebbe

osservare che trattandosi di atti per definizione urgenti si cadrebbe

nella ipotesi nella quale lo stesso giudice istruttore, in forza

dell'ultimo comma dell'art. 304 ter, può omettere l'avviso al

difensore. Vale la pena di osservare in proposito che siffatta facoltà

non preclude ogni garanzia difensiva (il difensore conserva il diritto

di intervenire agli atti previsti nel primo comma dell'art. 304 bis ed

i verbali concernenti tali atti e quelli indicati nell'art. 304 quater

devono pur sempre essere depositati), ed è di notevole rilievo il

fatto che il suo valido esercizio viene condizionato, "a pena di

nullità", ad una specifica motivazione circa l'urgenza.

Si può perciò concludere che la dichiarazione di parziale

illegittimità costituzionale delle norme denunziate è il solo mezzo

idoneo a conseguire il risultato di assicurare che la polizia

giudiziaria - pur conservando integro l'essenziale potere di

intervenire con assoluta immediatezza in caso di motivata urgenza -

proceda, quando vi sia un indiziato del reato (cfr. art. 78, secondo

comma, Cod. proc. pen.) col rispetto di quelle garanzie che lo stesso

ordinamento conferisce all'interessato nella formazione delle prove

utilizzabili nel giudizio sulla sua colpevolezza.

5. - Sebbene l'impugnativa proposta dalle ordinanze di rimessione

riguardi solo gli accertamenti e le operazioni tecniche, la Corte

ritiene di dover estendere, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, la dichiarazione di parziale illegittimità a quella parte

del secondo comma dell'art. 222 che abilita la polizia giudiziaria a

procedere al sequestro del corpo del reato, con la conseguente

applicabilità dell'art. 304 quater.

6. - Considerato che l'art. 224 Cod. proc. pen. già impone

l'osservanza dell'art. 304 ter nelle perquisizioni personali e

domiciliari e che l'art. 226, primo comma, concerne solo particolari

modalità da osservarsi nel sequestro di carte sigillate (sicché,

questo, per quanto riguarda le garanzie difensive, soggiace alla

disciplina dell'art. 222, secondo comma, quale risulta a seguito della

dichiarazione di parziale illegittimità). Si può concludere che, in

conseguenza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 e

nella presente decisione, a tutti gli atti preistruttori che la polizia

giudiziaria compia nei confronti di un indiziato di reato si estendono

le garanzie di difesa che gli artt. 304 bis, ter e quater predispongono

per i corrispondenti atti istruttori.

7. - Poiché le ragioni della parziale illegittimità costituzionale

degli artt. 222, secondo comma, 223, primo comma, e 225 Cod. proc. pen.

- fondate come sono sull'efficacia che gli atti ivi contemplati possono

spiegare nel processo - valgono, come la Corte già riscontrò (sent.

n. 86 del 1968) a proposito dei poteri conferiti al procuratore della

Repubblica dall'art. 232, anche quando gli stessi atti sono compiuti o

disposti dall'autorità giudiziaria nella fase delle indagini

preliminari, la dichiarazione di parziale illegittimità viene estesa,

in forza dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 231,

primo comma, relativo agli atti del pretore, ed all'art. 234,

concernente gli atti del procuratore generale presso la Corte. di

appello.

8. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere

estesa anche a quella parte dell'art. i 34, secondo comma, Cod. proc.

pen. che fa divieto agli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria

di ricevere la nomina del difensore di fiducia. Ed infatti, se le

garanzie di difesa ora applicabili agli atti della polizia giudiziaria

riguardano tutte, in vario modo, l'intervento del difensore e ne

presuppongono quindi la possibilità di nomina, quel divieto diventa

sicuramente incompatibile con la nuova disciplina alla quale la materia

in esame deve sottostare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, secondo

comma, e dell'art. 223, primo comma, del codice di procedura penale

nella parte in cui si esclude che agli accertamenti ed alle operazioni

tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304

bis, ter e quater del Codice di procedura penale;

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara

altresì la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni

dello stesso codice: 1) art. 222, secondo comma, nella parte in cui

esclude che al sequestro si applichino gli artt. 390 e 304 quater; 2)

art. 231, primo comma, nella parte in cui esclude che agli atti di

polizia giudiziaria compiuti o disposti dal pretore si applichino gli

artt. 390, 304 bis, ter e quater; 3) art. 234, nella parte in cui

esclude che agli atti di polizia giudiziaria compiuti o disposti dal

procuratore generale presso la Corte di appello si applichino gli artt.

390, 304 bis, ter e quater; 4) art. 134, secondo comma, nella parte in

cui fa divieto agli ufficiali ed agli agenti della polizia giudiziaria

di ricevere la nomina del difensore di fiducia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte