Art. 222 c.p.p.Incapacita' e incompatibilita' del perito

Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':

  • a)il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
  • b)chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
  • c)chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  • d)chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
  • e)chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art222 · fonte su Normattiva