Art. 222 c.p.p. — Incapacita' e incompatibilita' del perito
Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita':
- a)il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e' affetto da infermita' di mente;
- b)chi e' interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c)chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d)chi non puo' essere assunto come testimone o ha facolta' di astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e)chi e' stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva