Sentenza n. 148/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77legge 689/1981
- art. 53legge 689/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 53,
comma primo e 77, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981
n. 689 (Modifiche al sistema penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1981 dal Pretore di Bologna nel
procedimento penale a carico di Mohamed Mokhtar iscritta al n. 59 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 dell'anno 1982;
2) ordinanze emesse il 19 e 26 marzo 1982 dal Pretore di Reggio
Calabria nel procedimento penale a carico di Buontempone Domenico e
Barrile Giuseppe iscritte ai nn. 329 e 330 del registro ordinanze 1982
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 290 e 297
dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa l'11 marzo 1982 dal Pretore di Pontassive nel
procedimento penale a carico di Farneti Marino iscritta al 382 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 317 dell'anno 1982;
4) ordinanza emessa il 26 marzo 1982 dal Pretore di Cuneo nel
procedimento penale a carico di Petrini Giuseppe ed altro iscritta al
n. 481 del registro delle ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982;
5) ordinanza emessa l'8 giugno 1982 dal Pretore di Chioggia nel
procedimento penale a carico di Vianello Clorindo iscritta al n. 598
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 53 dell'anno 1983;
6) ordinanza emessa il 2 luglio 1982 dal Pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di Cataneo Salvatore iscritta al n. 706
dal registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 dell'anno 1983;
7) ordinanza emessa il 24 giugno 1982 dal Pretore di Palmi nel
procedimento penale a carico di Tedesco Giuseppe iscritta al n. 732
del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 67 dell'anno 1983;
8) ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dal Pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Saitta Teodoro iscritta al n. 863 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 108 dell'anno 1983;
9) quattro ordinanze emesse l'8 e 14 ottobre 1982 dal Pretore di
Roma nei procedimenti penali a carico di Sette Giulio ed altro,
Sermoneta Alberto ed altri, Costanzo Agostino ed altri, Gagliardi
Claudio ed altri, iscritte ai nn. 864, 865, 866, 867 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 149 e 163 dell'anno 1983;
10) due ordinanze emesse il 17 giugno e 15 novembre 1982 dal
Pretore di Moncalieri nei procedimenti penali a carico di Riatto Luigi
e Giordano Filomena iscritta ai nn. 869 e 994 del registro ordinanze
1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 114 e
149 dell'anno 1983;
11) ordinanza emessa il 18 novembre 1982 dal Pretore di Livorno nel
procedimento penale a carico di Crunelli Michela ed altro iscritta al
n. 931 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
12) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Pretore di Parma nei
procedimenti penali a carico di Nicoli Umberto iscritta al n. 942 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 121 dell'anno 1983;
visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 settembre 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
udito l'Avvocato generale dello Stato Luigi Siconolfi per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 dicembre 1981 (ord. 59/1982) il Pretore di Bologna
dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, 77, primo
e secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689, sollevata
subordinatamente dalla difesa, in relazione all'art. 3 Cost., nel
processo penale contro cittadino algerino imputato del reato di cui
all'art. 496 cod. pen.
La difesa, infatti, nei termini previsti dall'art. 77 della legge,
e cioè prima che fossero compiute le formalità di apertura del
dibattimento, aveva chiesto che il Pretore ritenesse innanzitutto
applicabile all'imputato, nel caso di specie, la pena della multa,
astrattamente comminata dall'art. 496 cod pen. in alternativa alla pena
detentiva; che, dopo di ciò, decidesse di sostituire alla multa
analoga misura pecuniaria alternativa, conseguentemente dichiarando
l'estinzione del reato. Se, però, il Pretore non avesse ritenuto di
addivenire in via interpretativa alla richiesta sollevava la difesa la
detta questione incidentale tendente ad ottenere il riconoscimento
dell'illegittimità costituzionale del citato art. 77 della legge,
nella parte in cui non prevede applicazione di sanzione sostitutiva
anche per l'ipotesi in cui sia comminata dal legislatore, per il reato
per cui si procede, pena pecuniaria, da sola o in alternativa a quella
detentiva, quando il giudice comunque decida di applicare la prima.
Il Pretore rilevava nell'ordinanza che il fatto di specie era
effettivamente di modesta entità, per cui pena adeguata sarebbe stata
senz'altro la pena pecuniaria nel suo minimo; che, però, esplicito e
tassativo essendo il disposto di cui all'art. 53 della legge, che
riserva esclusivamente alla pena detentiva la possibilità di
sostituzione con sanzioni alternative, egli avrebbe dovuto respingere
la richiesta; mentre avrebbe potuto accoglierla se il fatto commesso o
il reato stesso fossero stati più gravi, e si fosse dovuta perciò
applicare la pena detentiva.
Tutto ciò integra - secondo il Pretore - una disciplina
irragionevole, perché discriminatrice proprio nei confronti di chi ha
tenuto comportamento di più lieve disvalore, e perciò contrastante
col disposto di cui all'art. 3 Cost.
Le altre sedici ordinanze di vari Pretori, pure richiamate in
epigrafe, propongono tutte analoghe questioni, sia perché - come nel
caso ora riportato - si tratta di ipotesi per le quali la pena
pecuniaria è comminata in alternativa a quella detentiva, ma il
Pretore ritiene adeguata l'irrogazione della prima
(Ordinanze nn. 481, 598, 864, 865, 866, 867, 869, 944/82), sia perché
si tratta di fattispecie per le quali già in astratto il legislatore
ha previsto la sola pena pecuniaria (Ordinanze nn. 329, 330, 382, 706,
732, 863, 931, 942/82) : per tutte la motivazione è sempre quella
stessa adottata dal Pretore di Bologna.
Tuttavia, mentre alcuni giudici si limitano ad impugnare il solo
art. 77, primo e secondo comma della legge (Ordinanze nn. 329, 330,
382, 481, 931, 944 e 942/82), le altre ordinanze impugnano, invece,
direttamente o per relationem coll'art. 77, anche l'art. 53 primo comma
della legge stessa.
Qualche Pretore, però, ha ritenuto d'investire direttamente o
indirettamente anche altri articoli della legge.
Così il Pretore di Livorno che, colle ordinanze nn. 863 e 931
impugna anche l'art. 81 della legge: disposizione che, a suo dire -
rifletterebbe ulteriormente la denunciata discriminazione attuata
dall'art. 77, in quanto prescrive l'iscrizione nel casellario della
sentenza estintiva al solo fine di precluderne l'ulteriore
applicazione.
Così il Pretore di Parma (ord. 942/82) che, investendo l'art. 77,
non limita la relazione all'art. 53 ma vi coinvolge anche l'art. 32
secondo comma che - com'è noto - esclude dalla depenalizzazione tutte
quelle violazioni che, pur essendo punite colla sola pena pecuniaria
nella ipotesi semplice, sono punibili con pena detentiva anche
alternativa nelle ipotesi aggravate.
Due giudici, infine, hanno richiamato, oltre all'art. 3 Cost.,
comune a tutte le ordinanze, anche altri parametri.
Il Pretore di Roma, infatti, nelle ordinanze 864, 865, 866 e 867/82
fa riferimento anche all'art. 24 Cost., in quanto la denunziata
situazione limiterebbe e condizionerebbe la funzione del difensore
costretto, per ottenere la sentenza estintiva, a chiedere l'irrogazione
di pena detentiva anche dove la tenuità del fatto comporterebbe
l'applicazione della sanzione pecuniaria alternativa. Mentre il Pretore
di Pontassieve, coll'ordinanza 382/82, ravvisa contrasto anche nei
riguardi dell'art. 27 Cost.
Se è vero, infatti, - sostiene il magistrato - che il trattamento
penale deve tendere alla rieducazione del condannato - e che le
sanzioni sostitutive sono finalizzate a favorirne il reinserimento
sociale, sarebbe irrazionale che siffatta funzione venga negata proprio
nell'ipotesi delle più lievi violazioni: e ciò tanto più ora che
proprio la legge in esame ha reintrodotto l'istituto della conversione
delle pene pecuniarie.
Fatta eccezione per le questioni sollevate con le ordinanze nn.
864, 942 e 944/82, si è costituito in tutti gli altri giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Questa, nei rispettivi atti d'intervento tutti ispirati alle stesse
argomentazioni, chiede dichiararsi l'infondatezza per tutte le
questioni proposte.
Secondo l'Avvocatura, infatti, le conseguenze lamentate dai giudici
rimettenti sono dovute ad un'interpretazione meramente letterale. Ma
poiché si tratta di conseguenze assurde ed "absurda sunt vitanda", è
necessario ricorrere ad altri strumenti ermeneutici, vale a dire ad
un'interpretazione estensiva o magari addirittura analogica: per la
quale ultima non sussisterebbero nella specie i divieti delle preleggi,
posto che non si tratterebbe di norme incriminatrici, e nemmeno di
leggi eccezionali. Esse, infatti, lungi dal rappresentare deroga alle
direttive generali, si ispirano, anzi, ai più moderni principi
dell'ordinamento.
Sulla base di tale interpretazione, l'art. 77 primo comma della
legge - ad avviso dell'Avvocatura Generale - risulta applicabile anche
nei casi tutti denunciati: unica differenza sarà che il giudice non
potrà in realtà applicare una vera e propria sanzione sostitutiva, ma
infliggerà semplicemente la stessa sanzione pecuniaria prevista per il
reato ascritto all'imputato, facendo salve, però, le favorevoli
conseguenze indicate dall'art. 77 della legge. Secondo l'Avvocatura,
infatti, queste non tanto si ricollegano all'adozione di una misura
sostitutiva, quanto invece alla manifesta volontà dell'imputato di
sottomettersi ad essa. Considerato in diritto :
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze in epigrafe si
riferiscono tutte allo stesso problema della sostituibilità della pena
pecuniaria. Tanto nell'ipotesi in cui questa è comminata dalla norma
penale alternativamente a quella detentiva, ma il giudice decida di
applicare la pena pecuniaria, quanto per i casi in cui questa è
prevista da sola. I giudizi, pertanto, possono essere riuniti e decisi
con unica sentenza. Resta, perciò, escluso dalla presente decisione
ogni riferimento alle ipotesi in cui la legge commina congiuntamente le
due specie di pene, trattandosi di problema che non è stato sollevato
e che, comunque, per quanto talvolta accomunato dalla giurisprudenza a
quello dei casi qui contemplati, presenta, in realtà, profili diversi.
2. - Devono essere ora esaminate alcune questioni assolutamente
preliminari di ammissibilità in punto di rilevanza.
Così, il Pretore di Pontassieve (ord. 382/82) non riferisce sul
momento in cui l'imputato ha avanzato la richiesta di procedura ex art.
77 della legge, mentre dà atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero al dibattimento, in guisa da far dubitare che anche la
richiesta sia stata presentata nella stessa fase processuale. Mancano,
comunque, elementi certi, per poter valutare il favorevole giudizio di
rilevanza espresso dal Pretore.
Dalle ordinanze dei Pretori di Palmi (n. 732/82), Livorno (nn.
931/82 e 863/83) e Parma (n. 942/82) risulta, invece, che la difesa non
ha nemmeno chiesto l'applicazione della procedura in parola, e non
sarebbe pi nei termini per poterlo fare, quand'anche la questione
sollevata fosse accolta, perché i procedimenti sono gia 'pervenuti
alla fase del dibattimento.
Il Pretore di Cuneo (n. 481/82), dato atto che l'imputato, istante
per la procedura ex art. 77 della legge, è tratto a giudizio per il
delitto di cui all'art. 590 cod. pen. (lesioni colpose), afferma che la
richiesta procedura "potrebbe essere negata ove venisse ritenuta la
violazione specifica di norme antinfortunistiche...", e ciò a causa
dell'esclusione oggettiva prevista, ex art. 60, primo comma, della
legge. Soggiunge, però, il Pretore, che l'imputato "potrebbe al limite
essere - in ipotesi - ritenuto responsabile per colpa generica" e che
"pertanto, stante le invocate attenuanti previste dagli artt. 62 n. 6,
62-bis cod. pen., potrebbe essergli irrogata la condanna ad una pena
pecuniaria...". Dal che si evince che, allo stato, il Pretore non solo
non ha preso alcuna determinazione in ordine all'inflizione di una pena
pecuniaria, ma non sa nemmeno se, in definitiva, non sia per ricorrere
nella specie una causa di esclusione oggettiva della procedura.
Analogamente il Pretore di Roma nelle quattro ordinanze nn. 864,
865, 866 e 867/82, che riguardano reati per i quali la pena pecuniaria
è prevista in via alternativa a quella detentiva, si limita ad
affermare che, in ipotesi, avrebbe anche potuto applicare la sola
multa. Ma è evidente che la rilevanza si concreta soltanto nel
momento in cui il magistrato, tenuto conto degli elementi della
fattispecie storica così come risultanti dagli atti, ritiene che si
debba senz'altro applicare la pena pecuniaria.
In tutti i casi suesposti, la questione sollevata va dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza o di motivazione sulla
rilevanza.
3. - In effetti, nel merito una volta che il legislatore ha deciso
di introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il
ricorso a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la
differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più
grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che tocca
a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione,
se questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita,
con pena pecuniaria.
Proprio per questa apparente ovvietà della discriminazione, una
parte più recente della giurisprudenza, tuttavia non prevalente, ha
ritenuto di poter risolvere il problema sul piano interpretativo: e la
stessa Avvocatura si è mostrata favorevole a siffatto indirizzo. A,
perciò, opportuno prendere innanzitutto in esame queste posizioni,
giacché se davvero la questione trovasse adeguata soluzione in sede
ermeneutica dovrebbe escludersi la fondatezza di un problema di
legittimità costituzionale.
Va subito rilevata intanto la contraddittorietà delle ragioni su
cui giurisprudenza di merito e quella di legittimità fondano la
rispettiva tesi interpretativa. La prima, infatti, propende a ritenere
che, a differenza del procedimento di cui all'art. 53, quello ex art.
77 della legge porterebbe a sanzioni sostitutive di natura
amministrativa contenute in una sentenza di proscioglimento. Ciò
comporterebbe la possibilità di sostituire la pena pecuniaria con una
analoga sanzione di natura amministrativa, mentre altrettanto non
sarebbe praticabile nell'altra procedura dove si dovrebbe sostituire la
pena pecuniaria con se stessa.
Ma se la tesi fosse esatta, non si capirebbe come alla stessa
conclusione pervenga tuttavia la Corte di Cassazione che assegna,
invece, alla sentenza estintiva natura di sostanziale condanna ad
effetti limitati, e alla sanzione sostitutiva identico carattere penale
di quella sostituita.
Vero è che il giudice di legittimità si è finora occupato
esclusivamente dell'ipotesi della pena pecuniaria comminata
"congiuntamente" a quella detentiva: situazione che - come già si è
rilevato - non è in tutto assimilabile a quella in esame. Si danno,
infatti, decisioni che, pur partendo dalla comune esatta osservazione
secondo cui anche in quel caso la procedura ex art. 77 è applicabile
(e lo è sicuramente nei limiti della pena detentiva), pervengono però
poi alla conclusione che ciò non riguarda la pena pecuniaria di cui il
legislatore non consente la sostituibilità. Se ne deduce, perciò, che
la pena pecuniaria, pur estinguendosi quella detentiva, vada tuttavia
inflitta come tale, oppure - secondo altre decisioni - che non debba
essere irrogata ritenendosi
(non si sa bene come) assorbita nella pena detentiva sostituita.
Non manca, però, l'indirizzo secondo cui si sostiene che la pena
pecuniaria debba essere conguagliata - secondo i principi - a quella
detentiva congiunta seguendone la sorte. Il che comporta che, se la
pena detentiva viene sostituita colla libertà controllata, anche la
pena pecuniaria dovrebbe commutarsi in uguale sanzione sostitutiva.
Secondo la Corte di Cassazione non vi sarebbe in ciò pregiudizio, dato
che quest'ultima sanzione non è detentiva. Essa, però, è certamente
e notevolmente limitativa della libertà personale, talché non appare
certo vantaggiosa a fronte di una pena pecuniaria che non investe in
alcun modo la libertà.
Si è riportato anche quest'ultimo indirizzo giacché sono proprio
le decisioni che lo contemplano a sostenere - benché non fossero
chiamate a deciderlo - che il principio di cui s'e detto sarebbe
estensibile anche ai casi in cui la pena pecuniaria è comminata da
sola o in alternativa alla pena detentiva. Ovviamente in queste ultime
ipotesi la pena pecuniaria verrebbe sostituita con identica sanzione
penale, ma l'imputato godrebbe dell'estinzione del reato.
I punti su cui il detto indirizzo giurisprudenziale fonda il suo
assunto sono due.
Il primo riguarda l'art. 60 della legge, ed è un motivo che viene
ripetuto in più decisioni. Questo articolo - si dice - elenca
tassativamente i reati esclusi dall'applicabilità della procedura che
comporta misure sostitutive. Ebbene, poiché fra questi vi sono reati
puniti in astratto, congiuntamente o alternativamente, con pene
pecuniarie, vuol dire - si conclude - che anche questa può essere
sostituita; se così non fosse, il legislatore non si sarebbe
preoccupato di includere quei reati fra le ipotesi di esclusione
oggettiva.
Ma l'equivoco di siffatto assunto è evidente.
Il legislatore doveva necessariamente annoverare quei reati
nell'elenco delle esclusioni perché altrimenti il giudice avrebbe
comunque potuto estinguere e sostituire la pena detentiva. La
giurisprudenza della Cassazione è concorde, infatti, nel ritenere che,
anche nel caso delle pene congiunte, la pena detentiva ben può essere
sostituita, e quindi tanto più se si tratta di previsione alternativa:
i contrasti sopravvengono nella seconda parte, quando si tratta di
decidere la sorte da attribuire alla pena pecuniaria congiunta.
II ragionamento della Corte di Cassazione sarebbe stato convincente
se avesse potuto indicare un solo caso in cui il legislatore ha
annoverato, fra i reati esclusi dalla procedura ex art. 77 della legge,
una fattispecie punita esclusivamente con pena pecuniaria.
Il secondo punto, che acquista un qualche significato soltanto se
appoggiato al primo, consiste nel rilievo secondo cui, in definitiva,
dal disegno generale della legge emergerebbe che il legislatore avrebbe
inteso disporre la possibilità della procedura ex art. 77 per ogni
reato di competenza del Pretore, "qualunque sia la previsione punitiva
astratta", salvo per quelli che espressamente sono stati esclusi.
Sta di fatto, però, che il Capo III della legge, nel quale è
inclusa la Sezione seconda concernente le sanzioni sostitutive in
esame, s'intitola a chiare lettere "Sanzioni sostitutive delle pene
detentive brevi". Mentre poi non esiste articolo, comma od inciso da
cui sia lecito arguire quanto si pretende. Di pena pecuniaria il
legislatore parla esclusivamente nell'ultimo inciso del primo comma
dell'art. 53 per indicarla, sotto le condizioni ivi previste,
unicamente come misura sostitutiva della pena detentiva.
Vero è che - secondo le decisioni che si vanno esaminando - la
perentoria indicazione dell'art. 53 non rappresenterebbe un ostacolo,
in quanto il legislatore si sarebbe riferito "all'ipotesi punitiva più
grave come criterio discretivo unico per l'applicabilità
dell'istituto", senza con ciò voler escludere da esso la pena
pecuniaria. Ma si tratta ancora una volta di affermazione che avrebbe
potuto trovare qualche validità soltanto col supporto dell'argomento
indicato al punto primo: ma, una volta dimostrata l'incosistenza di
quello, l'assunto rimane vigorosamente resistito dal dato testuale
inequivoco.
Né sembra il caso di ricorrere a opinabili analogie con
l'eterogeneo istituto della sospensione condizionale della pena, dato
che i criteri di ragguaglio fra le due pene di specie diversa sono
previsti anche dalla legge in parola: ma lo sono all'art. 53, secondo
comma, secondo inciso, là dove appunto è contemplata la sostituzione
della pena pecuniaria a quella detentiva. Ed è entro tali limiti che
quelle norme comuni si estendono dalla I alla II Sezione del Capo III.
Del resto, più recenti sentenze della Corte di Cassazione, pur
correttamente affermando che l'art. 77 è applicabile anche alle
ipotesi di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, hanno tuttavia
ben precisato che "la sostituzione non può essere però applicata alla
sanzione pecuniaria" "in quanto multa e ammenda" non sono per sé
soggette a sostituzione".
4. - Senza ricorrere a tali discutibili argomenti, una parte della
dottrina (autorevole ma non prevalente) insiste tuttavia nella
possibilità di superare, attraverso un'interpretazione estensiva, le
conseguenze paradossali di una lettura meramente letterale dell'art. 77
della legge.
Secondo tale assunto che, come si è detto, è condiviso
dall'Avvocatura il legislatore avrebbe regolato l'ipotesi più grave
sottintendendo l'altra.
In altri termini, la legge avrebbe detto meno di quanto intendeva,
ricomprendendo tacitamente il meno in un più ampio esplicitato
concetto. Attraverso il cosidetto argomento" a fortiori", di cui viene
utilizzato l'aspetto "a majori ad minus", il senso della legge si
estende così dal caso espresso ad altro inespresso.
Ma l'interpretazione estensiva altro non è che uno dei risultati
ai quali si perviene attraverso l'interpretazione teleologica della
norma: l'interpretazione appunto per la quale, superando quella
meramente letterale o lessicale - come si suggerisce nella specie dalla
dottrina, - si tien conto dello" scopo" della norma per la ricerca
della sua "ratio", senza peraltro abbandonare altri elementi della
ricerca, come quello "storico" o quello "razionale sistematico". Ciò
significa che l'estensione del significato della norma è arbitrario se
non corre sul binario teleologico e, perciò, nell'ambito della sua
ratio.
Ma proprio lo scopo della norma e la sua stessa ratio indicano
chiaramente che il legislatore, lungi dal sottintendere la pena
pecuniaria nella procedura per le sanzioni sostitutive (tanto d'ufficio
quanto a richiesta dell'imputato), ha inteso invece manifestamente di
escluderla. Suo scopo, infatti, è stato quello di apprestare misure
alternative alle pene detentive brevi, ritenute portatrici, sul piano
criminogeno, su quello rieducativo e su quello stesso
dell'organizzazione penitenziaria, di quei mali di cui diffusamente si
legge nei lavori preparatori: mali che peraltro non trovano compenso
nemmeno sul piano della prevenzione generale, attesa la scarsa
intimidazione inerente alla brevità dell'afflizione minacciata.
Al contrario, non ha ritenuto il legislatore che la pena pecunaria
meritasse la stessa sfiducia in relazione al recupero sociale del reo,
né, che rappresentasse cagione di rilevante aggravio al carico
processuale degli uffici giudiziari: il tutto nel quadro di una attuale
generale tendenza di politica criminale ad un più ampio ricorso
preferenziale (e non soltanto in Italia) alla pena pecuniaria piuttosto
che a quella detentiva, nei confronti di una certa fascia di
criminalità.
Del resto, il problema nemmeno riguarderebbe la pena dell'ammenda
per la quale esiste un'autentica causa di estinzione (l'oblazione: art.
162 cod. pen.), rimessa esclusivamente alla volontà dell'imputato, e
ben più incisiva di quanto non sia quella prevista dall'art. 77 della
legge.
La multa, d'altra parte, non ha effetto afflittivo diverso da una
sanzione amministrativa, non impone il dibattimento giacché può
essere irrogata per decreto, e non impedisce successive concessioni
della sospensione condizionale della pena. In presenza di tali
caratteri positivi, il legislatore deve avere altresì considerato che
la sostituzione di una pena pecuniaria avrebbe potuto risultare
addirittura pregiudizievole a causa della definitiva preclusione della
possibilità di ottenere, successivamente, la sostituzione di eventuale
pena detentiva breve (art. 80). Pregiudizio quest'ultimo assolutamente
non compensato da una atipica formula di estinzione di un reato punito
con la multa, che la stessa Cassazione ha valutato, in numerose
decisioni, in termini di sostanziale condanna ad effetti limitati
In tali condizioni, l'interpretazione estensiva della norma di cui
all'art. 77 della legge in guisa da ricomprendervi anche la
sostituzione della pena pecuniaria (multa), si sostanzierebbe in
un'aperta violazione della norma e della sua ratio.
5. - L'Avvocatura dello Stato, però, propone anche un eventuale
ricorso all'interpretazione analogica: ricorso, per verità, di regola
assai problematico in materia penale, solo che si consideri che l'art.
12 delle preleggi lo suggerisce al giudice proprio per colmare spazi
vuoti, nei quali non gli è dato rintracciare disposizioni che gli
consentano la risoluzione del caso concreto. Non senza ragione, infatti
il successivo art. 14 pone il divieto di quel procedimento per le norme
penali, e l'art. 1 cod. pen. lo ribadisce nel principio di legalità
che l'art. 25 secondo comma Cost. costituzionalizza.
Ciononostante, come esattamente ricorda l'Avvocatura dello Stato,
per riconoscimento ormai prevalente della dottrina penalistica il
divieto deve intendersi limitato alle norme penali incriminatrici: non
a quelle integratrici né alle scriminanti: e qui effettivamente non
siamo in presenza di norma incriminatrice. Senonché, il citato art. 14
non limita il divieto di analogia alle leggi penali, ma lo estende
anche a quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi.
Ad avviso della Corte è proprio questo l'ostacolo che si frappone
all'utilizzazione dell'analogia nel caso in esame.
L'Avvocatura, nell'intento di aggirarlo, afferma che le
disposizioni di cui all'art. 77 della legge, "lungi dal costituire
deviazioni dalle direttive dell'ordinamento giuridico, sono esse stesse
espressioni di principi generali".
Ora, che l'ordinamento si vada effettivamente aprendo a nuove
regole, sia sul piano sostanziale che su quello processuale, non può
essere negato. Ma che queste, per ora appena entrate non senza
contrasti, e tuttora con gravi incertezze sulla loro natura e sul loro
inquadramento sistematico, siano di già assurte a principi generali
dell'ordinamento, è affermazione ancora tutta da dimostrare.
Appare, invece, evidente che quelle disposizioni si propongono,
almeno per ora, come "eccezione" ai principi consolidati del corpus
delle leggi penali. I1 diritto sostanziale esige, secondo i suoi
principi essenziali ancora fermi, che il giudice sia tenuto di regola
ad irrogare la pena esclusivamente nella specie astrattamente comminata
dalla norma incriminatrice. I1 diritto processuale, per parte sua,
esclude che, di norma, nell'istruttoria o negli atti preliminari si
possa pronunziare condanna a sanzioni penali, salvo il caso del
procedimento monitorio, che peraltro non esclude ma differisce il
dibattimento in caso di opposizione.
Ebbene, come è appunto eccezionale il procedimento per decreto
rispetto alle regole generali, così evidentemente sono, almeno per
ora, eccezionali le disposizioni di cui agli artt. 53 e 77 della legge
che, in deroga agli anzidetti principi, consentono, in quei casi
particolari che fanno appunto eccezione, la sostituzione delle pene
edittali con altre sanzioni e una sostanziale pronunzia di condanna
penale, con effetti limitati, senza giudizio dibattimentale.
Anche sotto questo profilo, dunque, non appare possibile il ricorso
ad attività interpretative per risolvere la questione sollevata.
6. - Ciò posto, deve ora verificarsi se sia possibile alla Corte
procedere alla declaratoria d'illegittimità, auspicata dai giudici
remittenti.
Sembra evidente però che, trattandosi di una pretesa lacuna delle
norme impugnate, la semplice declaratoria che si limitasse a dare atto
che quella carenza legislativa determinerebbe la denunziata situazione
di disuguaglianza, non produrrebbe alcun effetto se non si indicasse al
giudice, nel contempo, in qual modo sia possibile ovviarvi nel rispetto
dei principi costituzionali.
Senonché, è proprio una siffatta ricerca, che dovrebbe portare ad
una sentenza "additiva", a porre in crisi la stessa possibilità di
addivenire alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle
norme impugnate.
Ed infatti, poiché non esiste nell'ordinamento sostanziale penale
una sanzione che, nella scala dei valori, si ponga al disotto della
pena pecuniaria, alla Corte non resterebbe che la seguente alternativa:
o sostituire la pena pecuniaria con identica misura di carattere penale
- come l'avvocatura suggerisce - oppure ricorrere a misure estranee
all'ordinamento giuridico-penale, sostituendo la pena pecuniaria con
una analoga sanzione amministrativa. Ma in ambo i casi si avrebbe una
sostanziale innovazione al sistema delineato dal legislatore in materia
di sanzioni sostitutive. Il sistema, infatti, prevede la sostituzione
delle pene detentive brevi con altre sanzioni, della stessa natura, ma
di carattere diverso, come dimostra la sostituzione con la libertà
controllata o con la pena pecuniaria della reclusione o dell'arresto
(e, per la procedura ex art. 53, anche la sostituzione con la
semidetenzione). Si è visto, invece, che, utilizzando la prima ipotesi
dell'alternativa, la sostituzione avverrebbe mediante sanzione
assolutamente identica, sia per natura che per carattere, mentre
ricorrendo all'altra ipotesi si introdurrebbe una misura di natura
assolutamente diversa (amministrativa), che il legislatore non ha mai
ipotizzato come sanzione sostitutiva. In altri termini, qualunque fosse
per essere la strada prescelta, la Corte dovrebbe ricorrere ad una
regola che non trova alcun riscontro nel sistema, e che si
risolverebbe, perciò, in un atto creativo.
Né le difficoltà finirebbero colla scelta di una diversa
sanzione, giacché dovrebbe anche essere stabilito il limite oltre il
quale l'operatività della sostituzione non sarebbe lecita. A meno che
non si ritenesse che la sostituzione della pena pecuniaria debba essere
ammessa senza alcun limite: ma anche questa rappresenterebbe una scelta
creativa, visto che, invece, il sistema delineato dal legislatore non
ammette il ricorso a misure sostitutive quando la pena superi un certo
limite, discrezionalmente indicato nell'ambito del concetto di
"brevità".
Ebbene, tornando a questo limite, sarebbe illusorio, e solo
apparentemente rispettoso di un parametro già esistente nella
disciplina della legge, ancorarlo a quello di un mese di pena detentiva
previsto dall'art. 53, comma primo, ultimo inciso, con il ragguaglio di
cui all'art. 135 cod. pen. Infatti, quel parametro, proprio perché si
riferirebbe al rapporto pena pecunaria rispetto a se stessa, perderebbe
il significato ed il valore che il legislatore ha inteso attribuirgli
in quella ben diversa relazione. Basti considerare che un siffatto
ragguaglio darebbe per risultato un limite operativo della possibilità
di sostituire la pena pecuniaria rappresentato da L. 750 mila, per
rendersi conto della sua inadeguatezza.
Vero è che soltanto il legislatore potrebbe compiutamente e
liberamente disciplinare l'introduzione nell'ordinamento della
prospettata sostituzione. E ciò stabilendo innanzitutto quale debba
essere la misura da adottarsi in sostituzione della pena pecuniaria e
precisandone la natura. Il problema della natura è fondamentale, in
quanto se la sostituzione venisse ammessa con identica sanzione
pecuniaria di natura penale, bisognerebbe anche regolare le modalità
della sua esecuzione, chiarendo se ad essa si applica l'art. 586 cod.
proc. pen. nel testo modificato dall'art. 106 della legge in esame
(come prescrive l'art. 71 della legge per le pene pecuniarie
sostituite a quelle detentive ex art. 35), oppure se, anche per queste
sostituzioni, debba valere, in caso d'inadempienza, il rigore della
fattispecie di cui all'art. 83 della legge. Ma soprattutto sarebbe
libero il legislatore di usare del suo potere discrezionale per fissare
il limite entro cui la sostituzione può operare, tenendo conto, da una
parte, del potere d'acquisto attuale della lira italiana e, dall'altra,
del rapporto afflittivo ben diverso fra pene detentive e pecuniarie.
Appare ormai evidente a questo punto che le questioni sollevate non
possono essere ammesse, perché l'eventuale risoluzione del problema
prospettato non rientra nei poteri di questa Corte ma spetta al
legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara inammissibile per difetto di rilevanza
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo e
secondo comma della l. 24 novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di
Pontassieve con ord. 11 marzo 1982 (n. 382/82), dal Pretore di Cuneo
con ord. 20 marzo 1982 (n. 481/82), dal Pretore di Roma con le tre
ordinanze, 8 ottobre 1982, (nn. 865, 866 e 867/82) nonché con ord. 14
ottobre 1982 (n. 864/82), dal Pretore di Livorno con le ordinanze 21
ottobre e 18 novembre 1982 (nn. 863 e 931/82) e dal Pretore di Parma
con ord. 29 ottobre 1982
(n. 942/82), ma dai Pretori di Roma, Parma e Livorno
(limitatamente all'ord. n. 863/83) anche nei confronti dell'art. 53
della legge, ed inoltre per questi ultimi due anche nei riguardi
dell'art. 32 quanto al primo, e 81 quanto al secondo, per contrasto con
l'art. 3 Cost., ma per il Pretore di Pontassieve anche con l'art. 27, e
per il Pretore di Roma anche con l'art. 24.
Dichiara altresì inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Bologna con ord. 15 dicembre
1981 (n. 59/82), dal Pretore di Chioggia con ord. 8 giugno 1982 (n.
598/82), dal Pretore di Ginosa con ord. 2 luglio 1982 (n. 706/82) e dal
Pretore di Moncalieri con ord. 17 giugno 1982 (n. 869/82) degli artt.
53 e 77 della l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché dal Pretore di
Reggio Calabria con le ord. 19 e 26 marzo 1982 (nn. 329 e 330/82) e
dal Pretore di Moncalieri con ord. 15 novembre 1982 (n. 944/82)
limitatamente al solo art. 77, tutti per contrasto coll'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
- ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN
- ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte