Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206, primo e

terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25

febbraio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia nel

procedimento penale a carico di Trinchera Luciano, iscritta al n. 262

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 214- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Perugia, con

ordinanza del 25 febbraio 1985, ha denunciato,

in riferimento all'art.13, quinto comma, della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 206, primo e terzo comma, del

codice penale, "ove non prevede (I comma) un termine massimo

all'applicazione, in corso di procedimento penale,

di una misura di sicurezza detentiva; ed ove non prevede (III comma)

che il tempo della esecuzione provvisoria della misura di sicurezza

sia computato, oltre che nella durata minima di essa, anche nei

termini di custodia cautelare";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo, in via principale, che, non trovandosi il giudice a

quo "nella condizione di dover applicare" le norme denunciate, le

questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, e,

in via subordinata, che le questioni stesse vengano dichiarate non

fondate;

Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta

dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, avendo il

giudice a quo adeguatamente motivato in ordine all'applicabilità nel

giudizio principale delle norme denunciate (v. sentenza n. 67 del

1985);

che, quanto alla prima censura, la Corte, con sentenza n. 74 del

1973, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 13, quinto

comma, della Costituzione, la questione di legittimità del combinato

disposto degli artt. 301, secondo comma, e 206, secondo comma, del

codice penale, nella parte in cui, fra l'altro, non indica i limiti

massimi di durata della misura di sicurezza applicata

provvisoriamente, affermando, sulla base della costante

giurisprudenza della Corte (v. sentenze n. 64 del 1970 e n. 96 del

1970), che "le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze

diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva";

e che la stessa ratio decidendi vale a disattendere la questione

di legittimità costituzionale del primo comma dello stesso art. 206

del codice penale, nella parte in cui nemmeno tale comma prevede un

termine massimo all'applicazione, in corso di procedimento penale, di

una misura di sicurezza detentiva;

che, quanto alla seconda censura, la Corte, con sentenza n. 96

del 1970, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 206, terzo

comma, del codice penale, nella parte in cui, ai fini del computo

della durata minima della misura di sicurezza, non tiene conto del

periodo trascorso in custodia cautelare, affermando che "non è

assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva) per

la diversità della natura e delle finalità delle due forme

restrittive della libertà personale";

e che la stessa ratio decidendi vale a disattendere la questione

di legittimità dell'art. 206, terzo comma, del codice penale, nella

parte in cui non prevede che il tempo di esecuzione provvisoria della

misura di sicurezza sia computato nei termini di custodia cautelare,

in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della

Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia con

l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 206, terzo comma, del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della

Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte