Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal

d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum

popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art.

19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla

costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché

differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima),

promossi con ordinanze emesse:

1) il 25 marzo 1996 dal pretore di Milano, sezione distaccata di

Rho, sui ricorsi in opposizione avverso il decreto pretorile del 16

giugno 1995, proposti dalla G.F. Sistemi Avionici s.r.l. (già Aliena

s.p.a.) e dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (FLMU),

iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

2) il 20 gennaio 1996 dal pretore di Latina nel procedimento

civile vertente tra la Bristol Myers Squibb s.p.a. e la C.I.B.

Unicobas di Latina, iscritta al n. 1351 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, con

decreto 16 giugno 1995, emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20

maggio 1970, n. 300, dichiarava antisindacale il comportamento della

G. F. Sistemi Avionici s.r.l., nel rilievo che l'anzidetta Società

aveva, fra l'altro, impedito alla Federazione Lavoratori

Metalmeccanici Uniti (FLMU) di costituire rappresentanze sindacali

aziendali, di indire assemblee con partecipazione di sindacalisti

esterni, nonché di partecipare alle assemblee indette da altri

sindacati;

che, nell'ambito del procedimento in opposizione proposto sia

dalla FLMU sia dalla predetta società, il pretore, con ordinanza 25

marzo 1996 (r.o. n. 880 del 1996) ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 della citata legge n. 300 del 1970, nella

parte in cui, nel testo modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n.

312, "pone quale unico requisito per la costituzione di

rappresentanze sindacali aziendali e per il godimento dei diritti di

cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, la circostanza che il

sindacato sia firmatario dei contratti collettivi applicati

nell'unità produttiva";

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola

l'art. 3 della Costituzione a motivo della "irragionevolezza della

disparità di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie o

meno di contratti collettivi";

che sarebbe violato anche il principio di libertà sindacale

(art. 39 della Costituzione), perché "il datore di lavoro,

scegliendo con quale sindacato trattare e concludere il contratto

collettivo aziendale, è in grado d'interferire, di fatto,

nell'individuazione dei soggetti destinatari della tutela

differenziata";

che la disposizione sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 2

della Costituzione dal momento che essa potrebbe, di fatto, indurre

l'associazione sindacale "a privilegiare l'interesse al proprio

riconoscimento, rispetto agli interessi del lavoratore ad essa

associato", con la conseguente compromissione dei diritti del singolo

in quanto parte dell'associazione sindacale medesima;

che analogamente il pretore di Latina - con ordinanza del 20

gennaio 1996 (r.o. n. 1351 del 1996), nel procedimento vertente tra

la s.p.a. Bristol Myers Squibb e la Confederazione Italiana di Base

(C.I.B.) UNICOBAS di Latina - ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della medesima disposizione;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata legando "al

potere di accreditamento dell'imprenditore" l'accesso ai diritti di

cui al titolo terzo della legge n. 300 del 1970, impone al sindacato

"la necessità di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli

consenta l'accreditamento" e, al tempo stesso, "potrebbe

avvantaggiare una rappresentanza sindacale anche minima, anziché

altra con maggiore consenso", attraverso la sottoscrizione di accordi

con l'una anziché con l'altra;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano

dichiarate infondate;

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe,

vanno riuniti;

che la Corte, con sentenza n. 244 del 1996, ha già dichiarato

non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39

della Costituzione, mentre con successiva ordinanza n. 345 del 1996

ha dichiarato manifestamente infondate le questioni stesse in

riferimento sia ai predetti artt. 3 e 39 della Costituzione, sia in

riferimento all'ulteriore parametro dell'art. 2 della Costituzione;

che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20

maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei

lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei

luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante

dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312

(Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e

parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge

20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze

sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore

dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3

e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata di

Rho, e, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal

pretore di Latina, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte