Sentenza n. 149/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1983 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11r.d. 3282/1923
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.
30 dicembre 1923, n. 3282 (sul gratuito patrocinio) promosso con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1976 dalla Corte di cassazione nel
procedimento civile vertente tra Saldarini Ugo e il Consiglio degli
Orfanotrofi e Pio Albergo Trivulzio di Milano, iscritta al n. 469 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.
Visti l'atto di costituzione del Consiglio degli Orfanotrofi e Pio
Albergo Trivulzio di Milano e l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con atto notificato il 4 maggio 1965 Saldarini Ugo, ammesso al
gratuito patrocinio, citava davanti al Tribunale di Milano i
beneficiari delle disposizioni testamentarie della sua defunta sorella
Giuseppina Vittoria, deducendone l'invalidità per incapacità
d'intendere e di volere di costei.
Ai fini del relativo accertamento, veniva tra l'altro disposta, in
istruttoria, una consulenza tecnica; ed in relazione a questa il
Saldarini eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio) in
relazione agli artt. 61, 87, 194 e 201 c.p.c., per contrasto con l'art.
24 Cost., in quanto non prevede "la possibilità di prenotazione a
debito della spesa occorrente per il consulente di parte e, di
conseguenza, menoma il diritto di difesa del non abbiente".
Tale eccezione veniva dichiarata manifestamente infondata sia dal
Tribunale che dalla Corte d'Appello di Milano, i quali, nel merito,
rigettavano la domanda. La Corte di Cassazione invece, cui la questione
veniva riproposta nei motivi di ricorso, la riteneva rilevante e non
manifestamente infondata. Più precisamente, con l'ordinanza di
rimessione pronunciata il 10 febbraio 1976 la Corte dubitava, in
riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., della costituzionalità del citato
art. 11 R.D. n. 3282/1923, "per la parte in cui, nel disciplinare gli
effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio, non prevede la
possibilità di nomina di un consulente di parte che, al pari del
consulente d'ufficio, presti la sua opera gratuitamente (tenuto conto
del concreto sistema attuato col R.D. in esame), con possibilità, per
le spese effettivamente sostenute dal consulente, di anticipazione da
parte dello Stato".
La rilevanza della questione, ad avviso della Corte rimettente,
discendeva dall'ammissione (e valorizzazione delle risultanze) della
consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'affermazione della capacità
d'intendere e di volere della testatrice; nonché dalla deduzione, da
parte dell'attore, della nullità di tale mezzo istruttorio, per la
violazione del principio del contraddittorio conseguente al non essersi
egli potuto avvalere, a differenza dei convenuti, della opera di un
consulente di parte.
Nel merito, la Corte - rilevato che il consulente di parte è
figura non contemplata dall'ordinamento processuale vigente al tempo
dell'emanazione del R.D. del 1923, e che nell'attuale ordinamento la
sua nomina è rimessa alla libera determinazione della parte (art. 201
c.p.c.) - escludeva innanzitutto che tale nomina, in mancanza di una
norma espressa, possa costituire titolo sia per la imposizione a terzi,
estranei al processo, dell'obbligo di prestazione gratuita della
propria opera, sia per l'anticipazione da parte dello Stato delle spese
occorrenti per l'esecuzione dell'incarico.
Nel sistema del R.D. del 1923, infatti, le prestazioni gratuite e
le anticipazioni di spese ivi previste presuppongono, tutte, il
carattere pubblico della funzione esercitata nel processo: carattere
"che, nei riguardi dei difensori e dei periti (corrispondenti,
nell'odierno processo civile, ai consulenti tecnici d'ufficio) si
collega all'esistenza di un formale atto di nomina da parte di un
organo pubblico (le apposite commissioni, per i difensori, e il giudice
per i consulenti tecnici)".
Alla nomina del consulente di parte non potrebbero d'altra parte
provvedere - ad avviso della Corte - né le attuali commissioni per il
gratuito patrocinio né il giudice della causa. Non le prime, giacché
esse in tanto nominano il difensore in quanto ad avvocati e procuratori
incombe l'obbligo del patrocinio gratuito (art. 1 R.D. cit.); e d'altra
parte la loro composizione - che comprende, oltre a magistrati, solo un
rappresentante dell'ordine forense - le rende inidonee sia ad imporre
l'obbligo di prestazione gratuita ad estranei a tale ordine, sia a
conferire gli incarichi con la necessaria competenza tecnica. Non il
secondo, essendo il potere di nomina razionalmente attribuito alla
parte in funzione di salvaguardia di una reale dialettica di posizioni.
Ciò premesso, la Corte osservava che la garanzia dei mezzi di
azione e di difesa apprestata per i non abbienti dall'art. 24, terzo
comma, Cost. costituisce applicazione nel campo particolare del
processo - in cui vige la regola dell'inviolabilità della difesa (art.
24, secondo comma) - del generale principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost.; e che l'assoluta uguaglianza delle parti, in
relazione alle facoltà processuali esercitabili per la tutela dei
propri interessi, è l'essenza del contraddittorio, cardine del
processo moderno. I suddetti principi costituzionali sarebbero perciò
violati dalla mancata previsione della possibilità di nomina di un
consulente di parte, in quanto essa costituisce una grave menomazione
del diritto di difesa del non abbiente rispetto alla controparte.
A conforto di tali considerazioni, la Corte richiamava infine le
modifiche apportate all'istituto del gratuito patrocinio, per le sole
controversie di lavoro, con la legge 11 agosto 1973, n. 533:
osservando, in particolare, che l'innovazione consistente nel porre a
carico dell'erario le spese non solo dei difensori, ma anche dei
consulenti di parte appare suggerita dall'intento di colmare una lacuna
di ordine costituzionale della preesistente normativa.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'8 settembre 1976.
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato, l'Avvocatura dello
Stato chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata alla stregua
di quanto ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo con le
sentenze n. 35 e n. 58 del 1973) secondo cui ""le norme in esame non
violano l'art. 24 in relazione all'art. 3 Cost. dal momento che
l'istituto del gratuito patrocinio ed il complesso delle norme vigenti
dirette ad assicurare la difesa dei non abbienti, costituiscono "mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ", compresi nella
espressione " appositi istituti " adoperata dal costituente", e che
"l'opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe
corrispondere meglio alle finalità previste dall'art. 24 Cost. non
può portare alla conseguenza della incostituzionalità dei mezzi ora
esistenti e che a quella finalità sono ugualmente diretti"".
È poi da escludere, secondo l'Avvocatura, che il trattamento
provvisoriamente differenziato previsto rispetto ai consulenti di parte
per le sole controversie di lavoro (art. 14 l. 533/1973) costituisca
violazione del principio d'uguaglianza. "Esso trova difatti piena
giustificazione, da un lato, nella particolarità della materia
relativa alle controversie di lavoro, la quale costituisce un
ordinamento speciale che comporta ben più incisive eccezioni alla
disciplina dell'ordinario contenzioso civile, e, da un altro lato, nel
rilievo che, se la estensione delle antiche norme sul gratuito
patrocinio nelle sole controversie di lavoro comporta per lo stato un
onere finanziario di 1.000 milioni l'anno (art. 16 della legge n. 533
del 1973), del tutto giustificato è che ogni ulteriore e generale
estensione dei benefici in parola sia attuata gradualmente e in
relazione alle effettive disponibilità finanziarie del bilancio dello
Stato".
3. - Nel giudizio interveniva anche il Consiglio degli Orfanotrofi
e Pio Albergo Trivulzio di Milano, convenuto nel procedimento a quo
quale rappresentante dell'Orfanotrofio Maschile detto dei Martinitt,
cui era stato dalla testatrice legato ogni suo diritto su un
appartamento di cui era assegnataria quale socio di una cooperativa
edilizia.
Nell'atto di intervento veniva innanzitutto contestata la rilevanza
della questione di costituzionalità, sul rilievo che nel giudizio di
merito, tanto in primo grado che in appello, la capacità d'intendere e
di volere della testatrice era stata ritenuta sussistente
essenzialmente sulla base di prove documentali e testimoniali, mentre
la consulenza tecnico - medica aveva avuto in proposito valore "di mero
contorno e di semplice conferma". Nel merito, poi, lo interveniente
richiamava integralmente la motivazione dell'ordinanza con cui il
Tribunale di Milano, in esito al giudizio di primo grado, aveva
dichiarato manifestamente infondata la questione, ritenendo che, in
base ad una corretta interpretazione della normativa di cui al R.D. n.
3282/1923, "ben avrebbe potuto l'attore ammesso al gratuito patrocinio
richiedere ed ottenere la nomina di un consulente di parte officioso".
Il Tribunale aveva al riguardo rilevato che "all'epoca di
emanazione della legge sul gratuito patrocinio (1923) e secondo il
sistema processuale allora vigente (di cui al Codice di rito approvato
con R.D. 25 giugno 1865 n. 2376) non era previsto il consulente di
parte per le ipotesi in cui nel giudizio si ricorresse al parere di uno
o più periti (art. 252/270); d'altro canto, però, il perito o i
periti potevano essere concordemente nominati dalle parti e, soltanto
quando le parti stesse non si fossero, in proposito, accordate, essi
erano nominati dal Giudice (art. 253). Viceversa, con il nuovo
ordinamento instaurato con il Codice di rito del 1940, il consulente
tecnico è sempre nominato dal Giudice e le parti hanno, in tal caso,
la facoltà di "farsi assistere da un loro consulente tecnico" (art.
61/87 e 201). In particolare, il disposto del richiamato art. 87 del
vigente c.p.c., disponendo testualmente (nel Capo intitolato "dei
Difensori") che "la parte può farsi assistere da uno o più avvocati
ed anche da un consulente tecnico nei casi e nei modi stabiliti dal
presente codice", ha inequivocabilmente esteso l'ambito del diritto di
difesa processuale della parte (fino allora limitato alla difesa
legale) anche alla difesa tecnica (consulente tecnico di parte)".
Ora - aveva proseguito il Tribunale - la chiara dizione dell'art.
11 R.D. n. 3282/1923 è che all'ammesso al gratuito patrocinio debba
essere assicurata la "difesa gratuita"; e se oggi (a differenza che nel
1923) la "difesa" non è più soltanto "legale" ma anche (entro certi
limiti) "tecnica", "appare senz'altro rispondente alla intenzione
legislativa una interpretazione della norma che ricomprenda, nella
affermata gratuità della difesa, tutte le estrinsecazioni dei diritti
relativi che l'ordinamento vigente attribuisce alle parti (ivi
compresa, quindi, la difesa così detta tecnica introdotta dal Codice
del 1940)".
A tale interpretazione, secondo il Tribunale, non osta né la
lettera della disposizione - che è tale da ricomprendere tutte le
manifestazioni consentite dal diritto di difesa - ; né il fatto che
all'epoca della sua emanazione la difesa tecnica non esisteva, data la
naturale capacità delle norme di adeguarsi ai mutamenti ordinamentali
automaticamente recependo nel contenuto del comando le variazioni che
siano compatibili con la loro ratio. La circostanza, poi, che l'art. 1
ed altre disposizioni del R.D. del 1923 pongano solo a carico dei
"difensori" (o, ancora più specificamente, degli "avvocati,
procuratori e patrocinatori") il dovere di prestare gratuitamente la
propria opera non vale ad escludere un analogo dovere dei difensori
tecnici. Da un lato, infatti, l'art. 11 n. 3 prevede espressamente tale
dovere per i "periti": e per le ragioni ermeneutiche già enunciate
tale locuzione può e deve intendersi come riferita, nell'attuale
ordinamento, a tutti i periti (oggi, consulenti) e quindi anche ai
consulenti di parte. Dall'altra, se - come già detto - la "difesa
gratuita" comprende sia quella legale che quella tecnica, analogamente
estesa deve ritenersi la qualifica di "difensore" adottata dalla legge.
La suesposta interpretazione del Tribunale di Milano, secondo la
parte privata, risponde meglio di quella "meramente formalistica" della
Corte di Cassazione allo scopo perseguito dal legislatore del 1923. Ma,
anche ammesso che l'art. 11 citato davvero non permetta la prenotazione
a debito delle spese delle consulenze tecniche di parte, non perciò
esso potrebbe essere ritenuto incostituzionale. Secondo quanto
precisato da questa stessa Corte Costituzionale, ci si troverebbe
infatti di fronte, in tal caso, ad una semplice inadeguatezza della
disciplina rispetto ai fini garantiti dalla Costituzione, e quindi
all'apprestamento di mezzi insufficenti ad attuarli. Da ciò, però,
non potrebbe dedursi un vizio d'incostituzionalità, ma solo "il dovere
politico del legislatore di promulgare nuove norme integrative o
sostitutive di quelle esistenti" (sentenza 114/64). La caducazione di
quelle esistenti che si fondano sulla parzialità della disciplina,
invero, "avrebbe soltanto la conseguenza di togliere di mezzo anche la
vigente forma di assistenza" e quindi "rischierebbe intanto di condurre
ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non
sarebbe colmabile in sede di interpretazione" (sentenza n. 1/69). Considerato in diritto :
1. - La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3282, portante approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio.
La disposizione normativa in esame viene censurata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., nella "parte in cui, nel disciplinare gli
effetti della ammissione al gratuito patrocinio, non prevede la
possibilità di nomina di un consulente di parte".
La questione, specificata come sopra si è trascritto nella
motivazione dell'ordinanza di rimessione (ivi, n. 3, comma primo), nel
dispositivo viene, invece, proposta nei termini seguenti: "questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282,
in relazione agli artt. 24 e 3 Cost.".
2. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione della parte privata
costituita nel presente giudizio incidentale, che assume la irrilevanza
- e, quindi, l'inammissibilità - della sollevata questione in base al
rilievo che le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata
nel giudizio a quo - pur senza la nomina e la partecipazione del
consulente della parte ammessa al gratuito patrocinio - avrebbero avuto
un valore non determinante, ma di "mero contorno" rispetto alle
risultanze delle prove testimoniali e documentali.
Un tale assunto, in quanto attinente al merito della causa e
precisamente alla valutazione del materiale probatorio in essa
raccolto, non ha pregio nel presente giudizio di costituzionalità, nel
quale è dedotta questione concernente il diritto di difesa,
costituzionalmente garantito anche ai non abbienti, che si dubita
vulnerato dalla disposizione di legge denunziata, con conseguente
"violazione del principio del contraddittorio".
3. - Questa Corte ha ripetutamente sottolineato "la portata
generale della categorica affermazione - nell'art. 24 Cost. - del
diritto "inviolabile di difesa" ed ha rilevato che, pur se spetta "al
legislatore, considerate le peculiarità strutturali e funzionali ed i
diversi interessi in gioco nei vari stadi e gradi del procedimento,
dettare le concrete modalità per l'esercizio del diritto di difesa",
esso deve "nelle diverse situazioni processuali" essere "garantito a
tutti su un piano di uguaglianza ed in forme idonee" (sent. n. 125 del
1979 cfr. da ultimo sent. n. 188 del 1980).
In termini più specifici, la Corte ha ritenuto che "il diritto
della difesa deve essere inteso come possibilità effettiva
dell'assistenza tecnica e professionale, nello svolgimento di qualsiasi
processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga
rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti" (sent. n. 46
del 1957 e n. 59 del 1959). Ora, è proprio per il carattere
"inviolabile" del diritto di difesa, posto anche a garanzia del
contraddittorio, che il medesimo art. 24 Cost., al terzo comma,
statuisce che "sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione": con ciò
intendendo "rimuovere le difficoltà di ordine economico che possono
opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa" stesso (sent. n.
46 del 1957 cit.) e così instaurare tra le parti quella, almeno
tendenziale, "parità delle armi" che del contraddittorio medesimo è
connotato essenziale.
4. - I complessi normativi che definiscono gli "appositi istituti"
intesi ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in
giudizio, sono stati ripetutamente sottoposti al vaglio di questa Corte
in riferimento a vari parametri costituzionali, tra i quali,
ricorrente, quello di cui all'art. 24 Cost.. E la Corte medesima si è
pronunciata per la non fondatezza delle questioni allora dedotte, tutte
incentrate sulla ritenuta insufficienza o non efficienza dei mezzi a
quel fine apprestati con le disposizioni di legge denunziate,
affermando, al proposito, che "la insufficienza o scarsa efficienza di
una norma di legge rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione, non
può condurre a riconoscerla senz'altro contraria alla Costituzione,
col risultato di far venir meno il poco già attuato (sent. n. 97 del
1970, che richiama la sent. n. 114 del 1964; sentt. n. 149 del 1972, n.
35 del 1973 e n. 58 del 1973).
La Corte non è ora chiamata a riconsiderare questa sua precedente
affermazione, riferita a censure aventi oggetto e prospettazione
diversi rispetto a quella oggi in esame, anche se non può esimersi dal
rilevare che la constatazione del "poco attuato" assume ad anni di
distanza un sapore ancora più amaro.
5. - Vero è che la questione oggi decidenda non ha per oggetto il
grado maggiore o minore di sufficienza o di efficienza di uno dei mezzi
pur assicurati dalla legge ai non abbienti perché possano agire o
difendersi in giudizio. Al contrario, ciò che si denunzia è la
mancata predisposizione legislativa di un mezzo di assistenza tecnica,
che, verificandosi determinati presupposti, appare indispensabile a
quel medesimo fine.
La Corte di cassazione, cioè, sulla base dell'interpretazione
della norma denunziata da essa stessa fornita, ritiene che non sia
possibile nominare un consulente della parte ammessa al gratuito
patrocinio, ovviamente senza oneri per la parte stessa, e in ciò
ravvisa una violazione del diritto di difesa nonché del principio di
uguaglianza di cui l'art. 24, comma terzo, Cost. "costituisce
applicazione". "Infatti" prosegue il giudice a quo "l'assoluta
uguaglianza delle parti, in relazione alle facoltà processuali che
possono essere esercitate per la tutela dei propri diritti costituisce
la essenza del contraddittorio, senza del quale cade la stessa nozione
di processo in senso moderno".
Le argomentazioni svolte a sostegno di una tale esegesi -
contrastanti con quelle che, nel medesimo giudizio, hanno indotto il
Tribunale, prima, e la Corte di Appello di Milano, dopo, a dichiarare
manifestamente infondata la medesima questione di costituzionalità -
sono state richiamate nella premessa narrativa di fatto. La conclusione
raggiunta dal giudice a quo - al quale l'ordinamento affida funzioni
nomofilattiche - nel senso di escludere che la disposizione di legge
denunziata preveda, e quindi consenta, la possibilità di nomina di un
consulente della parte ammessa al patrocinio gratuito, nei casi in cui
il giudice disponga un accertamento tecnico, costituisce il presupposto
della decisione demandata a questa Corte.
6. - Su questo presupposto e nei termini prospettati la questione
è fondata.
È invero da "ricordare che, secondo un principio affermato dalla
Corte fin dalla sentenza n. 46 del 1957 e poi fermamente e
costantemente ribadito in numerose, successive occasioni, il diritto di
difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e di assistenza
tecnico - professionale. Il che è quanto dire che quel diritto, di
regola, è assicurato nella misura in cui si darà all'interessato la
possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale"
(sent. n. 190 del 1970). Queste affermazioni, riferite al difensore,
vanno estese al consulente tecnico di parte, il quale - quando si
tratti di risolvere nel giudizio problemi di natura tecnica e si faccia
perciò luogo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio - svolge
funzioni che, secondo la comune opinione di dottrina e giurisprudenza,
sono paragonabili a quelle dell'avvocato, limitatamente al piano
tecnico. Ciò del resto, risulta già dalle norme processuali che
prevedono tale figura e ne disciplinano la facoltà (artt. 87 e 201
c.p.c.; artt. 323 e 324 c.p.p.) ed è stato riconosciuto da questa
medesima Corte quando ha affermato che "l'accertamento tecnico sia nel
procedimento civile sia in quello penale ha giuridica rilevanza di
difesa, nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono
l'oggetto" (sent. n. 128 del 1979): affermazione, questa, che discende
direttamente dall'essere la nomina del consulente tecnico di parte
prevista a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio.
Ora, che il testo di legge sul gratuito patrocinio approvato col
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 non contemplasse la nomina del
consulente di parte è facilmente comprensibile, dato che la nomina
stessa non era prevista nel sistema processuale allora vigente (di cui
al codice di rito approvato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2366) per le
ipotesi in cui nel giudizio si ricorresse al parere di uno o più
"periti" (secondo la terminologia allora vigente). In tale sistema,
peraltro, la regola era che il perito o i periti fossero concordemente
nominati dalle parti, e vi dovesse provvedere il giudice solo quando
queste non si fossero in proposito accordate (art. 253). Ben diverso
è, invece, il sistema instaurato con il codice processuale del 1940,
nel quale il consulente tecnico d'ufficio è sempre nominato dal
giudice ed è data facoltà alle parti, in tal caso, di "farsi
assistere... da un consulente tecnico" (artt. 61, 87 e 201).
Nell'ambito di tale sistema, la mancata previsione della facoltà di
nomina di un proprio consulente tecnico da parte del soggetto ammesso
al gratuito patrocinio - ovviamente, nel caso in cui si faccia luogo
nel giudizio alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio - non è
più giustificabile. Essa, infatti, costituisce un'evidente limitazione
del diritto di difesa del non abbiente, che ne menoma la possibilità
di efficacemente contraddire quando nel giudizio si controverta su
questioni di natura tecnica. Del resto, che nel vigente ordinamento sia
in generale riconosciuto, anche alla parte ammessa al gratuito
patrocinio, il diritto di avvalersi dell'opera del consulente tecnico
di parte, quando ne è consentita la presenza, risulta positivamente
dalle specifiche norme dettate in altri settori dell'ordinamento
medesimo. Così, riconosciuta dal codice di procedura penale del 1930
(art. 323) la facoltà delle parti private di nominare consulenti
tecnici, con le facoltà ivi previste (artt. 324 e 325 c.p.p.) apposita
disposizione di attuazione del codice medesimo (art. 3, comma secondo,
del R. D. 28 maggio 1931, n. 602) ha esteso il beneficio del gratuito
patrocinio alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti
tecnici (cfr. anche artt. 4-6 R. D. 24 luglio 1931, n. 1071 - norme di
coordinamento delle tariffe in materia penale con quelle dei due nuovi
codice penale e di procedura penale). Ed allo stesso modo ha disposto -
all'art. 14, secondo comma - la legge sul processo del lavoro (l. 11
agosto 1973, n. 533) nel dettare, per tale settore, la nuova disciplina
del patrocinio a spese dello Stato.
La questione è dunque fondata, in riferimento all'art. 24 Cost..
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 del
R. D. n. 3282 del 1923 non può, però, che essere parziale, in quanto
riferibile soltanto a quella parte della norma denunziata che ha
rilevanza nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R. D. 30
dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevede che il beneficio
del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi
assistere da consulenti tecnici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte