Corte costituzionale

Ordinanza n. 149/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà

e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso

con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal Tribunale di Savona nel

procedimento civile vertente tra Enel s.p.a. e la Regione Liguria ed

altro, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e di Mori

Giancarlo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Massimo Luciani per Mori Giancarlo e l'Avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di rinvio dalla Corte di

cassazione il Tribunale di Savona ha sollevato, con ordinanza emessa

il 7 febbraio 2001, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3

della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei

dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso

enti autonomi territoriali), con conseguente privazione per i

dipendenti di enti pubblici economici, chiamati a cariche elettive,

del trattamento indennitario riservato ai dipendenti di enti pubblici

non economici;

che il giudice rimettente premette che il ricorrente in primo

grado, dipendente dell'Enel, eletto consigliere della Regione

Liguria, aveva ottenuto la condanna, confermata in appello, di

entrambi gli enti al pagamento delle prestazioni economiche, per il

collocamento in aspettativa, previste dall'art. 3 della legge

12 dicembre 1966, n. 1078;

che, sempre secondo il giudice a quo la Corte di cassazione,

con sentenza del 10 maggio 1995, n. 5083 aveva cassato la decisione

d'appello, rinviando la causa al Tribunale, con fissazione del

principio di diritto secondo cui le disposizioni della legge da

ultimo richiamata non si applicherebbero ai dipendenti di enti

pubblici economici, operando rispetto ad essi l'art. 31 della legge

20 maggio 1970, n. 300 o, se più favorevoli ai lavoratori, eventuali

condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'anzidetta

interpretazione, contraria a quanto affermato nella sentenza

interpretativa di rigetto n. 698 del 1988 della Corte costituzionale,

sarebbe stata confermata dalla decisione del 23 ottobre 1995,

n. 11014 della stessa Cassazione (di cui si riporta nell'ordinanza

parte della motivazione), con consequenziale formazione di un vero e

proprio diritto vivente;

che, sulla base di quanto esposto, il giudice a quo ritiene

che detta interpretazione determinerebbe, ex art. 3 della

Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento normativo

tra dipendenti dello Stato e di enti pubblici non economici, da un

lato, e dipendenti di enti pubblici economici dall'altro, "essendo ai

primi corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 3 della

legge n. 1078 del 1966, e venendo per contro gli altri collocati, a

richiesta, in aspettativa non retribuita ex art. 31, primo comma,

della legge n. 300 del 1970, dovendosi ritenere abrogata, secondo

tale indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 40 della stessa

legge, ogni diversa disposizione al riguardo";

che la rilevanza della questione, conclude il Tribunale

rimettente, discenderebbe dal vincolo, ex art. 384 cod. proc. civ.,

del principio di diritto enunciato da Cassazione n. 5083 del 1995;

che si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo a

quo, chiedendo l'accoglimento della questione nei termini prospettati

dall'ordinanza di rimessione;

che si è, altresì, costituita l'Enel S.p.a. la quale, dopo

avere ripreso le argomentazioni svolte da Cassazione n. 5083 del

1995, ha sottolineato che la questione di legittimità costituzionale

è irrilevante essendo stata "mal posta" dal giudice rimettente; la

Corte di cassazione, nell'enunciare il principio di diritto, avrebbe,

infatti, dichiarato applicabile alla fattispecie il solo art. 31

dello Statuto dei lavoratori (e le norme del contratto collettivo

nazionale di lavoro, ove più favorevoli), senza affermare che gli

artt. 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966, sono stati abrogati; la

censura avrebbe dovuto, pertanto, investire l'interpretazione con cui

il giudice di legittimità ha escluso che l'art. 3 della legge citata

possa riferirsi anche ai dipendenti degli enti pubblici economici;

una eventuale sentenza di accoglimento lascerebbe conseguentemente

ferma la decisione della Cassazione nella parte in cui ha ritenuto

comunque inapplicabili le disposizioni legislative richiamate agli

enti pubblici economici;

che, nel merito, la difesa della società ritiene infondata

la questione, attese le differenze esistenti tra il rapporto di

lavoro pubblico e quello degli enti pubblici economici, più volte

evidenziate dalla Corte costituzionale (sentenze n. 193 e n. 194 del

1981) con consequenziale giustificazione della diversità del

trattamento normativo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo, in via preliminare, che la questione prospettata

è inammissibile per due ordini di motivi: innanzitutto perché la

Cassazione (sentenza n. 5083 del 1995), nel fissare il principio di

diritto sopra riportato, ha affermato che la legge n. 1078 del 1966

non è applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici e, se

anche lo fosse stata, gli artt. 31, 37 e 40 della legge n. 300 del

1970 per questa parte l'avrebbero abrogata; pertanto, anche qualora

venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme

denunciate, la domanda dovrebbe, nondimeno, essere respinta sulla

base del primo postulato interpretativo, vincolante per il giudice

del rinvio, con consequenziale irrilevanza della questione sollevata;

che, inoltre, la difesa dello Stato sottolinea come l'art. 71

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione

dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della

disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha previsto, per i dipendenti di

pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali, il

collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato,

con la facoltà per gli interessati di mantenere, a richiesta, il

trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di

appartenenza; tale facoltà sarebbe venuta meno a seguito

dell'emanazione dell'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha

ritenuto, con interpretazione autentica, applicabile retroattivamente

l'art. 31 della legge n. 300 del 1970 ai dipendenti pubblici;

che, sempre secondo la Avvocatura dello Stato, il descritto

quadro normativo farebbe conseguentemente venir meno la censurata

differenziazione di trattamento normativo, in quanto anche ai

dipendenti pubblici si applicherebbe il regime delle aspettative non

retribuite;

che la difesa dello Stato mette in rilievo come, in ogni

caso, sarebbe giustificata, ex art. 3 della Costituzione, la

differenza di disciplina in esame tra enti pubblici non economici ed

economici per la diversa struttura che connota questi ultimi e che

non tollererebbe l'imposizione di oneri aggiuntivi incompatibili con

i criteri di economicità sui cui si fonda la loro attività

d'impresa;

che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza

pubblica, la parte privata ha replicato, in ordine al difetto di

rilevanza eccepito dall'Avvocatura generale dello Stato, che la

valutazione del contenuto e dei confini del principio di diritto

spetta esclusivamente al giudice rimettente e che, in ogni caso, la

vera ratio decidendi della sentenza della Cassazione n. 5083 del 1995

si incentrerebbe sulla avvenuta abrogazione della legge n. 1078 del

1966 ad opera delle norme impugnate; ha osservato, inoltre, sempre in

punto di rilevanza: a) che il Tribunale a quo anche se avesse omesso

di indicare tutte le disposizioni da censurare, avrebbe comunque

correttamente individuato le norme illegittime (che costituirebbero

il vero oggetto del giudizio costituzionale) denunciando la

discriminazione subita dai dipendenti di enti pubblici economici; b)

che, se non si condividesse questo assunto, l'eventuale imprecisione

nell'identificazione delle disposizioni potrebbe essere corretta

dalla stessa Corte costituzionale; c) che, in ogni caso, i non

impugnati artt. 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966, potrebbero essere

dichiarati illegittimi in via consequenziale ex art. 27 della legge

11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale);

che nel merito la parte privata insiste sulla fondatezza

della questione sollevata, sottolineando la insostenibilità della

tesi che giustifica la diversità del trattamento normativo

denunciato sulla base dell'assimilazione degli enti pubblici

economici agli operatori privati più che agli altri enti pubblici;

viene richiamato, a tal proposito, il particolare regime giuridico

cui sono sottoposti gli enti pubblici economici che li distanzierebbe

dai privati, accomunandoli, senz'altro, agli enti pubblici, con

consequenziale irragionevolezza della diversità della disciplina

censurata;

che anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato,

nell'imminenza dell'udienza pubblica, una memoria integrativa,

ribadendo le conclusioni già rassegnate.

Considerato che, contenendo l'ordinanza del Tribunale di Savona

una motivazione ampiamente plausibile della rilevanza della

questione, le eccezioni pregiudiziali sollevate non possono essere

accolte;

che la tesi, sostenuta dal giudice a quo in ordine ad una

ingiustificata discriminazione dei dipendenti degli enti pubblici

economici rispetto al migliore trattamento riservato ai dipendenti

dello Stato e degli enti pubblici non economici, è basata su un

presupposto erroneo sia dal punto di vista interpretativo, che da

quello delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie

prospettata, relativa a un dipendente di ente pubblico economico

eletto a carica elettiva regionale nel maggio del 1990;

che, infatti, il quadro normativo si è man mano modificato,

per cui deve ritenersi superata la situazione che aveva giustificato

l'originaria interpretazione di questa Corte e della Cassazione

richiamata dall'ordinanza di rimessione e dalle difese delle parti;

che il legislatore è, infatti, intervenuto con l'obiettivo

di razionalizzare e tendenzialmente parificare, per i profili

essenziali, le discipline relative ai trattamenti economici

dell'aspettativa dei dipendenti pubblici chiamati a cariche elettive,

alla disciplina dettata per i lavoratori privati;

che, in realtà, le garanzie costituzionali, per chi è

chiamato a funzioni pubbliche elettive, sono quelle "di disporre del

tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di

lavoro", oltre che di poter accedervi in condizioni di eguaglianza

(art. 51 della Costituzione), essendo rimesso alla discrezionalità

legislativa (influenzabile anche da una valutazione degli interessi

attinenti alla situazione economica generale) il trattamento

economico e giuridico del lavoratore chiamato alle funzioni

anzidette, con il vincolo, in ogni caso, derivante dalle predette

garanzie costituzionali;

che per quanto attiene specificatamente ai dipendenti di enti

pubblici (in genere) eletti nei Consigli regionali, significativo è

l'intervento di interpretazione autentica, operato con l'art. 22,

comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la

razionalizzazione della finanza pubblica), con cui si è stabilito

che la normativa prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 e successive modificazioni, deve intendersi applicabile ai

dipendenti pubblici eletti - tra l'altro - nei Consigli regionali,

attuando, così, una parificazione di disciplina al riguardo;

che sulla base delle predette considerazioni la questioni di

legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge

20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità

dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte