Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1971 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 1041/1954
  • art. 6legge 1041/1954

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6

della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e

impiego di stupefacenti), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre

1970 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Hussein Omar Hasan ed altri, iscritta al n. 329 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che il giudice istruttore del tribunale di Milano, con

ordinanza 10 settembre 1970, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza, le norme sarebbero illegittime poiché

per lo spaccio e la detenzione degli stupefacenti compresi nell'elenco

ufficiale (ricordato dalla legge stessa e predisposto dal Ministero

della sanità) comminano pene più severe di quelle previste dall'art.

446 cod. pen. per lo spaccio e la detenzione di stupefacenti non

compresi in quell'elenco ma non meno pericolosi per la salute;

che si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che l'inclusione di talune sostanze stupefacenti e

l'esclusione di altre nell'elenco ufficiale è inerente alla

particolare pericolosità delle prime, valutata dal Ministero della

sanità attraverso un giudizio tecnico sul quale la Corte

costituzionale non può esercitare il proprio sindacato;

che tale particolare pericolosità, in confronto a quella delle

sostanze non comprese nell'elenco, basta a giustificare razionalmente

la maggiore severità della pena, per cui è esclusa la violazione del

principio d'uguaglianza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 della

legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (sulla produzione, commercio e impiego

di stupefacenti), proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione

dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza citata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte