Art. 446 c.p.Confisca obbligatoria

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria. 123

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162

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La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo. Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell'art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Testo vigente dal 11 luglio 1990, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art446 · fonte su Normattiva