Sentenza n. 15/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23
gennaio 1941, n. 147 (approvazione del piano regolatore generale
edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle
relative norme di attuazione), promossi con ordinanze emesse il 20
gennaio ed il 14 luglio 1970 dal tribunale di Massa nei procedimenti
civili vertenti rispettivamente tra Della Tommasina Giuseppe e Verlato
Antonio ed altri e tra Riccardi Francesco ed altri e Pellegrini
Marcello ed altri, iscritte ai nn. 69 e 294 del registro ordinanze 1970
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25
marzo 1970 e n. 286 dell'11 novembre 1970.
Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 20 gennaio 1970, emessa in un giudizio
pendente tra Della Tommasina Giuseppe, Verlato Antonio ed altri, il
tribunale di Massa, a seguito di un'eccezione sollevata dai convenuti,
ha proposto una questione di legittimità costituzionale concernente il
regolamento edilizio per il Comune di Apuania, approvato con legge 23
gennaio 1941, n. 147, limitatamente alla parte relativa alla zona
"colonie marine".
Nell'ordinanza - affermata la rilevanza della questione sul
presupposto che, pur controvertendosi in tema di distanza di edifici,
la normativa impugnata (distanze - destinazione - indice di
fabbricabilità) costituisca un'inscindibile, unitaria disciplina - il
tribunale ricorda i principi affermati da questa Corte nella sentenza
n. 55 del 1968 e sulla base di essi ritiene che nella specie la legge
impugnata, imponendo che in una determinata zona si costruiscano solo
"colonie marine" (edifici destinati a pubblica utilità e di minimo
valore commerciale), sottopone i suoli, a tempo indeterminato, a
vincolo di entità tale da risolversi sostanzialmente in un'ablazione
della proprietà: la mancata previsione di un qualsiasi indennizzo
comporterebbe - così conclude l'ordinanza - la violazione dell'art.
42, terzo comma, della Costituzione.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti solo i convenuti, ma il
relativo atto è stato depositato il 6 maggio 1970, fuori dei termini
massimi previsti dalle vigenti disposizioni. Non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Con altra ordinanza del 14 luglio 1970, emessa in un giudizio
vertente tra Riccardi Francesco, Moriconi Wanda, Pellegrini Marcello ed
altri, il tribunale di Massa ha proposto di ufficio, in termini
identici a quelli esposti nella precedente ordinanza, la stessa
questione di legittimità costituzionale.
Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze propongono un'identica questione di
legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. - La legge 23 gennaio 1941, n. 147, approva (art. 1) il piano
regolatore di massima del Comune di Apuania ed il relativo regolamento
edilizio. La Corte è chiamata a decidere se tale legge, limitatamente
alla parte in cui il regolamento da essa approvato prescrive un vincolo
di zona a "colonie marine", comporti una violazione dell'art. 42, terzo
comma, della Costituzione in quanto non prevede la corresponsione di un
indennizzo ai proprietari dei suoli ai quali quella destinazione viene
imposta.
3. - La Corte, rilevato che nei due giudizi di merito non si
controverte intorno all'indennizzo, ritiene che la questione sollevata
dal tribunale di Massa debba essere dichiarata inammissibile per
assoluto difetto di rilevanza.
Nella sentenza n. 55 del 1968 questa Corte non dichiarò
l'illegittimità della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in
cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di
zona aventi sostanziale contenuto espropriativo, ma si limitò a
dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni allora
sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un
indennizzo".
Nel presente giudizio la Corte ritiene, perciò, superfluo
accertare se il vincolo a "zona colonie marine" discendente dalla legge
impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato,
su questo punto, la legge 19 novembre 1968, n. 1187); se esso abbia
contenuto sostanzialmente espropriativo; quale incidenza sulla
questione possa avere la circostanza che la pretesa espropriazione, in
quanto immediatamente derivante dalla legge, si sarebbe verificata
prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Ed infatti, posto che
ne ricorressero tutti i presupposti, l'illegittimità costituzionale
colpirebbe la disposizione legislativa solo nella parte in cui essa non
prevede un indennizzo: sicché, restando ferma ogni altra sua parte
(distanze, vincolo di destinazione, indice di fabbricabilità), la
dichiarazione di illegittimità non avrebbe nessuna influenza sulle
decisioni che il giudice a quo dovrà adottare in ordine alle
controversie sottoposte alla sua cognizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147 (avente
ad oggetto l'"approvazione del piano regolatore generale edilizio e di
ampliamento di Apunia e della Marina di Apuania e delle relative norme
di attuazione"), sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe
limitatamente alla parte concernente la previsione di una "zona colonie
marine" ed in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte