Sentenza n. 150/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1972 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 630, ultimo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
5 novembre 1970 dal pretore di Napoli nel procedimento di esecuzione
penale a carico di Vanacore Giovanni, iscritta al n. 371 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22 del 27 gennaio 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1972 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza istruttoria del 14 luglio 1966, il pretore di Napoli
dichiarava non doversi procedere perché estinti i reati per amnistia a
carico di tal Giovanni Vanacore, imputato, tra l'altro, di detenzione e
porto abusivi di arma (pistola Beretta, cal. 7,65 con otto cartucce),
omettendo di provvedere sull'arma sequestrata.
Per riparare tale omissione, lo stesso pretore instaurava il
procedimento incidentale preveduto dall'art. 655 c.p.p. nelle forme di
cui all'art. 630, con citazione dell'interessato e comunicazione del
giorno fissato per la soluzione dell'incidente al difensore nominatogli
d'ufficio, ma nessuno compariva.
Il pretore, di fronte a questo stato di fatto, con ordinanza in
data 5 novembre 1970, pur dando atto che pure la giurisprudenza
successiva alla sentenza di questa Corte, n. 69 del 1970, con la quale
era stata affermata la necessità della nomina del difensore di ufficio
anche all'imputato non ammesso al gratuito patrocinio era orientata,
argomentando dall'ultimo capoverso dell'art. 630, nel senso che in caso
di mancata comparizione del difensore d'ufficio si possa procedere alla
decisione dell'incidente, senza nominare altro difensore, in quanto, in
tale fase del procedimento la presenza del difensore è consentita ma
non obbligatoria, riteneva di dover sospendere la decisione e di
sollevare questione di legittimità costituzionale dell'ultimo
capoverso del citato art. 630 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Secondo il pretore se, in base alla sentenza della Corte
costituzionale di cui sopra, sono necessari a pena di nullità la
nomina di un difensore e l'avviso allo stesso del giorno fissato per la
discussione e poi in caso di non comparizione del difensore non si
provvede alla sua sostituzione e si decide ugualmente, la necessità
della nomina, pur affermata in base all'art. 24 della Costituzione, si
risolve in una mera lustra, con evidente violazione del principio di
difesa affermato dal precetto costituzionale.
Né può invocarsi l'analogia con la fase istruttoria, perché in
sede di incidente di esecuzione non si indaga ed istruisce, ma si
decide spesso su questioni importantissime e delicate, che richiedono
una difesa tecnica.
Inoltre vi sarebbe anche violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in quanto lo stesso art. 630 dichiara obbligatorio, invece,
l'intervento del pubblico ministero.
Non vi è stata costituzione né intervento di parti. Considerato in diritto :
1. - L'art. 630 del codice di procedura penale, nel disciplinare il
procedimento per gli incidenti di esecuzione, dispone fra l'altro:
a) In seguito alla richiesta del pubblico ministero e alla istanza
dell'interessato, il presidente o il pretore nomina un difensore
d'ufficio all'interessato ammesso al gratuito patrocinio; fissa con
decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non
meno di cinque giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero
anche quando l'incidente è stato proposto a sua richiesta. Lo stesso
avviso nel medesimo termine deve essere notificato al privato che ha
proposto l'incidente e agli altri che vi abbiano interesse (comma
primo).
b) Il pubblico ministero presso il tribunale o la corte presenta
requisitoria scritta. I privati che ne fanno domanda, se compaiono,
sono uditi personalmente o per mezzo del difensore in camera di
consiglio; se sono detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede
il giudice, sono previamente sentiti a loro domanda dal giudice di
sorveglianza o dal pretore del luogo all'uopo delegato; essi o il
difensore hanno anche facoltà di presentare memoria, senza che per
ciò possa essere ritardata la decisione (secondo comma).
c) Si osservano quando occorre le disposizioni concernenti
l'istruttoria formale (ultimo comma).
Con l'ordinanza di rinvio il pretore di Napoli, che aveva proposto
d'ufficio, ai sensi degli artt. 655 e 628 del codice di procedura
penale, incidente di esecuzione per provvedere sulla confisca di un
corpo di reato, come si è esposto in narrativa, ha denunciato a questa
Corte l'ultimo comma del sopra riportato art. 630, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo, in sostanza, la tesi che
anche nel procedimento per incidente di esecuzione la difesa tecnica
dell'imputato debba ritenersi non facoltativa ma obbligatoria in ogni
fase e che, pertanto, l'incidente non possa essere deciso, in assenza
del difensore, anche se questo sia stato nominato d'ufficio ed abbia
avuto notificato tempestivamente il prescritto avviso, circa il giorno
fissato per la discussione, non potendosi ravvisare una razionale
analogia con la istruttoria formale.
2. - Anzitutto deve rilevarsi che (a parte la considerazione che,
trattandosi di incidente di esecuzione di competenza del pretore e da
questi proposto, non era prescritto l'intervento del pubblico
ministero) la questione è infondata, perché, in base ai principi
fissati nella sentenza n. 190 del 1970 il diverso trattamento tra p.m.
e difensore non è di per sé sufficiente a porre in essere una
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
3. - Anche infondata risulta sotto il profilo della violazione
dell'art. 24 della Costituzione.
Già con sentenza n. 29 del 1962 questa Corte ebbe a dichiarare non
fondata analoga questione, rilevando, tra l'altro, che nei vigenti
nostri ordinamenti processuali il diritto alla difesa non si identifica
sempre con la necessità dell'assistenza del difensore, osservando, al
riguardo, che nel procedimento penale tale assistenza è obbligatoria
nella fase del giudizio, ma non lo è nella istruzione e che nel
procedimento civile lo stare in giudizio senza l'assistenza del
difensore è consentito per i giudizi davanti ai conciliatori ed anche,
a date condizioni, in quelli davanti ai pretori.
Affermò, poi, il principio generale che il diritto di difesa deve
ritenersi sufficientemente garantito dalle norme in virtù delle quali
è assicurata la possibilità di tutelare in giudizio le proprie
ragioni e di farsi assistere dal difensore, salvi i casi in cui il
legislatore ordinario disponga la obbligatorietà di tale assistenza.
Dopo la pubblicazione delle sentenze n. 86 del 1968 nonché di
quelle nn. 148 e 149 del 1969 e n. 2 del 1970, con le quali venne
dichiarata illegittima l'esclusione della difesa tecnica anche nella
istruttoria sommaria, nelle indagini di polizia giudiziaria e, a
maggior ragione, in taluni atti dell'istruttoria formale, la questione
della legittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. venne riprodotta
dalla Corte di assise di Milano per la parte del primo comma nella
quale, mentre è prescritto che debba essere nominato un difensore
all'interessato ammesso al gratuito patrocinio, nulla è disposto per
il caso di chi non è ammesso a quel beneficio e non ha, tuttavia,
nominato un suo difensore.
Questa volta la Corte, con sentenza n. 68 del 1970, ha riconosciuto
fondata la questione, dichiarando - illegittimo il primo comma
dell'art. 630 c.p.p., nella parte nella quale non prevede la nomina del
difensore di ufficio anche all'interessato non ammesso al gratuito
patrocinio, che non abbia provveduto a nominarne uno di fiducia e non
prevede che l'avviso del giorno della deliberazione dell'incidente vada
notificata anche al difensore dell'interessato.
La sentenza è motivata in riferimento alle citate pronunzie del
1968, 1969 e 1970, nonché alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, e,
quindi, non incide sul presupposto della analogia tra istruttoria
formale ed incidente di esecuzione, che allora non formava oggetto di
contestazione come lo forma, invece, nel caso presente.
Ora, con la sentenza n. 62 del 1971, si è ritenuto: "La Corte,
richiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i quali il
diritto inviolabile di difesa garantito dalla norma costituzionale di
raffronto (art. 24) non comporta che il suo esercizio debba essere
disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni
fase processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il
diritto dell'imputato di nominare un difensore di fiducia, in mancanza
di tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio ed una
volta che sia stato garantito il diritto del difensore a svolgere
adeguati interventi, il legislatore abbia il potere di valutare se
determinati atti processuali possono essere validamente compiuti anche
se il difensore si astenga dal pronunziarsi. E non esce dai limiti di
questa discrezionalità una disciplina che, diversamente valutando le
esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale,
ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano
attraverso la sanzione della nullità degli atti, una necessaria
partecipazione del difensore".
In base a questi principi la questione risulta infondata in
considerazione della tipicità del procedimento di incidente di
esecuzione, le cui caratteristiche lo differenziano nettamente dal
procedimento dibattimentale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 630, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata
dal pretore di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte