Sentenza n. 150/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26d.P.R. 1810/1961
- art. 1legge 741/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 dicembre
1961, n. 1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26
dell'accordo collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo
unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti
dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai
lavoratori assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del
d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n. 135), promosso con ordinanza emessa il
24 settembre 1971 dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale
gestione imposte di consumo, iscritta al n. 99 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del
26 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Considerato in fatto e in diritto:
1. - Con ordinanza emessa il 24 settembre 1971 nel corso di un
procedimento civile vertente tra Broccoli Giulio e l'Istituto nazionale
gestione imposte di consumo, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere
ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R.
26 dicembre 1961, n. 1810, che estende erga omnes l'accordo collettivo
30 ottobre 1953, di approvazione del testo unico delle clausole
contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle
imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori assunti, per lo
stesso servizio, dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31 gennaio 1947, n.
135. Sostanzialmente, la questione si restringe alla parte in cui la
disposizione denunciata consente l'applicazione in generale dell'art.
26 del predetto accordo, che stabilisce la decadenza per i lavoratori
dalla possibilità di richiedere sia giudizialmente che
stragiudizialmente il pagamento del compenso per il lavoro
straordinario commisurato a periodi mensili, trascorso un semestre
dalla scadenza del decimo giorno del mese successivo a quello in cui
avvenne la prestazione.
2. - La questione è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'oggetto della
delega conferita al Governo ad emanare norme con forza di legge
uniformandosi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi
anteriormente stipulati è circoscritto alle sole clausole che
direttamente concernono i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto
di lavoro, assicurando ai prestatori d'opera, come testualmente si
esprime l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, "minimi
inderogabili di trattamento economico e normativo". Ne restano perciò
escluse, tra le altre, le clausole contrattuali aventi carattere
meramente sussidiario o strumentale e non rivolte a dare concreta
soddisfazione al fine perseguito e chiaramente enunciato nella legge di
delega, com'è il caso, per l'appunto, dell'art. 26 dell'accordo
collettivo di cui all'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere.
Siffatta esclusione risulta d'altronde confermata dallo stesso
articolo unico del d.P.R. n. 1810 del 1961, che, nel suo ultimo comma,
riferendosi alle clausole degli accordi collettivi annessi alle quali
viene conferita efficacia di norme giuridiche con forza di legge, e nel
ribadirne la inderogabilità, si vale della locuzione, fedelmente
ricalcata su quella della legge, "minimi di trattamento economico e
normativo così stabiliti" (e cioè, stabiliti con effetti generali
attraverso la recezione da esso operatane).
Poiché, per quanto ora osservato, la clausola in oggetto conserva
la originaria natura di clausola contrattuale, vedrà poi il giudice se
la medesima sia applicabile tra le parti in causa e, nell'affermativa,
se contrasti o no con l'art. 36 della Costituzione o con norme
imperative di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 26 dicembre 1961, n.
1810, nella parte in cui estende erga omnes l'art. 26 dell'accordo
collettivo 30 ottobre 1953 (di approvazione del testo unico delle
clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti dagli
appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini ed ai lavoratori
assunti per lo stesso servizio dai Comuni ai sensi del d.l.C.P.S. 31
gennaio 1947, n. 135).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte