Sentenza n. 150/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
gennaio 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Napoli nel
procedimento penale a carico di Masi Filippo ed altri, iscritta al n.
86 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 dicembre 1971 il giudice istruttore presso il
tribunale di Napoli, nel procedimento penale contro Masi Filippo ed
altri, disponeva contestarsi allo stesso Masi i reati per i quali il
pubblico ministero aveva promosso azione penale, con mandato di
comparizione, anziché con mandato di cattura come invece, in
difformità, il p.m. aveva chiesto.
Avverso la predetta ordinanza, il p.m. sollevava impugnativa
davanti la sezione istruttoria e il relativo atto di dichiarazione di
appello, addì 30 dicembre 1971, veniva notificato al Masi, in
relazione al disposto dell'art. 199 bis c.p.p. senza accompagnare la
notifica con la riproduzione dei motivi dell'interposto gravame.
Il difensore del Masi chiedeva successivamente al giudice
istruttore, prima della pronuncia della sezione istruttoria, di avere
copia integrale sia dell'atto di impugnativa integrato con i relativi
motivi, sia della previa impugnata ordinanza dello stesso giudice. Ciò
per essere in grado di far pervenire le sue considerazioni difensive
davanti la predetta sezione.
Il giudice, con ordinanza 22 gennaio 1972, riteneva che, per
decidere sulla richiesta, occorresse far capo all'art. 304 quater cod.
proc. pen. che prevede quali atti possono essere messi a disposizione
della difesa durante l'istruttoria, senza tuttavia elencare atti del
tipo di quelli sopra accennati nella richiesta.
Tale lacuna costituirebbe motivo di illegittimità costituzionale,
in relazione al diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della
Costituzione e pertanto, con l'ordinanza suindicata, è stata posta
questione in tal senso.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e
pubblicata.
Non vi è stata alcuna costituzione di parti in giudizio. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata, riguarda l'art. 304 quater del codice
di procedura penale, in quanto non prevede il deposito in cancelleria
(affinché la difesa dell'imputato ne venga edotta e possa chiederne
copia integrale, da utilizzare con memoria difensiva presso la sezione
istruttoria), tanto del provvedimento con cui il giudice istruttore
respinga la richiesta del pubblico ministero di emettere mandato di
cattura, quanto dell'atto contenente i motivi dell'appello che il p.m.
abbia proposto avverso detto provvedimento. Si assume che il mancato
deposito ostacolerebbe quella completa dialettica tra accusa e difesa,
realizzabile soltanto cognita causa e sarebbe, pertanto, in contrasto
con l'esercizio della difesa, garantito dall'art. 24 della
Costituzione. Ciò tanto più, ove si consideri che per principio
dettato dall'art. 199 bis c.p.p. la "dichiarazione di impugnazione" del
p.m. dev'essere notificata all'imputato, a pena di inammissibilità.
2. - La questione non è fondata.
Va, anzitutto, considerato che, in via di principio, recepito in
giurisprudenza, l'imputato non ha diritto ad una conoscenza preventiva
del mandato di cattura emesso dal giudice istruttore ai sensi dell'art.
251 c.p.p. come pure dell'ordine di cattura emesso dal pubblico
ministero, ai sensi degli artt. 251, secondo comma, e 393 del codice di
procedura penale.
In questi casi, non si dà luogo ad alcun deposito preventivo di
atti, né v'è controllo anticipato da parte della difesa
dell'imputato. Tutto ciò corrisponde alla peculiare natura del
mandato e dell'ordine di cattura (provvedimenti cautelari ad esecuzione
immediata) che, per ovvie ragioni, non possono che rimanere segreti
fino al momento della loro estrinsecazione.
Contro il mandato o l'ordine di cattura già emessi, può soltanto
proporsi ricorso in Cassazione, senza che ciò possa, tuttavia,
importare sospensione della esecuzione (art. 263 bis c.p.p.).
Ed è, appunto, in coerenza a questo sistema che l'art. 304 quater
c.p.p. segna, nell'ultimo comma il contenuto ed i limiti dei diritti,
in materia, del difensore dell'imputato, restringendoli a quello
dell'ottenere copia del mandato già "notificato od eseguito".
3. - Gli stessi criteri sono da seguire anche nella situazione in
esame, cioè nel corso della procedura inerente alla emissione di un
mandato di cattura, richiesta dal p.m. e non condivisa dal giudice
istruttore, ipotesi prevista dall'art. 263 del codice di procedura
penale. Qui è il solo p.m. che può conoscere la decisione del giudice
per impugnarla davanti alla sezione istruttoria (stesso art. 263).
Non può farsi ricorso all'art. 199 bis c.p.p. per farne discendere
la conseguenza che la notifica all'imputato dell'appello del p.m. non
possa non significare che l'imputato stesso, oltre la notizia dell'atto
in sé, debba poi essere, comunque, posto in condizione di apprestare,
in proposito, le sue deduzioni difensive.
La Corte ritiene, infatti, che non possa essere condivisa la
premessa dalla quale muove l'ordinanza, che, cioè, anche nella ipotesi
qui presa in considerazione, trovi applicazione il disposto dell'art.
199 bis, giacché la sfera di operatività di tale norma, anche nella
parte relativa alla notifica all'imputato della impugnativa del p.m.
non può essere definita se non in coerenza del sistema a cui inerisce.
4. - Da ciò consegue la non fondatezza della proposta questione di
legittimità dell'art. 304 quater del codice di procedura penale.
L'assunto che l'illegittimità consisterebbe nella mancata
inclusione nell'elenco degli atti istruttori, da depositarsi entro
cinque giorni dal loro compimento, a disposizione dei difensori, anche
degli atti consistenti nella previa ordinanza del giudice istruttore e
dei motivi dell'appello interposto dal p.m. non regge di fronte a
quanto suesposto.
Va, poi, aggiunta la considerazione, non meno rilevante, che, anche
ove si ritenesse applicabile l'art. 199 bis, tuttavia, d'ordinario,
come nel caso in esame, gli atti di cui si pretende il deposito,
contengono, per contestare l'emissione o meno del mandato, diffuse
valutazioni sull'esito delle prove assunte (prove testimoniali) delle
quali verrebbe così data una non consentita cognizione anticipata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, sollevata, con
l'ordinanza di cui in epigrafe, dal giudice istruttore presso il
tribunale di Napoli, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte