Sentenza n. 150/1982
Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Emilia - Romagna,
Veneto, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Liguria e
Lombardia, notificati il 5, il 7, il 9, l'11, il 12 ed il 13 marzo
1981, depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 12, il
17, il 18, il 19, il 20 è il 27 marzo 1981, rispettivamente iscritti
ai numeri da 5 a 14 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1981, avente per oggetto:
"Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore
artigiano", nonché nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione
Liguria, notificato il 20 maggio 1981, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 28 successivo, iscritto al n. 23 del
registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 1981,
avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1980, recante norme
di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore
artigiano";
Visti agli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi gli avvocati Enrico Spagna Musso per la Regione Emilia -
Romagna, Guido Viola per la Regione Veneto, Enzo Cheli per la Regione
Toscana, Vito Bellini per la Regione Lazio, Francesco D'Onofrio per le
Regioni Campania, Umbria e Piemonte, Giuseppe Guarino per la Regione
Liguria e Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia;
udito l'avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del 30 dicembre 1980 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 1981), il Presidente del Consiglio dei
ministri ha emanato norme di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative delle Regioni a Statuto ordinario in materia di
agevolazioni creditizie alle imprese artigiane. Detto decreto è stato
successivamente modificato e integrato - "anche in vista della
particolare situazione del mercato monetario e dell'opportunità di
favorire in tutti i modi l'accesso al credito da parte degli operatori
economici del settore dell'artigianato" - con altro decreto del
Presidente del Consiglio (20 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981). Poco prima dell'emanazione del
secondo decreto, le Regioni Emilia - Romagna, Veneto, Toscana, Lazio,
Campania, Umbria, Piemonte, Puglia, Liguria e Lombardia, hanno
impugnato il decreto del 30 dicembre 1980, promuovendo conflitto di
attribuzione per invasione della sfera di competenza ad esse
costituzionalmente garantita. Dette Regioni, ad eccezione del Veneto,
della Toscana e della Puglia, hanno chiesto - prima che la declaratoria
dell'invasione della competenza regionale e il conseguente annullamento
del decreto impugnato - la sospensione del decreto stesso, ravvisando
nella specie i motivi previsti a tal fine dall'art. 40 della legge n.
87 del 1953. Nel merito, la lesione della sfera costituzionalmente
garantita alle ricorrenti vien dedotta, in sostanza, come si espone qui
di seguito.
2. - La Regione Emilia - Romagna, con ricorso notificato il 5 marzo
1981, lamenta che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia
esercitato la funzione dell'indirizzo e del coordinamento, com'è
configurata dall'art. 3, primo comma, della legge n. 382 del 1975,
mediante atto amministrativo, laddove la materia regolata ricade nella
competenza del legislatore regionale e forma oggetto della disciplina
normativa da questa prodotta, rispetto alla quale il decreto
presidenziale impugnato - atto sicuramente sub - legislativo, nel
sistema delle fonti - non può evidentemente prevalere. La funzione
statale di indirizzo e coordinamento - osserva la ricorrente - si
esercita, secondo le previsioni della citata norma della legge n. 382
del 1975, sempre con riguardo alle attività amministrative delle
Regioni, ma ora con legge, o con atto avente forza di legge, ora con
atto amministrativo. Dove sia intervenuta la legge regionale, alla
quale l'attività amministrativa della stessa Regione è
necessariamente subordinata, l'anzidetta funzione dovrebbe quindi
ritenersi riservata agli organi legislativi dello Stato, difettando
altrimenti il titolo di ordine costituzionale in base al quale
l'esercizio dei poteri di autonomia può subire i vincoli previsti in
sede di indirizzo e coordinamento. Tale interpretazione dell'art. 3,
della legge n. 382 del 1975, discenderebbe dal disposto dell'art. 117,
primo comma, Cost., nonché dal principio di gerarchia, stabilito
nell'art. 1 delle disposizioni preliminari del codice civile; per
l'ipotesi che essa sia disattesa, la Regione solleva questione di
legittimità della stessa previsione del citato art.3 della legge n.
382, prospettando la violazione della riserva di legge statale
configurata dall'art. 117, primo comma, Cost..
La ricorrente assume, ancora, che le disposizioni del decreto
impugnato travalichino la funzione di indirizzo e di coordinamento, con
il risultato di vulnerare le competenze regionali in materia di
agevolazione del credito, configurate nell'art. 109 del d.P.R. n. 616
del 1977. La funzione di indirizzo dovrebbe limitarsi a fissare gli
obiettivi dell'attività pubblica dell'organo che ne è destinatario;
quella di coordinamento servirebbe ad armonizzare, ed ordinare sullo
stesso piano, le attività di organi o soggetti diversi: senza tuttavia
che, nell'un caso e nell'altro, si sottragga alla Regione alcun settore
delle competenze ad essa trasferite o comunque attribuite secondo
Costituzione, e lo si riservi, in via generale e preventiva, allo
Stato. Nella specie, però, la limitazione dell'oggetto della
competenza regionale si sarebbe tradotta in un'illegittima violazione
degli artt. 117 e 118 Cost.. L'art. 3, primo comma, della legge n. 382
del 1975, non potrebbe poi giustificare le restrizioni della competenza
regionale disposte dal decreto impugnato. A ciò dovrebbe aggiungersi
la violazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, poiché il
decreto del 30 dicembre 1980 sottrae alcuni dei settori trasferiti da
quest'ultima norma alla competenza delle Regioni a Statuto ordinario:
in particolare, sarebbero illegittimi gli artt. 1, 2, 3 e 7 del decreto
impugnato. L'art. 1, si deduce, rinvia agli artt. 2, 3 e 7, che
restringono non solo gli importi, ma anche la tipologia dei
finanziamenti consentiti e delle "connesse prestazioni di garanzia".
L'art. 2 riserva alle Regioni solo competenze residuali nel settore del
credito a medio termine; l'art. 3 limita l'intervento regionale ad
alcune materie, mentre il citato art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977
prevede che "rientrino tra le funzioni amministrative regionali anche
quelle concernenti ogni tipo d'intervento per agevolare l'accesso al
credito". Da ultimo, si lamenta che l'art. 7 abbia imposto alle Regioni
a Statuto ordinario di adeguare nel termine di un anno la propria
legislazione alle norme di indirizzo e coordinamento "previsto negli
articoli precedenti".
3. - La Regione Veneto ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 12 marzo 1981 e adduce tre ragioni di illegittimità.
In primo luogo, il decreto del 30 dicembre 1980 avrebbe violato gli
artt. 115, 117 e 118 Cost., l'art. 3 della legge n. 382 del 1975 e
l'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977. Si assume, infatti, che
l'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento, diverga nella
specie dallo schema costituzionale del rapporto Stato - Regioni, il
quale si atteggerebbe a come rapporto fra legge dello Stato e legge
regionale, conesclusione di interventi da parte del potere esecutivo".
Il decreto impugnato si sarebbe indebitamente sostituito alla legge
statale; anzi, esso avrebbe deviato dalla funzione di indirizzo e di
coordinamento, dettando per la Regione "un regime che non poteva essere
legittimamente disposto neppure in via legislativa".
Precisa al riguardo la ricorrente che le stesse leggi quadro hanno
lo scopo di conformare la legislazione regionale ai principi della
legislazione statale, non già quello di "dettare regole che esulino da
questo necessario coordinamento".
In secondo luogo, il decreto impugnato avrebbe violato l'art. 2 del
d.P.R. n. 2 del 1972, gli artt. 63, 64 e 109 del d.P.R. n. 616 del
1977, l'art. 1, terzo comma, n. 1, della legge n. 382 del 1975. Il
decreto del 30 dicembre 1980 si approprierebbe infatti - in contrasto
con il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni - del
settore dell'artigianato, che esso assoggetta ad esauriente disciplina
normativa. La restrizione del credito prevista dal decreto in esame
incide sulla sfera già trasferita alla Regione, e che aveva formato
oggetto di copiosa legislazione regionale, diretta a "regolare
l'incentivazione delle attività artigianali mediante contributi e
agevolazioni finanziarie".
In terzo luogo, il decreto in esame avrebbe violato l'art. 109 del
d.P.R. n. 616 del 1977, l'art. 10 della legge n. 62 del 1953, gli artt.
15 e 16 della legge n. 183 del 1976, gli artt.8, 10 e 28 del d.P.R. n.
902 del 1976, l'art. 5 della legge n. 675 del 1977; nonché numerose
leggi regionali (n. 24 del 1973, n. 7, 31 e 50 del 1974, n. 2 del 1973
e successive modificazioni). Si deduce anche qui che il decreto
impugnato invade la sfera dei poteri normativi ed amministrativi
regionali sovrapponendosi alla stessa legislazione statale. Questo
assunto troverebbe conferma nei precedenti legislativi a livello
statale e regionale in materia di artigianato, con particolare riguardo
all'incentivazione del credito. Le censure in esame investono
soprattutto gli artt. 2, 3, 6 e 7 del decreto impugnato (v. n. 2 in
fine). In pratica - osserva la ricorrente - il Governo si è arrogato
il potere di ordinare l'adeguamento della legislazione regionale alle
norme del decreto, che è atto del potere esecutivo, senza tener conto
di questa legislazione regionale e rispettarla.
4. - La Regione Toscana ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 9 marzo 1981. L'impugnativa involge un doppio ordine di
profili di illegittimità, generali e specifici.
Quanto ai profili generali, si lamenta la violazione degli artt.
117 e 118 Cost., dell'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977, dell'art. 3
della legge n. 382 del 1975, nonché della legge statale n. 675 del
1977 e della legge regionale n. 22 del 1980. Si comincia con il
rilevare che l'art. 7 del decreto impugnato è in contrasto con la
natura degli atti di indirizzo e coordinamento. Infatti, detto art. 7
pone alle Regioni l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle
norme di indirizzo e coordinamento del decreto, e così introduce un
limite alla legislazione regionale, che non è sancito da alcuna norma
costituzionale. In secondo luogo, sempre l'art. 7 stabilisce che fino a
quando le Regioni non abbiano provveduto ad esercitare le proprie
funzioni di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 non saranno
operanti le leggi regionali del settore, con conseguente applicazione
della sola legislazione statale. In terzo luogo, gli artt. 2, 3 e 4
del decreto in esame dispongono in difformità della legislazione
statale del settore, che prevede "strumenti articolati di intervento",
mentre le predette norme tracciano "un sistema chiuso" dovendo gli
interventi esplicarsi solo attraverso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane o il Fondo per le cooperative di garanzia.
Quanto ai profili specifici, la Regione ricorrente lamenta la
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., degli artt. 11, 63 e 109 del
d.P.R. n. 616 del 1977, dell'art. 2 del d.P.R. n. 2 del 1972, dell'art.
3 della legge n. 382 del 1975, in relazione all'art. 37 della legge n.
949 del 1952 come modificata dalla legge n. 385 del 1971, nonché
dalle leggi regionali n. 20 del 1973, n. 37 del 1975 e n. 22 del 1980
(art. 8). Soprattutto, l'art. 3 del decreto impugnato, circoscrivendo
l'intervento regionale al settore del credito a breve termine, riduce
notevolmente i settori di intervento amministrativo assegnati alla
sfera regionale. Ulteriori controlli e restrizioni sono posti, senza
alcun titolo giustificativo, dagli artt 4, 5 e 6 del predetto decreto.
5. - La Regione Lazio ha sollevato conflitto con ricorso notificato
il 12 marzo 1981, adducendo la violazione dell'art. 117 Cost. e degli
artt. 63 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. In particolare, l'art. 2 del
decreto impugnato limita drasticamente gli importi ed i tipi dei
finanziamenti consentiti, vanificando in sostanza i programmi regionali
di intervento. Altre limitazioni sono apportate dall'art. 3, che
esclude le agevolazioni sui tassi per il credito a breve termine.
Così statuendo, il decreto in esame avrebbe travalicato la funzione di
indirizzo e di coordinamento, alla quale doveva attenersi. Al pari
delle altre Regioni, la Regione Lazio considera inammissibile
"l'effetto paralizzante dei provvedimenti legislativi regionali vigenti
in materia di artigianato". Il decreto impugnato, infatti, finirebbe
per incidere sui numerosi provvedimenti legislativi della Regione in
materia di artigianato, riguardo ai quali il Governo non ha a suo tempo
formulato rilievi.
6. - La Regione Campania ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 7 marzo 1981, adducendo quattro motivi:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto
impugnato per contrasto con gli artt. 70, 117 e 118 Cost., con l'art.
10 della legge n. 62 del 1953, con l'art. 3 della legge n. 382 del 1975
e con gli artt. 4, 63 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. In particolare
si contesta la pretesa dello Stato di obbligare le Regioni a conformare
la propria legislazione alle norme di indirizzo e coordinamento
previste nel decreto stesso. La Regione Campania osserva al riguardo
che il legislatore regionale è soggetto soltanto ai principi
fondamentali della legislazione statale, e non anche a norme poste da
atti amministrativi, sia pure in funzione di indirizzo e coordinamento.
Quest'assunto della Regione troverebbe conferma nella precedente
legislazione statale e nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Già l'art. 10 della legge n. 62 del 1953 aveva disposto che
l'abrogazione di leggi regionali in contrasto con i principi della
legislazione statale avvenisse solo mediante atto legislativo dello
Stato; del pari, solo quest'ultimo atto poteva obbligare le Regioni ad
adeguare la propria normativa ai principi della legislazione statale.
In questo senso si è espressa la stessa Corte costituzionale nella
sentenza n. 138 del 1972, proprio in riferimento alle funzioni di
indirizzo e coordinamento. Lo stesso ordine di idee ha ispirato il
legislatore statale delegato nel dare attuazione all'art. 17 della
legge n. 281 del 1970: infatti, nei decreti di trasferimento delle
funzioni amministrative alle Regioni a Statuto ordinario, adottati nel
1972, è stabilito che la funzione di indirizzo e coordinamento può
essere esercitata "sia con atti governativi, sia con atti legislativi".
In questo senso è orientato l'art. 3 della legge n. 382 del 1975, la
cui formula è riprodotta nell'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977. La
Regione ricorrente conclude che gli atti statali di indirizzo e
coordinamento possono vincolare la legge regionale solo, se a loro
volta, adottati in via legislativa. Nella specie si è invece preteso
di conseguire un simile risultato con un semplice atto amministrativo.
Di qui la dedotta illegittimità dell'art. 7, in cui è previsto che le
Regioni adeguino la propria legislazione alle disposizioni del decreto
impugnato;
b) l'illegittimità dell'art. 2 del decreto in esame, per contrasto
con gli artt. 70, 117 e 118 Cost. La disposizione censurata stabilisce
che l'intervento regionale nel settore del credito all'artigianato a
medio termine sia coordinato attraverso la Cassa di credito per le
imprese artigiane. Tale previsione non ha alcuna base nella
legislazione statale. Ne consegue l'invasione della competenza
amministrativa regionale, sottoposta al coordinamento generale di un
organismo non previsto per tali compiti dalla legislazione dello Stato;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto
impugnato, per violazione degli artt. 70, 117 e 118 Cost., nonché
degli artt. 63 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 3 non consente
alle Regioni di disporre agevolazioni sui tassi di interesse nel
credito a breve termine. Ciò, si assume, è chiaramente in contrasto
con le sentenze nn. 208 e 221 del 1975, nelle quali la Corte ha
riconosciuto alla competenza delle Regioni l'agevolazione sui tassi di
interesse. La Regione, si dice, ha appunto esercitato questa
competenza, che ad essaspetta anche in forza della giurisprudenza
costituzionale, con l'emanare le leggi n. 23 del 1973 e n. 60 del 1977.
Di conseguenza, l'art. 3 del decreto in esame non soltanto viola la
legislazione statale in materia, ma anche invade la "sfera di
attribuzioni regionali in materia di competenza regionale piena";
d) l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto
impugnato, per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost. e con gli artt.
11, 63 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. L'art. 5 pone una norma di
indirizzo per la determinazione dei criteri di ammissibilità alle
agevolazioni, statuendo che "il credito dovrà essere orientato verso
categorie e zone non sufficientemente sviluppate" e che a tal fine si
potranno prevedere criteri preferenziali e/o condizioni differenziali
di agevolazione "per categorie, zone e investimenti". La Regione
ricorrente ritiene che la disposizione sia contraddittoria: nella prima
parte si prevede un obbligo, nella seconda una mera facoltà. Ora, se
questo contrasto vuotasse la portata dell'art. 5, non vi sarebbero
doglianze da sollevare; se, invece, si ritiene che anche l'art. 5 sia
richiamato dall'art. 7 dello stesso decreto, esso sarebbe illegittimo
per aver trascurato i programmi regionali di sviluppo "nel cui contesto
soltanto lo Stato può porre vincoli di destinazione per le politiche
regionali di sostegno ai diversi settori produttivi".
7. - La Regione Umbria ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 7 marzo 1981, adducendo quattro motivi. Le argomentazioni
sono analoghe a quelle viste sub 6.
8. - La Regione Piemonte ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 5 marzo 1981.
In primo luogo , si deduce l'illegittimità dell'art. 7 non essendo
stata adottata la forma corretta richiesta dall'art. 3 della legge n.
382 del 1975. Tale norma, infatti, prevede una deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio
d'intesa con il Ministro o i ministri interessati. Nel caso di specie,
ritiene la ricorrente, il concerto non riguarderebbe l'atto di impulso,
bensì la sola fase finale del procedimento. Senza contare che non
essendo noto il contenuto della deliberazione del Consiglio dei
ministri non è chiaro se la forma del decreto sia una conseguenza di
una delega risultante dalla deliberazione oppure sia una "forma"
assunta come sostitutiva della deliberazione del Consiglio dei
ministri, "priva di delega". In secondo luogo, l'art. 7 del decreto
impugnato appare illegittimo anche perché stabilisce "un effetto
abrogante della normativa regionale" disponendo che continueranno ad
applicarsi le norme previste dalle leggi statali. Se non si tratta di
una vuota formula, nel senso che "si limiti adire che se mancano leggi
regionali continuano ad applicarsi le leggi statali", l'art. 7 comporta
"di considerare non più operanti le leggi regionali già promulgate e
vigenti" (v. la legge regionale n. 47 del 28 luglio 1978) "se non
limitatamente ai procedimenti iniziati", laddove ciò sarebbe precluso
dalla gerarchia delle fonti.
In secondo luogo, si adduce l'illegittimità dell'art. 2 del
decreto impugnato, nella parte in cui affida alla Cassa per il credito
alle imprese artigiane il coordinamento delle funzioni regionali. Le
argomentazioni sono sostanzialmente analoghe a quelle viste al n. 6.
9. - La Regione Puglia ha sollevato conflitto con ricorso
notificato l'11 marzo 1981, adducendo tre motivi.
In primo luogo, si deduce la violazione degli artt. 117 e 118
Cost. in riferimento all'art. 3 della legge n. 382 del 1975. È,
questa, una censura di carattere generale: si dice, infatti, che il
decreto contiene disposizioni troppo minuziose e dettagliate per
assolvere alla funzione di indirizzo e coordinamento. In secondo
luogo, per quanto riguarda l'invasione della sfera di competenza
legislativa e amministrativa della Regione, la ricorrente si sofferma
soprattutto sul contenuto degli artt. 2, 3 e 7 del decreto impugnato.
Le argomentazioni sono analoghe a quelle viste al n. 6 (anche se non
vi sono i riferimenti alla legislazione statale ed alle due sentenze
della Corte costituzionale).
10. - La Regione Liguria ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 13 marzo 1981.
Si osserva preliminarmente nel ricorso che la materia delle
agevolazioni creditizie alle imprese artigiane (è sicuramente di
competenza regionale. Ciò si evince dal d.P.R. n. 2 del 1972, nonché
dall'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Dal canto suo, la Regione
Liguria ha provveduto ad esercitare la sua competenza legislativa in
materia, emanando la legge n. 19 del 1973, la prima di una numerosa
serie di cui buon ultima è la legge regionale n. 17 del 1980. Nelle
materie oggetto del decreto impugnato vige così una articolata
disciplina regionale, che attiene alle agevolazioni per il credito a
medio termine, alla costituzione di cooperative artigiane, al
conferimento di un "plafond" al Fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane
istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai
contributi a favore delle imprese artigiane consorziate in numero non
inferiore a cinque. Queste leggi regionali, regolano assai
minuziosamente la materia, ed hanno anche abrogato "differenti
normative statali precedenti", senza che sia stato mai mosso alla
Regione alcun rilievo, né in sede di visto del Commissario di Governo,
né in sede di impugnativa costituzionale.
Il decreto impugnato invade la competenza costituzionalmente
riservata alle Regioni e non risponde per giunta alle norme legislative
in vigore. Pertanto, la Regione Liguria ne denuncia l'illegittimità
costituzionale per contrasto con gli artt. 117, 118, 97 e 127 Cost.
Un primo aspetto di illegittimità del decreto impugnato è quello
dell'art. 7 che obbliga le Regioni ad adeguare la propria legislazione
alle disposizioni del decreto stesso. Ora, ciò comporta una violazione
della competenza legislativa regionale, essendo il decreto del 30
dicembre 1980 un mero atto amministrativo. Di qui, la necessità di una
pronuncia della Corte che dichiari che un atto del Governo non può
vincolare quelle Regioni, come la Liguria, che hanno disciplinato con
"una propria legislazione legittima e quindi inderogabile l'esercizio
delle proprie funzioni di agevolazione creditizia". Del resto, siffatto
vincolo non potrebbe essere posto neanche dal legislatore statale, se
non nei limiti di una legge cornice, ex art.117 Cost.
Un secondo aspetto di illegittimità riguarda il contenuto tecnico
delle norme che precedono il citato art. 7. In particolare, l'art. 2
riserva allo Stato di determinare l'importo massimo di fido erogabile
alla singola impresa artigiana: si ha, in tal modo, una nuova
ripartizione di compiti tra Stato e Regioni, che non risulta da nessuna
disposizione di legge. Analoga censura si può muovere per i crediti
di esercizio di durata non superiore a diciotto mesi: anche qui,
l'art. 3 del decreto impugnato "dispone non atti di coordinamento o di
indirizzo bensì una ripartizione di competenze". Tra l'altro, l'art. 3
preclude alle Regioni di disporre agevolazioni sui tassi di interesse
per le cooperative di garanzia fra imprese artigiane, senza che
preclusioni del genere siano previste dalla legislazione statale in
vigore. Altre invasioni della sfera di competenza regionale conseguono
a quanto è disposto dagli artt. 4, 5 e 6 del decreto in esame. La
Regione Liguria ribadisce che il limite della legislazione regionale è
soltanto quello del rispetto dei principi generali della legislazione
(art. 117 Cost.); non se ne possono configurare altri, a mezzo di atto
amministrativo.
Da ultimo. se si dovesse ritenere valido il decreto impugnato, la
Regione Liguria eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 3
della legge n. 382 del 1975 e dell'art. 109 del d.P R. n. 616 del
1977, che ne costituirebbero il fondamento. In tale caso, infatti,
queste due norme verrebbero a confliggere con gli artt. 117 e 118
Cost.: e ciò perché un attività di indirizzo statale, da formularsi
con atti amministrativi, è ammissibile solo nei confronti delle
funzioni amministrative delegate alle Regioni; negli altri casi, cioè
per le materie di competenza legislativa regionale, una funzione di
indirizzo e di coordinamento è ammissibile nei limiti in cui esiste
una legislazione quadro, ed a condizione che il coordinamento sia il
mezzo di attuazione dei principi generali, in essa stabiliti.
Infine, poiché la legislazione regionale ha puntualmente
disciplinato ogni aspetto degli interventi di agevolazione creditizia,
destinando anche le somme necessarie per gli adempimenti previsti,
l'applicazione del decreto impugnato creerebbe una situazione di grande
incertezza, con gravi conseguenze economiche, sociali ed occupazionali.
11. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto con ricorso
notificato il 12 marzo 1981, adducendo due motivi.
In primo luogo, si lamenta la violazione degli artt. 117 e 118
Cost., in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 2 del 1972 e dagli artt.
63 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Premesso che nella materia delle
agevolazioni creditizie dell'artigianato le Regioni a Statuto ordinario
hanno competenza legislativa ed amministrativa, il decreto impugnato
sarebbe sicuramente illegittimo poiché impone l'osservanza di limiti
non previsti dalla Costituzione, né da altre leggi costituzionali.
Tanto più che il decreto impugnato è un atto meramente
amministrativo, che non potrebbe mai sovrapporsi alle leggi regionali.
Se ciò si voleva fare, si sarebbero dovute emanare vere e proprie
norme di legge, come, del resto, risulterebbe dall'art. 10 della legge
n. 62 del 1953.
In secondo luogo, la Regione ricorrente assume la violazione degli
artt. 117 e 118 anche in riferimento all'art. 3 della legge n. 382 del
1975 ed agli artt. 4 e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Ciò per il
fatto che le norme del decreto impugnato solo formalmente sono norme di
indirizzo e coordinamento; in realtà, il decreto in esame detta una
completa e minuziosa disciplina delle agevolazioni creditizie
all'artigianato. Ma a tal scopo sarebbe stata necessaria una legge
formale, non bastando un atto di (sia pure alta) amministrazione.
12. - In tutti e dieci i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri. Nella breve memoria illustrativa si deduce che
il decreto impugnato è stato modificato con successivo decreto del 20
marzo 1981, sicché la materia del contendere è venuta in gran parte a
cessare. Nel merito, si conclude per l'infondatezza dei ricorsi.
13. - La Regione Piemonte ha prodotto nuove deduzioni, in seguito
all'emanazione del decreto del 20 marzo 1981. In quest'ultimo scritto
difensivo si osserva che, le modifiche ed integrazioni apportate con il
decreto testé richiamato al testo del decreto 30 dicembre 1980 già
impugnato dalla ricorrente, hanno determinato solo una parziale
cessazione della materia del contendere. Precisamente, sarebbero venute
meno le censure mosse alla formula "vista la deliberazione del
Consiglio dei ministri", che è adoperata nelle premesse del decreto
impugnato, nonché alle statuizioni ivi poste nel primo comma dell'art.
2 e nell'art. 7. Resta però ferma l'impugnativa degli altri vizi di
legittimità già denunziati. Così, prima di tutto, si lamenta che
nelle premesse permanga l'ambigua statuizione, collegata con la
disposizione dell'art. 7, secondo la quale le norme di indirizzo e
coordinamento adottate servono per l'esercizio delle funzioni regionali
relative agli interventi creditizi a favore del settore artigiano,
senza precisare se, tra dette funzioni siano incluse quelle
legislative: la Regione avverte di aver interesse a che scompaia ogni
traccia di invasione delle proprie competenze e si affermi dalla Corte
che il potere amministrativo di indirizzo e coordinamento non può
porsi in contrasto con gli atti legislativi regionali. Il che, si
soggiunge, implica che delle due modalità di esercizio previste
nell'art. 3 della legge n. 382 deli 1975 della funzione di indirizzo e
coordinamento - da un canto, la legge o l'atto avente forza di legge,
dall'altro, l'atto amministrativo - occorreva, nella specie, aver
adottato la prima, ponendo le disposizioni di cui si controverte con
atto legislativo, dato che la materia è appunto regolata da legge
regionale. Il Governo avrebbe dovuto dunque promuovere, con apposito
disegno di legge, l'intervento del Parlamento, in difetto del quale il
decreto censurato non potrebbe spiegare alcuna efficacia, se non negli
spazi lasciati liberi dalla legislazione regionale. In quest'ultima,
d'altra parte, è contenuto un corpo di norme (leggi nn. 10/74, 24/76,
13/77, nn. 7 e 47/78) che prevedono finanziamenti e rifinanziamenti sia
per contributi costanti, sia per concorso nella formazione del
patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, e negli
interessi sui crediti garantiti da dette cooperative. L'anzidetta
normativa demanda, altresì, al Consiglio regionale la determinazione
di criteri prioritari e selettivi in relazione ai contributi previsti
nelle citate leggi regionali del Piemonte 47/78 (art. 2) e 24/76 (art.
1), ed abilita la Giunta regionale a stipulare convenzioni con istituti
di credito operanti nella Regione (art. 5 legge 47/78).
Del resto, il decreto del Presidente del Consiglio emesso nel 1980,
è censurato non solo per la lamentata imprecisione delle disposizioni
che avrebbero dovuto consentire all'interprete di individuarne con
certezza la sfera e il grado di efficacia, ma anche sotto altro
riguardo. In essa - si osserva infatti - permangono norme di estrema
minuzia, le quali sconfinano nei minimi dettagli della tecnica
bancaria, regolando puntualmente l'erogazione dell'accordo di
contributo in caso di riscontro, o il controllo dell'erogazione dei
mutui riscossi. Simili disposizioni esorbiterebbero dalla funzione di
indirizzo e coordinamento; a ciò si aggiunge che, pur avendo il
decreto del 1981 espunto dall'art. 2, primo comma, le disposizioni
istitutive dell'Artigiancassa come organo del coordinamento delle
funzioni regionali, la cui illegittimità era stata dedotta dalla
Regione, esso lascia tuttavia in vigore altre norme, le quali demandano
ai comitati tecnici regionali della Cassa funzioni concernenti le
modalità operative, nonché le attività creditizie e di controllo,
previste negli artt. 4 e 6 del decreto impugnato. Tale previsione è
ingiustificata, si soggiunge, perché le attribuzioni dei comitati sono
evidentemente connesse con quelle conferite alla Cassa in materia di
coordinamento, le quali, invece, vengono soppresse. Si tratterebbe,
anzi, di un residuo del primo assetto della normativa che ormai
confligge con la nuova formulazione dell'art. 3, ultimo comma. Ai sensi
di tale disposizione, il controllo sulle destinazioni delle
agevolazioni, in ordine al quale gli anzidetti comitati erano abilitati
ad intervenire, è riservato esclusivamente alla Regione. Illegittime
come norme di coordinamento, le disposizioni in esame lo sarebbero,
parimenti, anche quando si voglia configurarle quali norme di
indirizzo, giacché un decreto di indirizzo emanato sulla base
dell'art. 3 della legge n. 382 del 1975, non può, si assume, contenere
norme di dettaglio, ed avere per destinatari soggetti diversi dalle
Regioni, come accade nella specie. Tale ultimo rilievo assorbe - si
conclude - logicamente ogni altro motivo di legittimità che la Regione
potrebbe far valere: l'atto impugnato avrebbe reale natura e portata
regolamentare, appunto perché occupa illegittimamente il terreno della
legge regionale, incidendo nella sfera di autonomia oltre i limiti
consentiti all'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento.
13 a). La Regione Umbria ha con nuove deduzioni contestato
l'idoneità del decreto del Presidente del Consiglio del 20 marzo 1981,
a far cessare la materia del contendere nel giudizio instaurato dalla
Regione nei confronti del decreto del Presidente del Consiglio del 30
dicembre 1980. Il fine fondamentale del conflitto di attribuzione
risiede infatti - osserva la Regione - nella preclusione che viene
posta all'esercizio del potere amministrativo - dello Stato o delle
Regioni, secondo i casi - mediante sentenza della Corte costituzionale.
Alla pronunzia della Corte, con la quale è accolto il ricorso,
consegue l'annullamento dell'atto impugnato: questo effetto soddisfa la
pretesa fatta valere dall'organo, proprio in quanto la decisione del
giudice costituzionale accerta che il potere non spetta all'organo che
lo ha esercitato nella specie, o accerta, quanto meno, che esso è
stato illegittimamente esercitato, col risultato di invadere o menomare
la sfera di attribuzione garantita al ricorrente. Le fattispecie che
hanno sin qui condotto a pronunce di cessazione della materia del
contendere avevano come presupposto l'annullamento o la revoca del
provvedimento impugnato, e così l'integrale realizzazione della
pretesa dell'istanza del ricorrente. Diverso sarebbe il caso in esame.
Il decreto del Presidente del Consiglio del 20 marzo 1981 non annulla,
né revoca il precedente decreto in quanto tale, sibbene lo modifica o
integra, senza riconoscere alcuno dei vizi di illegittimità
costituzionale in precedenza denunziati dalla Regione. Si soggiunge che
tale ultimo atto ha già avuto un inizio di attuazione, se non altro
per il fatto che, in virtù della statuizione dell'ultimo comma
dell'art. 7, è stato paralizzato - in tutto l'originario ambito
dell'atto impugnato - l'esercizio delle potestà legislative e
amministrative della Regione. Di qui la richiesta, avanzata anche alla
stregua della giurisprudenza costituzionale (in particolare, delle
sentenze n. 3 del 1962, n. 117 del 1967 en. 96 del 1977), che il
decreto del 30 dicembre 1980 sia comunque annullato per gli effetti
prodotti ad opera del decreto 20 marzo 1981.
La Regione tiene poi ferme - pur in presenza della soppressione
dell'art. 7 - le censure mosse al decreto del 1980 per asserita
violazione degli artt. 70 e 117 Cost.. Si denunciala perdurante
illegittimità dell'art. 2, sotto il riflesso che esso conferma il
testo originario, con conseguente violazione dei precetti
costituzionali a suo tempo invocati dalla ricorrente (artt. 70, 117 e
118 Cost.), per un verso innovando nell'ordinamento legislativo dello
Stato, per l'altro conferendo valore di principio a disposizioni di
leggi statali - quelle afferenti ai limiti massimi di importo e durata,
nonché alla tipologia delle agevolazioni creditizie - le quali devono
tuttavia ritenersi inefficaci entro la sfera della ricorrente, perché
incompatibili con la normativa posta dalla Regione nel legittimo
esercizio del suo potere di autonomia (cfr. leggi regionali nn. 11 e 35
del 1976, 16 del 1979 e 70 del 1980). Nessuna modifica o integrazione
sarebbe stata poi introdotta con il secondo decreto nel testo
originario dell'art. 5. La Regione ritiene dunque ancora attuale
l'interesse all'annullamento di detta disposizione, ed insiste nella
richiesta di annullamento del decreto 30 dicembre 1980, sia per le
parti non modificate dal successivo decreto del 1981, sia per le parti
che hanno invece formato oggetto di modifica, con riguardo agli effetti
prodotti tra l'entrata in vigore del decreto impugnato e quella del
decreto modificativo. Una volta rimosso l'art. 7, si assume, viene
meno, sebbene solo per il futuro, la lesione della sfera legislativa
dell'attribuzione della Regione; permane però la violazione della
sfera delle competenze amministrative regionali, difettando alcun
idoneo fondamento costituzionale perché il decreto del Presidente del
Consiglio possa vincolare gli organi amministrativi della Regione in
difformità da quanto disposto dalle leggi regionali di disciplina nel
settore, e dagli stessi principi della legislazione statale. Infine, si
reitera la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato per
l'asserito perdurare delle gravi ragioni che la giustificavano, sia nei
confronti dell'art. 2, per la parte confermata con il decreto 20 marzo
1981, sia dell'art. 5, rimasto immodificato.
13 b). La Regione Campania ha presentato ulteriore memoria. Le
deduzioni della ricorrente sono analoghe a quelle esposte sub 13 a).
13 c). Anche la Regione Lombardia, con memoria in data 19 maggio
1981, deduce che l'emanazione del nuovo decreto del Presidente del
Consiglio in data 20 marzo 1981 non ha determinato la cessazione della
materia del contendere, ma è soltanto servita ad attenuare alcuni dei
limiti posti in precedenza alla sfera della competenza regionale; gli
altri limiti sarebbero rimasti fermi, risultando del tutto immutate le
disposizioni che li configuravano. Il che, nel caso della Regione
Lombardia, varrebbe in particolare, per quel che concerne i limiti
massimi di importo e durata, entro i quali deve esplicarsi l'intervento
regionale nel settore del credito medio, i limiti di garanzia
sussidiaria, ed i controlli sull'effettiva destinazione delle
agevolazioni previste dall'art. 6: quest'ultima disposizione, infatti,
non è stata modificata, mentre il terzo comma dell'art. 3 demanda alle
Regioni di accertare l'effettiva destinazione delle sole agevolazioni
contemplate nel comma precedente dello stesso articolo. A determinare
la cessazione della materia del contendere non basterebbe, d'altra
parte, nemmeno la disposta soppressione dell'art. 7. Se da un canto, si
dice, il nuovo decreto rimuove l'obbligo per le Regioni di adeguare
entro un anno le proprie leggi alle prescrizioni del decreto
originario, dall'altro sopravvivono gli effetti sostanziali che tale
ultimo decreto ha prodotto nei confronti dell'attività amministrativa
delle Regioni. Anzi, si osserva, gli effetti denunziati come lesivi
dalla sfera di autonomia regionale sarebbero aggravati, dal momento che
la soppressione dell'intero art. 7 ha travolto anche la disposizione
transitoria, nella quale eran fatte salve le agevolazioni concesse alla
data del 31 dicembre 1981, pur se difformi dalla norma del decreto,
solo che il relativo procedimento avesse avuto inizio prima
dell'entrata in vigore del decreto medesimo.
Secondo la difesa della Regione, la Corte resta dunque investita
della questione - sollevata dalla Regione con il ricorso introduttivo
del presente giudizio - se un atto amministrativo di indirizzo e
coordinamento, emesso dal Governo, possa sostituirsi alla
determinazione in via legislativa dei principi, che vincolano
l'esercizio dei poteri di autonomia costituzionalmente garantiti alla
Regione. Il decreto in esame sarebbe illegittimo in quanto si
vorrebbe, mediante semplice deliberazione del Consiglio dei ministri,
assoggettare l'attività amministrativa delle Regioni a limiti, che le
leggi dello Stato avevano previsto con esclusivo riferimento agli
interventi di competenza dell'Artigiancassa per il credito alle imprese
artigiane. L'atto statale di indirizzo e coordinamento, adottato in
forma amministrativa, non potrebbe certo prevalere, si soggiunge, su
nuove leggi, che la Regione ritenesse di adottare; così, allo stesso
titolo, esso deve ritenersi privo della forza di paralizzare gli
effetti di leggi regionali già in vigore. Il caso in esame
differirebbe, del resto, dall'altro già deciso da questa Corte con
sentenza n. 191 del 1976, nel quale, alla base dell'atto amministrativo
statale di indirizzo e coordinamento, stava l'espressa previsione
legislativa, contenuta nell'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n.
264 (convertito nella - legge 17 agosto 1974, n. 386). Il difetto,
nella specie, di analoga disposizione - la quale autorizzi l'esercizio
del potere di indirizzo e coordinamento mediante un atto
amministrativo, di cui si predetermina puntualmente il contenuto -
comproverebbe quindi la correttezza dell'assunto difensivo della
Regione.
Altri e più specifici argomenti conforterebbero le conclusioni
della ricorrente, riguardo al disposto dell'art. 109 del d.P.R. n. 616
del 1977, che concerne il trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative in materia di agevolazioni del credito. Ivi si riserva
alla legge della Repubblica di stabilire i limiti massimi, entro i
quali la Regione può disporre ogni tipo di intervento agevolativo. Lo
stesso art. 109, d'altra parte, riserva testualmente alla funzione di
indirizzo e coordinamento soltanto la fissazione dei tassi minimi di
interesse agevolato a carico dei beneficiari; alla Regione residuerebbe
allora tutta la sfera delle altre funzioni, non espressamente mantenute
nella competenza degli organi statali, in base al secondo comma
dell'art. 109. Il che, ad avviso della ricorrente, precludeva al
Governo sia di esercitare in forma amministrativa il potere di
coordinamento, sia di prevedere per i comitati tecnici regionali
dell'Artigiancassa, compiti di accertamento, o di diversa natura, i
quali, ai sensi della norma citata, restano invece affidati alle
Regioni.
Se la Corte disattendesse i rilievi svolti a sostegno del ricorso,
verrebbe, del resto, a prospettarsi un ulteriore e più generale
problema di legittimità costituzionale, che investe il fondamento
dello stesso art. 3 della legge n. 382 del 1975, e del potere di
indirizzo e coordinamento, com'è ivi configurato. L'art. 3, precisa la
difesa della Regione, si limita ad instaurare una competenza dello
Stato, l'esercizio della quale va tuttavia, secondo Costituzione,
necessariamente a conformarsi al principio di legalità della pubblica
Amministrazione.
Quest'esigenza sarebbe chiaramente avvertita in altra decisione
della Corte, là dove si afferma che "disposizioni normative in bianco,
non potrebbero mai autorizzare il Governo a comprimere l'autonomia
regionale"; a tal fine si richiedono previsioni di legge che
definiscano con adeguata chiarezza le competenze amministrative della
Regione e dello Stato (sentenza n. 15 del 1957). Diversamente, conclude
la Regione, risulterebbero altresì vulnerate tutte le disposizioni
costituzionali, a cominciare dall'art. 118, che distribuiscono le
competenze tra Stato e Regione, e assicurano la certezza delle relative
sfere di attribuzione.
13 d). - La Regione Toscana, ha presentato nuove deduzioni, nelle
quali si precisa che la materia del contendere è cessata - dopo
l'emanazione del nuovo decreto del 1981, e come risultato delle
modifiche da esso apportate al previgente decreto - con riguardo sia ai
profili generici dell'impugnativa, concernenti l'illegittimità
dell'art. 7 e la conseguente violazione dei parametri invocati nel
ricorso, sia ai profili specifici delle censure mosse all'art. 2, sotto
il riflesso dei compiti ivi attribuiti alla Cassa per il credito alle
imprese artigiane. La ricorrente ritiene invece di dover insistere su
tutte le altre precedenti deduzioni, per le quali non rileverebbero le
disposizioni del più recente provvedimento.
14. - La Regione Liguria, con ricorso notificato il 20 maggio 1981,
ha sollevato conflitto di attribuzione per invasione della sfera di
competenza regionale in materia di agevolazioni creditizie alle imprese
artigiane, impugnando anche il decreto emesso il 20 marzo 1981, che
assume adottato in violazione degli artt. 117, 118, 97 e 127 Cost..
Richiestasi preliminarmente la riunione del presente ricorso a
quello già proposto avverso il d.P.C.M. 30 dicembre 1980 (n. 13/1981
Reg. confl.), si sostiene anzitutto in ricorso che le modifiche
apportate al decreto già precedentemente impugnato rispettano solo in
parte le competenze regionali, mentre appaiono senz'altro illegittime,
in riferimento all'art. 109, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,
quelle norme del secondo decreto che confermano le disposizioni del
primo, alle quali andrebbero quindi riferite le medesime eccezioni già
sollevate e da aversi per integralmente riprodotte. Soprattutto per
quanto concerne la "pretesa" di regolare puntualmente le funzioni
amministrative regionali con disposizioni che solo nominalmente possono
essere considerate espressione della funzione "di indirizzo e
coordinamento", tra l'altro in ipotesi esercitata con atto
amministrativo, in assenza di una legge quadro ed in contrasto con la
disciplina dettata dalla stessa Regione mediante "leggi regionali che
hanno in parte anche modificato, abrogandole, differenti normative
statali precedenti, senza che lo Stato abbia mai mosso rilievi né in
sede di controllo di visto del Commissario del Governo, né in sede di
impugnativa costituzionale o di merito, e senza che mai sia stato
sollevato incidente di costituzionalità".
Illegittima sarebbe quindi la norma di cui all'art. 2 del d.P.C.M.
30 dicembre 1980, in parte de qua sostanzialmente non modificata dal
secondo decreto, laddove, stabilendo che "l'intervento regionale nel
settore del credito si esplica entro i limiti massimi di importo... di
cui all'art. 34.., settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949,
modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 e dalla
legge 31 ottobre 1966, n. 947" fissa in definitiva in dieci milioni di
lire il limite massimo del singolo fido che alla Regione è consentito
di agevolare.
Ma nessun dato normativo giustifica l'imposizione di siffatto
limite, concernente un aspetto affatto diverso da quello considerato
dall'art. 109, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, che riserva
allo Stato la determinazione dei soli "tassi massimi" praticabili dagli
istituti di credito. La circostanza, poi, che non si sia tenuto conto
del disposto di cui all'art. 3 legge 24 dicembre 1974, n. 713, che ha
innalzato a lire 25 milioni il limite di importo del fido,
costituirebbe in equivoco sintomo della volontà di imporre alle
agevolazioni creditizie regionali un limite diverso da quelle concesse
da enti diversi della Regione e, con essa, "di ingiustificata
inammissibile riduzione della sfera di competenza garantita alla
Regione" in palese violazione dell'assetto delle attribuzioni, come da
ultimo fissato con d.P.R. n. 616 del 1977, il quale pone regole di
attuazione e di integrazione del disposto di cui all'art. 117 Cost., in
quanto tali non suscettive di essere modificate neppure con legge
ordinaria.
Considerazioni analoghe varrebbero per quanto riguarda i limiti di
durata massima del credito (dieci anni) e della garanzia fideiussoria
(70 per cento delle perdite sofferte dagli istituti di credito), il
secondo in particolare talmente riduttivo (a causa delle difficoltà
delle banche ad accettare garanzie solo parziali) che la Regione
Liguria, con legge regionale n. 38 del 1978, come successivamente
modificata, aveva esteso la garanzia fideiussoria alla totalità delle
perdite, così superando i limiti di cui alla legge n. 1068 del 1964,
richiamata dall'art. 2 del decreto impugnato.
A non diverse conclusioni dovrebbe giungersi in ordine a quelle
disposizioni non modificate del precedente decreto relative ai rapporti
con gli istituti di credito (art. 4), ai criteri di ammissibilità alle
agevolazioni (art. 5), ai controlli sulla destinazione degli incentivi
(art. 6).
In via subordinata, per il caso che dovesse ritenersi che il
decreto impugnato legittimamente modifichi "la distribuzione delle
competenze fra Stato e Regioni" ovvero invada "le attribuzioni
regionali imponendo all'amministrazione locale di disapplicare le leggi
con le quali la Regione ha disciplinato gli interventi di propria
competenza", viene eccepita l'illegittimità costituzionale degli artt.
3 della legge n. 285 (ma si legga: 382) del 1975 e 109 del d.P.R. n.
616 del 1977 per gli stessi motivi posti a base dell'identica eccezione
sollevata col ricorso proposto avverso il d.P.C.M. 30 dicembre 1980.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio
tramite l'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del
ricorso e della domanda incidentale di sospensione, riportandosi alle
difese già svolte in ordine al precedente ricorso proposto dalla
Regione avverso il d.P.C.M. 30 dicembre 1980. Considerato in diritto :
1. - Il presente conflitto è promosso dalle Regioni Campania,
Emilia - Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia Piemonte, Puglia, Toscana,
Veneto, Umbria, le quali tutte impugnano, deducendo la lesione delle
rispettive sfere di attribuzioni, il decreto emesso dal Presidente del
Consiglio in data 30 dicembre 1980. Il provvedimento impugnato reca
disposizioni di indirizzo e coordinamento con riguardo all'esercizio
delle funzioni regionali in materia di interventi creditizi a favore
delle imprese artigiane. Di queste norme, alcune concernono
l'intervento regionale nel settore del credito ivi definito
rispettivamente come a medio e a breve termine, secondo che esso abbia
durata superiore, o non, ai diciotto mesi; altre sono dettate per il
coordinamento della disciplina afferente ai rapporti con gli istituti
di credito; altre, ancora, dispongono intorno all'ammissibilità delle
agevolazioni e ai controlli sull'effettiva destinazione delle
agevolazioni concesse ai sensi dello stesso decreto. Più precisamente,
l'art. 2 prescrive che l'intervento della Regione nel settore del
credito a medio termine, finalizzato allo sviluppo delle imprese
artigiane, sia coordinato attraverso la Cassa per il credito alle
imprese anzidette; i limiti massimi di importo, durata e garanzia
sussidiaria, nonché i limiti minimi di tasso, sono quelli stabiliti
nelle leggi e negli altri atti statuali, che la norma citata richiama,
per farne discendere altrettanti limiti all'esercizio delle funzioni
regionali (cfr. art. 34, 5 e 7 comma, della legge 25 luglio 1952, n.
949, come modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524
e dalla legge 31 ottobre 1966, n. 947, che fissano i limiti massimi di
importo e durata per le operazioni della Cassa anzidetta; la legge 14
ottobre 1964, n. 1068, per quel che concerne i limiti di garanzia
sussidiaria; il decreto ministeriale 7 aprile 1976, emesso in
applicazione dell'art. 2 bis del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 e
della relativa legge di conversione 16 ottobre 1975, n. 493, che fa
riferimento ai limiti di cassa). Lo stesso art. 2 conferisce alle
Regioni talune attribuzioni in merito, sia alla concessione di
contributi in conto interessi a valere sul fondo costituito ex art. 37
della legge 949 del 1952, presso la Cassa, sia alla determinazione
delle modalità e dei criteri previsti nella legge n. 1068 del 1964 in
ordine agli interventi del fondo di garanzia, anch'esso operante presso
la Cassa. Quanto al settore del credito a breve termine, l'intervento
della Regione, che è qui connesso con le occorrenze di esercizio delle
imprese artigiane, deve, a norma dell'art. 3, essere esclusivamente
diretto al regolamento delle cooperative di garanzia costituite tra le
imprese agevolate, e della partecipazione regionale al relativo fondo,
nonché alla gestione di tali cooperative, restando esclusa ogni
agevolazione sui tassi di interesse. Gli articoli 4 e 6 contengono
norme di coordinamento - rispettivamente con riferimento ai rapporti
con gli istituti di credito e al controllo sull'effettiva destinazione
delle agevolazioni concesse dalla Regione - nelle quali sono previsti
compiti di vario genere per i comitati tecnici regionali della Cassa.
L'art. 5 assume come norma di indirizzo che il credito vada orientato -
nei modi che ivi si delineano, e sempre nell'ambito fissato dalle leggi
statali - verso categorie e zone non sufficientemente sviluppate.
Infine, l'ultimo articolo del decreto (art. 7) stabilisce che, fino a
quando ciascuna Regione non abbia provveduto ad esercitare le funzioni
amministrative ad essa trasferite in virtù dell'art. 109, d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, - quelle che appunto riguardano gli interventi
agevolativi del credito, a favore, nella specie, delle imprese
artigiane - continuano ad applicarsi le norme previste dalla
legislazione statale. Le Regioni sono dal canto loro tenute ad adeguare
le proprie leggi alle disposizioni del decreto in esame, entro un anno
dall'entrata in vigore di esso. Sono fatte salve le agevolazioni
concesse alla data di scadenza di tale termine, purché i relativi
procedimenti amministrativi abbiano avuto inizio prima che il decreto
entrasse in vigore.
2. - Dopo che il decreto 30 dicembre 1980 era stato impugnato dalle
ricorrenti è intervenuto, a modificarne ed a integrarne sotto vario
riguardo le previsioni, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio,
emesso il 20 marzo 1981. Quest'ultimo provvedimento contempla, tra
l'altro, le modifiche seguenti:
a) dall'art. 2 del decreto originario è eliminata la disposizione
che demandava alla Cassa per il credito alle imprese artigiane il
coordinamento e l'indirizzo degli interventi regionali nel credito a
medio termine, il cui raggio temporale eccede, nel nuovo testo, non
più i diciotto, ma i ventiquattro mesi;
b) con riguardo al credito a breve termine (quello di durata
infrabiennale) è soppressa la clausola dell'art. 3, che vietava alle
Regioni di concedere agevolazioni sui tassi di interesse, mentre si
estende, rispetto al previgente decreto, la sfera degli interventi
regionali, includendovi la concessione dicontributi in conto interessi
e l'accertamento dell'effettiva destinazione dei provvedimenti
agevolativi alle esigenze delle imprese beneficiarie;
c) da ultimo, sono rimosse le disposizioni contenute nell'art. 7
del decreto del 1980.
3. - I sopra citati decreti del Presidente del Consiglio risultano
adottati in virtù dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382
("Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica
amministrazione"). Ivi, appunto, si stabilisce che la funzione di
indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni a
Statuto ordinario attiene alle esigenze di carattere unitario, spetta
allo Stato e si esercita fuori dei casi in cui si provveda con legge o
con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con i
ministri competenti. È anche previsto che il Consiglio dei ministri
possa delegarne l'esercizio, nei casi indicati nel secondo comma della
testé citata disposizione di legge, al Comitato interministeriale per
la programmazione economica, o al Presidente del Consiglio, insieme con
il Ministro competente. Questa norma ha portata generale, ed infatti
abroga le altre, poste nei decreti delegati, emessi a suo tempo in
attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281
("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto
ordinario"), i quali avevano conferito l'anzidetta funzione agli organi
centrali - talvolta con l'aggiunta di qualche criterio, che ne
delimitava l'esercizio - in ciascun distinto settore delle materie
trasferite alle Regioni.
Nel caso di specie, l'atto di indirizzo e coordinamento concerne il
settore delle agevolazioni creditizie in favore dell'impresa artigiana,
che le ricorrenti assumono loro espressamente attribuito all'art. 109
del decreto n. 616 del 1977, in quanto connesso con una materia, qual
è l'artigianato, spettante alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 Cost..
Il citato art. 109, per parte sua, trasferisce a queste ultime le
funzioni amministrative inerenti ad ogni tipo di intervento che agevoli
l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello
Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri di ammissibilità del credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione. Alla Regione compete,
altresì, di stabilire i criteri applicativi dei provvedimenti
regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di
assegnazione dei fondi, anticipazioni e quote di concorso, sempre
diretti ad agevolare l'accesso al credito, ancorché relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
Spetta d'altra parte allo Stato - sempre ai sensi della norma citata -
la disciplina dell'ordinamento creditizio e degli istituti che
esercitano il credito, e così la fissazione dei tassi massimi da
questi praticati. È poi testualmente previsto che i tassi minimi di
interesse agevolato carico dei beneficiari siano determinati in sede di
indirizzo e di coordinamento. Il trasferimento alle Regioni delle
funzioni amministrative in materia di artigianato, già disposto con
l'art. 2 del d.P.R. 1972, n. 2, è disciplinato, in seno al d.P.R. n.
616 del 1977, dall'apposita previsione dell'art. 63.
4. - Com'è spiegato in narrativa, il decreto del 1980 è impugnato
sotto molteplici profili, alcuni dei quali investono l'illegittimità
dell'intero provvedimento, mentre altri afferiscono alle singole
disposizioni in esso contenute. Se si guarda al complesso delle
deduzioni che vengono all'esame della Corte, risultano per un rilievo o
l'altro censurate tutte indistintamente le norme del decreto. Ai fini
dell'indagine svolta in prosieguo, il quadro delle impugnative proposte
può essere, in sintesi, così tracciato:
a) un primo ordine di motivi - dedotti, secondo i casi, sotto il
riflesso della violazione di legge, dell'incompetenza assoluta o
dell'eccesso di potere - ha riguardo ai vizi che inficierebbero il
decreto del Presidente del Consiglio in via pregiudiziale e nella sua
interezza. Si osserva infatti che l'atto amministrativo ha nella specie
innovato rispetto alla normativa posta dallo Stato, e nei rispettivi
ambiti dalle ricorrenti, laddove il principio di legalità - e dunque
della necessaria subordinazione del provvedimento dell'organo esecutivo
alle previsioni del legislatore - avrebbe richiesto l'adozione della
legge, o di atto a questo equiparato nel sistema delle fonti.
L'illegittimità dell'atto, così prospettata, implicherebbe la
lesione, della sfera garantita alle Regioni. Si lamenta quindi la
violazione degli artt. 117 e 118 Cost., nonché di varie norme di
legge, le quali, poste a garanzia dell'autonomia regionale ed in
attuazione degli invocati precetti costituzionali, sono indicate come
parametri della legittimità del decreto impugnato. Tra queste ultime
disposizioni figura, in primo luogo, l'art. 3 della legge n. 382 del
1975, che si asserisce abbia nella specie precluso - in forza del
principio di legalità - l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento
mediante atto amministrativo. Si soggiunge da talune ricorrenti che, se
non fosse così intesa, la statuizione testé richiamata verrebbe essa
stessa ad offendere gli artt. 117 e 118 Cost.: e si prospetta allora
l'ipotesi che la Corte sollevi, incidentalmente avanti a sé medesima,
la relativa questione di costituzionalità, non manifestamente
infondata e rilevante per la definizione del presente giudizio.
Per le ragioni già viste, si denunzia poi l'incompatibilità
dell'atto impugnato, da un lato con le norme che attribuiscono
esclusivamente alla legge statale - sia in via generale (art. 10 legge
10 febbraio 1953, n. 62), sia con specifico riguardo al settore in
esame (art. 109 d.P.R. n. 616 del 1977) - la forza di caducare le
confliggenti disposizioni del legislatore regionale; dall'altro, con la
normativa prodotta in concreto dalla fonte legislativa - non importa se
statale, o regionale - che il decreto del Presidente del Consiglio non
potrebbe, in nessun caso, validamente contrastare. Del resto, prosegue
la difesa delle ricorrenti, la costituzionalità della disciplina
dettata con legge regionale nella materia sulla quale incide il decreto
è pacifica, e non è stata in precedenza contestata ad alcun titolo
dagli organi statali.
b) Altro profilo generico dell'impugnativa riguarda le sostanziali
prescrizioni dell'atto impugnato: il quale avrebbe, per il suo
dettagliato contenuto precettivo di portata e natura regolamentare,
deviato dalla funzione alla quale doveva attenersi, scendendo ben oltre
la formulazione dei criteri, che occorrono per l'indirizzo e
coordinamento delle attività regionali. L'autonomia delle ricorrenti
si assume dunque lesa anche per questo verso. Nella stessa prospettiva,
si deduce che il provvedimento in esame non indirizza, né coordina le
funzioni amministrative della Regione, ma esaurisce immediatamente la
disciplina del settore, che viene dunque riappropriato alla competenza
dello Stato e indebitamente sottratto alla sfera dei poteri di
autonomia. Ancora: il decreto sconfinerebbe dall'ambito funzionale ad
esso assegnato perché configura vari compiti della Cassa per il
credito alle imprese artigiane, e dei relativi comitati tecnici
regionali, e così si dirige a soggetti diversi dall'organo
amministrativo della Regione, che ne deve essere il solo destinatario.
L'atto amministrativo, si osserva peraltro, è qui adoperato non per
esercitare, ma per organizzare addirittura - con nuove strutture, e
fuori dalle sedi competenti - la funzione della quale esso costituisce
semplice mezzo di esercizio. Infine, si assume che il provvedimento
statale abbia comunque ecceduto la sfera delle specifiche previsioni
dell'art. 109 del d.P.R. n.616 del 1977. Questa disposizione
limiterebbe espressamente l'impiego della funzione di indirizzo e
coordinamento al solo caso in cui si tratti di stabilire i casi limiti
di interesse a carico del beneficiario, prevedendo una riserva di legge
per l'ipotesi in cui gli organi centrali vogliano invece determinare i
limiti massimi di alcun tipo di intervento della Regione, e altrimenti
rinviando alle norme che attribuirebbero la materia in discorso alla
competenza regionale. Così, in sostanza, viene sempre denunziata la
violazione delle norme e dei principi indicati sub a).
c) I motivi di ricorso fin qui visti sono dedotti, in riferimento a
vari parametri, anche sotto specifici profili, che concernono
l'illegittimità di singole disposizioni del decreto. In particolare,
costituiscono oggetto di censura: l'art. 1, perché richiama altre
norme, a loro volta impugnate; l'art. 2, per aver adottato un sistema
di restrizioni, nel settore del credito a medio termine, quanto ai
limiti di importo e durata degli interventi regionali, e alle connesse
prestazioni di garanzia, nonché per avere attribuito compiti di
indirizzo e coordinamento all'anzidetta Cassa; l'art. 3, in quanto
configura, in violazione del vigente assetto delle competenze, un
sistema chiuso e tassativo dei possibili tipi di intervento regionale
nel settore del credito a breve termine, vietando altresì
l'agevolazione del tasso di interesse; gli artt. 4 e 6, per via delle
attribuzioni ivi conferite ai comitati tecnici regionali della Cassa,
in ordine alla disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e ai
controlli sull'effettiva destinazione dei provvedimenti agevolativi:
mentre, più in generale, si deduce l'estraneità delle prescrizioni di
dettaglio contenute in tali articoli rispetto alla funzione propria
delle norme di indirizzo e di coordinamento; l'art. 5, in quanto, nel
porre vincoli riguardo alle zone e alle categorie verso le quali va
orientato il credito, non tien conto del ruolo riconosciuto alle
Regioni, dove si tratti di determinare gli obiettivi della
programmazione economica, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 616 del
1977. L'art. 7, infine, è al centro delle argomentazioni svolte in
tutti i ricorsi per affermare che il decreto impugnato vulnera il
fondamentale principio, in forza del quale il disposto di un atto
amministrativo non può prevalere nei confronti di alcuna previsione
legislativa dello Stato o della Regione.
5. - Il decreto emanato dal Presidente del Consiglio il 20 marzo
1981, recante le sopra accennate modificazioni ed integrazioni del
decreto 30 dicembre 1980, è impugnato dalla sola Regione Liguria. La
ricorrente promuove quest'ulteriore ad autonomo regolamento di
competenza, deducendo il perdurante proprio interesse ad una pronunzia
della Corte, la quale delimiti la competenza dello Stato nei confronti
della sfera garantita alla Regione, e mediante annullamento rimuova i
lamentati effetti dell'uno e dell'altro decreto da essa impugnati.
Altre Regioni - Campania, Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte,
Toscana, Umbria - sebbene non abbiano prodotto ricorso avverso il
decreto del 1981, hanno in successivi scritti difensivi o nell'udienza
pubblica del 24 marzo 1982, precisato di tener ferma l'impugnativa del
decreto del 1980 nei confronti di tutte le disposizioni non rimosse dal
più recente provvedimento. Dalle suddette Regioni - va poi avvertito -
si asserisce, pur di fronte alla sopravvenienza del decreto del 1981,
che permane comunque la prospettata infrazione del principio di
legalità, e si insiste sugli altri profili generici di legittimità
già dedotti, in via pregiudiziale, nell'impugnare il previgente
decreto. Le Regioni Campania e Umbria ritengono che la Corte resti
investita del conflitto anche con riguardo alle disposizioni del
provvedimento del 1980 caducate dal decreto del 1981, sebbene
limitatamente agli effetti che l'originario decreto ha spiegato fino
all'entrata in vigore del successivo provvedimento.
6. - I ricorsi delle Regioni Campania, Emilia - Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, avverso
il decreto del 1980, quello della Regione Liguria, avverso il decreto
del 1981, prospettano questioni identiche o connesse. I relativi
giudizi possono essere pertanto riuniti e definiti con unica sentenza.
La trattazione nel merito delle controversie rimesse alla Corte
assorbe ogni ragione di provvedere in ordine alla richiesta - avanzata
come si precisa in narrativa - di sospendere l'esecuzione dei
provvedimenti impugnati.
7. - In ordine logico, va anzitutto presa in esame la serie delle
censure mosse sia al decreto del 1980, sia a quello successivo.
Se si considera la prospettazione dei vizi che si riscontrerebbero
nel decreto originario, anche dopo le modifiche ed integrazioni
intervenute con il provvedimento del 1981, il problema sollevato in
questa sede è, in sostanza, il seguente:
La Corte è chiamata a stabilire se lo Stato poteva nella specie
esercitare la funzione di indirizzo e coordinamento in via
amministrativa, senza che ne risultasse la lamentata lesione della
sfera delle attribuzioni regionali. I provvedimenti impugnati, si
deduce dalle ricorrenti, dispongono di materia trasferita alla Regione,
e la regolano in difformità delle norme di legge che ciascuna di esse
assume di avere, nell'ambito delle proprie competenze, legittimamente
prodotto. Senonché, si soggiunge, la legge regionale è limitata solo
dalla legislazione statale di principio. Così, nella specie, l'atto
amministrativo non sarebbe assistito da alcun titolo costituzionale per
condizionare la potenzialità della fonte legislativa regionale, né
per contrastare le disposizioni da essa scaturenti.
Ora, l'impugnato provvedimento del Presidente del Consiglio emana
da una funzione, la quale, sebbene configurata dalla legge ordinaria,
ha sicuro fondamento in Costituzione. Nelle previsioni della legge n.
382 del 1975, detta funzione abbraccia - si può dire, in via
istituzionale - l'intero ambito in cui l'Ente Regione esplica i propri
poteri amministrativi, che ha poi la stessa estensione dell'autonomia
legislativa ad esso spettante. Occorre aggiungere che l'esercizio
dell'indirizzo e del coordinamento implica, certo, l'insorgenza di
vincoli, ai quali gli organi della Regione devono adeguarsi. Ma sono
vincoli giustificati, sul piano costituzionale, in quanto
indispensabili al perseguimento delle esigenze di carattere unitario,
che l'intervento dello Stato garantisce. Gli organi centrali sono
infatti - come la Corte ha in precedenti pronunzie precisato -
investiti degli interessi che per natura o dimensione, concernono
l'intera collettività nazionale, e restano necessariamente affidati al
loro apprezzamento (cfr. sentenze nn. 138/1972; 140/1972; 141/1972;
142/1972; 191/1976).
Detto ciò, non si può, d'altra parte, trascurare che i vincoli in
discorso, quali scaturiscono dai provvedimenti statuali, incidono pur
sempre sull'esercizio di funzioni proprie della Regione, e ad essa
costituzionalmente garantite: versiamo così in un'ipotesi ben diversa
da quella che, per esempio, configura, nell'ultimo comma dell'art. 121
Cost., la statuizione secondo la quale "il Presidente della Giunta
dirige le funzioni delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle
istruzioni del governo centrale".
L'esame della specie esige quindi che si enunci un criterio, grazie
al quale l'esercizio in via amministrativa del potere statale di
indirizzo e coordinamento possa essere delimitato nei suoi legittimi
confini.
8. - Il potere anzidetto, va ricordato, è stato introdotto nel
vigente sistema istituzionale nel momento in cui veniva attuato il
primo organico trasferimento delle funzioni alle Regioni a Statuto
ordinario. Si tratta di uno strumento affidato allo Stato, perché
serva a comporre, in conformità del disegno costituzionale del
decentramento, le istanze dell'autonomia con le esigenze unitarie (cfr.
sentenza n. 39/1971). Vi è dunque, in questo senso, un'imprescindibile
garanzia di equilibrio, che va rispettata nel perseguire gli interessi
della collettività nazionale rispetto alla sfera riservata alle
competenze regionali, e che non può, ritiene la Corte, non riflettersi
anche sulle modalità con le quali opera il congegno della legge
istitutiva della funzione in esame. Ora, il ricorso all'atto
amministrativo, come si atteggia nella specie, è giustificato solo se
trova un legittimo ed apposito supporto nella legislazione statale, e
concreta il disposto offerto a questo fine dalla previsione normativa,
in relazione alle attività regionali che ne formano oggetto.
L'inosservanza del principio di legalità, sotto il profilo testé
precisato, costituisce quindi un assorbente motivo di invalidità
dell'atto statale: e di qui, precisamente, discende la violazione della
sfera garantita alla Regione. Tale conseguenza resta però esclusa
nell'opposto caso, in cui l'adozione dell'atto amministrativo,
soddisfa, come si è testé avvertito, i requisiti per il corretto
esercizio dell'indirizzo e del coordinamento. In quest'ultima
evenienza, il vincolo nei confronti dell'attività dell'ente autonomo
risale per vero alla norma di legge, dalla quale trae specifico
fondamento il provvedimento sub - legislativo che lo configura. Il
sistema costituzionale, con ciò, non è leso; né, dunque, la Regione
è esonerata, come deducono le ricorrenti, dall'uniformarsi al
provvedimento statuale, per il semplice fatto di aver dettato norme con
esso incompatibili: altrimenti verrebbero frustrate le esigenze
unitarie, che la funzione di indirizzo e coordinamento deve invece
garantire, anche quando - fermo restando il rispetto del principio di
legalità essa si eserciti mediante atto amministrativo.
9. - È appena il caso di precisare che a giustificare la soluzione
adottata nella specie non basta la sola previsione dell'art. 3 della
legge n. 382 del 1975. Tale norma, si è visto, contempla, fra le
modalità dell'esercizio dell'indirizzo e coordinamento, anche quelle
che si estrinsecano in provvedimenti amministrativi: non riguarda, né
delimita per alcun verso, il possibile contenuto sostanziale degli atti
di questo tipo. Ma, come la Corte ha in altra occasione affermato
(sentenza n. 13/1957), "disposizioni normative in bianco non
autorizzano il Governo a introdurre qualsiasi restrizione
dell'autonomia amministrativa regionale". Perché il principio di
legalità sia salvaguardato nella sede che qui interessa, occorre
pertanto un'ulteriore disposizione legislativa: la quale, in apposita
considerazione della materia, che volta a volta esige l'intervento
degli organi centrali, vincoli e diriga la scelta del Governo, prima
che questo possa, dal canto suo, indirizzare e coordinare lo
svolgimento di poteri di autonomia. La fonte legislativa deve operare -
si è detto nella pronunzia testé richiamata, e va ora ribadito - in
guisa che si abbia "preventiva certezza delle competenze amministrative
dello Stato e della Regione". Spetta dunque al legislatore discernere
le esigenze unitarie, che sollecitano l'esercizio della funzione qui
considerata: e, come vuole la legge n. 382, emanare esso stesso le
norme volte ad attuarle, o diversamente stabilire almeno i criteri, in
base ai quali, sempre in conformità di dette esigenze, l'indirizzo ed
il coordinamento - ed i connessi vincoli dell'attività amministrativa
regionale - sono posti in essere mediante atti degli organi
governativi. Simili estremi difettano però nel caso in esame, per le
ragioni di seguito precisate.
10. - Il testo che rimane invariato nell'uno e nell'altro decreto
del Presidente del Consiglio, richiama, è vero, disposizioni della
legge statale, così nel configurare i limiti di importo e durata, e le
altre restrizioni afferenti agli interventi regionali nel settore del
credito, come nel produrre norme di coordinamento in ordine alla
disciplina dei rapporti con gli istituti e le aziende di credito, ai
fini della concessione o erogazione di contributi in conto interessi.
Senonché, questa disciplina non è stata predisposta in vista
dell'indirizzo e del coordinamento delle funzioni trasferite alle
Regioni: essa è stata a tal proposito soltanto invocata, ed
utilizzata, dall'organo esecutivo, il quale ne ha però largamente e
sostanzialmente innovato il contenuto, col prevedere, fra l'altro, la
distinzione tra medio e breve termine nel settore del credito, la
tassativa e vincolata destinazione degli interventi regionali in
quest'ultima fascia temporale, l'attribuzione dei compiti sopra
accennati alla Cassa delle imprese artigiane e ai relativi comitati
tecnici regionali. L'atto amministrativo ha insomma instaurato un
sistema di vincoli, che investe tutto un settore delle competenze
regionali, senza però che questo risultato fosse prescritto, e nemmeno
consentito, da alcuna disposizione legislativa dello Stato.
Un'avvertenza si impone solo per quel che concerne il tasso minimo
di interesse a carico dei beneficiari, la cui fissazione in sede di
indirizzo e coordinamento è testualmente prevista dall'art. 109 del
d.P.R. n. 616 del 1977. Così, in effetti, è stata inserita, nel
medesimo contesto normativo in cui si ripartiscono le competenze tra
Stato e Regione con riguardo alle agevolazioni creditizie, una norma,
la quale abilita anche il Governo ad adottare la misura in essa
definita. Ma proprio di questa puntuale copertura della legge l'organo
deliberante non si è giovato. Quando, infatti, con riferimento alle
agevolazioni del credito a medio termine, l'art. 2 del decreto
stabilisce che il limite minimo di tasso è fissato dal decreto
ministeriale 7 aprile 1976 in applicazione dell'art. 2 bis del decreto
legge 16 agosto 1975, n. 377, e della relativa legge di conversione (16
ottobre 1975, n. 493) esso si riferisce, non al tasso agevolato per il
beneficiario, ma al tasso praticabile dagli istituti: in ordine al
quale ultimo, si tratta invece, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.
616 del 1977, di determinare il limite massimo dell'intervento
regionale. I provvedimenti impugnati mancano, parimenti, di regolare il
tasso minimo di interesse a carico del beneficiario nel settore del
credito a breve termine. Al riguardo, come si è detto, il testo
originario del decreto vieta espressamente alla Regione di disporre
agevolazioni sui tassi di interesse; il decreto del 1981 rimuove, per
converso, il divieto così configurato, ma non provvede, dal canto suo,
a stabilire, inadempimento del citato disposto dell'art. 109, alcun
limite del tasso anzidetto. Se cosi è, l'atto amministrativo non si
occupa della sola ipotesi che avrebbe ben potuto regolare, e invade
d'altro lato una sfera, della quale non era abilitato a disporre.
Scegliendo la via del decreto emesso dal Presidente del Consiglio, lo
Stato non ha comunque osservato la riserva di legge, radicata nelle
esigenze di ordine costituzionale che sorreggono la funzione statale di
indirizzo e coordinamento, e ne governano l'esercizio.
11. - Il risultato raggiunto dalla Corte è del resto avvalorato da
qualche ulteriore rilievo, di cui conviene far cenno. Altri dati del
vigente ordinamento depongono nel senso che i provvedimenti in esame
andavano emanati sulla base di norme e criteri prestabiliti dalla fonte
legislativa. L'art. 45, secondo comma, Cost. demanda, appunto, alla
legge la tutela e lo sviluppo dell'artigianato: e perciò della
materia, sulla quale vertono le agevolazioni del credito, assoggettate
nel presente caso ai vincoli di indirizzo e coordinamento; l'art. 109
del d.P.R. n. 616 del 1977 pone un'espressa riserva della legge statale
con specifico riferimento ai limiti massimi entro cui devono esplicarsi
le funzioni regionali nel settore che qui si indaga: anche questa
previsione, nell'ambito da essa coperto, preclude quindi il ricorso
all'atto amministrativo; e là dove, infine, il regolamento della
specie interferisce nell'assetto della programmazione economica - come
accade in particolare con la norma di indirizzo, contenuta nell'art. 5
del decreto impugnato - si tocca un ambito, per il quale viene in
rilievo - prima ancora che alcuna delle modalità procedurali, sancite
a tutela delle attribuzioni regionali nell'art. 11 del d.P.R. n. 616
del 1977, e che le ricorrenti assumono lese - l'altra riserva di legge,
configurata nell'art.41 della Costituzione.
12. - In conclusione: i provvedimenti impugnati sono illegittimi,
e, in quanto tali lesivi della sfera delle ricorrenti, perché,
adottati in via amministrativa, emanano da un organo incompetente a
dettare, nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, la
disciplina della specie. Detti provvedimenti vanno, in conseguenza,
l'uno e l'altro annullati.
La Corte è così dispensata dall'esaminare ogni residuo profilo
dei giudizi, riuniti ai fini della presente decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
A) dichiara che non spetta allo Stato esercitare i poteri di
indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore
artigiano mediante atto amministrativo, senza che l'adozione di tale
provvedimento sia consentita da un'apposita previsione legislativa
statale;
B) annulla di conseguenza i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1980 e 20 marzo 1981, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte