Sentenza n. 150/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 374/1991
- art. 2legge 374/1991
- art. 4legge 374/1991
- art. 7legge 374/1991
- art. 17legge 374/1991
- art. 39legge 374/1991
- art. 40legge 374/1991
- art. 41legge 374/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 novembre
1991, n. 374 ("Istituzione del giudice di pace"), promosso con
ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta notificato il 20
dicembre 1991, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto
al n. 53 del registro ricorsi 1991.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione autonoma Valle
d'Aosta e l'avv. dello Stato Giorgio d'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato in data 24 dicembre 1991 la regione
Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace)
e comunque dei suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 e 41 (terzo comma),
45 e 47 per violazione dell'art. 116 della Costituzione e delle norme
e principi dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l. cost. 26
febbraio 1948 n. 4) ed in particolare del suo art. 41.
Premette la difesa della regione che l'art. 41 dello Statuto
contempla la potestà del Presidente della giunta, su deliberazione
della stessa, di istituire gli uffici di conciliazione. Inoltre, in
base al secondo comma del medesimo art. 41, il Presidente della
giunta ha il potere, su delega necessaria del Presidente della
Repubblica, di provvedere a tutti gli atti concernenti il rapporto
giuridico dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori. Infine
dalla medesima norma statutaria è attribuito al Presidente della
giunta il potere di autorizzare all'esercizio delle funzioni di
cancelliere e di usciere i soggetti che ne posseggono i requisiti. La
legge impugnata - osserva la regione - sopprime (formalmente) il
giudice conciliatore. Così facendo comprime illegittimamente le
competenze regionali mediante eliminazione del suo presupposto. In
realtà però - prosegue la ricorrente - la legge impugnata ha
modificato la disciplina del giudice conciliatore, come risulta in
particolare dall'art. 39, che espressamente prevede che in tutte le
disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni
"conciliatore", "giudice conciliatore e viceconciliatore" ovvero
"ufficio di conciliazione", queste devono essere sostituite da
"giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".
Peraltro, anche in questa prospettiva di continuità tra giudice
conciliatore e giudice di pace, sì che la disciplina di quest'ultimo
si qualifica come modifica della disciplina del primo, risulta la
compressione delle competenze regionali previste dallo Statuto ed in
particolare dal suo art. 41. Infatti l'art. 2 della legge n. 374/91
prevede la istituzione ex lege degli uffici del giudice di pace in
ogni capoluogo degli ex-mandamenti giudiziari e non più con decreto
del Presidente della giunta regionale previa deliberazione di questa;
inoltre sono istituite sedi distaccate mediante decreto del
Presidente della Repubblica, su parere del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati e
non più con decreto del Presidente della giunta, su deliberazione
della stessa. Altresì un'illegittima compressione delle competenze
regionali vi è quanto alla nomina dei magistrati onorari addetti a
funzioni di giudice di pace; è infatti previsto che tale nomina
avvenga con decreto del Presidente della Repubblica su mera proposta
del Presidente della giunta e non più con decreto del Presidente
della giunta su delega necessaria del Presidente della Repubblica.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto del
ricorso.
L'Avvocatura premette che le disposizioni statutarie della Regione
Valle d'Aosta relative al giudice conciliatore non prevedono poteri
di istituzione o soppressione di magistrature onorarie, né
costituzionalizzano in parte qua l'ordinamento giudiziario quanto
alla figura magistratuale del giudice conciliatore nella anzidetta
regione, ma contemplano poteri (di nomina, vigilanza, decentramento)
esercitabili nei confronti di tale figura se ed in quanto prevista
dall'ordinamento giudiziario. Una volta quindi venuta meno la figura
del giudice conciliatore le norme statutarie non trovano più il loro
presupposto applicativo senza che per ciò solo vi sia lesione delle
prerogative regionali.
Né tali prerogative sono esercitabili in relazione al giudice di
pace atteso che quest'ultimo è figura del tutto nuova e diversa
rispetto al giudice conciliatore, come può desumersi da una serie di
elementi: la mancata modifica della competenza del giudice
conciliatore in sede di riforma del processo civile (legge n. 353/90)
come espressione della volontà del legislatore di non rivitalizzare
l'istituto; la competenza a carattere generale del giudice di pace;
il riferimento istituzionale del decentramento e della sede (non più
al Comune, ma al mandamento giudiziario e la Pretura); l'assunzione
degli oneri inerenti al funzionamento di tale nuova magistratura;
l'esercizio delle funzioni di cancelleria e di notificazione; la non
gratuità dell'ufficio; il procedimento ed i requisiti per la nomina
dei giudici di pace; l'attribuzione di una competenza penale; il
parametro di giudizio costituito dalle regole di diritto, salvo che
per cause di minor valore; la previsione di un regime impugnatorio
delle sentenze analogo a quelle delle sentenze del Pretore, al quale
il giudice di pace è equiordinato come giudice di primo grado; la
necessità del ministero e dell'assistenza del difensore.
Quindi sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo il giudice
di pace non corrisponde al giudice conciliatore; come peraltro
risulta anche dalla coesistenza, in via temporanea e transitoria, del
giudice conciliatore e del giudice di pace sino all'esaurimento delle
cause pendenti innanzi al primo.
Né in senso contrario rileva la disposizione di chiusura
dell'art. 39 legge n. 374/1991, per cui, nelle disposizioni di legge
in cui vengono usate, le espressioni "conciliatore", "giudice
conciliatore", "vice conciliatore", "ufficio di conciliazione",
queste sono sostituite con le espressioni "giudice di pace" ed
"ufficio del giudice di pace".
Osserva ancora l'Avvocatura che dalle disposizioni statutarie non
è desumibile un principio di carattere generale riferibile ad ogni e
qualsiasi figura di giudice onorario; la salvaguardia di superiori
principi costituzionali impone la stretta interpretazione delle norme
statutarie, apparendo queste derogative di regole generali poste a
presidio dell'indipendenza dei giudici; infatti la scelta dei giudici
conciliatori era sostanzialmente operata in via esclusiva
dall'autorità regionale. L'ampliamento di tale potere di scelta, ove
riferito al giudice di pace, unitamente al potere di vigilanza, si
collocherebbe fuori dai principi costituzionali generali applicabili
in tema di garanzia dell'indipendenza del giudice.
L'Avvocatura pertanto ha concluso per il rigetto di tutti i
ricorsi.
3. - La difesa della Regione Valle d'Aosta ha poi depositato una
memoria in cui, nel contestare le deduzioni dell'Avvocatura generale
dello Stato, ribadisce la tesi secondo cui le competenze
amministrative regionali contemplate dallo Statuto di autonomia sono
perfettamente compatibili con la riserva di legge statale in materia
di ordinamento giudiziario ed insiste nel negare che il legislatore
ordinario statale possa eliminare il presupposto per l'esercizio di
competenze regionali, costituzionalmente garantite in quanto recepite
nello Statuto d'autonomia. Considerato in diritto
1. - La regione ricorrente ha sollevato una duplice questione di
costituzionalità.
In via principale ed in riferimento all'art. 116 della
Costituzione, nonché alle norme dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 4) e segnatamente del suo art.
41, censura la legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice
di pace) e comunque i suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 41 (terzo
comma), 45 e 47 nella parte in cui, sopprimendo il giudice
conciliatore ed istituendo in suo luogo il giudice di pace,
comportano la caducazione di specifiche competenze regionali
costituite dal potere del Presidente della giunta, su deliberazione
della stessa, di istituire gli uffici di conciliazione; dal potere
del Presidente della giunta di provvedere, su delega necessaria del
Presidente della Repubblica, a tutti gli atti concernenti il rapporto
giuridico dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori; dal
potere del Presidente della giunta di autorizzare all'esercizio delle
funzioni di cancelliere e di usciere i soggetti che ne posseggano i
requisiti.
La medesima legge e, comunque, le suddette norme citate sono
censurate di incostituzionalità, in riferimento ai medesimi
parametri, ma sul diverso presupposto che la figura del giudice
conciliatore sia stata non già soppressa, ma soltanto modificata in
quella del giudice di pace, in quanto illegittimamente risulterebbero
compresse le stesse competenze regionali essendo previste la
istituzione ex lege degli uffici del giudice di pace in ogni
capoluogo degli ex-mandamenti giudiziari (e non più in forza di
decreto del Presidente della giunta regionale previa deliberazione di
questa), la istituzione di sedi distaccate mediante decreto del
Presidente della Repubblica, su parere del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati
(e non più con decreto del Presidente della giunta, su deliberazione
della stessa), ed, infine, la nomina dei magistrati onorari addetti a
funzioni di giudice di pace con decreto del Presidente della
Repubblica su mera proposta del Presidente della giunta (e non più
con decreto del Presidente della giunta su delega necessaria del
Presidente della Repubblica).
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della
questione sollevata dalla regione Valle d'Aosta nei confronti
dell'intera legge n. 374 del 1991 non essendo consentita, secondo la
giurisprudenza più volte ribadita da questa Corte (sentenze nn.
483/91, 360/91, 49/91, 85/90, 459/89, 1111/88), una indistinta
censura nei confronti di una legge nel suo complesso.
3. - Quanto poi alle censure nei confronti delle singole
disposizioni - premesso che con la citata legge n. 374/91 (la cui
efficacia è stata differita in massima parte al 3 gennaio 1994
dall'art. 1 legge 4 dicembre 1992 n. 477) il legislatore ha istituito
il giudice di pace, come magistrato onorario appartenente all'ordine
giudiziario e con poteri giurisdizionali in materia sia civile che
penale, dettando nel contempo una complessa normativa sia
organizzativa (inerente alla nomina, allo status e all'ufficio del
giudice di pace) che processuale (riguardante il procedimento innanzi
al medesimo) - deve preliminarmente esaminarsi la questione
interpretativa posta dalla difesa della regione a presupposto della
sua duplice censura essendo il conseguente scrutinio di
costituzionalità condizionato dalla soluzione data alla questione
stessa; occorre cioè, in particolare, stabilire se il giudice di
pace sia un "nuovo" giudice onorario ovvero sia null'altro che la
riedizione, con modifiche, del giudice conciliatore.
Vari elementi esegetici inducono a ritenere corretta la prima
soluzione, che è quella prospettata in via principale dalla stessa
difesa della regione, ed alla quale aderisce anche l'Avvocatura di
Stato.
4. - Innanzi tutto dal combinato disposto degli artt. 43 e 44
risulta che in via di prima attuazione della legge il giudice di pace
ed il giudice conciliatore coesistono, rimanendo quest'ultimo ancora
in vita per tutto il tempo necessario per esaurire le cause pendenti,
anche se attribuite dalla legge medesima alla competenza del giudice
di pace. La coesistenza di tali due figure di magistrati onorari
rappresenta già di per sé sola sicuro indizio della diversità
delle stesse.
Inoltre le differenze di disciplina sono così radicali e
profonde, da rendere manifesto che l'intenzione del legislatore - il
quale, dopo aver abbandonato l'originario disegno di ridefinire ed
attualizzare il giudice conciliatore, ha deliberatamente omesso di
elevare la competenza di quest'ultimo in sede di riforma del processo
civile (legge n. 353 del 1990) - sia stata quella di delineare una
nuova, del tutto autonoma, figura di giudice onorario.
Ed infatti al giudice di pace è riconosciuta una competenza ben
più ampia di quella del giudice conciliatore sia perché è estesa
alla materia penale (per le contravvenzioni ed alcuni tipi di delitti
dalla delega di cui all'art. 35 legge n. 374/91) sia perché la
stessa competenza civile è completamente ridisegnata, con la
specifica individuazione di attribuzioni funzionali. Inoltre l'aver
limitato il giudizio secondo equità (che per il giudice conciliatore
rappresentava la regola) alle cause il cui valore non superi quello
di due milioni di lire (art. 21) implica una maggiore
professionalità tecnica del giudice di pace, che poi si è tradotta
anche nella prescrizione di più specifici e rigorosi requisiti per
la nomina (art. 5) e nell'estensione dei doveri prescritti per i
magistrati ordinari con conseguente responsabilità disciplinare
(art. 10), sicché è mutato anche il regime della sorveglianza, che
sul giudice conciliatore era esercitata dal pretore e dal presidente
del tribunale (art. 29 dell'ordinamento giudiziario) mentre sul
giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della
magistratura (art. 16 legge n. 374/91). Per altro verso la maggiore
professionalità richiesta per il giudice di pace ha comportato che
la sua attività - a differenza di quella del giudice conciliatore -
non sia gratuita, essendo prevista un'indennità per l'esercizio
delle funzioni (art. 11). Coerentemente poi alla marginalizzazione
del giudizio secondo equità il legislatore (art. 20) ha previsto che
normalmente le parti non possano stare in giudizio se non con il
ministero e l'assistenza di un difensore (mentre per il giudice
conciliatore la difesa personale della parte rappresentava la
regola). Lo stesso regime delle impugnazioni testimonia il carattere
radicale del mutamento: mentre, infatti, le sentenze del conciliatore
erano da ultimo soltanto ricorribili per cassazione, e quando - prima
della legge 30 maggio 1984 n. 399 - erano (per difetto di
giurisdizione o per incompetenza) soggette ad appello, giudice di
questo era il pretore, invece per le sentenze del giudice di pace -
ad eccezione di quelle pronunziate secondo equità - è dettata la
regola della appellabilità innanzi al tribunale, così rendendosi il
giudice di pace equiordinato al pretore.
Complessivamente può dirsi che, mentre il giudice conciliatore
era per più ragioni un giudice minore, il giudice di pace si
affianca - limitatamente al giudizio di primo grado - alla
magistratura ordinaria nell'auspicata prospettiva che questo più
elevato livello, così realizzato, consenta una risposta più
adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla
sempre crescente domanda di giustizia.
5. - A conclusioni diverse non può condurre il richiamo all'art.
39 legge n. 374/91 - invocato dalla difesa della regione per
sostenere le (pressoché identiche) censure di incostituzionalità
sul diverso presupposto esegetico della identificabilità del giudice
di pace come riedizione, modificata ed aggiornata, del giudice
conciliatore - a norma del quale in tutte le disposizioni di legge in
cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice
conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di
conciliazione", queste debbano intendersi sostituite rispettivamente
con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".
Si tratta, invero, di una norma di chiusura che vale soltanto a
recuperare residualmente - ossia al di là della disciplina
completamente ridisegnata del giudice onorario - ulteriori
disposizioni che facciano riferimento al giudice conciliatore, la cui
mancata previsione avrebbe richiesto la verifica, ad opera del
legislatore, di ogni singola disposizione ulteriore per sostituire al
giudice conciliatore il giudice di pace. Essa, quindi, non può
essere valorizzata ed enfatizzata per significare l'identificazione
di tali due figure di giudice onorario. Sicché - può subito dirsi -
l'accoglimento della ricostruzione appena fatta del giudice di pace
come nuovo giudice onorario, distinto e diverso dal giudice
conciliatore, rende evidentemente infondate le censure della regione
ricorrente basate sull'opposto presupposto della continuità dei due
istituti e della sostanziale assimilabilità del giudice di pace al
giudice conciliatore.
6.1. - La questione di costituzionalità, all'esame della Corte,
si focalizza quindi nel quesito se il legislatore, nel porre mano ad
istituire una nuova figura di giudice onorario, fosse, o meno,
vincolato a far salve le attribuzioni regionali già previste per il
giudice conciliatore nell'art. 41 Statuto Valle D'Aosta, tenendosi al
riguardo presente la diversa collocazione nella gerarchia delle fonti
delle due normative (l'art. 41 Statuto Valle d'Aosta, da una parte;
la legge n. 374/91, e segnatamente il suo art. 40, dall'altra) che,
nella prospettazione della difesa della regione, sarebbero fra loro
in conflitto. La forza di legge costituzionale della prima le
attribuisce la resistenza tipica di tale categoria di fonti normative
sicché la seconda, che invece ha forza di legge ordinaria, non
potrebbe che cedere, risultando viziata dal contrasto con l'altra.
La questione di costituzionalità viene quindi ad incentrarsi
sull'interpretazione dell'art. 41 Statuto Valle d'Aosta e sull'esatta
determinazione del suo ambito e della sua portata.
6.2. - Il titolo VII dello Statuto di autonomia della Valle
d'Aosta, rubricato come "Ordinamento degli uffici di conciliazione",
prevede nella sua unica norma (l'art. 41) determinate attribuzioni,
di natura amministrativa, in favore del Presidente della Giunta,
nonché della Giunta stessa, attribuzioni concernenti sia
l'istituzione degli uffici di conciliazione (che è disposta con
decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione di questa);
sia la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa dall'ufficio dei
giudici conciliatori e viceconciliatori (che è disposta dal
Presidente della Giunta in virtù di delegazione del Presidente della
Repubblica); sia, infine, l'esercizio delle funzioni di cancelliere e
di usciere (che è autorizzato anch'essa dal Presidente della
Giunta).
Orbene, il significato limitativo espresso dal tenore testuale
della previsione statutaria riferentesi esclusivamente - sia nella
rubrica del titolo, sia nella formulazione della sua unica norma - al
giudice conciliatore ed al suo ufficio, e non al "giudice onorario"
in generale, trova conforto non solo nella considerazione che la più
ampia figura, appunto, del "giudice onorario" - ricomprendente in sé
quella del "giudice conciliatore" già all'epoca esistente
nell'ordinamento giudiziario - non poteva non essere presente al
legislatore costituente, essendo la Carta costituzionale (che tale
figura "generale" conosce ed ammette: art. 106, secondo comma)
antecedente, sia pure di poco, allo Statuto di autonomia, ma trova
conferma anche in altre varie e concorrenti ragioni.
6.3. - La norma statutaria, per il suo contenuto precettivo, incide
sull'ordinamento giudiziario e sullo status di un giudice dell'ordine
giudiziario.
Sotto il primo profilo (incidenza sull'ordinamento giudiziario),
va innanzi tutto ribadito che in tale materia c'è riserva di legge
(art. 108 della Costituzione) e questa Corte ha già più volte
puntualizzato trattarsi di riserva di legge statale, con conseguente
esclusione di qualsivoglia interferenza della normativa regionale
(sent. n. 767 del 1988, n. 43 del 1982, n. 81 del 1976, n. 4 del
1956). Deve quindi ripetersi che alla legge statale "compete in via
esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio
nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 della Costituzione) i
mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 della
Costituzione)" (sent n. 81 del 1976, cit.). Tale riserva abbraccia
sia la disciplina degli organi giurisdizionali, sia la normativa
processuale, anch'essa riservata esclusivamente alla legge statale
(sent. n. 505 del 1991, n. 489 del 1991).
Come la legge processuale (secondo il disegno costituzionale del
nostro ordinamento), così anche la normativa degli organi
giurisdizionali non può che essere uniforme su tutto il territorio
nazionale, dovendo a tutti essere garantiti pari condizioni e
strumenti nel momento di accesso alla fruizione della funzione
giurisdizionale, il cui esercizio è imprescindibilmente neutro,
perché insensibile alla localizzazione in questa o quella regione,
oltre che neutrale, perché svolto in posizione di terzietà rispetto
ai poteri dello Stato, non escluso il potere esecutivo delle regioni.
Pertanto le attribuzioni regionali in materia di giudice
conciliatore, in quanto incidenti in materia soggetta a riserva di
legge statale, hanno carattere di specialità sicché l'art. 41 dello
Statuto si pone come deroga a tali principi, consentita soltanto dal
rango costituzionale della norma stessa; deroga doppiamente
eccezionale perché contempla un'interferenza regionale in materia di
esclusiva competenza statale e perché tale interferenza
nell'ordinamento giudiziario si realizza a livello non già di legge
regionale, bensì esclusivamente di atti dell'esecutivo. Tale
connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma
statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale sicché in
Valle d'Aosta è solo il "giudice conciliatore", e non anche il
"giudice onorario" ex art. 106, 2° co., della Costituzione, ad essere
in qualche misura diverso dal giudice conciliatore sul restante
territorio del paese.
6.4. - Il rilevato carattere derogatorio si appalesa poi ancora
più marcato se si considera il contenuto della norma statutaria, che
- seppur su delegazione del Presidente della Repubblica - prevede una
serie di provvedimenti di competenza dell'esecutivo della regione che
incidono in radice sullo status di giudice conciliatore,
condizionandone la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa.
Anche sotto questo secondo profilo giova richiamare la giurisprudenza
di questa Corte che ha evidenziato come la riserva di legge in
materia di ordinamento giudiziario è posta "a garanzia
dell'indipendenza della magistratura" (sent. n. 72 del 1991);
indipendenza che costituisce valore centrale per uno Stato di
diritto, sicché l'eventuale difetto di presidi a sua difesa può
ridondare in vizio di incostituzionalità (sent. n. 6 del 1970);
indipendenza che è assicurata in generale, ma anche con specifico
riferimento al giudice onorario, dalle competenze del Consiglio
superiore della magistratura, sicché anche per la nomina dei giudici
di pace è in generale prevista la previa deliberazione dello stesso
(art. 4 legge n. 374/91).
Tale valore non è vulnerato dalla nomina di un giudice da parte
dell'esecutivo (sent. n. 177 del 1973, n. 1 del 1967), ma occorre che
il suo status non ne sia condizionato e che non si determini una
situazione di soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti
(sent. n. 135 del 1982), non dovendo il giudice avere timore di alcun
pregiudizio o aspettativa di alcun vantaggio per la sua attività
(sent. n. 60 del 1969). In particolare - ravvisando un vulnus
all'indipendenza della magistratura - la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva il potere
di proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste per la
designazione del Commissario agli usi civici (sent. n. 398 del 1989);
della disposizione che contemplava, la possibilità di riconferma
nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima
istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale (sent.
n. 281 del 1989); della norma che prevedeva la riconferma ad opera
della giunta regionale dei membri del consiglio di giustizia
amministrativa della regione siciliana (sent. n. 25 del 1976);
analoghe dichiarazioni di incostituzionalità hanno riguardato il
comandante di porto (sent. n. 121 del 1970), l'intendente di finanza
(sent. n. 60 del 1969), i tribunali amministrativi per il contenzioso
elettorale (sent. n. 49 del 1968); l'integrazione del collegio
giudicante con giornalisti nominati dal Consiglio dell'ordine (sent.
n. 11 del 1968).
Quindi, anche sotto questo profilo dell'esigenza di garanzia
dell'indipendenza del giudice, la previsione, contenuta nell'art. 41
Statuto Valle d'Aosta, del potere (seppur delegato) del Presidente
della giunta di dichiarare la decadenza e la dispensa del giudice
conciliatore, e soprattutto il potere di revocarne la nomina,
denuncia il suo carattere singolare e del tutto eccezionale, nella
specie consentito dal rango costituzionale della norma stessa.
6.5.- Lo scostamento della norma statutaria dal principio della
riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed il
carattere eccezionale del potere di incidere, anche con provvedimento
di revoca, sullo status del giudice conciliatore inducono quindi ad
una lettura restrittiva della stessa da intendersi riferita
esclusivamente al "giudice conciliatore", quale figura di giudice
onorario in concreto esistente all'epoca dello Statuto stesso e non
già al "giudice onorario" in tutti i suoi possibili modelli.
Questa lettura in chiave riduttiva, in quanto riferita alla
specifica figura di giudice onorario in concreto esistente
nell'ordinamento giudiziario all'indomani della Costituzione, si
spiega con l'esigenza, ritenuta dal legislatore costituzionale
meritevole di tutela, di conservare l'esistente, a quel momento,
ossia il giudice conciliatore in Valle d'Aosta quale risultante da
una risalente tradizione di giustizia locale diffusa sul territorio.
Ed infatti il legislatore costituente si è limitato in buona parte a
riprodurre disposizioni già contenute nella normativa precedente
(art. 12, n. 3, d.l.vo lgt. 7 settembre 1945 n. 545 e d. l.vo c.p.s.
15 novembre 1946), che, elevate al rango di norme costituzionali,
sono state poste al riparo da una possibile non omogeneità con i
principi che il Costituente aveva appena posto in materia di
ordinamento giudiziario e di indipendenza della magistratura.
Del resto, nel corso dei lavori preparatori proprio degli Statuti
di autonomia, contenenti norme sul giudice conciliatore, il
riferimento fu sempre ed esclusivamente al giudice conciliatore e non
già al giudice onorario; inoltre la preoccupazione di chi temeva che
potesse risultare vulnerato il principio di unità della
giurisdizione fu contrastata dalla precisazione, fatta dal Presidente
della sottocommissione per gli statuti regionali, che si trattava di
"materia limitatissima".
7. - Devono, pertanto, le prerogative dell'art. 41 essere
interpretate secondo lo stretto tenore letterale della norma e quindi
essere riferite unicamente al "giudice conciliatore", quale figura di
giudice onorario concretamente esistente nell'ordinamento giudiziario
all'epoca dello Statuto, e non già al "giudice onorario" in genere.
Ne consegue, da un lato, che il legislatore, nel disegnare una
nuova figura di giudice onorario in sostituzione del giudice
conciliatore non era affatto vincolato a rispettare, né tanto meno a
riprodurre pedissequamente, le prerogative statutarie. Conclusione
questa, analoga - pur nella diversità della fattispecie - a quella
raggiunta dalla Corte (sent. n. 1 del 1961) allorché - con
riferimento alla parallela disciplina speciale dettata per gli uffici
del giudice conciliatore dallo Statuto speciale per il Trentino Alto
Adige - ha affermato che lo Stato italiano non aveva assunto
l'impegno ad adottare nella provincia autonoma di Bolzano (nella
quale era prescritto il bilinguismo per giudici conciliatori, vice
conciliatori, cancellieri e uscieri) " un'organizzazione giudiziaria
e amministrativa difforme da quella vigente in tutto il territorio
nazionale".
Ne consegue ancora, dall'altro, che la speciale disciplina
statutaria è condizionata alla permanenza del suo originario
presupposto, ossia all'esistenza stessa del giudice conciliatore come
figura di giudice onorario dell'ordinamento giudiziario (ed invero la
possibilità che una legge statale ordinaria faccia venir meno il
presupposto di una competenza di una regione a statuto speciale è
stata ritenuta da questa Corte, nella sentenza n. 13 del 1964, con
riferimento alle concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico dopo l'istituzione in perpetuo della riserva a favore
dell'ENEL).
Né può ritenersi che il legislatore, nell'istituire il giudice
di pace su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Valle
d'Aosta, avrebbe dovuto non di meno tenere contestualmente in vita il
giudice conciliatore in quella regione per non far mancare il
necessario presupposto alle competenze regionali. È sufficiente
infatti da una parte rilevare che il giudice onorario non è un
necessario organo di giustizia, come risulta dall'art. 106, secondo
comma, della Costituzione, che prevede che la legge sull'ordinamento
"può" - e non già "deve" - ammettere la nomina di magistrati
onorari. D'altra parte l'art. 41 dello Statuto detta norme attinenti
soltanto allo status di giudice conciliatore e all'aspetto
organizzatorio del suo ufficio non già alla sua competenza, la cui
determinazione (anche in Valle d'Aosta) costituisce esclusiva
prerogativa statale (così come la disciplina del processo innanzi al
giudice conciliatore). Quindi il legislatore ordinario, come avrebbe
potuto ridurre od ampliare le competenze del giudice conciliatore,
così poteva azzerarle del tutto fino a sopprimere questa figura di
giudice onorario, senza che il legislatore regionale - che
sicuramente non ha alcuna attribuzione legislativa in materia - possa
dettare una disciplina supplettiva per consentire al giudice
conciliatore di operare (esclusivamente) in Valle d'Aosta.
In conclusione le attribuzioni riconosciute dall'art. 41 dello
Statuto sono di fatto inoperanti perché il legislatore statale
(legittimamente) ne ha fatto venir meno il presupposto; inoperanti, e
non già abrogate, non potendo una legge ordinaria abrogare una norma
di rango costituzionale; sicché se in ipotesi il legislatore, nel
quadro di un ripensamento della materia, intendesse ritornare al
giudice conciliatore, come figura di giudice onorario, le
attribuzioni dell'art. 41 riprenderebbero ad avere concreta
attuazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle
d'Aosta, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374
(Istituzione del giudice di pace) con riferimento all'art. 116 della
Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta
(legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo
art. 41;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle
d'Aosta, nei confronti degli articoli 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41
(terzo comma), 45 e 47 della legge 21 novembre 1991 n. 374
(istituzione del giudice di pace), con riferimento all'art. 116 della
Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta
(legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo
art. 41.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte