Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), promossi con due ordinanze emesse il 20 febbraio 2001

dalla Corte di appello di Venezia, iscritte ai nn. 278 e 279 del

registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Nicola D'Angelo per l'INAIL e l'avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con due distinte

ordinanze (r.o. nn. 278 e 279 del 2001), entrambe emesse il

20 febbraio 2001 ed aventi la stessa motivazione in punto di diritto,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 112,

quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), "in riferimento all'art. 444 codice di procedura

penale", denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che le ordinanze sono state emesse nel corso dei gravami

interposti dall'INAIL per la riforma delle sentenze di primo grado

del Tribunale di Venezia, che hanno dichiarato decaduto il medesimo

Istituto dall'intentata azione di regresso, "per essere trascorsi

oltre tre anni dalla data in cui si era concluso, con sentenza di

applicazione concordata della pena, il procedimento penale contro" i

responsabile civili di un infortunio sul lavoro;

che, a tal riguardo, il rimettente evidenzia che gli appelli

proposti dall'INAIL si incentrano sull'asserita violazione

dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel senso che, a fronte di

sentenza emessa "a seguito di patteggiamento" (art. 444 cod. proc.

pen.), essendo questa equiparata a sentenza di condanna (art. 445

cod. proc. pen.), il giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare,

nella fattispecie sottoposta alla sua cognizione, il termine

triennale di prescrizione ( validamente interrotta" nel caso di

specie) stabilito "nella seconda parte del comma quinto di detto

articolo" e non già il termine di decadenza "disciplinato dalla

prima parte del medesimo comma, rispetto al quale non sono ammessi

atti interruttivi";

che, tanto premesso, il giudice a quo assume che, dopo

l'intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza

n. 3288 del 1997), "la distinzione tra termine di decadenza e termine

di prescrizione nell'ambito del quinto comma del menzionato art. 112

può qualificarsi diritto vivente", rilevando la prima ipotesi in

"mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice

penale", mentre l'ipotesi della prescrizione "è caratterizzata

dall'esistenza di tale accertamento contenuto nella sentenza penale

di condanna";

che, inoltre, il rimettente, nel rilevare che il quinto comma

dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non contempla espressamente

il caso di procedimento penale definito con sentenza "di

patteggiamento", ritiene "arduo" equiparare detta sentenza "alle

"sentenze di non doversi procedere" di cui alla prima parte del

comma", non senza, peraltro, riconoscere "che sussiste la eadem ratio

e cioè l'esigenza di pervenire a un rapido accertamento delle

responsabilità del fatto-reato";

che, peraltro, si argomenta ancora nelle ordinanze, "la

diversa opzione interpretativa" - sostenuta dall'INAIL e,

ultimamente, dalla stessa Corte di cassazione (con sentenza n. 14734

del 1999) - per cui, agli effetti del denunciato art. 112, quinto

comma, la sentenza di patteggiamento è ricondotta a una sentenza di

condanna, "non risulta convincente perché appare in contrasto sia

con l'orientamento prevalente che riserva tale equiparazione ai soli

effetti propriamente penali", sia con la ratio dello stesso art. 112,

individuata, dalla menzionata decisione delle sezioni unite della

cassazione, "nell'esigenza di garantire un rapido accertamento delle

responsabilità del fatto-reato nei rapporti tra Istituto, assicurato

e datore di lavoro, e, nell'interesse di quest'ultimo, senza

consentire indefinitamente all'Istituto di interrompere la

prescrizione con aggravio della possibilità di prova";

che, pertanto, dovendosi ragionevolmente escludere "la

soluzione radicale di negare all'ipotesi di patteggiamento

l'applicabilità sia del termine di decadenza sia di quello (breve)

di prescrizione", il rimettente ritiene che la disposizione

denunciata contrasti con i "diritti costituzionali a una efficace

difesa in giudizio (art. 24 della Costituzione) e a un uguale

trattamento di situazioni giuridiche consimili (art. 3 della

Costituzione)" e ciò a motivo del "diverso, deteriore trattamento

che fatalmente consegue in danno del presunto responsabile civile

dell'infortunio dal fatto che l'art. 112, quinto comma, nel fissare

all'INAIL termini di decadenza per agire in regresso nelle ipotesi in

cui manca un accertamento del fatto-reato, non ha incluso l'ipotesi

del procedimento penale chiuso con sentenza di patteggiamento";

che si è costituito l'INAIL, parte appellante nei giudizi a

quibus concludendo per l'inammissibilità o per la manifesta

infondatezza delle questioni;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di manifesta

infondatezza.

Considerato, preliminarmente, che le ordinanze denunciano

entrambe la stessa disposizione, in base ad identiche censure,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con

un'unica pronuncia;

che il giudice a quo nel sollevare le questioni, muove dal

presupposto che l'interpretazione seguita dalla giurisprudenza di

legittimità sull'art. 112, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del

1965, in ordine alla disciplina relativa ai termini per esercitare

l'azione di regresso da parte dell'INAIL, costituisca diritto

vivente, nel senso che detta azione, ove manchi un accertamento del

fatto-reato da parte del giudice penale, è soggetta (prima partedel

comma quinto dell'art. 112) a termine triennale di decadenza, mentre

laddove sussista il menzionato accertamento la stessa azione è

soggetta (ultima parte del comma quinto dell'art. 112) a termine

triennale di prescrizione;

che, nell'aderire espressamente a siffatto orientamento, il

rimettente, tuttavia, adduce, per un verso, la difficoltà

ermeneutica di equiparare la sentenza di patteggiamento alle sentenze

di non doversi procedere di cui alla prima parte del comma quinto

dell'art. 112, pur ravvisando la medesima ratio - "e cioè l'esigenza

di pervenire a un rapido accertamento delle responsabilità del

fatto-reato" - tra i due menzionati tipi di pronunce; per altro

verso, afferma, motivatamente, di non condividere

quell'interpretazione, fatta propria da un'unica decisione della

cassazione, secondo la quale la sentenza pronunciata dal giudice

penale a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. deve reputarsi di

condanna, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 112,

quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve ritenersi di

prescrizione;

che, così opinando, il rimettente fornisce, a supporto dei

proposti incidenti di costituzionalità, una motivazione perplessa,

giacché, da un lato, dubita della equiparazione, agli effetti

disciplinati dalla disposizione denunciata, della sentenza di

patteggiamento a quelle di non doversi procedere, ma, dall'altro,

esprime netta contrarietà che, ai medesimi predetti effetti, la

stessa sentenza di patteggiamento possa reputarsi sentenza di

condanna;

che, inoltre, il giudice a quo pur palesando chiaramente

quale sia l'interpretazione della norma censurata che predilige e che

reputa maggiormente conforme al dettato costituzionale, si risolve,

nonostante ciò, a proporre le questioni, sì da utilizzare il

giudizio di costituzionalità allo scopo di ottenere da questa Corte

un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile e, dunque,

per un fine estraneo a detto giudizio (tra le molte, ordinanza n. 351

del 2001);

che, pertanto, sotto entrambi gli esaminati profili, le

questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 112, quinto comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Venezia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte