Sentenza n. 153/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15
della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87 (Istituzione
dell'Ente regionale di sviluppo agricolo) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 7 dicembre 1979 dal T.A.R. per
l'Abruzzo sui ricorsi proposti da Capranica Ferdinando e Agostinone
Roberto ed altri contro Ente Regionale di Sviluppo Agricolo ed altro,
iscritte ai nn. 871 e 872 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56 e 63 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 7 dicembre 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo sul
ricorso proposto da De Tiberis Ugo ed altri contro Ente Regionale di
Sviluppo Agricolo ed altri, iscritta al n. 151 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144
dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. per l'Abruzzo -
Sezione de L'Aquila - sul ricorso proposto da Del Rosso Antonio ed
altri contro Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, iscritta al n. 227
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 234 dell'anno 1981.
Visti gli atti di costituzione di Capranica Ferdinando, dell'Ente
della Regione Abruzzo, di Agostinone Roberto, di De Tiberis Ugo ed
altri e di Del Rosso Antonio ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Alcuni funzionari del disciolto Ente Fucino impugnarono talune
delibere dell'ERSA (ente al quale erano stati trasferiti) con le quali
era stata stabilita la cessazione della corresponsione di ogni compenso
e indennità non previsti per il personale regionale, il recupero
dell'assegno personale derivante dalla differenza tra il trattamento
economico in godimento alla data del 31 dicembre 1978 e quello
spettante in base alla legge Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87,
la cessazione di ogni versamento sul Fondo di previdenza. Nel ricorso
proposto dinanzi al TAR per l'Abruzzo, essi - nella considerazione che
dette delibere davano attuazione all'art. 15 della predetta legge
regionale n. 87 del 1978 - sollevarono questione di legittimità
costituzionale di tale norma.
Il TAR ritenne la questione rilevante e non manifestamente
infondata e, con ordinanza 7 dicembre 1979 (n. 872 R.O. 1980),
rimetteva a questa Corte l'esame della legittimità costituzionale del
suddetto art. 15, in riferimento all'art. 117 Cost. ed ai principi
stabiliti nella legge statale 30 aprile 1976, n. 386.
Secondo l'ordinanza, le norme di tali leggi debbono ritenersi
"norme di principio".
Ne deriverebbe che l'art. 15 della legge Regione Abruzzo 28
dicembre 1978, n. 87 - statuendo in maniera non conforme ai suddetti
principi in materia di trattamento giuridico-economico del personale
dell'ERSA - si porrebbe in contrasto con l'art. 117 Cost., che impone
al legislatore regionale di rispettare i principi della legislazione
dello Stato.
Dinanzi a questa Corte si sono costituiti i dipendenti dell'Ente
Fucino che avevano proposto il ricorso al TAR, chiedendo che sia
pronunciata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per
le ragioni indicate nell'ordinanza di rimessione.
La Regione Abruzzo e l'ERSA si sono costituiti fuori termine.
Con ordinanza emessa anch'essa il 7 dicembre 1979 (n. 871, R.O.
1980), nel giudizio promosso da un altro dipendente dell'Ente Fucino -
il quale aveva impugnato la delibera con la quale l'ERSA aveva deciso
la cessazione del versamento sul preesistente Fondo di previdenza delle
quote a carico dell'Amministrazione - il TAR dell'Abruzzo ha sollevato
questione di legittimità costituzionale analoga alla precedente,
relativa all'art. 15 della legge Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n.
87, ma - a quanto si deduce dal contesto dell'ordinanza - limitatamente
alla parte in cui ha statuito la liquidazione del suddetto Fondo a
favore degli interessati.
In tale giudizio si è costituito il ricorrente, chiedendo che la
Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della suddetta norma.
La Regione e l'ERSA si sono costituiti fuori termine.
Con altra ordinanza 7 dicembre 1979 il TAR per l'Abruzzo (n.
151/R.O. 1981) ha sollevato ancora questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 della legge Regione Abruzzo 28 dicembre
1978, n. 87, ma in relazione anche agli artt. 36 e 97. Quanto alla
violazione dell'art. 36, si afferma che il principio secondo il quale
al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione proporzionata
non solo alla quantità, ma anche alla qualità del lavoro, trova
riconoscimento nell'attribuzione delle qualifiche, il cui conferimento
avviene attraverso procedimenti strutturali in modo tale che vengano,
in ogni caso, riconosciuti i meriti ed apprezzate le qualità
individuali. Nulla di tutto questo sarebbe dato riscontrare nella legge
in esame, in forza della quale, per il personale dell'ERSA, vengono
istituite fasce retributive ristrette, raggruppandosi sotto una unica
qualifica dirigenti con mansioni, funzioni e responsabilità diverse,
con un vero e proprio "appiattimento" che nega il giusto riconoscimento
della "qualità " del lavoro.
Quanto all'art. 97 Cost., si deduce che la legge impugnata non
determinando né le sfere di competenza, né le attribuzioni, né le
responsabilità dei dipendenti e, ponendo a base di ogni progressione
economica la sola anzianità, non sarebbe idonea a garantire il buon
andamento della pubblica Amministrazione.
Si sono costituiti i ricorrenti chiedendo, per le stesse ragioni
indicate nell'ordinanza di rimessione, che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Si è costituito pure l'ERSA deducendo, quanto alla dedotta
violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 5 della legge n.
386/1976 ed all'art. 35 della legge n. 70/1975, che il TAR avrebbe
omesso ogni verifica sull'effettiva sussistenza della violazione dei
diritti acquisiti dal personale nell'ambito del rapporto con l'Ente
Fucino. Inoltre l'art. 5 della legge n. 386/1976, nel richiamare l'art.
35 della legge n. 70 del 1975, si limitava a vincolare le Regioni
all'osservanza dei soli "principi fondamentali" stabiliti dalla legge
n. 70 per quanto attiene allo stato giuridico, al trattamento economico
ed all'indennità di fine servizio del personale degli enti pubblici.
Cosicché l'ordinanza del TAR non darebbe conto della ragione per la
quale la norma denunciata si porrebbe in contrasto con i "principi
fondamentali" della legge n. 70. Al contrario, se questi si facciano
consistere nell'istituto delle qualifiche funzionali (art. 16), nella
previsione delle classi stipendiali (art. 17) e nel principio di
"chiarezza" del trattamento economico, si dovrebbe riconoscere che si
tratta di principi ai quali il legislatore regionale si è adeguato.
Infondata sarebbe pure la censura prospettata in relazione all'art.
36 Cost., mentre quella relativa all'art. 97 sarebbe irrilevante. La
Regione concludeva, pertanto, chiedendo che le questioni proposte
fossero dichiarate inammissibili o non fondate.
Si costituiva anche la Regione Abruzzo, ma fuori termine.
Con l'ultima ordinanza del 30 aprile 1980 (n. 227/R.O. 1981) il
TAR per l'Abruzzo solleva questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, quinto comma, della legge Regione Abruzzo 28 dicembre
1978, n. 87, in riferimento all'art. 117 Cost. "per violazione dei
principi stabiliti dall'art. 5, lett. e), della legge 20 maggio 1975,
n. 70".
Secondo il TAR, a termini dell'art. 5, lett. e), della legge 30
aprile 1976, n. 386, le Regioni sono tenute a disciplinare con propria
legge "il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti
di sviluppo, ai sensi dell'art. 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in
modo da assicurare uniformità di trattamento tra gli enti stessi". A
norma del suddetto art. 35 della legge n. 70/1975, le Regioni devono
legiferare nella soggetta materia "nell'ambito dei principi
fondamentali" stabiliti dalla legge stessa e tra le altre disposizioni
legislative statali attinenti al trattamento di quiescenza, v'è quella
del secondo comma dell'art. 14 che testualmente dispone: "I fondi
integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono
conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
Costituendo questa norma uno dei principi fondamentali ai quali la
Regione è tenuta ad attenersi nell'emanare il proprio provvedimento
legislativo nella soggetta materia, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, quinto comma, della legge Regione Abruzzo
n. 87 del 1978, sarebbe non manifestamente infondata, per contrasto con
i principi sanciti dall'art. 5, lett. e), della legge 30 aprile 1976,
n. 386 e degli artt. 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Si è costituita la Regione Abruzzo, la quale, lamenta che
l'ordinanza di rimessione non ha motivato la rilevanza della questione.
Nella memoria depositata si osserva che, secondo il giudice a quo,
la legge regionale impugnata contrasterebbe con l'art. 35 della legge
n. 70 del 1975 in base al rinvio della legge n. 70 contenuto nell'art.
5, lett. e), inserito nel titolo I "Norme di principio" della legge n.
386/1976; a sua volta l'art. 35 cit. rinvierebbe all'art. 14 stessa
legge e, pertanto, l'illegittimità costituzionale deriverebbe dal
contrasto con gli artt. 14 e 35 della legge n. 70 del 1975. In effetti
la legge regionale ha proceduto ad istituire l'ente di sviluppo ed ha
attribuito al personale lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale regionale (art. 15, primo comma). Tale disposizione, che
non è contestata, attua, nell'ambito regionale, il principio generale
dell'ordinamento, della parità di retribuzione e parità di qualifica,
indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza. A norma
dell'art. 26, secondo comma, della cit. legge n. 70 del 1975, il
trattamento economico deve essere determinato "in modo che ai
dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e
parità di qualifica indipendentemente dall'amministrazione di
appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una
progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di
tutti i dipendenti pubblici". Da ciò deriverebbe da un lato che l'art.
15, quinto comma, della legge regionale è disposizione che si applica
o esegue quella del precedente primo comma, da cui discende logicamente
e che, non essendo contestata, impedisce che siano contestati i logici
svolgimenti o corollari; dall'altro, che il citato quinto comma non
viola l'art. 35 della n. 70/1975 né l'art. 14 della stessa legge.
Infatti, tra i "principi fondamentali stabiliti dalla presente
legge" (art. 35) dovrebbe annoverarsi quello denunciato, nel citato
art. 26 e confermato in questo suo valore dalla successiva
legislazione, non, invece, la disposizione intertemporale del secondo
comma dell'art. 14 della medesima legge n. 70.
Comunque, mancherebbe ogni dimostrazione della reformatio in peius
e la questione sarebbe, pertanto, infondata.
Si è costituito anche l'ERSA, ma fuori termine. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
legittimità costituzionale che investono le disposizioni di una
medesima legge regionale (art. 15 della legge regionale Abruzzo 28
dicembre 1978, n. 87: "Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo
agricolo") e che, inoltre, sono fra loro analoghe: i relativi giudizi
possono, quindi, essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.
2. - Nelle ordinanze predette si parte dalla premessa che le norme
contenute nella legge statale 30 aprile 1976, n. 386 ("Norme di
principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di
sviluppo"), per effetto di quanto disposto nel suo art. 1, hanno valore
di norme di principio che il legislatore regionale deve seguire in
toto.
Ciò posto, le questioni sollevate sono sostanzialmente le
seguenti:
a) La norma contenuta nell'art. 15 della legge regionale, nel punto
(primo comma) nel quale attribuisce al personale del disciolto Ente
Fucino puramente e semplicemente lo stato giuridico ed economico del
personale regionale e liquida a favore degli interessati il fondo
integrativo di previdenza, con ciò consentendo la soppressione del
fondo stesso, si porrebbe in contrasto con l'art. 5 della legge statale
20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni per il riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente") il cui
art. 31 dispone che "il primo accordo sindacale concluso ai sensi della
presente legge dovrà far salvi gli eventuali trattamenti di miglior
favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova
disciplina" e il cui art. 15 (rectius, 14, secondo comma), stabilisce
che "i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di
taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o
già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge".
In altri termini si contesta la legittimità costituzionale delle
norme regionali predette da un lato perché non avrebbero fatto salvo
il principio in virtù del quale non è consentita la reformatio in
peius del trattamento economico già raggiunto dai dipendenti pubblici
e dall'altro perché avrebbe proceduto alla eliminazione del fondo
integrativo di previdenza (ord. 151/1981; 872/1980; 871/1980; 27/1981);
b) l'art. 15 della legge regionale violerebbe l'art. 36 Cost., in
quanto la stessa legge, creando fasce retributive ristrette e
raggruppando sotto unica qualifica dirigenti con mansioni e
responsabilità diverse ha posto in essere un appiattimento, negando il
giusto riconoscimento alla qualità del lavoro (ord. n. 151/1981);
c) la stessa norma violerebbe ancora l'art. 97 Cost., perché essa
non determina né le sfere di competenza né le attribuzioni né le
responsabilità dei dipendenti e pone a base di ogni progressione
economica la sola anzianità, mentre la efficienza della P.A. non è
raggiungibile senza un sistema di incentivi morali ed economici che
inducano il personale a svolgere il proprio servizio nel modo migliore
(ord. n. 151/1981).
Le questioni non sono fondate.
3. - La prima questione, come si è notato, investe da un lato il
trattamento economico dei dipendenti dell'ex ente Fucino è dall'altro
il trattamento previdenziale.
Per quel che concerne il presunto timore di una reformatio in peius
del trattamento economico raggiunto dai singoli dipendenti del
disciolto ente inquadrati nel personale regionale, ritiene la Corte che
il divieto di una siffatta reformatio è ormai talmente consolidato che
non occorre neppure menzionarlo nelle disposizioni di legge che hanno
ad oggetto il trattamento medesimo: si tratta di un principio generale
elaborato e costantemente affermato dalla giurisprudenza.
Non è, quindi, in alcun modo dubbio che il personale proveniente
dall'ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento economico
migliore del quale fruiva presso l'ente predetto anche dopo l'entrata
in vigore della denunciata legge abruzzese, la quale non può non
essere interpretata alla stregua di quei principi. Tanto più che nel
caso di specie non si rinviene, nella ripetuta legge, alcuna
disposizione la quale possa indurre a ritenere che il legislatore abbia
voluto discostarsene.
Per quel che attiene, invece, alla pretesa incostituzionalità
della norma in questione, per avere consentito la soppressione del
fondo di previdenza, la Corte osserva preliminarmente che l'art. 1
della legge statale n. 386 del 1976 non afferma affatto che tutte
indistintamente le disposizioni della legge medesima costituiscono
principi da osservarsi dal legislatore regionale: l'art. 1 è contenuto
nel titolo I della legge "norme di principio" e afferma che le leggi
regionali istitutive degli enti di sviluppo agricolo "sono emanate nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge". È
soltanto attraverso la applicazione delle usuali regole di ermeneutica
che si possono individuare le norme di principio che devono essere
osservate dalle Regioni a statuto ordinario nell'ambito delle
precisazioni fatte dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha
affermato che le Regioni sono tenute ad osservare non già gli
specifici disposti legislativi ma piuttosto i criteri generali ed ha
riconosciuto in ogni caso alle Regioni medesime una qualche
discrezionalità quanto meno nello adattamento delle norme statali alle
esigenze locali (Sent. n. 97 del 1974 e n. 83 del 1982).
Ciò posto, ad avviso della Corte, la norma contenuta nell'art. 14
non può rientrare nell'ambito dei principi fondamentali di cui l'art.
117 Cost. esige il rispetto, in quanto si tratta di una disposizione di
carattere chiaramente transitorio, destinata a rimanere in vigore solo
fino al sopravvenire di una nuova disciplina definitiva della materia.
In queste condizioni dall'art. 14 non può derivare alcuna
limitazione al potere legislativo della Regione nella materia de qua e
l'art. 15, quinto comma, della legge regionale n. 87 del 1978 non si
pone in contrasto con alcuna regola statale da osservare
necessariamente.
D'altro canto il quinto comma dell'art. 15 della legge regionale
prevede la liquidazione a favore degli interessati del fondo
integrativo di previdenza, sicché i diritti patrimoniali di costoro
derivanti dai versamenti effettuati in passato non vengono menomati.
4. - Per quel che riguarda, infine, la pretesa violazione degli
artt. 36 e 97 Cost., la Corte deve ricordare che l'art. 15 della legge
regionale in questione non contiene direttamente la disciplina della
materia, ma con il primo comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione
Abruzzo, materia la quale è stata disciplinata dalla legge regionale
abruzzese 2 agosto 1973, n. 32 ("Norme per lo statuto del personale").
Ora con la sent. n. 277 del 1983 la Corte ha già avuto occasione
di esaminare la legittimità costituzionale delle norme contenute in
questa legge proprio con riferimento ai parametri costituzionali degli
artt. 36 e 97 ed ha riconosciuto che questi parametri non sono violati.
Dalle considerazioni svolte in tale sentenza la Corte non ha motivo di
discostarsi, anche perché nelle ordinanze di rimessione non viene
addotto alcun motivo od argomento diverso da quelli già esaminati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87
("Istituzione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo") sollevate con
le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, 36 e 97
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte