Sentenza n. 153/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
citata
- art. 1-bislegge 312/1985
- art. 82d.P.R. 616/1977
- art. 1d.P.R. 616/1977
- art. 1-bislegge 431/1985
- art. 7legge 1497/1939
- art. 82legge 1497/1939
- art. 1d.l. 312/1985
- art. 1legge 431/1985
- art. 1-terd.l. 312/1985
- art. 1-quinquiesd.l. 312/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Lombardia,
Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise e Puglia, notificati il 9
gennaio 1986, depositati in Cancelleria il 20 e 27 gennaio 1986 ed
iscritti rispettivamente ai nn. 7, 9, 10, 11, 12 e 13 del Registro
1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito della circolare 31
agosto 1985, n. 8, del Ministro per i beni culturali e ambientali,
avente per oggetto: "Applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431
(Tutela delle zone di particolare interesse ambientale)".
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia, l'avv. Alberto
Predieri per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise e
Puglia e l'avv. dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 9 gennaio 1986 e depositato il 20
gennaio 1986 (R. confl. n. 7/1986), la Regione Lombardia ha proposto
conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, avverso la
circolare 31 agosto 1985, n. 8, del Ministero per i beni culturali e
ambientali, concernente "Applicazione della legge 8 agosto 1985, n. 431
(Tutela delle zone di particolare interesse ambientale)", in quanto
invasiva della sfera di attribuzioni regionali risultante dagli artt.
117, 118 e 125 Cost., in riferimento all'art. 1, comma terzo, d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8, agli artt. 80 e 82, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
e alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
1.1. Osserva la ricorrente che l'art. 1-bis della legge n. 431 del
1985 (di conversione, con modifiche, del d.l. n. 312 del 1985) prevede
che, con riferimento ai beni ed alle aree assoggettate a vincolo
paesistico ai sensi del comma quinto dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977 (come introdotto dall'art. 1, comma primo, della legge n. 431 del
1985), "le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione
di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro
il 31 dicembre 1986". Decorso tale termine, prevede il secondo comma
dello stesso art.1- bis che "il Ministro per i beni culturali ed
ambientali esercita i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616".
Sottolineato che la competenza relativa alla redazione ed
approvazione dei piani paesistici è stata trasferita (e non delegata)
alle Regioni dall'art. 1, comma terzo, del d.P.R. n. 8 del 1972, e che
la disposizione contenuta nel citato comma secondo dell'art. 1-bis non
può essere interpretata nel senso che si sia inciso sulla portata di
tale trasferimento o sulla spettanza della pianificazione paesistica
alla competenza propria delle Regioni (interpretazione, quest'ultima,
che condurrebbe alla incostituzionalità, rilevabile d'ufficio dalla
Corte, del comma secondo dell'art. 1-bis), deduce la ricorrente che fra
i poteri previsti dagli artt. 4 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, ai
quali fa riferimento l'art. 1-bis della legge n. 431, non sono
applicabili nella specie (essendo appunto la materia dei piani
paesistici trasferita) i poteri direttivi e sostitutivi, previsti in
relazione alle sole funzioni delegate.
Ove invece si volesse interpretare l'art. 1-bis come fonte di un
potere sostitutivo in tale materia (trasferita), osserva la Regione che
la disposizione sarebbe incostituzionale, essendo i poteri sostitutivi
incompatibili con il carattere proprio delle funzioni trasferite, che
costituzionalmente spettano alle Regioni. Per evitare tale risultato,
il secondo comma dell'art. 1-bis può essere interpretato solo nel
senso che, in caso di inosservanza da parte delle Regioni del termine
fissato al primo comma, il Ministro potrà azionare i poteri di
indirizzo e di coordinamento, ovvero ricorrere ai poteri di inibizione
d'urgenza a lui conferiti dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.
La circolare impugnata, invece, in più luoghi afferma o presuppone
che il Ministro sia investito di poteri di sostituzione ai fini della
redazione e approvazione dei piani paesistici. Si sostiene nella
circolare che l'attribuzione del potere sostitutivo al Ministro
discenderebbe dalla disciplina della stessa legge n. 431, in quanto,
mentre nella legislazione preesistente lo strumento fondamentale di
tutela sarebbe stato il vincolo paesistico, oggi strumento fondamentale
sarebbe invece il piano paesistico o territoriale: onde, come prima si
riconosceva al Ministro un potere sostitutivo limitato al fine della
istituzione del vincolo, oggi tale potere dovrebbe estendersi alla
redazione ed approvazione del piano.
Tale argomento non ha - secondo la ricorrente - alcun pregio: la
redazione dei piani paesistici, infatti, era già prevista dall'art. 5
della legge n. 1497 del 1939, e l'averne resa obbligatoria la
redazione non muta la struttura e la natura dello strumento. La
redazione ed approvazione dei piani paesistici, sia pur come strumenti
di tutela delle bellezze naturali, sostanzia infatti l'esercizio del
potere di pianificazione del territorio: e questa è competenza
attribuita alle Regioni dall'art. 117 Cost., e alle Regioni trasferita
dall'art. 1 del d.P.R. n. 8 del 1972. Questa peculiare collocazione
del piano paesistico è, d'altronde, confermata dalla stessa legge n.
431, che lo equipara al piano "urbanistico-territoriale con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali": il piano
paesistico, infatti, non è che una delle forme possibili per
l'esercizio del potere di pianificazione territoriale e, in quanto
tale, rientra nella sfera di competenza esclusiva della Regione,
rispetto alla quale non sono prefigurabili poteri sostitutivi centrali.
1.2. Secondo la circolare impugnata le autorizzazioni concernenti
opere da eseguirsi da amministrazioni statali potrebbero essere
direttamente richieste al Ministero dei beni culturali, che potrebbe
autonomamente concederle o negarle anche senza che la Regione si sia
potuta pronunciare in merito.
Assume la ricorrente che tale affermazione, in contrasto con il
dettato della legge n. 431 del 1985, è infondata e lesiva della
competenza regionale di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Osserva la ricorrente che ponendo a raffronto i commi nono e decimo
dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, aggiunti dalla legge n. 431
del 1985, l'unica differenza nel regime delle opere statali rispetto a
quello delle altre opere consiste nel fatto che in ordine ad esse il
Ministro non ha solo un potere di sostituzione in caso di inerzia della
Regione, e di annullamento delle autorizzazioni concesse da questa, ma
può altresì concedere l'autorizzazione, anche se la Regione si sia
pronunciata in senso negativo.
Ma, nonostante questa differenza, l'intervento del Ministro rimane
sempre un intervento di secondo grado, presupponendo una decisione
regionale (positiva o negativa che sia) (decimo comma), ovvero
l'inerzia della Regione (nono comma).
Non è dunque fondata l'affermazione contenuta nella circolare
impugnata, secondo cui, per le opere statali, il Ministro potrebbe
esercitare il potere di autorizzazione prima ancora che sia decorso il
termine per la decisione regionale: l'autorizzazione va comunque
chiesta alla Regione, e solo dopo la decisione, o l'inerzia, di questa,
potrà intervenire il Ministro, negando o concedendo l'autorizzazione.
Invero, l'interpretazione fatta propria dalla circolare, oltre ad
essere illegittima e lesiva delle competenze regionali, conduce ad una
incongrua sovrapposizione dei poteri della Regione e del Ministero.
1.3. L'art. 1-ter della legge n. 431 prevede che le Regioni possano
individuare, nell'ambito delle zone soggette a vincolo paesistico, le
aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle Regioni dei
piani paesistici, "ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché qualsiasi opera edilizia". Da questo divieto sono esclusi solo
gli "interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici".
Nell'impartire le "istruzioni" per l'applicazione di tali norme, la
circolare impugnata stabilisce ("Tutela, paragrafo III-B, Vincoli di
cui ai beni indicati sub-lettera B, Eccezioni, lettera b") che il
divieto non opera "per le opere pubbliche, in ordine alle quali si
richiamano le circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri 20
aprile 1982, n. 1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6".
Ad avviso della ricorrente, tale presunta esclusione delle opere
pubbliche dal divieto di "ogni modificazione dell'assetto del
territorio", nonché di "qualsiasi opera edilizia", è del tutto
estranea alla disposizione legislativa, sicché la circolare,
sottraendo senza alcuna base legislativa un'intera categoria di opere
ai vincoli previsti dall'art. 1-ter della legge n. 431, lederebbe le
competenze spettanti alla Regione ai sensi degli artt. 80 e 82 del
d.P.R. n. 616 del 1977 e dello stesso art. 1-ter della legge n. 431 del
1985.
1.4. L'art. 1-quinquies della legge n. 431 del 1985 stabilisce che
fra le aree e i beni in cui è vietata, fino alla adozione dei piani
regionali, ogni modificazione dell'assetto regionale nonché ogni opera
edilizia, sono inclusi quelli "individuati ai sensi dell'art. 2 del
d.m. 21 settembre 1984". Secondo la sent. n. 358 del 1985 della Corte
costituzionale, questa disposizione va interpretata nel senso che
l'art. 1-quinquies comporta la sostituzione di un regime fondato sulla
legge a quello precedentemente disciplinato dal decreto ministeriale
per le sole aree contemplate da decreti ministeriali di attuazione
dell'art. 2 d.m. 21 settembre 1984 emanati e pubblicati prima
dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1985.
La circolare impugnata afferma invece che i vincoli di
inedificabilità temporanea sono anche "quelli individuati dalle
soprintendenze ai sensi del punto 2) dell'art. 1 del decreto
ministeriale 21 settembre 1984, i cui provvedimenti sono in parte già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e in parte in corso di attuazione e
pubblicazione".
La circolare sembra dunque presupporre che i decreti ministeriali
di vincolo possano essere "attuati" e pubblicati, sulla base della
individuazione precedentemente effettuata dalle soprintendenze, anche
dopo l'entrata in vigore della legge n. 431: ma ciò sarebbe
illegittimo e lesivo delle competenze regionali di cui agli artt. 80 e
82 d.P.R. n. 616 del 1977 e all'art. 1-ter della legge n. 431 del
1985.
1.5. La ricorrente sollecita pertanto la Corte: 1) a dichiarare
che: a) non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni
culturali ed ambientali, esercitare il potere sostitutivo in ordine
alla redazione ed approvazione dei piani paesistici e dei piani
urbanistico-territoriali, di cui all'art. 1-bis d.l. n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985; b) non
spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni culturali ed
ambientali, concedere o negare le autorizzazioni ai sensi dell'art. 7,
legge n. 1497 del 1939 per opere da eseguirsi da amministrazioni
statali prima che la Regione competente abbia potuto pronunciarsi in
merito entro il termine di cui all'art. 82, comma nono, d.P.R. n. 616
del 1977; c) non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni
culturali ed ambientali, il potere di escludere dal vincolo temporaneo
di inedificabilità di cui agli artt. 1-ter e 1-quinquies della legge
n. 431 le opere pubbliche; d) non spetta allo Stato, e per esso al
Ministro per i beni culturali ed ambientali, adottare, emanare e
pubblicare, dopo la data del 22 agosto 1985 (data di pubblicazione
della legge n. 431 del 1985, di conversione del d.l. n. 312 del 1985),
nuovi decreti di individuazione di aree e beni soggetti a vincolo
temporaneo di inedificabilità, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21
settembre 1984;
2) e conseguentemente ad annullare la circolare impugnata nelle
parti in cui si esercitano, si rivendicano o si affermano i poteri
sopra indicati; oppure, in subordine, in via preliminare, a sollevare
davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1-bis, comma secondo, del d.l. n. 312 del 1985, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985, ove dovesse intendersi
nel senso che esso comporti l'attribuzione al Ministro per i beni
culturali e ambientali di poteri sostitutivi in ordine alla formazione
e alla approvazione dei piani paesistici e dei piani
urbanistico-territoriali di cui all'art. 1-bis medesimo, comma primo,
in relazione agli artt. 117, 118 e 125 della Costituzione, nonché in
riferimento all'art. 1, comma terzo, d.P.R. n. 8 del 1972 e agli artt.
80 e 82, d.P.R. n. 616 del 1977.
1.6. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
Osserva l'interveniente che la circolare ministeriale impugnata,
indirizzata unicamente ad Uffici interni del Ministero dei beni
culturali ed ambientali, contiene - conformemente alla sua natura, che
non viene certo alterata dal fatto della sua pubblicazione in G.U. -
soltanto delle considerazioni di carattere interpretativo della legge
n. 431 del 1985 e di previsione di larga massima delle attività
amministrative che dovranno essere svolte per osservarne i dettati.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale
(sent. n. 359 del 1985) l'impugnativa della circolare non è necessaria
per evitare una decadenza dalla tutela contro i provvedimenti che
potranno essere emanati secondo le previsioni della circolare
impugnata.
Non solo quindi vi è carenza di un effettivo esercizio da parte
dello Stato di potestà amministrativa, ma la materia del contendere
portata fin d'ora dalla Regione di fronte alla Corte è imprecisa nei
suoi contorni, indefinita nei suoi contenuti e soprattutto affatto
eventuale.
Infatti il ricorso concerne una attività dello Stato che, come è
chiaramente detto nella stessa circolare impugnata, sarà o potrà
essere compiuta solo nel caso di accertata inosservanza, da parte della
Regione, dei doveri funzionali ad essa imposti da una norma di legge
(art. 1-bis, legge n. 431 del 1985). Quindi, poiché non vi è ragione
di supporre fin da ora una premeditata volontà della Regione di
restare inadempiente al dettato di legge, il conflitto, quand'anche
ammissibile, è certamente prematuro.
Osserva altresì l'interveniente che la legge 8 agosto 1985, n.
431, che ha convertito il d.l. n. 312 del 1985, non è stata in alcuna
sua parte impugnata dalla Regione ricorrente, né da altra Regione a
statuto ordinario.
Pertanto, se da un lato è certo che l'Amministrazione statale non
può occuparsi della attuazione di questa legge se non nelle forme,
alle condizioni e con i limiti che essa stessa indica con riferimento
all'assetto istituzionale vigente, è altrettanto certo che la Regione
non può, attraverso il conflitto contro la circolare, mettere in
discussione le disposizioni della legge n. 431 o comunque invocarne,
attraverso una interpretazione correttiva, una applicazione limitata o
ristretta per quanto concerne le previsioni che contemplano un
intervento dello Stato per la tutela del paesaggio.
1.7. Nel merito deduce l'Avvocatura erariale che, se vuole darsi un
significato al disposto del secondo comma dell'art. 1-bis della legge
n. 431, occorre cogliere il suo collegamento logico e funzionale con la
previsione del primo comma dello stesso articolo.
L'art. 1-bis, nel suo costrutto unitario, ha come obiettivo la
regolamentazione della tutela paesaggistica da assicurare ai beni
protetti ai sensi del (nuovo) quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n.
616 del 1977: per garantire tale obiettivo assegna i relativi compiti
dapprima alle Regioni e quindi, in caso di inattività regionale entro
il termine stabilito, all'autorità centrale.
Pur essendo auspicabile che questa seconda fase di pertinenza
statale non abbia ragione di essere attivata, occorre sottolineare che
la legge ha posto a carico dello Stato la responsabilità ultima della
attuazione del progetto descritto nel primo comma dell'art. 1-bis.
Tale sistema è d'altra parte in piena sintonia con la sentenza
della Corte costituzionale n. 359 del 1985 e non sarebbe conforme alla
regola fondamentale enunciata dalla Corte relativamente alla
concorrenza di tutte le pubbliche istituzioni, e particolarmente dello
Stato e delle Regioni, nella configurazione delle competenze tale da
precludere l'apporto dello Stato sì che, per effetto di questa
preclusione, sia lasciata senza rimedio una situazione di carenza nella
protezione del paesaggio.
Alla luce di queste considerazioni, l'interveniente ha concluso
richiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile; o, in via
gradata, dichiari che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i
beni culturali e ambientali, di esercitare dopo il 31 dicembre 1986, se
omette di provvedere la Regione, i poteri indicati dal secondo comma
dell'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 nelle forme che
occorrono per mettere in vigore la normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale prevista dal primo comma dello stesso articolo, dichiarando
conseguenzialmente infondato il ricorso.
2. - Con ricorso notificato il 9 gennaio 1986, e depositato il 27
gennaio 1986 (R. confl. 9/1986), la Regione Emilia-Romagna ha proposto
conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, avverso la stessa
circolare 31 agosto 1985, n. 8, del Ministro per i beni culturali e
ambientali, in quanto invasiva della sfera di attribuzioni regionali
risultante dagli artt. 117, 118, 125 e 126 Cost., in riferimento
all'art. 1, comma terzo, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, agli artt. 80 e
82, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2.1. Osserva la ricorrente che la circolare impugnata, non avendo
solo funzioni interpretative rilevanti verso i soggetti terzi, pubblici
e privati, ma dando precise istruzioni operative ed organizzative sulla
base di rivendicazioni di poteri che non spettano al Ministero dei beni
culturali ed ambientali, bensì alle Regioni, invade la sfera di
competenza regionale in modo pieno ed attuale (in ogni caso per la
proposizione del conflitto sarebbe sufficiente un qualsiasi atto, anche
non immediatamente operativo e non formale: sent. n. 40 del 1977).
2.2. Afferma la circolare impugnata ("Premessa, 1.a") che la legge
n. 431 ha reso la pianificazione territoriale e/o paesistica
obbligatoria (invece che facoltativa) e che ciò comporta l'esistenza
di un potere sostitutivo del Ministro dei beni culturali e ambientali,
in caso d'inadempienza delle Regioni.
A giudizio della ricorrente, già l'affermazione della
obbligatorietà per le Regioni della pianificazione paesistica è
parzialmente inesatta. Se si tiene presente infatti che la nuova
regolazione dettata dalla legge n. 431 ha aggiunto i vincoli per
categoria (previsti ora dall'art. 82, comma quinto, del d.P.R. n. 616
del 1977) ai vincoli caso per caso imposti da provvedimenti
amministrativi secondo i procedimenti previsti dalla legge n. 1497 del
1939 e con le competenze previste dallo stesso art. 82 del d.P.R. n.
616, ne risulta che la formazione dei piani:
- è obbligatoria, per i beni e le aree di cui all'art. 82, comma
quinto, e cioè per i casi di vincoli per categoria;
- è facoltativa, per tutti gli altri casi di vincoli imposti con
provvedimento amministrativo, prima o dopo l'entrata in vigore della
legge n. 431;
- è facoltativa, infine, per i "piani" previsti dall'art. 1-ter
della legge n. 431, nei casi di salvaguardia o inibitoria (la
salvaguardia decade comunque se le Regioni non approvano i piani di cui
all'art. 1-bis entro il 31 dicembre 1986: tale termine, pur se non
richiamato direttamente dall'art. 1-ter, deve ritenersi applicabile,
secondo una interpretazione aderente alla giurisprudenza della Corte
costituzionale: sentt. nn. 55 del 1968 e 260 del 1976).
2.3. La circolare afferma altresì che la legge n. 431 avrebbe
innovato al sistema della legge n. 1497 del 1939, equiparando i piani
paesistici, da quest'ultima previsti (art. 5), ai "piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici e ambientali". In realtà - sostiene la ricorrente - la
legge n. 431 non innova sotto questo profilo, in quanto già da tempo
la legislazione statale aveva sancito l'interconnessione di tutela
paesistica e di regolazione urbanistica nei piani di assetto o di
governo del territorio (o urbanistico-territoriali), e il piano
paesistico era entrato nell'orbita del sistema generale di
pianificazione urbanistica. Questo assorbimento, infine, è stato
sancito dall'art. 1, ultimo comma, del d.P.R. n. 8 del 1972, che,
trasferendo alle Regioni le funzioni relative ai piani paesistici, ha
riconosciuto che essi sono piani di assetto del territorio avvicinabili
od omologabili agli altri piani previsti dalla normazione urbanistica.
Tale trasferimento rappresenta la conclusione di un processo
giurisprudenziale e legislativo, che aveva portato, in un primo tempo,
a permettere che, nella formazione degli strumenti urbanistici,
potessero essere imposte ai Comuni le modifiche necessarie per la
tutela dell'ambiente (v. artt. 3, 5 e 12 della legge n. 765 del 1967),
e, in un secondo tempo, a modificare l'art. 7 della legge urb. (con
l'art. 1, legge n. 1187 del 1968) stabilendo che il piano regolatore,
nel considerare la totalità del territorio comunale, deve indicare "i
vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale,
paesistico".
L'inscindibilità esistente nella funzione pianificatoria fra
attività urbanistica e tutela delle bellezze naturali è stata infine
riconosciuta dalla sent. n. 142 del 1972 della Corte costituzionale.
In questo quadro la Regione Emilia-Romagna ha disposto, nell'alveo
della propria legge urbanistica, uno strumento di pianificazione
urbanistico-territoriale (il piano territoriale comprensoriale) che non
solo ha particolari valenze di tutela paesistica, ma ha anche
esplicitamente valore di piano paesistico (art. 4, comma secondo, nn. 1
e 8, della legge Emilia - Romagna 47 del 1978, come modificata dalla
legge 29 marzo 1980, n. 23); del resto, anche gli strumenti
pianificatori sottordinati, dovendosi adeguare alle previsioni e ai
vincoli relativi alla tutela dell'ambiente contenuti negli strumenti
sovraordinati e negli atti normativi e di indirizzo esistenti, hanno il
carattere di piani urbanistico - territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali, di cui alla legge n.
431.
2.4. Afferma la ricorrente che l'obbligatorietà, sancita dalla
legge n. 431, dei piani paesistici non altera la configurazione della
funzione regionale di pianificazione urbanistico-territoriale o
paesistica, che resta definita come funzione propria o trasferita.
Ora, mentre nel caso delle funzioni delegate al Governo sono
attribuiti i poteri di direttiva e quelli di sostituzione (art. 4,
ultimo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), nel caso delle funzioni
trasferite spetta al Governo il solo potere di indirizzo e
coordinamento, mentre il potere sostitutivo è del tutto assente.
Questo quadro - a giudizio della ricorrente - non è stato
modificato dall'art. 1-bis della legge n. 431, il quale solo per quanto
riguarda le competenze di tutela paesistica delegate alle Regioni ha
richiamato i poteri dell'art. 82 del d.P.R. n. 616, nonché quelli
sostitutivi sempre spettanti all'apparato centrale in materia delegata
di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977 (prevedendo però
- art. 1-bis, comma secondo - che il potere di direttiva e quello
sostitutivo siano esercitati non dal Consiglio dei ministri o dal CIPE
o dal Presidente del Consiglio insieme con il Ministro competente come
prevede l'art. 2 della legge n. 382 del 1975 -, ma dal solo Ministro
per i beni culturali e ambientali).
La circolare impugnata, invece, afferma che spettano al Ministero i
poteri sostitutivi anche nel caso di inerzia regionale nella redazione
ed approvazione dei piani paesistici. A giudizio della ricorrente, i
principi costituzionali del rapporto tra Stato e Regioni, quali
risultano dalla correlazione fra gli artt. 5, 117, 118, 125, 126 Cost.,
delineano un compiuto sistema che non consente una sostituzione
nell'attività amministrativa di esercizio di funzioni proprie.
Cosicché non possono essere emanati dal Governo centrale, e tanto meno
dal solo Ministro per i beni culturali e ambientali, piani
urbanistico-territoriali in sostituzione di quelli che le Regioni
avrebbero dovuto approvare e che non hanno approvato. La pretesa del
Ministero dei beni culturali e ambientali scardinerebbe la struttura
delle Regioni, consentendo una sostituzione nell'esercizio di funzioni
proprie, mai ammissibile e tanto meno accettabile nella materia della
pianificazione urbanistico-territoriale, che per sua natura si
sostanzia in atti che non possono essere disaggregati né costruiti in
modo armonico e unitario senza tener conto di una ponderazione di
interessi che solo a livello regionale può essere compiuta.
L'introduzione in simili casi di un potere sostitutivo ripugna al
sistema, e non può essere giustificata dalla necessità di trovare un
rimedio all'omissione regionale. Tanto più che se questa si
verificasse l'autorità centrale avrà, oltre i rimedi che la
Costituzione ha apprestato in ogni caso di omissione, quelli
particolari conseguenziali alla struttura della delega e ad essa
confacenti, poteri che, come esplicitamente dice la legge n. 431 del
1985, restano fermi: fra essi vi è la possibilità di impartire
direttive per l'esercizio delle funzioni delegate, senza che ciò
comporti l'intromissione nella sfera delle funzioni proprie o l'uso di
strumenti che attengono ad esse, quali i piani di assetto territoriale
di cui parla l'art. 1-bis.
2.5. Deduce infine la ricorrente che queste considerazioni si
estendono tanto al caso dei piani relativi alle zone vincolate a norma
dell'art. 82, comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977, quanto a quello
dei piani relativi alle aree per le quali dall'art. 1-ter della legge
n. 431 del 1985 è affidata alle Regioni la più ampia discrezionalità
circa l'an e il quantum della salvaguardia o inibitoria. La mancata
approvazione dei piani relativi ad aree che è discrezione della
Regione scegliere non può comportare la conseguenza che l'atto si
converta in atto dovuto, da compiere in un termine perentorio e con
successiva eventuale sostituzione del governo centrale: la mancata
approvazione dei piani farà sì decadere le misure di salvaguardia, ma
non altererà il carattere discrezionale della scelta.
Le implicazioni derivanti dalla mancata approvazione saranno
peraltro diverse a seconda del tipo di vincoli imposti all'area
prescelta: quest'ultima, infatti, può comprendere tanto porzioni
vincolate per categoria per legge ex art. 82, quinto comma, quanto
porzioni di aree vincolate con provvedimenti amministrativi. In
quest'ultimo caso la formazione di un piano rimarrà nell'ambito della
piena discrezionalità prevista dalla legge n. 1497 del 1939, fermo
restando il venir meno del divieto assoluto di alterazione dell'assetto
e la conseguente ripresa dell'efficacia delle norme sul regime
autorizzatorio poste dall'art. 7 della legge 1497 del 1939, con le
modifiche e integrazioni ad esso apportate dall'art. 82 d.P.R. n. 616
del 1977 nel nuovo testo risultante dalla legge n. 431 del 1985.
2.6. La ricorrente sollecita pertanto la Corte costituzionale a
dichiarare che, non spettando allo Stato il potere sostitutivo
allorquando si tratti di funzioni trasferite e non delegate alle
Regioni, è illegittima la pretesa del Ministero dei beni culturali e
ambientali contenuta nella circolare n. 8 del 1985 di esercitare il
potere sostitutivo nella redazione di piani urbanistico-territoriali o
paesistici e conseguentemente ad annullare in parte qua la circolare
predetta.
3. - La medesima circolare 31 agosto 1985, n. 8, del Ministero per
i beni culturali e ambientali è impugnata altresì dalle Regioni
Toscana, Umbria, Molise e Puglia (con ricorsi tutti notificati il 9
gennaio 1986 e depositati il 27 gennaio 1986, R. confl. nn. 10, 11, 12
e 13 del 1986), che svolgono considerazioni sostanzialmente coincidenti
con quelle esposte nel precedente n. 2.
In particolare, nel ricorso n. 11/1986, la Regione Umbria - oltre a
ricordare che la nozione di "piano urbanistico-territoriale", adesso
fatta propria dalla legge n. 431 del 1985, era usata all'art. 17 dello
Statuto regionale - sottolinea come la legislazione regionale abbia
raccordato con apposite previsioni la pianificazione urbanistica con la
tutela ambientale.
Osserva la Regione Umbria che, di fronte ad un compiuto sistema di
pianificazione urbanistico - territoriale con specifica considerazione
dei valori paesistici e ambientali, i controlli sostitutivi dello Stato
si presentano, oltre che illegittimi, strutturalmente impensabili;
soprattutto, che, stante l'approvazione con legge regionale del piano
urbanistico-territoriale, non sarebbe legittima qualsivoglia
modificazione o revisione che venisse effettuata con strumenti
giuridici diversi, cosicché risulta a maggior ragione viziata la
pretesa della circolare di esercitare i poteri sostitutivi.
Anche nel ricorso n. 13/1986, la Regione Puglia sottolinea come la
propria legislazione sulla tutela e uso del territorio (legge reg. 31
maggio 1980, n. 56) configuri una articolazione di piani
urbanistico-territoriali, cioè di quei piani esplicitamente presi in
considerazione dalla legge n. 431 del 1985.
4. - In tutti i giudizi sui quali si è riferito ai precedenti nn.
2 e 3 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, svolgendo considerazioni
coincidenti con quelle esposte nei precedenti nn. 1.6 e 1.7.
5. - Le Regioni Emilia-Romagna (ricorso n. 9/86), Toscana (n.
10/86), Umbria (n. 11/86), Molise (n. 12/86) e Puglia (n. 13/86) hanno
depositato memorie, nelle quali svolgono osservazioni sostanzialmente
conformi, relativamente alla ammissibilità dell'impugnazione della
circolare ed alla illegittimità della pretesa dello Stato di
esercitare poteri sostitutivi nel caso di mancata redazione dei piani
paesistici.
6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria
nei conflitti n. 7/86 e n. 9/86. Secondo l'interveniente, si è
ritenuto insufficiente, per la gestione del vincolo, il solo strumento,
episodico e frammentario, dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della
legge n. 1497 del 1939, ed è stata considerata indispensabile la
predeterminazione pianificata delle condizioni e dei limiti entro i
quali il territorio vincolato può essere modificato (art. 1-bis della
legge n. 431 del 1985). Per assicurare l'efficacia di tale
regolamentazione organica sono inoltre previste "misure di
salvaguardia" consistenti nel divieto assoluto di modificazione dei
beni vincolati, da adottarsi ad opera delle Regioni (art. 1-ter),
ovvero già adottato dallo Stato (art. 1-quinquies), sino alla
formazione dei piani ex art. 1-bis. A conferma dell'essenzialità di
questi ultimi mezzi di regolazione degli effetti del vincolo, il
secondo comma dell'art. 1-bis dispone, infine, che, nel caso di inerzia
delle Regioni, dovrà agire lo Stato.
Tale azione, in ragione dell'inscindibile collegamento tra primo e
secondo comma dell'art. 1-bis, non può consistere che nell'adozione
di una normativa di uso e di valorizzazione dei beni vincolati, da
realizzarsi con gli strumenti dei quali lo Stato può disporre senza
invadere la sfera di competenza costituzionalmente garantita alle
Regioni. Gli strumenti in questione non possono quindi identificarsi
con il piano urbanistico-territoriale, poiché la materia
dell'urbanistica è stata trasferita alle Regioni, né con il piano
territoriale paesistico, poiché quest'ultimo, originariamente non
concepito come piano urbanistico dalla legge n. 1497 del 1939, è stato
indubbiamente qualificato come tale dal d.P.R. n. 8 del 1972, con
conseguente trasferimento delle competenze relative alle Regioni.
Va tuttavia considerato che il piano territoriale paesistico
svolgeva, nel sistema della legge n. 1497 del 1939, una funzione
essenziale, consistente nella determinazione delle concrete limitazioni
derivanti dal vincolo. Mentre, infatti, per le bellezze individue, le
limitazioni sono contenute, per quanto è possibile, nello stesso
provvedimento di vincolo (art. 11 del regolamento), per le bellezze
d'insieme alla regolazione degli effetti del vincolo provvede il piano
territoriale paesistico autonomo rispetto al provvedimento di
individuazione della bellezza naturale e di imposizione del vincolo
(anche se, di norma, contestuale ad esso: art. 5 della legge), ma pur
sempre inerente alla tutela paesistica.
Si pone quindi il quesito se la enucleazione del piano territoriale
paesistico dall'apparato di tutela paesistica delineato dalla legge n.
1497 del 1939, compiuta con il d.P.R. n. 8 del 1972, mediante il
trasferimento della redazione e dell'approvazione di detti piani alle
Regioni, abbia lasciato priva di mezzi, e quindi inattuabile, la
funzione di regolazione degli effetti del vincolo, ovvero se tale
funzione sia ancora esercitabile dallo Stato con lo strumento più
analogo al piano paesistico, ormai indisponibile, e cioè in sede di
formazione degli elenchi delle bellezze naturali.
Quest'ultima ipotesi appare preferibile, in quanto, diversamente,
sorgerebbero dubbi sulla legittimità costituzionale del d.P.R. n. 8
del 1972, per contrasto con gli artt. 9, 97 e 117 Cost., essendo stato
sottratto allo Stato, le cui attribuzioni in tema di tutela del
paesaggio sono indeclinabili, ogni potere di intervento su di un
aspetto essenziale della tutela paesistica, qual è la regolamentazione
degli effetti del vincolo, anche nel caso di inerzia delle Regioni,
che, non esercitando le proprie competenze urbanistiche, impedirebbero
la compiuta realizzazione della protezione del paesaggio, con
conseguente subordinazione di quest'ultima materia a quella
urbanistica.
In conclusione, quindi, la circolare ministeriale non lede le
competenze proprie delle Regioni, atteso che l'emanazione di una
normativa d'uso e di valorizzazione, che definisca i contenuti
protettivi del vincolo paesistico, è funzione inerente alla tutela del
paesaggio, esercitabile con i poteri di cui alla legge n. 1497 del
1939, ed in particolare con quello di approvazione degli elenchi delle
bellezze naturali. Ne deriva che tale potere può essere esercitato
dallo Stato, secondo il regime del rapporto di delega ex art. 82 d.P.R.
n. 616 del 1977, sia in via di sostituzione ai sensi dell'art. 4 del
citato d.P.R., sia in forza della potestà concorrente di integrazione
degli elenchi.
7. - La Regione Lombardia ha anch'essa depositato memoria
illustrativa (relativa al conflitto n. 7/1986, anche se, per errore
materiale, riferita nell'intestazione al conflitto n. 55/1985), ma
senza osservare il termine di cui all'art. 10 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 16 marzo 1956. Considerato in diritto :
1. - I ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe, proposti
contro lo Stato da altrettante Regioni ordinarie, sono rivolti contro
la stessa parte della circolare 31 agosto 1985, n. 8 del Ministero per
i beni culturali e ambientali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
266 del 12 novembre 1985, concernente l'applicazione della legge 8
agosto 1985, n. 431 (Tutela delle zone di particolare interesse
ambientale), prospettando identiche o analoghe ragioni; uno di essi è
diretto contro altre parti della stessa circolare e prospetta ragioni
connesse alle prime.
I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
2. - In ordine ai detti ricorsi l'intervenuta Presidenza del
Consiglio dei ministri nega l'idoneità dell'atto impugnato a dar luogo
a un conflitto attuale di attribuzione. E ciò in quanto: a) la
lamentata violazione di competenze discenderebbe direttamente dalla
legge, non impugnata dalle ricorrenti in via diretta; b) la circolare
impugnata, indirizzata unicamente ad uffici interni del Ministero,
conterrebbe, conformemente alla sua natura, non alterata dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, soltanto delle considerazioni
di carattere integrativo della legge n. 431 del 1985 e una previsione
di larga massima delle attività amministrative necessarie per
eseguirne il dettato; c) le dette attività amministrative si
realizzerebbero solo in caso di inosservanza da parte delle Regioni di
adempimenti ad esse imposti dalla legge, né d'altronde sarebbe
necessario impugnare la circolare al fine di censurare in prosieguo gli
atti dei quali si componessero le temute attività.
A tutto ciò è sufficiente opporre: a) che l'impugnazione ex art.
39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 può ben essere proposta contro
l'interpretazione o l'applicazione, che si assumono invasive, di una
legge non ritenuta invasiva se rettamente interpretata ed applicata, e
pertanto non impugnata ex art. 2 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; b)
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 187 del 1984
ed altre da essa richiamate), ricorre l'attualità del conflitto quando
l'atto impugnata consista in una chiara manifestazione di volontà
dell'autorità emittente in ordine all'affermazione della propria
competenza relativa a date attività o a dati atti e che, nelle parti
della circolare impugnata, ad eccezione di una della quale sarà detto
in prosieguo, tale chiara manifestazione è ravvisabile; c) che dalla
considerazione ora svolta rimane assorbita l'obbiezione concernente il
carattere meramente eventuale delle attività amministrative previste
dalla circolare come necessarie per eseguire la legge (l'impugnazione
non si rivolge contro le dette attività, o contro gli atti di cui esse
si componessero, bensì contro la manifestazione della volontà di
compiere le une o gli altri sulla base della propria ritenuta
competenza).
3. - La parte della circolare che tutti i ricorsi impugnano
contiene l'affermazione secondo la quale, nel caso che le Regioni non
sottopongano - ai sensi dell'art. 1-bis, comma primo, del decreto legge
n. 312 del 1985, aggiunto, in sede di conversione, dalla legge n. 431
del 1985, entro il termine ivi stabilito del 31 dicembre 1986 - il
territorio relativo alle località e ai beni protetti con vincolo
paesistico per effetto del precedente art. 1, ad una specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante la redazione di
piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali, alla formazione dei
piani potrà e dovrà provvedere il Ministero dei beni culturali e
ambientali ("Tutela; Strumenti di tutela, lett. c", e "Pianificazione
paesistica").
Tale in effetti è l'interpretazione che la circolare impugnata dà
all'art. 1-bis, comma secondo, dello stesso decreto legge n. 312 del
1985, come sopra aggiunto, ove è testualmente prescritto che,
nell'eventualità ora indicata, il Ministero esercita i poteri di cui
agli artt. 4 e 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
E di tale interpretazione la ricorrente Regione Lombardia,
contestata in primo luogo l'esattezza, deduce comunque la lesività nei
confronti di proprie competenze costituzionalmente garantite.
Analogamente ne lamentano l'invasività le altre Regioni ricorrenti.
In particolare, osserva la Regione Lombardia che il rinvio
dell'art. 1-bis, comma secondo, agli artt. 4 e 82 del d.P.R. n. 616 del
1977 non potrebbe essere inteso che limitatamente ai poteri
ministeriali inibitori (art. 82, comma quarto, del decreto n. 616) e di
impulso della funzione statale governativa di indirizzo e di
coordinamento, e non già a poteri sostitutivi. E ciò perché tali
ultimi poteri (art. 4, comma terzo, del decreto n. 616 e art. 2, legge
22 luglio 1975, n. 382) oltre ad essere affidati al Governo, sono
previsti soltanto rispetto alla ipotesi di (inosservanza di puntuali
adempimenti da eseguire entro termini perentori nell'esercizio di)
competenze regionali delegate. Laddove qui si tratta di competenza (in
materia di pianificazione territoriale, cioè di urbanistica) propria
della Regione ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., e ad essa
trasferita, con specifico riferimento alla formazione dei piani
paesistici (artt. 5, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e 23, regolamento
di attuazione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357) dal d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8. Il più ampio assunto interpretativo della
circolare, se esatto, porrebbe l'art. 1-bis, comma secondo, del decreto
legge n. 312 del 1985, come sopra aggiunto, in contrasto (oltre che con
le dianzi richiamate disposizioni del decreto n. 616 e della legge n.
382 del 1975) con gli indicati precetti costituzionali.
Non diversamente argomentano, quanto all'invasività della
impugnata affermazione della circolare, le altre Regioni ricorrenti
(Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Puglia), le quali
sottolineano: a) la parziale inesattezza dell'assunto (contenuto nelle
parti della circolare sopra indicata e costituente il presupposto degli
asseriti poteri sostitutivi) circa l'obbligatorietà della
pianificazione territoriale e/o paesistica entro il termine stabilito
dall'art. 1-bis, comma primo, del decreto legge n. 312 del 1985, come
sopra aggiunto, obbligatorietà che ricorrerebbe soltanto relativamente
al territorio relativo alle zone protette per effetto del vincolo posto
con l'art. 1 del decreto legge stesso, come sostituito con l'art. 1
della legge n. 431 del 1985; b) il carattere della detta legge, in
quanto prevede la formazione di piani paesistici e di piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesistici e ambientali, confermativo e conclusivo di una linea di
tendenza della legislazione statale nel senso dell'interconnessione fra
tutela paesistica e regolazione urbanistica (artt. 3,5 e 12, legge n.
765 del 1967; art. 1, legge n. 1187 del 1968); c) la realizzazione e
l'ulteriore sviluppo della detta tendenza già operati da parte di esse
Regioni - ed in particolare della Puglia e dell'Umbria (il cui Statuto
già conteneva la nozione di piano urbanistico - territoriale) - con la
previsione legislativa e con l'adozione di strumenti di pianificazione
territoriale provvisti di valore di piani paesistici.
4. - Le censure, a giudizio della Corte, non sono fondate, e ciò
per considerazioni che in parte si identificano con quelle espresse
nella sentenza n. 151 del 1986, e in parte costituiscono lo
svolgimento di esse.
L'innegabile obbligatorietà della formazione da parte della
Regione degli strumenti urbanistici in funzione di tutela paesistica
entro il termine fissato dalla legge - almeno per il territorio
relativo alle zone protette ai sensi dell'art. 82 comma quinto, d.P.R.
n. 616 del 1977, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312 del
1985, quale sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985 - e la
stessa sancita obbligatorietà degli interventi statali previsti per la
mancata formazione dei detti strumenti inducono la Corte a interpretare
l'implicito e pur improprio riferimento, operato dall'art. 1-bis comma
secondo, suindicato, ai poteri sostitutivi previsti per le funzioni
regionali delegate dall'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977 (oltre che ai
poteri inibitori previsti dall'art. 82 stesso decreto) in un senso
pregnante. E cioè nel senso della attribuzione allo Stato (in aggiunta
ai poteri inibitori connessi al vincolo paesistico) di poteri
surrogatori comprensivi della adozione, in luogo della Regione rimasta
inerte, sempre per il territorio come sopra considerato, di piani
paesistici, con il contenuto previsto nella suindicata normativa che li
riguarda, ovvero di altri interventi, anche questi limitati alla
specifica considerazione e tutela dei valori paesistici ed ambientali.
L'interpretazione trae argomento dalla valutazione dei caratteri
della tutela paesistica introdotta con la legge, così come descritti
nella sentenza di questa Corte n. 151 del 1986 e in particolare, dal
rilievo che nella detta tutela assume il momento dinamico, momento
costituito dalla proiezione urbanistica secondo il detto art. 1-bis,
comma primo.
Tenuto conto di ciò, e dell'esigenza, fortemente avvertita e
chiaramente espressa dalla legge, che la tutela così come da essa
congegnata - in relazione alla primarietà ed essenzialità del valore
che ne è oggetto - trovi pronta e piena realizzazione, la Corte
ritiene giustificato lo spessore dei poteri così attribuiti allo
Stato.
Ma il necessario riferimento al principio di leale cooperazione,
che informa la normativa relativamente al raccordo fra competenze
regionali e competenze statali, esige che, ai fini della legittimità
del proprio intervento, lo Stato si faccia preventivamente carico nei
confronti della Regione delle informazioni (passive e attive) e delle
sollecitazioni, che, per i momenti, i livelli, le modalità, siano
idonee, nel concreto, a qualificare l'intervento stesso per un verso
come necessitato dall'inerzia regionale, per altro verso pur sempre
come improntato alla detta leale cooperazione e non ad emulatività o a
prevaricazione.
Quanto all'adozione asseritamente già avvenuta, ad opera delle
Regioni ricorrenti, di strumenti urbanistico-territoriali muniti di
adeguate valenze paesistiche, è appena il caso di osservare che la
compatibilità delle scelte regionali anzidette con i fini e con le
caratteristiche essenziali della nuova normativa preserva le scelte
stesse dalle temute conseguenze tanto perturbatrici quanto caducatorie.
5. - La Regione Lombardia impugna altra parte della circolare,
nella quale, a suo giudizio, si afferma che spetta al Ministero per i
beni culturali e ambientali, ai sensi dell'art. 82, comma decimo,
d.P.R. n. 616 del 1977, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge n. 312
del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985,
rilasciare o negare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n.
1497 del 1939, in relazione alle opere da eseguirsi da parte delle
amministrazioni statali, anche prima del decorso del termine dato alla
Regione, per pronunciarsi in merito, dal comma nono del citato art. 82,
come sopra integrato.
Osserva al riguardo la ricorrente che il Ministro non ha il potere
di pronunciarsi in via alternativa rispetto alla Regione, ma solo
quello di intervenire dopo la scadenza del termine in caso di inerzia
della medesima, ovvero, oltre al potere di annullare le autorizzazioni
regionali, come per le altre opere, quello di autorizzare le dette
opere statali malgrado il diniego opposto dalla Regione. L'attribuzione
al Ministro del potere di pronunciarsi in via alternativa lederebbe,
sempre secondo la Regione, le competenze spettanti alla medesima ex
art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Tali censure sono inammissibili sotto il profilo della ricorrenza
dei presupposti di sperimentabilità del conflitto di attribuzione, in
quanto dirette a far valere la lesione di una competenza meramente
delegata alla Regione. Infatti, questa Corte ha espressamente statuito
che le attribuzioni soltanto delegate alla Regione non sono, in linea
di principio, defendibili col rimedio del conflitto di attribuzione
(cfr. sent. n. 97 del 1977), e che, in particolare, non lo sono le
attribuzioni devolute alla Regione dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del
1977, in quanto caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri
concorrenti (cfr. sent. n. 359 del 1985). Né la legge n. 431 del 1985,
ridisciplinando e integrando, in sede di conversione del d.l. n. 312
del 1985, il contenuto dell'art. 82, ha alterato la configurazione
della delega con esso trasferita.
6. - La Regione Lombardia impugna anche altra parte della circolare
("Tutela; Vincoli e loro natura; Vincoli di cui ai beni indicati sub
lettera B; Eccezioni, lett. b") concernente l'applicabilità alle opere
pubbliche del divieto di modificazione e di edificazione posto ex art.
1-ter del d.l. n. 312 del 1985, come sopra aggiunto, per le zone ed
aree coperte, nell'ambito di quelle protette dal vincolo paesistico,
dalle misure di salvaguardia adottabili dalla Regione ai sensi della
medesima disposizione.
Secondo la ricorrente, l'atto impugnato affermerebbe
l'inoperatività del divieto per le opere pubbliche. E siffatta
eccezione lederebbe, sempre secondo la ricorrente, competenze spettanti
alla Regione ai sensi degli artt. 80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977
(il secondo come sopra integrato), e dell'art. 1-ter suindicato.
Le censure sono inammissibili sotto il profilo dell'idoneità
dell'atto impugnato a dar luogo a un conflitto di attribuzione.
E vero, infatti, che la circolare, nel punto richiamato, eccettua
dall'operatività del divieto di edificazione di cui all'art. 1-ter
suindicato le opere pubbliche. Ma subito dopo aggiunge testualmente:
"Per tali opere è però necessario un riesame alla luce della legge
suddetta e secondo la procedura di cui all'art. 1 della legge medesima
onde stabilire se l'entità, la natura ecc. possano consentire
l'attuazione o se, invece, per esse debba vigere il divieto sospensivo
fino all'entrata in vigore del piano paesistico".
In relazione a ciò, ritiene la Corte che la circolare non sia
interpretabile né applicabile nel senso di manifestare univocamente la
volontà dello Stato di limitare la portata dei vincoli di salvaguardia
sottraendo ai medesimi le opere pubbliche, che è il senso in
riferimento al quale la Regione ne denuncia l'invasività.
7. - La Regione Lombardia impugna, infine, altra parte della
circolare ("Tutela; Strumenti di tutela, lett. b") con la quale si
stabilisce che i vincoli di inedificabilità previsti dalla legge n.
431 del 1985 (art. 1-quinquies, aggiunto al decreto legge n. 312 del
1985) per le aree e i beni già individuati dalle sopraintendenze ai
sensi del decreto ministeriale 21 settembre 1984 (decreto Galasso)
comprendono quelli individuati con provvedimenti non ancora pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale al momento di entrata in vigore della legge.
Sostiene la ricorrente che l'estensione, così disposta,
dell'operatività del detto art. 1-quinquies - concernente i soli
provvedimenti delle sopraintendenze pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
prima dell'entrata in vigore della legge stessa ai provvedimenti in
corso di pubblicazione, e quindi pubblicati o da pubblicare dopo tale
data, lede la competenza regionale in tema di vincoli di salvaguardia,
istituita con carattere di esclusività dall'art. 1-ter in riferimento
agli artt. 80 e 82 del d.P.R. n. 616 del 1977.
La censura è fondata.
Questa Corte (sent. n. 358 del 1985) ha ritenuto che con l'art.
1-ter è stato introdotto un nuovo procedimento per la costituzione dei
vincoli di inedificabilità su aree assistite da protezione paesistica
già previsti dal d.m. 21 settembre 1984 e che tale procedimento è
stato affidato alle Regioni, mentre con l'art. 1-quinquies è stato
operato (mediante sostituzione di un meccanismo produttivo ex lege a
quello per atto amministrativo previsto con il d.m. 21 settembre 1984)
soltanto il recupero degli effetti degli atti amministrativi emanati in
attuazione del cennato decreto, limitatamente agli effetti prodottisi,
mediante pubblicazione degli atti stessi nella Gazzetta Ufficiale,
anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985.
Spetta dunque in via esclusiva alla Regione imporre i detti vincoli
di inedificabilità successivamente alla data ora indicata, restando
preclusa allo Stato, dalla detta data, analoga imposizione, anche
mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di provvedimenti
amministrativi ex decreto 21 settembre 1984 adottati anteriormente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara - in relazione ai conflitti di attribuzione sollevati
rispettivamente dalla Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986), dalla Regione
Emilia-Romagna (R.C. n. 9/1986), dalla Regione Toscana (R.C. n.
10/1986), dalla Regione Umbria (R.C. n. 11/1986), dalla Regione Molise
(R.C. n. 12/1986), e dalla Regione Puglia (R.C. n. 13/1986), con
ricorsi notificati tutti il 9 gennaio 1986, nei confronti dello Stato,
avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31
agosto 1985, n. 8, nella parte concernente la formazione dei piani di
cui all'art. 1-bis, comma primo, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, aggiunto dalla l. 8 agosto 1985, n. 431 - che spetta allo Stato,
in caso di mancata redazione dei medesimi entro il 31 dicembre 1986 da
parte delle Regioni, provvedere, sollecitate e sentite le Regioni
stesse, all'adozione, in ordine al territorio di cui all'art. 82, comma
quinto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, quale sostituito dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, dei piani paesistici o degli altri interventi
previsti dall'art. 1-bis, come sopra indicato, comma secondo;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato con
il ricorso della Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986) avverso la
circolare ministeriale suindicata, nella parte concernente la
competenza a provvedere in tema di autorizzazione ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi dell'art. 82, comma decimo, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto legge
27 giugno 1985, n. 312, quale sostituito dall'art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato con
il ricorso della Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986) avverso la
circolare ministeriale suindicata, nella parte concernente la
competenza in tema di vincoli di inedificabilità ai sensi dell'art.
1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, relativamente alle opere pubbliche;
dichiara, in relazione al conflitto di attribuzione sollevato col
ricorso della Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986) avverso la circolare
suindicata, nella parte concernente la competenza in tema di vincoli di
inedificabilità ai sensi degli artt. 1 - ter e 1-quinquies del decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, aggiunti dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, che spetta in via esclusiva alla Regione individuare aree coperte
dai detti vincoli di inedificabilità successivamente all'entrata in
vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte