Sentenza n. 154/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (applicazione in Sicilia della
legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di
enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), promossI con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Ippolito Vincenzo e Lima Mancuso
Salvatore, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio
1970;
2) ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal tribunale di Agrigento nel
procedimento civile vertente tra Urso Pasquale e Casa Giuseppe ed
altri, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1970 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio
1970;
3) ordinanza emessa il 5 maggio 1970 dal pretore di Caltanissetta
nel procedimento civile vertente tra Tonelli Pietro e Viviano Giuseppe,
iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1970;
4) ordinanza emessa il 25 marzo 1970 dal pretore di Lentini nel
procedimento civile vertente tra Barchitta Francesco ed altra e Cutore
Recupero Pasquale, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1970 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16
settembre 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48
del 31 ottobre 1970;
5) ordinanze emesse il 10 aprile 1970 dal tribunale di Palermo in
tre procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Pensato Giuseppe
e Andrea, Scozzaro Nicolò, Milazzo Giorgio contro Lima Mancuso
Salvatore, iscritte ai nn. 273, 274 e 275 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21
ottobre 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48
del 31 ottobre 1970;
6) ordinanze emesse il 27 maggio 1970 dal tribunale di
Caltanissetta in sette procedimenti civili vertenti, rispettivamente,
tra Tonelli Pietro contro Viviano Giuseppe, Falzone Arcangelo,
Baldacchino Michele, Falzone Carmelo, Falzone Cataldo, Violo Michele e
Falzone Michele, iscritte ai nn. 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 16 del 3 aprile 1971;
7) ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal pretore di Troina nel
procedimento civile vertente tra Squillaci Giovan Battista e Bottitta
Francesco ed altro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14
luglio 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33
del 3 luglio 1971;
8) ordinanze emesse il 23 dicembre 1970 dal tribunale di Palermo in
due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Bruno Giuseppe
ed altri e Parrino Francesco ed altri contro Starrabba Gaetano di
Giardinelli, iscritte ai numeri 317 e 318 del registro ordinanze 1971 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17
novembre 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48
del 2 ottobre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Lima Mancuso Salvatore, Cutore
Recupero Pasquale e Tonelli Pietro e l'atto d'intervento del Presidente
della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore
Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Rosario Nicolò e Salvatore Sangiorgi, per il
Lima Mancuso, l'avv. Elio Vecchio, per il Cutore Recupero, l'avv. Guido
Aula, per il Tonelli, e l'avv. Salvatore Villari, per il Presidente
della Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento civile fra Salvatore Lima e
Vincenzo Ippolito, avente ad oggetto il pagamento di canoni enfiteutici
relativi alle annate 1965-1968, il tribunale di Palermo, accogliendo
un'eccezione di parte, ha sollevato alcune questioni di legittimità
costituzionale concernenti la legge regionale siciliana 2 luglio 1969,
n. 20, sulla "applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio
1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni
fondiarie perpetue"
Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 17 gennaio 1970, si assume
che due vizi inficiano la legittimità costituzionale della legge
regionale: a) l'incompetenza della Regione siciliana a legiferare
nella materia dei rapporti intersubiettivi privati in agricoltura e la
conseguente violazione dell'art. 14, lett. a), dello Statuto; b) il
contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione per quanto
riguarda la "limitazione coattivamente imposta al valore dei canoni
enfiteutici".
Sulla prima questione il tribunale, richiamando i principi
affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, la
sentenza n. 123 del 1957 con la quale venne dichiarata
costituzionalmente illegittima una legge votata dall'Assemblea
regionale siciliana in materia di enfiteusi, premette che il potere del
legislatore regionale di regolare rapporti privati è del tutto
eccezionale ed incontra limiti rigorosi, fra i quali acquista un
particolare rilievo quello della temporaneità della disciplina: al
qual proposito è decisivo osservare che la legge impugnata, ancorché
l'art. 8 ne imponga l'applicazione solo fino a quando non venga emanata
sulla stessa materia una legge statale, consente, attraverso il
meccanismo dell'affranco, il formarsi di situazioni definitive
(ablazione del diritto di proprietà del concedente) sulle quali non
potrebbe di certo incidere la futura legge nazionale. A ciò è da
aggiungere che la legge regionale de qua, sebbene formalmente
presentata (art. 1) come adattamento della legge statale 22 luglio
1966, n. 607, alle particolari condizioni dell'isola, ha
arbitrariamente dato efficacia nella Regione a quelle norme che erano
state dichiarate illegittime da questa Corte con sentenza n. 37 del
1969. A seguito di tale decisione, infatti, i rapporti enfiteutici
derivanti da atti posteriori al 28 ottobre 1941 non ricadevano più
nella disciplina di quella legge, ma rientravano nel diritto comune: di
modo che l'impugnata legge regionale ha innovato la regolamentazione di
un istituto di diritto civile, in contrasto con i principi della
legislazione statale. Ulteriori motivi della incompetenza della Regione
sono ravvisati dal tribunale nella circostanza che la legge de qua
interferisce sull'attività di riforma dei patti agrari (la legge
statale n. 607 del 1966 avrebbe, infatti, natura di riforma); nella
previsione - contenuta nell'art. 6, inapplicabile nel giudizio a quo,
ma risolventesi in un vizio che investe tutta la legge, perché
sconvolge nella sua interezza un istituto così come, nel suo
complesso, disciplinato dal legislatore statale - della decadenza del
concedente dai benefici di cui al d.l.P.R. n. 114 del 1948 nel caso di
devoluzione del fondo; nella retroattività della disciplina, che in
forza del combinato disposto dell'art. 4 della legge regionale e
dell'art. 15 della legge statale si applicherebbe, secondo il
tribunale, fin dall'annata agraria 1962-63.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost.,
l'ordinanza, dopo aver ricordato il dispositivo e la motivazione della
sentenza n. 37 del 1969 con la quale venne dichiarata l'illegittimità
dell'art. 1 della legge n. 607 del 1966 limitatamente ai rapporti
enfiteutici stipulati dopo il 28 ottobre 1941, osserva che l'impugnata
legge regionale reintroduce, quanto alla determinazione coattiva dei
canoni, una disciplina che, al pari di quella statale dichiarata
costituzionalmente illegittima, opera una dissociazione profonda ed
incolmabile "fra il momento della incidenza sul diritto colpito" ed "il
momento cui va riferito il calcolo del valore". A superare questa
dissociazione, infatti, non varrebbe né l'aumento del 10 per cento
stabilito dalla legge denunziata né la circostanza che l'art. 1 non fa
riferimento a quella qualifica catastale del 1939 che era presa in
considerazione dalla corrispondente disposizione della legge statale.
Ed invera - così prosegue l'ordinanza - l'espresso richiamo alla
rivalutazione prevista dal d.l.C.P.S. n. 356 del 1947 significa
richiamo ai criteri del d.l. n. 589 del 1939; né la possibilità'
offerta dalla legge regionale, di chiedere la revisione del reddito
catastale reca un reale beneficio perché contestualmente (art. 3) si
stabilisce che i concedenti sono tenuti in tal caso al pagamento delle
imposte in relazione al reddito dominicale riveduto o aggiornato,
imponendosi così ad essi un costo che può superare in entità
monetaria sia l'aumento del reddito dominicale che la maggiorazione del
10 per cento.
2. - Innanzi a questa Corte si è costituito il sig. Salvatore
Lima Mancuso ed è intervenuto il Presidente della Giunta regionale
siciliana.
Nell'atto di costituzione del 26 marzo 1970 ed in una successiva
memoria depositata il 27 ottobre 1971 la difesa del Lima Mancuso
sostiene l'illegittimità della legge denunziata, per tuffi i motivi e
sotto tutti i profili messi in evidenza nell'ordinanza di rimessione.
In particolare la difesa, richiamando la giurisprudenza di questa Corte
e, più specificamente, la sentenza n. 123 del 1957, osserva che le
affermazioni contenute in quest'ultima decisione, con la quale fu
dichiarata l'illegittimità di un progetto di legge in tema di
enfiteusi approvato dall'Assemblea siciliana, sono pienamente idonee a
risolvere anche l'attuale questione di legittimità costituzionale. La
legge in esame, infatti, non si mantiene in quei limiti rigorosi che
possono giustificare una deroga al principio secondo il quale solo allo
Stato è consentito di legiferare in materia di diritto privato: a) a
parte la sussistenza di "particolari condizioni ambientali
economico-sociali" - sulla quale peraltro non è certo preclusa una
possibilità di indagine da parte di questa Corte -, è certo che una
legge la quale incide sul capitale di affranco attraverso la riduzione
dei canoni e del coefficiente di capitalizzazione non introduce una
disciplina temporanea, ma regola in maniera irreversibile effetti
giuridici definitivi, con l'esclusione della possibilità che ad essi,
cessata la regolamentazione temporanea, possa poi applicarsi la
legislazione statale; b) la legge, entrata in vigore il 5 luglio 1969,
si applica quanto meno ai canoni a partire dall'annata agraria 1965-66
se non addirittura a partire dall'annata 62-63, con una retroattività
illegittima - così come analogamente si riconobbe nella sentenza n.
123 del 1957 - perché alla Regione è preclusa la regolamentazione di
situazioni che trovano nella legislazione statale la loro disciplina
(nella specie, contenuta nel codice civile); c) i concedenti vengono
privati del beneficio previsto dall'art. 11 d.l.P.R. 114 del 1948, che
è da intendersi non solo come riferito alle disposizioni limitatrici
della proprietà fondiaria, ma anche come garanzia della conservazione
di efficacia delle enfiteusi rispetto a limitazioni del potere di
disposizione dei privati; garanzia che illegittimamente viene meno
quando si opera uno svuotamento del contenuto dell'enfiteusi.
La difesa del Lima Mancuso si sofferma poi ampiamente nella
dimostrazione della violazione dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione. A tal proposito si mette in evidenza che il calcolo del
canone in riferimento al classamento esistente al tempo del contratto
od al classamento aggiornato su richiesta del concedente non è
certamente idoneo a colmare quella dissociazione fra valore e canone
che venne riconosciuta da questa Corte come illegittima in occasione
del controllo di costituzionalità della legge statale n. 607 del 1966
(sent. n. 37 del 1969), giacché nella legge regionale resta ben fermo,
attraverso il richiamo al d.l.C.P.S. n. 356 del 1947, che la
determinazione della rendita avviene sempre in rapporto ai valori del
1939: di fronte alla qual constatazione il risibile aumento del 10 per
cento appare del tutto insufficiente a superare lo scarto di un quarto
di secolo fra il periodo di riferimento della valutazione e quello
della sua operatività.
La difesa, infine, porta la sua attenzione sulla circostanza che
nelle more del giudizio è entrata in vigore la nuova legge nazionale
18 dicembre 1970, n. 1138, recante "nuove norme in materia di
enfiteusi", ma esclude che sia venuta meno la rilevanza dell'attuale
questione, giacché la sopravvenuta disciplina statale si applica solo
dal 30 gennaio 1971 con la conseguenza che in Sicilia per le annate
agrarie anteriori a tale data deve pur sempre trovare applicazione
l'impugnata legge regionale.
In una memoria aggiunta dell'8 marzo 1972 la difesa del Lima
Mancuso ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, mettendo
soprattutto in evidenza: a) che la questione di legittimità
costituzionale, nonostante la sopravvenienza della legge statale n.
1138 del 1970, conserva la sua rilevanza, giacché la denunziata legge
regionale trova applicazione per i canoni enfiteutici, relativi alle
annate agrarie anteriori al 1971 e, in forza dell'art. 6, per la
decadenza dei benefici concessi dal d.l. 24 febbraio 1948, n. 114; b)
che la questione è certamente fondata, giacché la dissociazione fra
la determinazione dei canoni (e specialmente fra la determinazione del
capitale di affranco) ed il riferimento ai criteri di determinazione
dei redditi dominicali non è certo eliminata dalle irrisorie
conseguenze della rilevanza del classamento all'epoca della stipula del
contratto: sicché ricorrono nella specie le ragioni che la sentenza n.
37 del 1969 di questa Corte pose a fondamento della parziale
dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge statale n.
607 del 1966.
La difesa della Regione, nell'atto di costituzione del 13 marzo
1970 ed in una successiva memoria del 21 ottobre 1971, contesta i
motivi addotti nell'ordinanza di rimessione e sostiene che la
denunziata legge 2 luglio 1969, n. 20, rispetta i limiti di competenza
del legislatore regionale: emanata in presenza di peculiari e non
contestate situazioni locali, drammaticamente messe in evidenza nei
lavori preparatori, essa circoscrive la sua efficacia sia in relazione
ai fatti disciplinati sia in relazione al tempo. Su quest'ultimo punto
è certamente erroneo, ad avviso della difesa, il presupposto dal quale
muovono le censure di incostituzionalità, che, cioè, alla Regione
sarebbe consentito di disciplinare solo rapporti di durata che si
svolgono nel tempo senza esaurirsi in situazioni definitive: ed infatti
non solo non ha senso differenziare gli effetti di una legge secondo
che questa incida su un rapporto ovvero rispetto ad una situazione
definitiva, ma occorre anche rilevare che se quel presupposto fosse
esatto si dovrebbe arrivare all'assurdo di ritenere che gli effetti
prodotti medio tempore da una legge regionale dovrebbero sempre poter
essere caducati dalla successiva legge statale. Quanto alla tesi che
con la legge impugnata si sarebbe ridata efficacia in Sicilia ad una
normativa già ritenuta illegittima dalla Corte, la difesa osserva che
con la legge regionale n. 20 del 1969 si sono introdotte rilevanti
modifiche alla legge statale n. 607 del 1966, con una disciplina che
è ben diversa da quella colpita dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale e che, appunto per tale diversità, non incorre nella
violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost.: la delimitazione massima
dei canoni è fatta non sulla base del reddito dominicale riferito alla
qualifica catastale del 1939, sibbene sulla base di tale reddito
secondo la consistenza catastale al momento della stipula dell'atto,
aumentata e rivalutata. Né fondate, ad avviso della Regione, sono le
altre censure rivote alla legge: non si determina alcun contrasto con
le norme statali a favore della proprietà contadina, perché se il
concedente ottiene la devoluzione del fondo o ne viene in possesso a
seguito della rinuncia dell'enfiteuta non vi è alcuna ragione di
mantenere il privilegio che, ai fini della limitazione dello scorporo,
è previsto dall'art. 11 del d.l.P.R. n. 114 del 1948 per una
superficie pari a quella dei terreni ceduti in enfiteusi; né si può
parlare di illegittima retroattività della legge, perché non è vero
che le leggi regionali debbano disporre solo per l'avvenire. Ad ogni
modo - così conclude la difesa - quest'ultimo preteso motivo di
illegittimità svuota di contenuto l'eccezione generale di competenza,
non essendo da solo idoneo a provocare la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'intera legge.
Anche la difesa della Regione svolge alcune considerazioni in
ordine alla sopravvenuta legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138, che,
integrando l'art. 1 della legge n. 607 del 1966, ha determinato la
misura dei canoni, per le enfiteusi costituite dopo il 28 ottobre 1941,
secondo la qualifica e la classe del fondo al momento della
costituzione del rapporto. A suo avviso la nuova legge toglie ogni
dubbio sulla infondatezza delle attuali questioni e, inserendosi nella
legge n. 607 del 1966 ed eliminando con ciò la reviviscenza della
preesistente normativa di diritto comune, concorre a creare una
completa disciplina della materia, nell'ambito della quale la legge
regionale realizza un adattamento alle particolari condizioni locali
compatibile con la legislazione statale e perciò non soggetta a limite
temporale.
3. - Con altre cinque ordinanze (nn. 273, 274 e 275 del 1970, nn.
317 e 318 del 1971) il tribunale di Palermo, in termini analoghi a
quelli esposti nell'ordinanza emessa nel procedimento Lima
Mancuso-Ippolito, ha proposto le stesse questioni di legittimità
costituzionale. Innanzi alla Corte nessuna delle parti si è
costituita.
4. - La legge regionale 2 luglio 1969, n. 20, è stata impugnata,
specificamente con riguardo agli artt. 1, 2 e 7, anche da sette
ordinanze del tribunale di Caltanissetta (ord. nn. 45-51 del 1970),
pronunciate nel corso di altrettante controversie aventi ad oggetto la
determinazione delle quote di indennità di esproprio, promosse dal
sig. Pietro Tonelli contro suoi enfiteuti. La relativa questione di
legittimità costituzionale è stata sollevata solo in riferimento
all'art. 14 dello Statuto, a proposito del quale il tribunale,
richiamata particolarmente la sentenza n. 109 del 1957, osserva che, se
è vero che la legge de qua è stata emanata in vista di particolari
situazioni contingenti e con una vigenza temporanea, ciò non basta a
far ritenere rispettata la competenza statutaria: la Regione, infatti,
ha dettato norme in sostituzione di quelle della legge statale n. 607
del 1966 dichiarate dalla Corte costituzionale illegittime, e la
valutazione delle particolari circostanze giustificative del
provvedimento e della sua temporaneità deve essere demandata al
giudice costituzionale.
Innanzi a questa Corte si è costituito, nel solo procedimento
contro Arcangelo Falzone, il sig. Pietro Tonelli, il quale chiede che
venga dichiarata l'illegittimità delle disposizioni denunziate, sia in
riferimento all'art. 14 dello Statuto reg.sic. sia in riferimento
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Nell'atto di costituzione del 14 settembre 1970 la difesa del
Tonelli, dopo essersi doluta che l'ordinanza non abbia denunziato anche
il vizio di legittimità costituzionale derivante dalla violazione
dell'art. 42 Cost., richiama i principi affermati nella giurisprudenza
costituzionale ed osserva che l'art. 1 della legge de qua, che
nell'intenzione del legislatore regionale avrebbe dovuto apprestare una
giustificazione del suo intervento, contiene soltanto una dichiarazione
programmatica priva di effettivo contenuto. La generica affermazione di
particolari condizioni ambientali non vale a legittimare un'invasione
della competenza legislativa dello Stato, né potrebbe dirsi che la
Regione si sia limitata a recepire, sia pure con aggiunte e modifiche,
la legge n.607 del 1966, giacché questa era stata annullata con la
sentenza n. 37 del 1969. Quanto al limite apposto dall'art. 8 in
previsione di una futura legge statale, la difesa osserva che una
disciplina statale certamente già esisteva ed era quella del codice
civile. La difesa si sofferma poi ampiamente nella dimostrazione
concernente la violazione dell'articolo 42, terzo comma, della
Costituzione.
5. - Anche il pretore di Lentini - ord. 25 marzo 1970, emessa in un
procedimento per affrancazione promosso dagli enfiteuti Francesco
Barchitta e Liberata Granata contro il concedente Pasquale Cutore
Recupero - denunzia l'intera legge regionale n. 20 del 1969 per
incompetenza della Regione a legiferare in materia di enfiteusi con una
disciplina dalla quale possono scaturire effetti definitivi
(eventualmente in contrasto con quelli che potrebbero scaturire
dall'applicazione della legislazione statale e, quindi, in violazione
anche dell'art. 3 Cost.) e con norme che, ridando efficacia ad una
regolamentazione annullata dalla Corte costituzionale, interferiscono
con quelle statali e contrastano con l'art. 42, terzo comma, della
Costituzione.
Innanzi a questa Corte si è costituito il sig. Cutore Recupero il
quale (atto di deduzioni del 18 maggio 1970 e memoria del 23 ottobre
1971), premesso che la questione è rilevante nonostante la
sopravvenuta legge statale n. 1138 del 1970 che non ha effetto
retroattivo, illustra ampiamente, con numerosi richiami alla
giurisprudenza costituzionale, i vizi di illegittimità dell'impugnata
legge regionale. In particolare la difesa del Cutore osserva che la
disciplina introdotta dal legislatore siciliano non è neppure coerente
con le ragioni addotte a giustificazione dell'intervento, giacché se
l'esigenza da soddisfare era quella di non gravare gli enfiteuti con
annualità arretrate la soluzione non doveva essere quella di
consentire, a prezzo irrisorio, l'affrancazione, che costituisce fatto
estintivo ed irreversibile; osserva, ancora, che le modalità di
determinazione autoritaria del canone, col riferimento ai valori medi
del 1939 con la sola rivalutazione del 1947, determinano, nonostante
l'irrisorio aumento del 10 per cento, una sicura violazione dell'art.
42, terzo comma, Cost.; conclude, infine, richiamando il principio
secondo il quale alla Regione è inibito di regolare retroattivamente
situazioni già disciplinate da una legge statale e, nella specie, già
consolidate a favore dei concedenti. In una ulteriore memoria,
depositata il 6 giugno 1972, la difesa del Cutore Recupero svolge
ulteriori considerazioni, riferite anche alla legge statale, a sostegno
delle proprie tesi.
6. - Altre denuncie di incostituzionalità della stessa legge
regionale sono state proposte dal tribunale di Agrigento (ordinanza n.
198 del 1970) in un procedimento avente ad oggetto la devoluzione di un
fondo enfiteutico e dal pretore di Caltanissetta (ord. n. 205 del 1970)
in un procedimento avente ad oggetto il pagamento di canoni
enfiteutici. In entrambe le ordinanze si prospettano i due vizi di
legittimità costituzionale derivanti dall'incompetenza della Regione e
dalla violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost. in termini pressoché
analoghi a quelli prospettati nelle altre ordinanze. Va tuttavia
rilevato che il tribunale di Agrigento aggiunge la considerazione che
l'enfiteusi presenta un aspetto unitario su tutto il territorio
nazionale, sicché non può obiettivamente ritenersi che in Sicilia
esistessero situazioni particolari idonee a giustificare l'intervento
del legislatore regionale; e denunzia altresì, sempre "in relazione
all'inadeguatezza del canone", un'ulteriore violazione del diritto del
concedente discendente dall'assoggettamento dell'azione, secondo quanto
dispone l'art. 5, ad una condizione di proponibilità costituita dalla
preliminare devoluzione a commissioni comunali della cognizione della
materia al fine di un tentativo di conciliazione.
Ad avviso del pretore di Troina (ord. n. 212 del 1970), infine, il
legislatore regionale ha rispettato i limiti della sua competenza
giacché la legge in esame è stata emanata per far fronte a
particolari condizioni ambientali della Sicilia, ha dettato una
disciplina sicuramente temporanea e, per quanto riguarda la
determinazione della misura del canone ha introdotto delle innovazioni
idonee ad evitare quel vizio di costituzionalità che la Corte ebbe a
riscontrare nella legge statale del 1966. Non appare infondata, invece,
la questione che investe il solo art. 4 per l'efficacia retroattiva che
questo conferisce a norme regolatrici di situazioni già disciplinate
dalla legislazione statale.
7. - Nell'udienza pubblica le parti costituite hanno ampiamente
illustrato le rispettive tesi e conclusioni. In particolare la difesa
della Regione ha preliminarmente insistito sulle conseguenze che in
ordine alle questioni di legittimità costituzionale concernenti la
denunziata legge regionale sono da riconnettersi alla sopravvenuta
legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138, mentre la difesa del sig.
Tonelli ha eccepito l'inammissibilità della questione sollevata dal
tribunale di Caltanissetta, sostenendo che, dato l'oggetto del giudizio
a quo, sarebbero inapplicabili le norme impugnate. Considerato in diritto :
1. - Tutte le questioni proposte dalle ordinanze indicate in
epigrafe hanno ad oggetto la legge della Regione siciliana 2 luglio
1969, n. 20, concernente l'"applicazione in Sicilia della legge
nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfitensi
e prestazioni fondiarie perpetue". I relativi giudizi, congiuntamente
discussi nell'udienza pubblica, possono essere pertanto riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Dai provvedimenti di rimessione, valutati nel loro complesso,
risulta che l'indicata legge regionale è stata denunziata, nella sua
totalità o in singole disposizioni, in riferimento all'art. 14 lett. a
dello Statuto della Regione siciliana (1. cost. 26 febbraio 1948, n.
2): essa, infatti, disciplinando in un certo modo i rapporti
intersubiettivi privati considerati dalla legge nazionale n. 607 del
1966 e costituiti dopo il 28 ottobre 1941 (rapporti ai quali l'art. 1
di tale legge non era più applicabile dopo la sentenza n. 37 del 1969
di questa Corte), sarebbe incorsa in un eccesso rispetto alla
competenza in materia di agricoltura attribuita alla Regione dalla
norma costituzionale di raffronto. Altre censure, invece, riguardano
specifiche disposizioni della legge relative alla determinazione
dell'ammontare massimo dei canoni, delle prestazioni annuali e del
capitale di affranco e vengono proposte in riferimento all'art. 42,
terzo comma, della Costituzione.
3. - Prima di affrontare il merito delle questioni occorre valutare
- secondo quanto esplicitamente richiede la difesa della Regione - se
la sopravvenuta legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138, che ha
disciplinato la stessa materia, possa esplicare un qualche effetto sul
presente giudizio. La Corte - pur dovendo riconoscere, come è ovvio,
che ai giudici che hanno proposto le attuali questioni spetterà di
decidere in ordine all'individuazione delle norme applicabili alle
controversie al loro esame - ritiene che sia sufficiente, ai fini del
controllo sulla rilevanza delle questioni, la constatazione che da
nessuna delle disposizioni della nuova legge statale risulta che le
norme da essa dettate per la determinazione dei canoni siano
applicabili anche a quelli già scaduti prima della sua entrata in
vigore: né, d'altra parte, dall'art. 9 dell'impugnata legge regionale,
in forza del quale questa si sarebbe applicata fino all'emanazione di
una legge statale sulla stessa materia, si può dedurre che,
sopravvenuta quest'ultima, la normativa regionale si sia caducata ex
tunc.
4. - Dev'essere altresì respinta l'eccezione di irrilevanza
proposta dalla difesa di Pietro Tonelli sotto il profilo che,
controvertendosi nel giudizio a quo intorno alla determinazione delle
quote di ripartizione dell'indennità di esproprio del fondo, non
sarebbero nella specie applicabili le disposizioni contenute nella
legge denunziata. In verità l'ordinanza di rimessione, partendo
dall'esplicito presupposto che fra le parti si controverte in ordine
all'applicabilità delle norme del codice civile ovvero della legge
regionale sul calcolo del capitale di affranco come base per il riparto
della predetta indennità, offre una sufficiente e coerente motivazione
della rilevanza della proposta questione di legittimità
costituzionale.
5. - Secondo l'ordine logico nel quale le attuali questioni vanno
collocate, occorre anzitutto decidere se la competenza della Regione
siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. a St.) giustifichi
una legge, quale è quella in esame, che in quasi tutte le sue
disposizioni disciplina rapporti intersoggettivi di indubbia natura
privatistica.
La Corte ricorda che la sua costante giurisprudenza ha affermato,
in via di principio, che la regolamentazione di siffatti rapporti
appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa
sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere
salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera
collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare norme in
proposito: e tale affermazione è stata fatta e ribadita anche in
riferimento allo Statuto siciliano, ancorché questo soltanto in tema
di industria e commercio (art. 14, lett. d) esplicitamente escluda la
disciplina dei rapporti privati.
Vero è, peraltro, che con numerose pronunzie, pur ribadendosi la
piena validità di quel principio, era stato in passato riconosciuto
che le Regioni, in presenza di eccezionali situazioni locali ed in
vista della soddisfazione di pubblici interessi inerenti alle materie
di loro competenza, potessero legiferare in tema di diritto privato
purché con norme temporanee ed in armonia con i criteri informatori
della legislazione statale. La Corte ritiene ora di dover riesaminare
il problema del fondamento costituzionale di siffatta competenza,
eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale innanzi
ricordato, e ciò anche alla luce dell'intervenuta realizzazione
dell'intero ordinamento regionale, della nuova e più vasta
problematica alla quale questo ha dato vita e della avvertita esigenza
di una demarcazione quanto più possibile chiara ed inequivoca fra
competenze statali e competenze regionali.
In quest'ordine d'idee è da rilevare anzitutto che per il tema qui
in esame non sussistono motivi che possano consentire una
discriminazione fra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie
(salvo, per le prime, il caso - quale quello esaminato e deciso con la
sent. n. 35 del 1972 - dell'esistenza di puntuali norme statutarie,
attributive di specifiche competenze): sicché occorrerebbe ammettere
che tutte le Regioni, nelle materie ad esse assegnate, abbiano potestà
di legiferare, in presenza di situazioni eccezionali e sia pur nei
limiti innanzi ricordati, su rapporti privatistici. Ma di fronte aI
generalizzarsi di questo tipo di competenza, all'indubbia difficoltà
di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza
di eccezionali situazioni locali, all'estrema elasticità del limite
della temporaneità, con l'inevitabile conseguenza che ciascuna Regione
potrebbe dettare un regime differenziato (giacché la diversità dei
fatti sociali regionalmente localizzati sarebbe, ad un tempo,
giustificazione della potestà legislativa e della varietà delle
singole discipline), di fronte a tutto ciò è lecito immaginare che la
competenza dello Stato a legiferare in tema di diritto privato
inevitabilmente finirebbe col trasformarsi in competenza a porre solo
principi fondamentali, mentre per converso la competenza regionale, da
eccezionale e temporaneamente derogatoria, tenderebbe ad
istituzionalizzarsi in un tipo di competenza concorrente. E con ciò si
rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso
spetta la legislazione privatistica; principio che tradotto in termini
diversi significa, e non può non significare che il diritto privato
costituisce una materia a sé stante e non compresa, quindi, nelle
varie materie che Statuti e Costituzione in vari gradi e con vari
limiti attribuiscono alle potestà regionali.
Le considerazioni fin qui esposte inducono la Corte a portare alle
sue logiche e coerenti conseguenze la premessa dell'esclusiva
appartenenza allo Stato della potestà legislativa di diritto privato
ed a riconoscere che risulta con essa inconciliabile una sia pur
settoriale ed eccezionale competenza regionale. Tale inconciliabilità
deriva dai principi che presiedono alla distinzione fra la sfera di
attribuzioni statali e la sfera di attribuzioni regionali e dalla
inderogabilità delle competenze costituzionali. Sul primo punto giova
ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente
affermato - e di recente ha sostanzialmente ribadito nelle pronuncie
concernenti alcuni decreti delegati di trasferimento di funzioni alle
Regioni ordinarie - che, una volta individuato con criteri obiettivi il
contenuto delle singole materie assegnate alle Regioni, la connessione
teleologica con la cura degli interessi pubblicistici ad esse inerenti
non giustifica un ampliamento della competenza fino a comprendervi
materie o settori obiettivamente diversi: ed il diritto privato, come
si è detto, è materia ben definita e non già coacervo di materie che
possano essere distinte secondo la varia natura dei rapporti
disciplinati e, eventualmente, dei fini che di volta in volta la
disciplina legislativa vuol mediatamente soddisfare. Sul secondo punto,
una attenta considerazione del vigente sistema costituzionale induce
alla sicura conclusione che, in difetto di puntuali disposizioni
costituzionali che lo consentano (quale è quella dell'art. 76, secondo
comma, Cost.), l'eccezionalità delle situazioni non giustifica il
radicarsi di competenze extra ordinem o il trasferimento di competenze
da un soggetto ad altro soggetto: il che, se è vero a proposito di
ripartizione di attribuzioni fra organi dello stesso ente (come la
Corte affermò con sent. n. 50 del 1959), a fortiori vale quando le
sfere di competenza costituzionalmente definite facciano capo ad enti
diversi, quali sono lo Stato e le Regioni.
È ovvio che pervenendosi a queste conclusioni - imposte, giova
ripeterlo, dal rispetto di fondamentali principi - non si preclude la
possibilità di far fronte ad eccezionali situazioni locali. Se a
questo scopo non sono sufficienti interventi di tipo pubblicistico (per
i quali le Regioni, nelle materie ad esse assegnate, dispongono di
adeguati poteri) e se sono necessarie misure legislative che incidano
su rapporti intersoggettivi privati, sarà lo Stato ad adottarle
nell'esercizio della sua competenza, giacché solo allo Stato spetta di
valutare, pur nel quadro della fondamentale unità della disciplina
privatistica, la sussistenza di situazioni locali che giustifichino un
regime razionalmente diversificato. Né le Regioni sono costrette ad un
ruolo meramente passivo, disponendo esse di un rilevante potere di
iniziativa legislativa (cfr. art. 121, secondo comma, Cost. e, per
quanto specificamente riguarda la Sicilia, art. 18 St.) e, quindi, di
uno strumento idoneo a promuovere l'intervento del Parlamento
nazionale.
6. - Risultando, per gli esposti motivi, che la Regione siciliana
non ha potestà legislativa sui rapporti contemplati e regolati dalla
legge 2 luglio 1969, n. 20, questa deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 14, lett. a,
dello Statuto. Si deve eccettuare il solo art. 6 che, nel comminare in
alcune ipotesi la decadenza del concedente dai benefici previsti dal
d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, assume a presupposto di tale
decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto
le vicende di questo e contiene, invece, una disposizione chiaramente
attinente a materia di diritto pubblico.
7. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt.
1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 della legge denunziata rende superfluo accertare
se le disposizioni concernenti la determinazione della misura dei
canoni incorrano nella violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost. per
aver ridotto il corrispettivo ad un limite massimo che si assume essere
del tutto irrisorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5,
7 ed 8 della legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, relativa
alla " applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n.
607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie
perpetue".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte