Sentenza n. 154/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/1973 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 348Codice di procedura penale
- art. 465Codice di procedura penale
- art. 3Codice di procedura penale
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
392, 304 bis, 348, ultima parte, 462, primo comma, n. 3, 463, primo
comma, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 settembre 1971 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Mazzucato Paolo ed altri, iscritta
al n. 435 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972;
2) ordinanza emessa il 16 maggio 1972 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Simonelli Sergio ed altro, iscritta al
n. 252 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;
3) ordinanza emessa il 27 giugno 1972 dal tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Viterbi Mario ed altro, iscritta al n.
292 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;
4) ordinanza emessa il 19 giugno 1972 dal tribunale di San Remo nel
procedimento penale a carico di Viale Francesco ed altri, iscritta al
n. 308 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;
5) ordinanza emessa il 13 novembre 1972 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Morelli Fernando ed altri, iscritta al
n. 84 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.
Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza 28 settembre 1971 del tribunale di Venezia, si
è posta questione di legittimità costituzionale degli artt. 348,
ultima parte, e 465, secondo comma, del codice di procedura penale,
secondo cui, mentre (art. 348) è vietata la testimonianza di imputati
dello stesso reato o di reato connesso (anche se prosciolti o
condannati, salvo che il proscioglimento sia stato pronunciato per non
avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), si consente
tuttavia (articolo 465) la lettura in dibattimento dei rispettivi
verbali di interrogatorio in istruttoria, il che impedirebbe il
controllo diretto e personale del teste ed escluderebbe il
contraddittorio su quanto potrebbe costituire prova a favore di quel
coimputato nei cui confronti si svolga il giudizio dibattimentale. Ne
risulterebbe, quindi, violazione del diritto di difesa, tutelato
dall'art. 24 della Costituzione.
L'Avvocatura di Stato si è costituita in giudizio, ma fuori
termine perché oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione
dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale.
2. - Con ordinanza 27 giugno 1972 del tribunale di Torino è stata
proposta sostanzialmente la stessa questione, indicando come in
violazione dell'art. 24 Cost. il solo art. 465, secondo comma, del
codice di procedura penale.
3. - Con ordinanza 16 maggio 1972, il tribunale di Roma, nel
procedimento a carico di Simonelli Sergio e Zammatario Orazio, imputati
di favoreggiamento alla prostituzione di Renzi Rosa e Nastri Iliana,
dopo avere dato atto che queste, assunte come testimoni in istruttoria
dal Procuratore della Repubblica e citate a comparire in dibattimento,
erano risultate irreperibili ed era altresì necessario ordinare la
lettura delle rispettive deposizioni, ai sensi dell'art. 462, n. 3,
cod. proc. pen., perché indispensabili all'accertamento dei fatti, ha
prospettato la presunta violazione dell'art. 24 Cost. per effetto del
citato articolo, nella parte in cui consente che il giudice, nel caso
di irreperibilità del teste, assunto in istruttoria, ordini la lettura
in dibattimento delle sue deposizioni, anche in assenza delle parti.
Il tribunale osserva al riguardo che con la sentenza n. 63 del 1972
la Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione
concernente l'esclusione della difesa dell'imputato dall'assistenza
all'assunzione delle prove testimoniali in istruttoria sancita
dall'art. 304 bis c.p.p., avrebbe essenzialmente motivato tale
pronunzia con riferimento alla ripetibilità delle prove stesse in
dibattimento, cioè nella pienezza del contraddittorio, e con la
conseguente e sclusione di una effettiva lesione del diritto di difesa.
La successiva sentenza n. 64 del 1972 avrebbe ribadito tali concetti
col ritenere illegittima l'esclusione del difensore dell'imputato
dall'assistenza all'interrogatorio dei testi assunti a futura memoria,
appunto in relazione alla prevista irripetibilità del mezzo
istruttorio. Secondo il giudice a quo, dalle citate sentenze dovrebbe
desumersi il principio che una lesione del diritto di difesa sarebbe
quindi configurabile tutte le volte che non sia possibile ripetere
l'assunzione in dibattimento del mezzo istruttorio.
Tutto ciò premesso, secondo il giudice a quo, sarebbe necessario
riconsiderare il più ampio problema della legittimità costituzionale
dell'art. 304 bis c.p.p. sempre in relazione all'art. 24 Cost., tenendo
conto che la ripetibilità in dibattimento delle prove testimoniali
assunte in istruttoria non sarebbe un elemento sempre prevedibile, ma
soltanto accertabile a posteriori, e non sarebbe quindi idoneo "a
costituire lo strumento ermeneutico cui ancorare il giudizio sulla
legittimità di una norma processuale volta invece a disciplinare
un'attività destinata a ripercuotersi sui futuri svolgimenti del
procedimento".
Pertanto, secondo il tribunale, la Corte dovrebbe, in via
principale, riesaminare la detta questione di carattere generale, già
dichiarata non fondata con la sentenza n. 63 del 1972, e, soltanto in
via subordinata, passare all'esame della prospettata questione di
legittimità dell'art. 462, n. 3, del codice di procedura penale.
4. - Con ordinanza 19 giugno 1972, emessa nel procedimento penale a
carico di Viale Francesco, Goya Paride ed altri, imputati di
concussione, il tribunale di San Remo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 462, n. 3, c.p.p. sostanzialmente
per gli stessi motivi esposti nell'ordinanza del tribunale di Roma
sopra riferiti, estendendo peraltro l'impugnazione anche all'art. 463,
primo comma, c.p.p., in quanto consente la lettura in dibattimento dei
verbali dei confronti compiuti dal giudice, dal pubblico ministero e
dagli ufficiali di polizia giudiziaria. Il Goya si è costituito fuori
termine.
5. - Con ordinanza 13 novembre 1972, emessa nel procedimento penale
a carico di Morelli Fernando e altri, imputati di omicidio colposo in
danno dell'operaio Sardellini Rolando, deceduto per infortunio sul
lavoro, il tribunale di Roma ha sollevato questione analoga a quelle
sollevate con l'ordinanza dello stesso tribunale in data 16 maggio 1972
sopra richiamata.
Il giudice a quo, in questa occasione determinata dalla circostanza
che un teste citato in dibattimento era risultato emigrato in Germania,
pone particolarmente l'accento sulla considerazione che il regime delle
letture previsto dall'art. 462, n. 3, c.p.p. muoverebbe proprio dalla
intenzione del legislatore di ovviare in qualche modo alla sopravvenuta
irripetibilità della formazione della prova il che evidenzierebbe
maggiormente il contrasto di tale regime con i criteri sanciti nelle
sentenze nn. 63 e 64 del 1972 della Corte, tanto più che l'ipotesi
delle testimonianze a futura memoria, già esaminata dalla Corte, e
delle testimonianze da leggere in dibattimento ai sensi della norma
impugnata, si differenzierebbero, in sostanza, solo per quanto riguarda
la prevedibilità della impossibilità della ripetizione in
dibattimento dell'atto istruttorio, che nel secondo caso sarebbe
appunto esclusa.
Anche in questo caso il tribunale prospetta l'opportunità di un
"ampliamento dei margini dell'indagine" suggerito dalla "ambiguità"
del concetto di ripetibilità della prova, rilevando in particolare che
l'essersi già svolta un'attività conoscitiva istruttoria, condotta,
oltre tutto, col metodo inquisitorio, si riverserebbe sulla ripetizione
della stessa, potendola condizionare. E ciò oltre al fatto che
subordinare la legittimità dell'acquisizione della prova alla
possibilità di ripetere la stessa in un momento successivo,
implicherebbe un necessario spostamento nel tempo della verifica della
legittimità stessa, che diverrebbe quindi aleatoria. Onde la Corte
dovrebbe riesaminare la questione di legittimità dell'art. 304 bis
c.p.p. cui dovrebbe aggiungersi analoga questione per quanto riguarda
l'art. 392 dello stesso codice, in quanto richiama l'art. 304 bis
citato. Considerato in diritto :
1. - Le cinque ordinanze, elencate nella precedente esposizione di
fatto, sottopongono questioni che, pur in relazione a distinte
fattispecie legali, sono riconducibili ad uno stesso tema: legittimità
della lettura in dibattimento di atti processuali pregressi
(deposizioni testimoniali rese in istruttoria, interrogatori di già
coimputati dello stesso reato o di reato connesso).
Pertanto, la Corte ritiene opportuno disporre la riunione dei
giudizi, per definirli con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze del tribunale di Roma, (rispettivamente del
16 maggio e del 13 novembre 1972) viene anzitutto prospettata
l'illegittimità dell'art. 304 bis del codice di procedura penale
nonché del seguente art. 392 che lo richiama.
Si assume in proposito che, soltanto ove fosse superata, con
riconoscimento di illegittimità, la norma dell'art. 304 bis, che
esclude in istruttoria l'intervento del difensore alla escussione delle
prove testimoniali, la lettura in dibattimento, nei casi indicati
nell'art. 462, n. 3, delle deposizioni rese in precedenza, potrebbe
essere diversamente considerata nelle conseguenze in relazione a nuovi
criteri. Donde la necessità di premettere l'esame della legittimità
dell'art. 304 bis (e conseguentemente dell'art. 392).
La questione non è fondata.
Questa Corte, con sentenza n. 63 del 1972, ha riconosciuto la
legittimità dell'art. 304 bis e, con la successiva sentenza n. 64, ha
statuito, ma solo per il particolare caso degli esami a futura memoria,
la illegittimità della esclusione del difensore.
I contrari motivi, ora addotti nelle ordinanze, non sono validi per
giustificare una modifica della citata decisione numero 63.
Il presupposto, in questa delineato, della ripetibilità in
dibattimento degli atti assunti in istruttoria (a parte che, nel
contesto della sentenza, non risulta unico motivo della decisione)
riguarda la normalità e generalità dei casi nei quali la presenza in
dibattimento dei testi citati sia, come di regola, ordinariamente
prevedibile e prevista, secondo il naturale svolgimento della procedura
(eccettuati i casi di esame a futura memoria) ed anche assicurata con
mezzi coattivi. La ripetibilità, così intesa, risulta, quindi, di per
sé, motivo condizionante la legittimità della norma.
L'ipotesi di irripetibilità, verificatasi successivamente per
ostacoli obiettivi ed eccezionali postumi, è stata considerata
separatamente dalla legge ed assistita da mezzi sussidiari di indagine,
come sarà esaminato al numero seguente. Resta ferma la validità del
principio e del sistema, che, già vagliati dalla Corte, vanno
ribaditi, sia nei riguardi dell'art. 304 bis, sia nei riguardi del
connesso art. 392.
3. - Le predette due ordinanze del tribunale di Roma e l'ordinanza,
indicata in narrativa, del tribunale di San Remo, pongono questione di
legittimità dell'art. 462, n. 3, cod. proc. pen. in quanto consente
la lettura in dibattimento delle deposizioni testimoniali rese in
istruttoria, quando risulti che il teste sia morto, assente dalla
Repubblica, irreperibile o divenuto inabile a deporre.
L'illegittimità, in rapporto alla norma di raffronto dell'art. 24
Cost., consisterebbe in ciò che detta lettura è consentita, a
prescindere dal consenso delle parti interessate.
La questione non è fondata.
Il consenso delle parti private è giustificato nella ipotesi di
cui al n. 1 dello stesso articolo, quando i testimoni di cui sia
ordinata la citazione non siano comparsi per motivi diversi da quelli
elencati nel n. 3.
Nella prima ipotesi, le parti sono messe in condizioni di scegliere
tra l'alternativa di pretendere la presenza personale del teste ovvero
rinunciarvi, rimettendosi alla lettura della precedente deposizione.
Invece, nella seconda ipotesi, la possibilità di intervento
personale è esclusa. Il ricorso alla lettura appartiene, allora,
all'esercizio dei poteri del giudice, onde pervenire a
quell'accertamento di verità, che rientra nel quadro finalistico del
procedimento penale (artt. 299 e 457 cod. proc. pen.).
È dovere del giudice dibattimentale che, in genere, le risultanze
processuali, acquisite regolarmente agli atti, non restino celate e
sottratte al pubblico esame per una complessiva valutazione di tutte le
emergenze di causa, che tocchino, a sfavore od a favore, la posizione
degli imputati e delle parti offese. Valutazione, che sarà, in
definitiva, "libera" da parte del giudice (art. 158 cod. proc. pen.),
intesa questa libertà non come arbitrio, ma come motivato
convincimento sulla attendibilità dei risultati e sulla formazione del
mezzo istruttorio, tenuto conto delle deduzioni delle parti, alle quali
non è negato in dibattimento l'esercizio della difesa in funzione
della particolare tipologia dell'atto scritto.
Per uguali motivi, la questione va riconosciuta non fondata anche
per quanto riguarda l'estensione in tema di confronti (art. 463, primo
comma, cod. proc. pen.) dedotta con l'ordinanza del tribunale di San
Remo.
4. - Con l'ordinanza del tribunale di Venezia si deduce che gli
artt. 348, ultimo comma, e 465, ultimo comma, cod. proc. pen.
contrasterebbero con l'art. 24 Cost. perché, mentre l'art. 348 vieta
la testimonianza di imputati dello stesso reato o di reato connesso,
anche se prosciolti o condannati (salvo se prosciolti per non avere
commesso il fatto o perché il fatto non sussiste), viceversa l'art.
465 consente, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento dei
rispettivi interrogatori.
Con ordinanza del tribunale di Torino, viene proposta la stessa
questione, restringendo la norma, prospettata come illegittima, a
quella dell'art. 465.
La questione non è fondata.
È razionale che il soggetto, che abbia reso, a suo tempo,
interrogatorio in qualità di coimputato, non possa essere
successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone
sugli stessi fatti. Ciò perché il timore di incorrere in
pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità, finirebbe
col togliere attendibilità alla sua deposizione.
Invece, la semplice lettura del verbale d'interrogatorio del
coimputato rientra nel quadro delineato nel numero precedente e
caratterizzato dalla esigenza di esteriorizzare gli elementi di esame
acquisiti, onde possano in sé essere vagliati criticamente dalle parti
e dal giudice recepiti ed utilizzati, nella misura che il giudice
reputerà, come mezzi di valutazione complementare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 bis cod. proc. pen. e del correlativo art. 392 dello
stesso codice: questione sollevata con le ordinanze 16 maggio e 13
novembre 1972 del tribunale di Roma, in riferimento all'art. 24 Cost.;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 462, n. 3, cod. proc. pen., sollevata con le cennate
ordinanze del tribunale di Roma e con l'ordinanza 19 giugno 1972 del
tribunale di San Remo, in riferimento all'art. 24 Cost.;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con la citata ordinanza del tribunale di San
Remo, dell'art. 463, primo comma, cod. proc. pen., in riferimento
all'art. 24 Cost.;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 348, ultimo comma, cod. proc. pen., sollevata dal tribunale
di Venezia con ordinanza 28 settembre 1971, in riferimento all'art. 24
Cost.;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 465, secondo comma, cod. proc. pen., sollevata con la
predetta ordinanza del tribunale di Venezia e con ordinanza 27 giugno
1972 del tribunale di Torino, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte