Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1998 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico

delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti

civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4

marzo 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

sul ricorso proposto da Tossani Sandro ed altra contro il Ministero

delle pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 597 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dagli eredi

testamentari di una dipendente del Ministero della pubblica

istruzione, deceduta in servizio, al fine di ottenere la

corresponsione dell'indennità di buonuscita da questa maturata per

effetto dell'espletata attività di insegnante - il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 4

marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, là

dove non prevede che il dipendente statale possa disporre per

testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui il

medesimo deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la

denunciata disposizione indica come beneficiari dell'indennità

stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i

fratelli e le sorelle);

che - affermata la natura retributiva con funzione previdenziale

dell'indennità reclamata, costituente un diritto del lavoratore

conseguito durante la prestazione lavorativa, di cui è frutto -

osserva il rimettente come la limitazione contenuta nella norma

censurata si ponga in contrasto: a) con l'art. 36 della Costituzione,

poiché impedisce al lavoratore di disporre di quanto gli viene

riconosciuto quale conseguenza dell'attività lavorativa; b) con

l'art. 3 della Costituzione, poiché la specifica esclusione della

facoltà di disporre per testamento di tali somme crea un

ingiustificato trattamento differenziato in danno di una categoria di

cittadini, negando a persone facenti parte del nucleo familiare

latamente inteso di potere, con la riscossione dell'indennità,

affrontare difficoltà immediate connesse al venir meno, per morte,

di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.

Considerato che, con sentenza n. 106/1996 (ignorata dal

rimettente), questa Corte - rilevato, in termini generali, come la

deroga alle regole della successione mortis causa possa trovare

razionale fondamento solo nella concorrente funzione previdenziale

dell'indennità di buonuscita, atteso che destinatarie di questa

vengono indicate persone nei cui confronti il dipendente deceduto

aveva obblighi alimentari; laddove, in assenza di tali soggetti,

perde qualunque rilevanza la funzione previdenziale, espandendosi in

tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa -

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del

principio di ragionevolezza e parità di trattamento, dell'art. 5,

primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, "nella parte in

cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate,

l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per

testamento o, in mancanza, per legge";

che, essendo stata la norma de qua così depurata dai denunciati

vizi d'incostituzionalità nel senso auspicato dal TAR rimettente, la

questione da questo sollevata deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme

sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e

militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte