Sentenza n. 155/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3r.d.l. 582/1915
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l.
29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione
delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13
gennaio 1915, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1975 dal
tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra la società
Farina Elio e C. ed il Comune di Sora, iscritta al n. 342 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 249 del 17 settembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 14 maggio 1975 emessa nel procedimento
civile vertente tra la società Elio Farina e C. ed il Comune di Sora
il tribunale di Cassino ha sollevato, in riferimento agli artt. 42 e 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 (contenente norme per
regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite
dal terremoto del 13 gennaio 1915).
Ha premesso che:
- con decreto del 24 settembre 1969 il Prefetto della Provincia di
Frosinone aveva pronunciato l'espropriazione di mq. 506 di terreno di
proprietà della detta società e sito in Sora "occorsi per
l'attuazione delle opere relative al piano regolatore e per
l'ampliamento della città di Sora, in dipendenza del terremoto 13
gennaio 1915" ed aveva determinato la relativa indennità in lire
12.650;
- che la società aveva proposto rituale opposizione alla stima ed
il convenuto Comune di Sora, ente espropriante, aveva impugnato la
domanda chiedendone il rigetto;
- e che nel contraddittorio delle parti, il consulente tecnico di
ufficio, all'uopo nominato, aveva stabilito che il valore dei beni
espropriati calcolato secondo il r.d.l. n. 582 del 1915, era di lire
7.100, e calcolato invece con riferimento al valore venale alla data di
esproprio era di lire 4.960.000.
Ha osservato in diritto che l'art. 3 del citato r.d.l. applicabile
fino al 31 dicembre 1970, dispone al primo comma che l'indennità di
espropriazione va determinata "valutando i beni espropriati allo stato
in cui essi si trovino al momento dell'espropriazione, ma non mai in
misura superiore al valore che avevano il 12 gennaio 1915", ed al
secondo comma, che deve tenersi conto della "condizione in cui i beni
espropriati si trovavano nel 12 gennaio 1915 prima del terremoto".
E rilevato che l'indennità di espropriazione era stata ed avrebbe
dovuto essere determinata secondo il valore dei beni al 12 gennaio 1915
e di contro il decreto di esproprio era stato pronunciato nel 1969 e
che, a causa della svalutazione monetaria verificatasi medio tempore,
la misura dell'indennità era diventata del tutto irrisoria, ha
considerato rilevante e non manifestamente infondata la sopraddetta
questione.
Ad avviso del tribunale di Cassino la decisione di questa Corte
avrebbe in modo evidente carattere pregiudiziale, e la norma denunciata
sarebbe contraria all'art. 42, comma terzo, della Costituzione per ciò
che consente, qualora vi sia dissociazione tra momento determinativo
dell'indennizzo e momento ablativo, che l'indennizzo venga ridotto a
misura soltanto simbolica (così come ritenuto - in relazione ad altra
normativa - da questa Corte, con sentenza n. 63 del 1970), e violerebbe
altresì l'art. 3 della Costituzione, in quanto discrimina
ingiustamente i terremotati del 1915 da quelli delle zone
calabro-siciliane colpiti dal terremoto del 1908 (per i quali
l'indennità di espropriazione è fissata dall'art. 161 t.u. 19 agosto
1917, n. 1399, in conformità del criterio del valore venale indicato
nell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359).
2. - Comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza, non si è
costituita alcuna delle parti e non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri. E pertanto, ai sensi dell'art.
26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la causa viene
decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - Per l'art. 3 del r.d.l. 29 aprile 1915, n. 582 "le indennità
per le espropriazioni nei comuni di cui all'.art. 1" (e cioè nei
comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915) "sono determinate
applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e
valutando i beni espropriati allo stato in cui essi si trovino al
momento dell'espropriazione, ma non mai in misura superiore al valore
che avevano il 12 gennaio 1915, salve sempre le disposizioni degli
artt. 41, 42 e 43 della legge stessa", e "le indennità per le
espropriazioni dei terreni debbono essere determinate in base alla
condizione, in cui i beni espropriati si trovavano nel 12 gennaio 1915
prima del terremoto".
Tale norma, in vigore all'atto in cui, nella specie sottoposta
alla decisione del giudice a quo, era intervenuto il decreto di
esproprio, e pertanto ad essa applicabile, sarebbe, secondo l'ordinanza
di rimessione, in contrasto con gli art. 42, comma terzo, e 3, comma
primo, della Costituzione.
2. - Il dubbio circa la costituzionalità della indicata norma è
rivolto a quella parte di essa in cui si stabilisce, ferma
l'applicazione delle disposizioni della legge n. 2359 del 1865, che i
beni espropriati debbano essere valutati "allo stato in cui essi si
trovino al momento dell'espropriazione" e "mai in misura superiore al
valore che avevano il 12 gennaio 1915" (comma primo) e che debba
tenersi conto della "condizione, in cui i beni espropriati si trovavano
nel 12 gennaio 1915 prima del terremoto" (comma secondo). E tale dubbio
è prospettato, come si è detto, sotto due profili deducendosi,
anzitutto, che essa norma, per ciò che è possibile un esproprio a
grande distanza di tempo dalla sua entrata in vigore e precisamente
sino al 31 dicembre 1970, e ci si deve riportare al 12 gennaio 1915,
per determinare a quella data la condizione ed il valore del bene
espropriato ed al momento dell'espropriazione solo pei determinare lo
stato di detto bene, consente che l'indennizzo sia di misura puramente
simbolica; e mettendosi in evidenza, in secondo luogo, una
ingiustificata disparità di trattamento tra i terremotati del 1915 e
quelli delle zone calabro-siciliane colpiti dal terremoto del 1908.
La questione di legittimità costituzionale è fondata.
La Corte ha avuto modo in passato di rilevare che l'indennizzo di
cui al terzo comma dell'art. 42 della Costituzione non possa essere
irrisorio o simbolico; e si ha violazione di tale disposizione, in
particolare e tra l'altro, quando nella norma ordinaria si preveda una
scissione tra la data dell'espropriazione e quella anteriore
considerata ai fini della determinazione del valore del bene
espropriato e tale scissione "valutata nel complesso della disciplina
legislativa in cui si inserisce e delle situazioni di fatto in cui è
chiamata ad operare, riduca l'indennizzo ad una misura irrisoria ovvero
renda possibile che, nel concorso di eventuali sfavorevoli evenienze,
tale riduzione abbia a verificarsi" (sentenza n. 63 del 1970).
Ed in coerenza con codesti principi, in due occasioni (sentenze n.
67 del 1959 e n. 22 del 1965) ha dichiarato rispettivamente
l'illegittimità costituzionale di una legge che prevedeva la
liquidazione di un indennizzo rapportato al valore monetario che i beni
avevano in epoca anteriore all'inflazione conseguente alla seconda
guerra mondiale, e di altra legge che faceva apparire incerta nelle sue
applicazioni al futuro la garanzia di una indennità non irrisoria.
Nella specie, la scissione tra le due date è del tutto evidente,
perché anche se ai fini della determinazione del valore dei beni è
previsto che si debba fare riferimento al momento dell'espropriazione,
la norma denunciata impone che tale valore non possa "mai" essere
superiore a quello che il bene espropriato aveva il 12 gennaio 1915. In
sostanza, la fissazione di un limite massimo circa il valore del bene
ancorata ad una data anteriore a quella dell'espropriazione ed
addirittura all'epoca della prima guerra mondiale, comporta,
considerato il notevole distacco di tempo e tenuti presenti i fatti
economici e finanziari medio tempore verificatisi, che razionalmente
essa debba essere equiparata ad una pura e semplice previsione di
quella lontana data (12 gennaio 1915) come unico momento a cui doversi
rifare per la determinazione del valore.
Stante ciò, la norma denunciata nella parte in cui stabilisce che
l'indennità per espropriazione deve essere determinata, valutando i
beni espropriati "mai in misura superiore al valore che avevano il 12
gennaio 1915", contrasta con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione
perché, come si è detto, comporta che l'indennizzo non possa non
essere simbolico o irrisorio.
Ne consegue che ne rimane assorbito l'esame del secondo profilo di
legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del r.d.l. 29
aprile 1915, n. 582 (contenente norme per regolare l'esecuzione delle
opere definitive delle località colpite dal terremoto del 13 gennaio
1915), limitatamente all'inciso "ma non mai in misura superiore al
valore che avevano il 12 gennaio 1915".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte