Sentenza n. 155/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge
approvato il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre 1976 dal
Consiglio Provinciale dell'Alto Adige, recante "Istituzione di un albo
professionale per giardinieri", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri notificato il 18 dicembre 1976, depositato in
cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi
1976.
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 18 dicembre 1976 e depositato in
cancelleria il 28 dicembre 1976 il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedeva dichiararsi l'illegittimità costituzionale del
disegno di legge riapprovato dal Consiglio Provinciale dell'Alto Adige
il 1 dicembre 1976 nel testo già approvato il 7 ottobre precedente -
concernente "l'istituzione di un albo professionale per giardinieri",
nella quale tra l'altro: a) si delimitavano "ai fini della presente
legge" le dimensioni quantitative minime dell'azienda di giardinaggio
(3000 mq. di cui 500 mq. riscaldabili: art. 1); b) si determinavano i
requisiti per l'iscrizione all'albo (apprendistato, frequenza di una
scuola professionale, superamento di un esame di abilitazione,
attività professionale almeno biennale presso un giardiniere già
iscritto: art. 2); c) si disciplinava la composizione della Commissione
incaricata della tenuta dell'albo (art. 3); d) si poneva l'iscrizione
all'albo come condizione essenziale per richiedere le misure di
incentivazione previste da leggi provinciali.
Richiamando i rilievi già formulati all'atto del rinvio, il
ricorrente, nel presupposto che secondo tale disciplina l'iscrizione
all'albo costituisse (secondo la funzione propria di tutti gli albi
professionali) condizione per l'esercizio dell'attività di
giardiniere, assumeva che la imposizione di siffatte limitazioni al
libero esercizio di un'attività economica contrastasse sia con l'art.
41 Cost. - per l'assenza di ragioni di pubblico interesse atte a
giustificarla - sia, comunque, con l'art. 120, u.c., Cost., eccedendo
essa i limiti della competenza regionale.
In riferimento, poi, all'interpretazione del disegno di legge posta
a fondamento della riapprovazione - secondo cui l'istituzione dell'albo
non impedirebbe a chiunque il libero esercizio dell'attività di
giardiniere, ma avrebbe il solo scopo di individuare i possibili
destinatari delle misure di incentivazione per giardinieri - il
ricorrente assumeva che il riservare ai titolari di aziende di
determinate dimensioni ed in possesso di dati requisiti, non le
specifiche misure di incentivazione di volta in volta disposte, bensì
- in via preventiva, generale ed astratta - tutte le misure di
incentivazione che saranno disposte dalla provincia, sarebbe in
contrasto con i principi di uguaglianza e di libertà di lavoro (artt.
3 e 4 Cost.); non senza, peraltro, osservare che la suddetta
interpretazione era in parte smentita dalla stessa relazione
dell'assessore competente, nella quale era precisato che si intendeva
definire l'azienda giardiniera "anche agli effetti delle disposizioni
urbanistiche che prevedono per i giardinieri una regolazione
particolare per quanto riguarda la concessione di licenze edilizie".
Quanto all'art. 3 del disegno di legge, il Presidente del Consiglio
ne denunciava il contrasto con l'art. 61 dello Statuto speciale della
Regione T.AA. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in quanto non vi era
espressamente stabilito l'obbligo di rispettare, nella composizione
della commissione incaricata della tenuta dell'albo, la
proporzionalità tra i gruppi linguistici. L'osservanza della norma
statutaria non potrebbe infatti - come pretendeva la Provincia -
desumersi per implicito dall'assenza di una espressa disposizione
contraria, atteso che con essa era stato posto "non già un criterio di
interpretazione, bensì un preciso precetto al legislatore regionale o
provinciale, di stabilire determinate norme".
Il ricorrente impugnava infine l'art. 2, terzo comma, in quanto con
esso, ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione per
giardinieri, si attribuivano alla frequenza di un corso di studi
all'estero i medesimi effetti della frequenza di un corso di studi
italiano: osservando che tale disposizione, pur se non costituiva
formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo estero,
invadeva tuttavia una competenza riservata allo Stato.
La resistente Provincia di Bolzano si è costituita con una memoria
depositata il 21 gennaio 1977, e perciò oltre il termine di venti
giorni dal deposito del ricorso previsto dall'art. 23, ult. comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Altra memoria illustrativa della precedente è stata
poi depositata nell'imminenza della udienza. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, il Governo della
Repubblica, ai sensi dell'art. 55 del T.U. delle leggi sullo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al d.P.R. n. 670 del 1972)
ha impugnato il disegno di legge, approvato il 7 ottobre 1976 e
riapprovato, in seguito a rinvio governativo, il 1 dicembre 1976 dal
Consiglio provinciale di Bolzano, avente ad oggetto "Istituzione di un
albo professionale per giardinieri".
Il ricorso, nel riproporre e sviluppare i motivi di censura
enunciati nel telegramma governativo di rinvio in data 11 novembre
1976, solleva questioni di legittimità che investono il disegno di
legge provinciale nel suo complesso e in singoli disposti, in relazione
ad una pluralità di parametri costituzionali.
2. - Preliminarmente occorre rilevare che la Provincia autonoma di
Bolzano si è costituita nel presente giudizio con atto depositato il
21 gennaio 1977 e cioè dopo la scadenza del termine, di venti giorni
decorrente dalla data del deposito del ricorso, avvenuto il 28 dicembre
1976 (art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale).
In conformità della costante giurisprudenza di questa Corte circa
la perentorietà, anche per la parte resistente, dei termini per la
costituzione in giudizio (cfr. da ultimo, sent. n. 71 del 1982), la
costituzione della Provincia di Bolzano deve, perciò, dichiararsi
inammissibile.
3. - Il disegno di legge impugnato, attraverso la istituzione di un
albo professionale per giardinieri, persegue, in concreto, lo scopo di
predeterminare, verificandone la sussistenza, le "condizioni minime di
natura quantitativa (art. 1) e qualitativa (art. 2)" (così si esprime
l'assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste nella relazione
al Consiglio chiamato a deliberare per la seconda volta) necessarie per
poter "richiedere misure di incentivazione previste da leggi regionali"
(art. 4).
In altre parole, il disegno di legge in esame non pone vincoli o
limitazioni di sorta all'esercizio della professione di giardiniere
nella provincia di Bolzano e, anche se la denominazione "albo
professionale", intesa nell'accezione tradizionale, può indurre in
equivoco, non istituisce un ordine o collegio professionale di
autogoverno della categoria; intento, questo, non deducibile da alcuna
delle sue disposizioni.
La normativa proposta vuole soltanto limitare l'accesso alle misure
provinciali di incentivazione a quei giardinieri che "svolgono
autonomamente, personalmente e professionalmente" una o più delle
attività in essa elencate su una superficie di almeno 3000 mq., di cui
almeno 500 mq. riscaldabili (art. 1) e che siano in possesso di
determinati requisiti, di preparazione tecnica e professionale, da
verificare mediante apposito esame provinciale di abilitazione (art.
2).
4. - Tali essendo i contenuti essenziali ed il fine esclusivo
perseguito dal disegno di legge provinciale, ne deriva, de plano,
l'infondatezza di quelle tra le questioni sollevate con il ricorso
governativo, che investono l'intero disegno di legge in riferimento
Le censure in esame, infatti, muovono da un equivoco
interpretativo, talché, questo risolto e chiarito che la normativa
considerata non pone condizione alcuna per l'esercizio dell'attività
di giardiniere, ma richiede l'iscrizione all'istituendo albo
professionale al solo fine di consentire l'accesso alle misure
provinciali di incentivazione, i dubbi di costituzionalità, proposti
dal ricorrente in relazione agli invocati parametri costituzionali, si
appalesano privi di fondamento.
5. - Non fondata è pure la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del disegno di legge provinciale sollevata
dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost..
La stessa difesa del ricorrente sembra non contestare che misure di
incentivazione possano legittimamente essere riservate ad aziende,
nella specie giardiniere, che abbiano determinate dimensioni minime (e
siano gestite direttamente, autonomamente e personalmente da soggetti
in possesso di dati requisiti). E sarebbe, invero, arduo negarlo in
presenza di numerose leggi, statali e regionali, che hanno recepito un
siffatto criterio, senza che mai si sia dubitato della legittimità
costituzionale di disposizioni del genere.
Ora non è dato comprendere, né il ricorrente spiega, perché mai
la riserva contenuta nel disegno di legge in esame sia irragionevole e
addirittura lesiva del diritto al lavoro in quanto espressa in termini
generali (ma, corto, non vincolanti per il legislatore regionale)
mentre sarebbe legittima se stabilita in una o più leggi portanti
specifiche misure di incentivazione in favore dei giardinieri.
Vero è che la finalità perseguita, di evitare la eccessiva
dispersione dei benefici e di premiare la professionalità degli
operatori nel settore considerato, è sicuramente ragionevole e non
incide affatto sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini.
6. - Il ricorrente ha denunziato anche l'art. 2, terzo e quarto
comma, del disegno di legge in esame, senza però indicare alcun
parametro di riferimento.
Nel telegramma di rinvio, il Governo aveva sostenuto che la
disposizione per cui "A condizione che l'interessato superi l'esame di
abilitazione (di cui alla lett. a del medesimo articolo) possono essere
iscritti all'albo professionale anche i giardinieri che hanno compiuto
l'apprendistato e frequentato la scuola professionale (al di fuori
della provincia e) all'estero" (art. 2, terzo comma) e quella per cui
"l'attività professionale (almeno biennale presso un giardiniere
iscritto all'albo dopo il superamento dell'esame di abilitazione) ...
può essere assolta anche (al di fuori della provincia) all'estero"
(art. 2, quarto comma) "implica riconoscimento et conferimento effetti
giuridici da parte provincia autonoma at corso studi esteri comportando
invasione materia riserva statale".
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la difesa dello
Stato, pur insistendo anche su questo motivo di censura - che limita,
però al solo terzo comma dell'art. 4 -, riconosce che non può
"parlarsi di formale riconoscimento di effetti giuridici ad un titolo
di studio estero".
In verità, la disposizione normativa in esame prende in
considerazione il mero fatto della frequenza di un corso di studi,
ovunque realizzata, anche all'estero, e non il titolo di studio
eventualmente conseguito.
Ricondotta in questi termini, la censura governativa non può che
dichiararsi inammissibile, dal momento che il ricorrente né indica né
consente, con la sua prospettazione, di individuare con sicurezza il o
i parametri costituzionali che risulterebbero offesi.
7. - Il Governo della Repubblica deduce, infine, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3 del disegno di legge impugnato, assumendone
il contrasto con l'art. 61 dello Statuto speciale di autonomia, dal
momento che il legislatore provinciale non ha osservato l'obbligo posto
dalla disposizione statutaria per cui "nell'ordinamento degli enti
pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la
rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della
costituzione degli organi degli enti stessi".
La questione è fondata.
L'art. 61, primo comma, compreso nel titolo IV dello Statuto
speciale di autonomia, concernente gli enti locali, detta una
disposizione di carattere generale, di chiusura se si vuole, per cui
tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere
costituiti, in forza di una specifica previsione normativa, in modo
tale da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi
linguistici.
Tanto è ribadito dall'art. 23 del d.P.R. n. 49 del 1973, recante
norme di attuazione, che, mentre afferma l'applicabilità del disposto
statutario "soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge
nella Provincia di Bolzano o in entrambe le provincie della Regione",
precisa che "la composizione degli organi collegiali degli enti"
considerati "deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici
esistenti nella stessa località, quale risulta dall'ultimo censimento
della popolazione".
La provincia di Bolzano - come si ricava dalla già richiamata
relazione al consiglio provinciale dell'assessore per l'agricoltura e
le foreste - riconosce apertamente l'obbligo di osservare la
proporzionale linguistica "nella composizione di tutte le commissioni",
ma contesta che sia necessaria una espressa previsione positiva,
bastando, a suo giudizio, la mancanza di "espresse disposizioni
contrarie".
L'affermazione non può persuadere, posto che l'art. 61, primo
comma, dello Statuto non impone soltanto l'obbligo di applicare il
principio di proporzionalità ma esige, testualmente, che vengano
dettate le "norme" atte a renderlo operante nelle situazioni
specificamente disciplinate.
La Commissione, di cui all'art. 3 del disegno di legge provinciale,
cui è affidato il compito di "reggere" l'albo professionale per
giardinieri, costituisce un organo della provincia, incardinato presso
l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, le deliberazioni del
quale, dotate di indubbia rilevanza esterna, sono ricorribili avanti la
giunta provinciale. La commissione è composta di quattro membri,
elegge nel proprio seno il presidente, il cui voto prevale in caso di
parità.
Tale composizione della commissione, se raffrontata alla
consistenza dei gruppi linguistici nella provincia di Bolzano, rende
evidente che la disposizione statutaria non è suscettibile di
inserzione automatica nelle singole leggi regionali, talchi è
indispensabile che queste predeterminino la regola cui attenersi nella
composizione dei collegi, eventualmente anche in riferimento al ruolo
in ipotesi decisivo, spettante al presidente.
In accoglimento parziale del ricorso governativo, si deve quindi
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno di
legge provinciale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la costituzione nel presente giudizio
della Provincia autonoma di Bolzano;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'intero disegno di legge recante "Istituzione di un albo
professionale per giardinieri" approvato dal Consiglio provinciale
dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello
stesso anno, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120 Cost. con il
ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del disegno
di legge provinciale sopra specificato;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del medesimo disegno di legge
provinciale, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del predetto disegno di legge provinciale sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte