Sentenza n. 155/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 396/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2,
della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale
della Repubblica), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1994 dal
Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti dal Comune di Roma
contro il Consorzio "Direzionalità 21" ed altri iscritta al n. 322
del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione del Consorzio "Direzionalità 21"
ed altri, del Consorzio "Portonaccio '82", del Consorzio Centro
Direzionale Casilino ed altro, della s.p.a. Sistemi Urbani, del
Comune di Roma;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore
Renato Granata;
Uditi gli avv.ti Federico Mannucci per il Consorzio
"Direzionalità 21" ed altri e per il Consorzio "Portonaccio '82",
Gianfilippo Delli Santi per il Consorzio "Centro Direzionale Casilino
ed altro", Nicola Carnovale per il Comune di Roma;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza dell'11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato -
premesso che con deliberazione del 5 giugno 1991, n. 177, il
Consiglio comunale di Roma, in attuazione dell'art. 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, si era determinato a procedere in forma
completa e contestuale alla espropriazione di tutte le aree destinate
all'attuazione del sistema direzionale orientale e che tale delibera,
impugnata da parte di consorzi, società e persone fisiche
proprietarie delle aree espropriate, era stata annullata dal T.A.R.
del Lazio - ha sollevato (nel corso del giudizio di appello)
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8,
commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 in riferimento agli
artt. 3 e 42, terzo comma, Cost.
Il Consiglio di Stato rimettente parte dal presupposto
interpretativo che la formulazione letterale dell'art. 8 cit. - nella
parte in cui prevede che gli immobili espropriati, eccettuati quelli
destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque
interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune
ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di
superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante
apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed
utilizzazioni - induce a ricomprendere nella facoltà di esproprio
generalizzato ogni area appartenente al sistema direzionale orientale
secondo lo strumento urbanistico del comune di Roma. Ed infatti gli
immobili presi in considerazione dall'art. 8 (e quindi acquisibili
tramite espropriazione) sono non solo quelli riservati ad interventi
pubblici e destinati alla definitiva avocazione alla mano pubblica,
ma anche quelli (direzionali o residenziali) riservati ad interventi
privati e destinati ad essere riassegnati, dopo l'espropriazione, al
mercato. Né il terzo comma dell'art. 8, che richiama
l'applicabilità dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
concernente i piani per gli insediamenti produttivi, può indurre ad
intendere anche i commi precedenti nel senso di circoscrivere
l'espropriabilità alle sole aree direzionali, con esclusione di
quelle residenziali, in quanto la disposizione si limita ad estendere
la facoltà, per l'Amministrazione comunale, di utilizzare lo
strumento di cui all'art. 27 "anche per insediamenti per attività
terziarie e direzionali", ma non preclude (secondo la previsione dei
commi precedenti) l'impiego del modello espropriativo generalizzato
anche per le aree a destinazione residenziale.
Così interpretato quindi l'art. 8 nel senso di consentire
l'esproprio generalizzato delle aree del sistema direzionale
orientale e quindi anche di quelle destinate ad interventi privati il
Consiglio di Stato ritiene non manifestamente infondata - oltre che
rilevante dovendo farsi applicazione della normativa censurata - la
questione di costituzionalità (in relazione all'art. 42, terzo
comma, Cost.) della prevista estensione dell'esproprio generalizzato
anche alle aree con destinazione meramente residenziale atteso che la
norma censurata non indica esplicitamente i motivi di interesse
generale dell'espropriabilità anche di tali aree. D'altra parte le
aree residenziali non restano acquisite alla mano pubblica, né vanno
utilizzate per particolari finalità solidaristiche o di politica
economica, ma vanno cedute, anche tramite asta pubblica, in
proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati
che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le
previste trasformazioni ed utilizzazioni. Il rispetto del precetto
costituzionale, secondo cui una espropriazione non può essere
consentita dalla legge se non per "motivi di interesse generale" (o
per "pubblica utilità"), ossia se non quando lo esigano ragioni
importanti per la collettività, comporta la necessità che la legge
indichi le ragioni per le quali si può far luogo all'espropriazione.
Si ha invece - secondo il giudice rimettente - che mentre per le aree
a destinazione direzionale l'esproprio generalizzato è strettamente
connesso alla realizzazione del sistema direzionale orientale,
altrettanto non può dirsi per le aree residenziali non essendo
ravvisabile né la finalità di assicurare all'Amministrazione
comunale il costante controllo dell'intervento, né quella di
garantirle autosufficienza finanziaria, né quella di calmierare i
prezzi delle aree medesime.
Un'ulteriore censura poi muove l'ordinanza di rimessione con
riferimento all'art. 3 Cost. per violazione del principio di
eguaglianza in ragione della disparità tra i proprietari delle aree
assoggettabili ad esproprio e quelli delle aree, parimenti
residenziali ma esterne al settore interessato dalla previsione
urbanistica, che invece non sono espropriabili.
2. - Si è costituito il Comune di Roma sostenendo - anche con una
successiva memoria - l'infondatezza della questione di
costituzionalità. Osserva in particolare la difesa che la normativa
censurata presuppone, ed assume a proprio contenuto, le previsioni
del Piano Regolatore Generale di Roma, nella parte in cui prevede il
sistema direzionale orientale come uno dei punti qualificanti della
programmazione urbanistica e dell'assetto del territorio della
Capitale. Il legislatore statale, nel prendere atto che l'assetto
della città di Roma costituisce anche una questione di rilevanza
nazionale, ha assunto il sistema direzionale orientale quale
obiettivo prioritario, da realizzarsi anche col concorso finanziario
e patrimoniale dello Stato. A tal fine ha approntato una disciplina
speciale ritenendo inadeguati i modelli ordinari di attuazione del
P.R.G. (piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate). La
ritenuta sussistenza dei motivi di interesse generale che
giustificano l'esproprio anche delle aree a destinazione residenziale
ricadenti in quelle interessate dal sistema direzionale orientale
rende poi ragione della disciplina differenziata rispetto a quella
delle aree, anch'esse residenziali, esterne all'area suddetta.
3. - Si è costituita la società Sistemi Urbani S.p.A.
concludendo per l'illegittimità costituzionale della norma
censurata. Analoga conclusione hanno rassegnato, nel costituirsi, il
Consorzio Portonaccio '82, Il Consorzio Centro Direzionale Casilino,
la società La Serapide S.r.l., il Consorzio "Direzionalità 21". Le
parti private hanno poi presentato memorie in cui hanno sostenuto
innanzi tutto l'inammissibilità della questione di costituzionalità
perché fondata su un presupposto interpretativo erroneo giacché -
come ritenuto dal T.A.R. Lazio nella sentenza di primo grado - la
norma censurata non prevede affatto l'esproprio generalizzato di
tutte le aree ricadenti nel sistema direzionale orientale, comprese
quelle a destinazione meramente residenziale, atteso che né l'art. 8
censurato, né l'art. 27 della legge n. 865 del 1971 (richiamato
dall'art. 8) ad esse fanno alcun riferimento. In via subordinata la
difesa delle parti private ha sostenuto l'incostituzionalità della
disposizione censurata perché non indica i motivi di interesse
generale che consentirebbero l'esproprio generalizzato; motivi che
non sono rinvenibili nel disposto dell'art. 1, lettera a), della
legge n. 396 del 1990 atteso che le aree residenziali non rientrano
né tra quelle destinate agli interventi per la realizzazione del
sistema direzionale orientale, né tra le connesse infrastrutture,
né infine ricadono nella più generale finalità di riqualificazione
del tessuto urbano e sociale del quadrante Est di Roma. È stato poi
sottolineato che in un quadro normativo della proprietà privata
delle aree urbane edificabili assolutamente disciplinato sotto ogni
profilo degli strumenti urbanistici e quindi in un regime di
proprietà privata delle aree urbane funzionalizzato e conformato in
modo da assicurarne la funzione sociale, l'espropriazione prevista
dall'art. 42, terzo comma, Cost. può assumere soltanto il carattere
di sanzione in caso di inerzia dei privati (salve naturalmente le
espropriazioni per opere di pubblica utilità specifiche ed
infungibili). Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale dell'art. 8, commi 1
e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma,
capitale della Repubblica) nella parte in cui prevede l'esproprio
generalizzato di tutte le aree destinate all'attuazione del sistema
direzionale orientale del comune di Roma e quindi anche delle aree
con destinazione residenziale per sospetta violazione sia dell'art.
42, terzo comma, Cost. perché non sono indicati, né sono
identificabili, i "motivi di interesse generale" che giustifichino
l'ablazione; sia dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra
proprietari di aree con destinazione residenziale essendo
assoggettate ad espropriazione solo quelle ricadenti nella zona
destinata all'attuazione del sistema direzionale orientale.
2. - Va premesso che la citata legge n. 396 del 1990 ha
identificato una serie di interventi funzionali all'assolvimento da
parte della città di Roma del ruolo di capitale della Repubblica,
interventi che l'art. 1 qualifica come "di preminente interesse
nazionale" indicando, nel catalogarli distintamente, innanzi tutto
quelli diretti a "realizzare il sistema direzionale orientale e le
connesse infrastrutture, anche attraverso una riqualificazione del
tessuto urbano e sociale del quadrante Est della città, nonché
definire organicamente il piano di localizzazione delle sedi del
Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli uffici
pubblici anche attraverso il conseguente programma di riutilizzazione
dei beni pubblici"; obiettivo questo coerente con il Piano Regolatore
Generale di Roma (d.P.R. 16 dicembre 1965 e successive varianti) che
già prevedeva la riqualificazione di tale quadrante orientale della
città (zona I: art. 12 delle norme tecniche di attuazione del piano)
destinandolo ad insediamenti misti (attività direzionali e
terziarie, residenze, servizi).
Per la realizzazione di tale sistema direzionale orientale il
successivo art. 8 - oggetto, nei suoi due primi commi, delle censure
mosse dal Consiglio di Stato rimettente - detta norme in materia di
espropriazione, prevedendo innanzi tutto (al primo comma) che il
Comune adotti un programma pluriennale contenente l'indicazione degli
"ambiti" da acquisire tramite espropriazione e della cadenza
temporale degli espropri (prescrizione questa che si salda con il
precedente art. 7 che introduce uno speciale e settoriale criterio di
quantificazione dell'indennità di espropriazione); contempla poi (al
secondo comma) la destinazione degli immobili così espropriati
distinguendo tra quelli interessati alla localizzazione delle sedi
pubbliche o comunque utilizzabili da parte del Comune stesso e tutti
gli altri; per questa seconda categoria è prevista la ricollocazione
sul mercato in favore di soggetti pubblici o privati mediante atti di
cessione (in proprietà o in diritto di superficie) degli immobili
stessi, anche mediante asta pubblica; agli atti di cessione
aderiscono apposite convenzioni che impegnano il cessionario ad
effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni; il prezzo di
cessione, determinato sulla base del costo di acquisizione
(essenzialmente l'indennità di espropriazione), è maggiorato delle
quote proporzionali dei costi delle opere comunali per la
sistemazione e l'urbanizzazione degli ambiti in cui ricadono gli
immobili ceduti. Viene quindi approntato all'Amministrazione comunale
uno strumento molto duttile e allo stesso tempo incisivo al fine del
controllo dell'intera operazione di realizzazione del sistema
direzionale orientale, strumento modulato e scandito in una duplice
fase: la prima a carattere generale rappresentata dall'esproprio per
zone (istituto questo già noto all'ordinamento) e la seconda a
carattere individuale connotata dall'abbinamento della cessione alla
convenzione. Infine il terzo comma dell'art. 8 detta poi una
ulteriore prescrizione richiamando l'applicabilità dell'art. 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che facoltizza il Comune, previa
autorizzazione della Regione, ad adottare un piano delle aree da
destinare a insediamenti produttivi (che ha valore di piano
particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale),
estendendone la previsione anche agli insediamenti per attività
terziarie e direzionali.
3. - L'ordinanza del Consiglio di Stato rimettente parte dal
presupposto interpretativo che gli "ambiti" di cui al primo comma
dell'art. 8 siano tutti quelli compresi nella localizzazione, operata
dal Piano regolatore generale del Comune di Roma, del sistema
direzionale orientale, senza possibilità in particolare di
distinguere (in disparte le aree interessate alla localizzazione
delle sedi pubbliche ovvero utilizzabili dal Comune) tra aree
destinate ad insediamenti produttivi o ad attività terziarie e
direzionali ed aree destinate ad attività residenziali; distinzione
questa invece risultante dal terzo comma della medesima disposizione
quanto alla facoltà del Comune di adottare il piano di cui all'art.
27 cit. E da tale interpretazione - ancorché contestata dalla difesa
di talune parti private - la Corte ritiene di prendere le mosse, in
quanto ampiamente e plausibilmente motivata, nel procedere allo
scrutinio della questione sottoposta al suo esame.
Resta quindi fermo, ai fini della verifica di costituzionalità,
che la norma enucleabile dalla disposizione censurata, da porre in
raffronto con i parametri evocati, reca una fattispecie di esproprio
generalizzato, limitatamente alle aree ricadenti in quelle che
definiscono il sistema direzionale orientale; esproprio che così
comprende anche le aree a destinazione residenziale, le sole rispetto
alle quali il giudice rimettente sospetta la violazione dei parametri
evocati.
4. - Quanto al primo parametro (art. 42, terzo comma) il Consiglio
di Stato rimettente ritiene che i "motivi di interesse generale", che
indefettibilmente devono sussistere perché sia possibile
l'espropriazione della proprietà privata, siano identificabili per
le aree a destinazione direzionale, mentre dubita della loro
riconoscibilità per quelle a destinazione residenziale.
Va in proposito innanzi tutto ribadito - in conformità con la
giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 95 del 1966) - che i motivi
di interesse generale, che rendono possibile l'espropriazione della
proprietà privata, valgono non solo ad escludere che il
provvedimento ablatorio possa perseguire un interesse meramente
privato, ma richiedono anche che esso miri alla "soddisfazione di
effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità" (sentenza
n. 95 del 1966 cit.) in funzione delle quali l'utilizzazione del bene
trasferito sia concreta ed attuale e non già meramente ipotetica.
L'identificazione di tali esigenze, che danno contenuto ai motivi di
interesse generale, può rinvenirsi (come nella fattispecie in esame:
v. infra) nella stessa legge che prevede la potestà ablatoria; come
anche in essa può trovarsi definita soltanto la fattispecie astratta
(a mezzo di clausola generale) che implica poi l'individuazione in
concreto dei motivi di interesse generale mediante la dichiarazione
di pubblica utilità dell'opera da realizzarsi sull'area espropriata
o da acquisire alla mano pubblica. La valutazione di
costituzionalità di siffatto requisito non tocca però la scelta
discrezionale del legislatore (riservata alla valutazione politica e
di merito del Parlamento) di perseguire proprio con lo strumento
espropriativo obiettivi riconoscibili come "motivi di interesse
generale" sempre che non appaia una palese irragionevolezza nella
scelta del mezzo rispetto al fine ovvero una rilevante sproporzione
tra l'interesse generale e lo strumento prescelto con correlativo
sacrificio del proprietario dell'immobile trasferito, compensato
dall'indennizzo espropriativo. Identificazione che - per richiamare
in chiave paradigmatica la giurisprudenza formatasi in riferimento ad
altre fattispecie - questa Corte (sentenza n. 44 del 1966) ha in
passato operato con riferimento all'art. 13 della legge 5 marzo 1963,
n. 246, ritenendo che i motivi di interesse generale fossero
ravvisabili nel fine di formare un patrimonio comunale di aree
fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed
economico del territorio. Così pure la Corte in altra pronuncia
(sentenza n. 95 del 1966) ha ritenuto sussistere i motivi di
interesse generale con riferimento all'espropriazionedel diritto di
usufrutto (peraltro in favore del nudo proprietario), prevista
dall'art. 15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n.
104, in funzione della più agevole esecuzione dei piani particolari
di trasformazione agraria imposti ai proprietari; e nell'operare la
valutazione della norma censurata limitandosi ad escluderne la
lamentata arbitrarietà o irragionevolezza, la Corte ha precisato che
"un esame più penetrante comporterebbe un controllo delle scelte,
lato sensu politiche, del legislatore, che è sottratto alla
competenza della Corte" (sentenza n. 95 del 1966 cit.).
5. - Anche nella fattispecie in esame il giudizio di
ragionevolezza, che - come già specificato - viene richiesto dal
Consiglio di Stato con riferimento alle sole aree residenziali, conduce ad una pronuncia di non fondatezza della questione di
costituzionalità.
Da una parte è la stessa fonte primaria che indica (all'art. 8
censurato) la finalità della prevista facoltà di esproprio
generalizzato nella realizzazione del sistema direzionale orientale e
che (al precedente art. 1, lett. a), espressamente richiamato
dall'art. 8), qualifica - come già evidenziato - tale realizzazione,
unitamente a quella delle connesse infrastrutture, come di
"preminente interesse nazionale". Ed è tale interesse, sotteso alla
norma censurata, a giustificare il potere espropriativo essendo in
esso all'evidenza riconoscibili i motivi di interesse generale,
prescritti dal parametro invocato. Presupposto questo che,
riconosciuto anche dal Consiglio di Stato rimettente per tutte le
aree diverse da quelle residenziali, è in realtà identificabile
anche per queste ultime.
Ed infatti è indubbio che lo specifico del sistema direzionale
orientale sia rappresentato dalla dislocazione di opere pubbliche e
da insediamenti a carattere direzionale nel dichiarato intento,
riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato rimettente, di
decongestionare il centro storico e di contrastarne la c.d.
"terziarizzazione". Ma ciò avviene - secondo la scelta di fondo
operata dal legislatore - non già sulla base di una mera
predisposizione degli strumenti urbanistici di controllo dell'assetto
del territorio e di indirizzo e (talora anche) di stimolo
dell'attività edificatoria di soggetti privati e pubblici, bensì
sulla base di un più radicale (ed ambizioso) progetto di profonda
trasformazione di un'ampia area del territorio comunale,
trasformazione che, proprio per l'entità delle sue dimensioni, è
potenzialmente produttiva di effetti indotti non solo nel centro
storico, ma anche nei vari comprensori confinanti e verosimilmente su
tutto il territorio comunale. Questa progettata traslazione del polo
di attrazione della direzionalità pubblica e privata, proprio per la
radicalità dell'intervento implicante la modifica delle condizioni
di lavoro e delle consuetudini di vita per una considerevole parte
della collettività comunale, rende sufficiente ragione sia del
previsto più incisivo controllo dell'Amministrazione comunale (anche
quanto ai tempi di realizzazione) a mezzo dello strumento
dell'esproprio generalizzato, sia del coinvolgimento in particolare
anche delle aree con destinazione residenziale per la sinergia che ne
consegue in termini di concreta maggiore realizzabilità dell'intero
progetto allorché gli insediamenti direzionali si innestino in un
effettivo contesto abitativo e non rimangano invece isolati in attesa
dell'utilizzazione edificatoria (seppur incentivabile) delle medesime
aree residenziali.
Questa necessaria interazione delle varie componenti (pubbliche e
private, direzionali e residenziali) del complessivo quadro di
interventi è stata non irragionevolmente considerata dal legislatore
al fine di non escludere le aree residenziali dalla facoltà di
esproprio generalizzato.
D'altra parte il carattere generalizzato dell'esproprio rende i
proprietari delle aree indifferenti alla destinazione delle stesse
eliminando in radice il rischio che su alcune aree piuttosto che su
altre si accumuli un incremento di valore quale effetto indotto dal
complessivo intervento di riqualificazione della zona. Né la mancata
imposizione normativa di strumenti sollecitatori dell'iniziativa
spontanea del proprietario dell'area per prevenire ed evitare
l'espropriazione costituisce in tale fattispecie sintomo della
carenza, per le aree residenziali, dei motivi di interesse generale.
È ancora una volta la dimensione dell'intervento complessivo a
palesare la non irragionevolezza della possibilità di contestuale
acquisizione di tutte le aree, strumentale anche al pieno controllo
da parte dell'Amministrazione comunale dei tempi di realizzazione del
sistema direzionale orientale, tempi che risulterebbero
inevitabilmente frazionati là dove l'espropriazione delle aree
residenziali fosse sistematicamente condizionata alle singole
eventuali inadempienze dei soggetti proprietari. Non senza
considerare che nella specie non si tratta di mera espansione
residenziale, ma della realizzazione di nuovi insediamenti abitativi
proporzionati alla dimensione complessiva dell'intervento di tipo
direzionale e al trasferimento di sedi ed uffici pubblici sicché è
necessario non precludere all'Amministrazione la possibilità di
disegnare le aree specialmente destinate a tali insediamenti nel modo
più opportuno per raggiungere la finalità perseguita senza
l'eventuale ostacolo o difficoltà della appartenenza a diversi
proprietari delle aree medesime. La circostanza poi che l'esproprio
generalizzato sia soltanto una facoltà e non un obbligo lascia
spazio all'Amministrazione comunale di decidere se procedere o meno
all'espropriazione di quegli immobili che siano già coerenti con
l'intervento complessivo programmato ovvero i cui proprietari si
impegnino a realizzare i previsti insediamenti residenziali con i
moduli convenzionali prescelti dall'Amministrazione facendosi
comunque carico al soggetto non espropriato delle quote proporzionali
dei costi delle opere comunali per la sistemazione e l'urbanizzazione
degli ambiti in cui ricadono le aree medesime, in conformità del
modello di cui al secondo comma dell'art. 8.
6. - Infondato è anche l'ulteriore profilo di sospetta
incostituzionalità dedotto dal Consiglio di Stato. La assunta
disparità di trattamento tra proprietari di aree con destinazione
residenziale secondo che ricadano, o meno, nella zona destinata
all'attuazione del sistema direzionale orientale rappresenta
null'altro che una conseguenza dell'identificazione delle zone
operata con il vigente strumento urbanistico e non discende affatto
dalla norma censurata, la quale invece - nel disciplinare
l'espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del sistema
direzionale orientale - presuppone come già avvenuta tale
identificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990,
n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, dal
Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte