Corte costituzionale

Ordinanza n. 155/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal pretore di

Lecce nel procedimento penale a carico di Zollino Mario, iscritta al

n. 618 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il pretore di Lecce, dopo aver premesso di procedere

nei confronti di persona imputata di contravvenzione commessa l'8

maggio 1992 e che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso

dal pubblico ministero il 28 marzo 1995 (depositato in segreteria il

6 settembre 1995) e notificato all'imputato in data 15 settembre

1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

160 del codice penale, nella parte in cui prevede che il corso della

prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a

giudizio;

che, a parere del giudice a quo, l'interpretazione adottata dalle

sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3760 del 16

marzo 1994, secondo la quale al fine di individuare il momento nel

quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre

aver riguardo a quello della emissione di uno degli atti indicati

nell'art. 160 cod. pen., e non a quello della sua notificazione,

porrebbe la norma censurata in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una

irragionevole disparità di trattamento per i destinatari degli atti

interruttivi, giacché soltanto alcuni di essi sono portati a

conoscenza dei destinatari medesimi e perché in taluni casi

l'effetto interruttivo scaturisce dalla semplice emissione o deposito

in segreteria di atti del pubblico ministero;

b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato non è

posto in condizione di verificare il momento in cui si è realizzata

la prescrizione del reato in relazione ad un termine processualmente

certo (notificazione o deposito) e rilevante (quale non è, a parere

del rimettente, quello della semplice emissione del decreto di

citazione), nonché in relazione ad una effettiva manifestazione -

all'esterno - della volontà punitiva dello Stato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che l'art. 555 del codice di procedura penale, nel

disciplinare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel

procedimento davanti al pretore, espressamente prevede, al comma 1,

lettera h), la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico

ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste, e che a tal

proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire

anche di recente come la sottoscrizione dell'ausiliario sia volta a

certificare l'autenticità dell'atto "anche riguardo alla data"

(Cass., sez. I, 15 novembre 1996, Battista), sicché è soltanto con

quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi

perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare,

quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette;

che nella specie, risultando apposta il 6 settembre 1995 la

sottoscrizione dell'ausiliario, ancorché sotto l'impropria

attestazione di "deposito", è a quella data che occorre riferirsi

per individuare il momento in cui il decreto di citazione può dirsi

emesso e assumere, dunque, le connotazioni di atto idoneo a

determinare l'interruzione del corso della prescrizione;

che, pertanto, essendosi già verificata, come lo stesso giudice

a quo sottolinea, senza d'altra parte indicare alcun motivo di

rilevanza della questione sollevata, la prescrizione triennale del

reato contravvenzionale per cui si procede alla data in cui

l'ausiliario ha apposto al decreto di citazione a giudizio la propria

sottoscrizione, la questione si appalesa manifestamente irrilevante

agli effetti della decisione che il rimettente è chiamato ad

adottare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte