Sentenza n. 156/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 101r.d. 12/1941
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, comma
secondo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario,
promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1963 dal Pretore di
Bordighera nel procedimento penale a carico di Depaoli Michele,
iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1963 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa e letta in dibattimento il 20 marzo 1963 nel
procedimento penale a carico di Depaoli Michele il Pretore di
Bordighera ha rimesso a questa Corte l'esame di alcuni dubbi circa la
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 105 e 107
della Costituzione, dell'art. 101 dell'ordinamento giudiziario
approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui dispone
che un pretore o un aggiunto giudiziario di altro mandamento del
distretto può, su designazione del Procuratore generale, esser
destinato, con decreto del presidente della Corte d'appello, a compiere
temporaneamente le funzioni di un pretore mancante o impedito.
Il giudicante - uditore vicepretore del mandamento di Ventimiglia,
"applicato" (con decreto del Primo Presidente della Corte d'appello di
Genova, adottato ai sensi dell'anzidetta disposizione dell'ordinamento
giudiziario), per la durata di due mesi a decorrere dal 4 marzo 1963 e
per due giorni consecutivi alla settimana, alla Pretura di Bordighera
mancante di titolare - ha ritenuto di dover sollevare d'ufficio con
l'ordinanza di rimessione i riferiti dubbi di legittimità
costituzionale sul presupposto che dall'eventuale illegittimità
dell'art. 101, discenderebbe che la sua temporanea applicazione alla
Pretura di Bordighera sarebbe stata effettuata in violazione delle
"disposizioni concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità
del giudice", con conseguente nullità (insanabile e rilevabile
d'ufficio) del giudizio penale in corso (art. 185, primo comma, n. 1, e
ultimo comma, del Cod. proc. penale).
Nel merito l'ordinanza osserva che la disposizione impugnata: a)
contrasta con l'art. 105 della Costituzione - successivamente
specificato nell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, - il quale
riserva al Consiglio superiore della Magistratura tutti i provvedimenti
riguardanti i magistrati togati, e quindi anche quelli contemplati
dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario; b) contrasta con l'art.
107 della Costituzione, il quale garantisce la inamovibilità di tutti
gli appartenenti all'ordine giudiziario (e quindi anche degli uditori);
c) contrasta con l'art. 25 della Costituzione, in quanto il principio
della precostituzione del giudice, enunciato in tale articolo, esige
che siano certi a priori l'organo che designa il giudice e i criteri
che devono guidarlo nella designazione, mentre la designazione prevista
dall'art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario può esser
fatta secondo la più piena discrezionalità.
L'ordinanza si prospetta poi il problema se dalla VII disposizione
transitoria della Costituzione - in base alla quale "fino a quando non
sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità
con la Costituzione continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente" - risulti la temporanea insindacabilità costituzionale delle
norme del vecchio ordinamento giudiziario non ancora abrogate, e la
risolve in senso negativo, stante la natura di legge ordinaria
dell'ordinamento giudiziario.
Essa si pone, infine, il quesito se l'art. 10 dell'ordinamento
giudiziario possa considerarsi abrogato dall'art. 42 della legge 24
marzo 1958, n. 195, stante la sua incompatibilità con le disposizioni
sulla competenza del Consiglio superiore della Magistratura, e risolve
anche tale quesito in senso negativo, dato che in base alla citata
legge quest'ultima competenza non assorbe - come pur avrebbe dovuto
essere in base alla Costituzione - la totalità dei provvedimenti
riguardanti i magistrati. A tal fine, a testimonianza della mancata
abrogazione, l'ordinanza ricorda anche l'art. 42 del D.P.R. 16
settembre 1958, n. 916, in base al quale i capi delle Corti d'appello
sono tenuti a dar comunicazione al Consiglio superiore della
Magistratura delle applicazioni e supplenze di magistrati da essi
disposte.
L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 29 marzo 1963 e comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento il 10 aprile 1963. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 25 maggio 1963.
Innanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato atto d'intervento il 4 maggio 1963.
In tale atto si osserva preliminarmente che in virtù della VII
disposizione transitoria della Costituzione, fin quando non vengano
sostituite da nuove norme, restano confermate in vigore - anche se per
avventura contrastino con la Costituzione - tutte le preesistenti norme
dell'ordinamento giudiziario: onde, sino al momento della loro
sostituzione esse sono insuscettibili di sindacato di legittimità
costituzionale. Pertanto la disposizione impugnata - che certamente è
ancora in vigore - non poteva esser sottoposta a giudizio di
legittimità costituzionale.
Subordinatamente osserva l'Avvocatura che la disposizione
impugnata: a) non trasgredisce l'art. 25 della Costituzione, dato che
il principio della precostituzione del giudice in questo enunciato
riguarda l'ufficio e non i magistrati preposti all'ufficio; b) non
trasgredisce l'art. 107 della Costituzione, giacché il principio di
inamovibilità dei componenti dell'ordine giudiziario in esso
consacrato, se riguarda la materia delle dispense, delle sospensioni,
dei trasferimenti, non tocca "il subordinato e ben più limitato campo
dei provvedimenti di mera applicazione in supplenza, di cui, in specie,
all'art. 101 dell'ordinamento giudiziario", i quali hanno carattere di
urgenza e portata contingente e limitata, e "non mutano affatto la
posizione del magistrato in ordine alla titolarità della sede o delle
funzioni cui trovasi assegnato"; c) non trasgredisce l'art. 105 della
Costituzione, il quale indica tassativamente i provvedimenti di
competenza del Consiglio superiore e non comprende tra essi quelli
contemplati dall'art. 101 dell'ordinamento giudiziario.
All'udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti
deduzioni e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - In occasione dell'esame di rilevanza, ai fini della decisione
del giudizio penale in corso, della questione di legittimità
costituzionale sollevata in questa sede, l'ordinanza di rimessione si
è posto il problema della sopravvivenza della disposizione impugnata -
art. 101, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla
costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura; e l'ha risolta in senso positivo. A questa Corte non è
dato riesaminare per proprio conto tale punto - risolto nei medesimi
sensi in sede di emanazione delle norme di attuazione e di
coordinamento della citata legge (artt. 42 e 63 del D.P.R. 16 settembre
1958, n. 916) -, giacché spetta ai giudici i quali debbono applicarle,
e non alla Corte costituzionale, conoscere della vigenza delle
disposizioni circa la cui legittimità costituzionale essi ritengono di
sollevare dei dubbi.
2. - Preliminare, rispetto all'esame di legittimità costituzionale
della impugnata disposizione dell'ordinamento giudiziario del 1941, è
l'indagine circa l'ammissibilità di un siffatto esame, stante la norma
del primo comma della VII disposizione trans. e fin. della
Costituzione, secondo la quale, "fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano a osservarsi le norme dell'ordinamento vigente".
In qualunque modo debba essere interpretata questa disposizione
costituzionale transitoria, riflettente l'esigenza di evitare carenze
nell'organizzazione giudiziaria in attesa della revisione, alla stregua
della Costituzione, delle preesistenti norme dell'ordinamento
giudiziario, è comunque chiaro che, una volta avvenuta la revisione -
sia pure parziale - dell'ordinamento giudiziario preesistente, le norme
conservate non possono sfuggire al sindacato di legittimità
costituzionale.
Ora, che in occasione della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul
Consiglio superiore della Magistratura e delle norme di attuazione e di
coordinamento di essa con le altre leggi della materia, emanate (in
base all'art. 43 della stessa legge) col D.P.R. 16 settembre 1958, n.
916, si sia proceduto alla revisione delle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in materia di provvedimenti di
"applicazione" e di "supplenza" di magistrati, la Corte ritiene
difficile contestare. Da un lato, infatti, gli artt. 42 e 43 della
citata legge n. 195 contengono, rispettivamente, la espressa
dichiarazione di sopravvivenza delle norme dell'ordinamento del 1941
non incompatibili con la nuova legge e l'attribuzione al Governo del
potere di emanare disposizioni di coordinamento della legge stessa con
le preesistenti leggi in materia di ordinamento giudiziario;
dall'altro, l'art. 63, secondo comma, del D.P.R. n. 916 dispone che
"restano ferme le facoltà attribuite al Ministro negli artt. 10 e 162,
secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, e quelle attribuite ai
capi di corte in materia di applicazioni e di supplenze a norma dello
stesso ordinamento e dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945,
n. 232".
Ciò è sufficiente a far ammettere - in conformità con quanto è
stato ritenuto dall'ordinanza di rimessione, e in contrasto con le
deduzioni dell'Avvocatura dello Stato - la sindacabilità attuale, in
questa sede, della disposizione impugnata.
3. - La Corte non ritiene però che i dubbi di legittimità
costituzionale sollevati dal Pretore di Bordighera siano fondati.
Con riferimento all'art. 25 della Costituzione, è da osservare che
la regola, secondo la quale "nessuno può esser distolto dal giudice
naturale precostituito per legge", importa, da un lato, - come questa
Corte ha già avuto occasione di affermare in precedenti sentenze (nn.
88 del 1962 e 50, 110, 122, 130 del 1963) che la competenza dei giudici
deve esser determinata in via generale, e, quando occorra
eccezionalmente derogare alla regola generale, con adeguate garanzie,
e, dall'altro, che la costituzione degli organi giudicanti non abbia
luogo, a opera degli uffici a ciò preposti, in vista del singolo
processo (e difatti le "tabelle" relative alla preposizione dei
magistrati alle singole ripartizioni degli uffici giudiziari compositi
vengono, in base all'ordinamento giudiziario, compilate anno per anno).
Essa non esclude invece - e non potrebbe esser diversamente senza che
ne risultasse compromessa la continuità e la prontezza della funzione
giurisdizionale (che di questa rappresentano essenziali attributi) -
che ai vuoti (permanenti o temporanei) determinatisi negli organi
giudiziari (a causa di decessi, promozioni, trasferimenti, ecc., o,
rispettivamente, a causa di infermità, di congedi, o di altri
impedimenti temporanei) si faccia fronte di volta in volta, man mano
che se ne determini l'esigenza, a seconda dei casi in via permanente
(mediante l' "assegnazione" di nuovi magistrati) o in via contingente e
temporanea (mediante "supplenze", "sostituzioni", "applicazioni").
Non può dirsi, quindi, che la temporanea "destinazione",
contemplata dal secondo comma dell'art. 101 dell'ordinamento
giudiziario del 1941, di un pretore o di un aggiunto giudiziario, a
compiere "le funzioni del pretore mancante o impedito" di un altro
mandamento del medesimo distretto, contrasti col diritto, garantito a
tutti dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, a non esser
distolti dal giudice naturale.
4. - Con riferimento all'art. 105 della Costituzione - e
precisamente a quella parte di esso che riserva al Consiglio superiore
della Magistratura le "assegnazioni" dei magistrati - è da osservare
che la disposizione, accomunando "le assegnazioni ed i trasferimenti"
(diversamente da quanto fa per gli altri provvedimenti relativi ai
magistrati in essa contemplati, i quali vengono tutti considerati
autonomamente l'uno dagli altri), lascia chiaramente intendere di
volere riferirsi a provvedimenti attinenti al medesimo oggetto: come di
"trasferimenti" può parlarsi soltanto a proposito di provvedimenti che
cambiano le funzioni o la sede del magistrato, così deve ritenersi che
le "assegnazioni" sono provvedimenti riguardanti soltanto le funzioni o
la sede. L'"assegnazione"attribuisce al magistrato (in conseguenza
dell'ammissione in carriera, della promozione, della cessazione
dell'aspettativa, ecc.) quegli stessi beni (funzioni e sede) che il
"trasferimento" dall'ufficio attualmente occupato può togliergli (e a
presidio dei quali l'art. 107 pone la garanzia dell'inamovibilità).
Come non può parlarsi di "assegnazioni", ai sensi dell'art. 105
della Costituzione, a proposito della ripartizione dei magistrati tra
le sezioni di un organo giudiziario composito, così non può dunque
ritenersi che tale concetto - e quindi la riserva di competenza del
Consiglio superiore - abbracci i provvedimenti di provvisoria
destinazione (resi necessari dalle ragioni contingenti di cui si è
detto al numero precedente) di un magistrato a un ufficio diverso da
quello al quale egli sia "assegnato".
La riserva al Consiglio superiore dei soli provvedimenti di
"assegnazione" nel senso di cui si è detto, dimostrata finora sul
piano esegetico, ha poi la sua spiegazione sul piano storico nel fatto
che, in base alla tradizione, soltanto i provvedimenti di carattere
permanente di assegnazione della sede e delle funzioni (e non anche i
provvedimenti provvisori di cui or ora si è detto) sono considerati
attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati (vedansi gli artt. 6 e
7 e il titolo V dell'ordinamento giudiziario del 1941), e che al
Consiglio superiore l'art. 105 della Costituzione ha appunto riservato
soltanto provvedimenti attinenti allo "stato giuridico" dei magistrati.
È da escludere dunque che il secondo comma dell'art. 101
dell'ordinamento giudiziario del 1941 contrasti con l'art. 105 della
Costituzione.
5. - Con riferimento infine all'art. 107 della Costituzione - e
precisamente a quella parte di esso che conferisce ai magistrati la
garanzia dell'inamovibilità (facente parte anche in passato del loro
"stato giuridico": v. il D. Lg. 31 maggio 1946, n. 511) - è da
osservare che tale disposizione è espressamente posta a presidio
soltanto della conservazione della "sede" e delle "funzioni", nel senso
tradizionale di beni facenti parte dello "stato giuridico"del
magistrato (e cioè della sede e delle funzioni alle quali egli sia
stato permanentemente "assegnato" ai sensi dell'art. 105 della
Costituzione).
La disposizione non esclude invece la possibilità che, anche senza
il consenso degli interessati, siano adottati, per esigenze del
servizio, provvedimenti di modificazione della ripartizione dei
magistrati fra i vari uffici dell'organo giudiziario composito al quale
sono "assegnati", come pure provvedimenti, i quali, per ragioni
contingenti - volte ad assicurare la continuità e la prontezza della
funzione giurisdizionale -, facciano luogo alla temporanea destinazione
di un magistrato a una sede o una funzione diversa da quelle alle quali
egli sia permanentemente "assegnato". Provvedimenti, tanto i primi che
i secondi, i quali - come si è visto non incidono sullo "stato" dei
magistrati.
Anche sotto il profilo in esame è da escludere quindi
l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 101, comma
secondo, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento
giudiziario, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 105 e 107,
primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte