Sentenza n. 156/1971
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1971 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 7legge 741/1959
- art. 1legge 741/1959
citata
- art. 36Costituzione
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741 (norme
transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo
ai lavoratori), e dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n.
1326 (norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori
dipendenti dalle imprese grafiche e affini), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 giugno 1969 dal tribunale di Vigevano nel
procedimento civile vertente tra Graziotto Maria e Magnani Pietro,
iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1969 dalla Corte suprema di
cassazione - sezione 2ª civile - nel procedimento civile vertente tra
la società Azienda grafica e affini (SAGRAF) ed Esposito Salvatore,
iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 maggio 1971 il Giudice relatore
Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso della causa civile promossa da Graziotto Maria per
conseguire il pagamento di retribuzioni e somme accessorie dovutele in
seguito alle prestazioni di lavoro svolte alle dipendenze di Magnani
Pietro e da determinarsi dal giudice ai sensi degli artt. 36 della
Costituzione e 2099 e seguenti del codice civile, il convenuto eccepiva
che il rapporto di lavoro in questione era regolato dal contratto
collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti
maglierie e calzetterie, stipulato il 24 maggio 1957 e reso efficace
erga omnes con decreto presidenziale 28 agosto 1960, n. 1325, e che,
avendo le relative clausole acquisito forza di legge, esse non potevano
venir disapplicate dal giudice, neppure in virtù dei poteri di cui
agli artt. 36 della Costituzione e 2099 del codice civile.
L'attrice assumeva invece che il contratto collettivo 24 maggio
1957 era stato superato da altri più recenti (17 maggio 1962 e 25
maggio 1965) e che pertanto il giudice ben poteva rifarsi ad essi per
determinare la retribuzione sufficiente, indipendentemente
dall'appartenenza delle parti alle organizzazioni sindacali stipulanti.
Nell'ordinanza in data 12 giugno 1969 il tribunale di Vigevano,
ritenuto che le clausole dei contratti collettivi rese efficaci erga
omnes hanno forza di legge e non possono essere disapplicate dal
giudice, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741,
dai quali deriva il conferimento ad esse della forza di legge, per
violazione dell'art. 36 della Costituzione.
Se infatti le norme delegate in questione presentano
caratteristiche particolari, in quanto non possono "essere in
contrasto" con norme imperative di legge (art. 5, legge citata) e
possono invece essere modificate da "accordi e contratti collettivi
aventi efficacia verso tutti gli appartenenti alla categoria" (art. 7),
deve ciò nondimeno ritenersi, a giudizio del tribunale, che il giudice
ordinario non possa disapplicarle, anche ove le ritenga in contrasto
con la Costituzione. Il contrasto fra clausole di contratto collettivo
e norme imperative di legge non rende inoperante la recezione, ma solo
viziate da illegittimità costituzionale sotto il profilo dell'eccesso
di delega le norme delegate: il giudice perciò non può considerare
tali clausole come "non immesse" e disapplicarle, ma deve rimettere
alla Corte costituzionale l'esame della questione.
La dedotta inadeguatezza dei minimi salariali fissati per legge si
risolve quindi, a parere del tribunale, in una violazione dell'art. 36
della Costituzione da parte delle norme che operano il conferimento a
tali clausole della forza di legge, cioè degli artt. 1 e 7, primo e
secondo comma, della legge n. 741 del 1959. In tale legge, infatti,
non vi è nulla che consenta di ritenere conferito al giudice
l'eccezionale potere di adeguare una retribuzione legislativamente
fissata al limite sancito dall'art. 36 della Costituzione. Anzi, il
contrario sembra desumibile dai commi secondo e terzo dell'art. 7, in
virtù dei quali, fino a quando non interverranno successive modifiche
di legge o contratti collettivi aventi efficacia verso tutti gli
appartenenti alla categoria, solo l'accordo tra il datore di lavoro ed
il lavoratore, sia esso concretato in un contratto individuale o in un
contratto collettivo di diritto comune, può portare ad una
modificazione dei minimi salariali fissati dalla legge delegata.
2. - Dopo che l'ordinanza è stata regolarmente comunicata,
notificata e pubblicata, è intervenuto nel processo avanti la Corte il
Presidente del Consiglio dei ministri e l'Avvocatura generale dello
Stato che lo rappresenta ha concluso per l'infondatezza della
questione, richiamando il precedente contrario offerto dalla sentenza
n. 129 del 1963 di questa Corte ed assumendo che, con la norma del
secondo comma dell'art. 7 della legge n. 741 del 1959, è stata attuata
una opportuna ed anzi indispensabile saldatura normativa tra la
scadenza dei contratti collettivi, estesi erga omnes, e la stipulazione
dei nuovi contratti collettivi di categoria.
3. - Nel corso di analoga controversia proposta da Esposito
Salvatore contro la società SAGRAF avanti il tribunale di Napoli, dopo
che la tesi della diretta applicabilità dell'art. 36 della
Costituzione era stata accolta in prime cure ed in appello, la stessa
questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, adita con
ricorso della convenuta; nell'ordinanza in data 12 dicembre 1969,
tuttavia, essa ha impugnato, sempre con riferimento all'art. 36 della
Costituzione, anziché le norme della legge n. 741 del 1959 cui si era
rifatto il tribunale di Vigevano, il decreto presidenziale 11 settembre
1960, n. 1326, che aveva reso efficace erga omnes il contratto
collettivo per i tipografici 1 ottobre 1959, di cui la convenuta
reclamava l'applicazione e che l'attore affermava invece essere
superato dal contratto collettivo di diritto comune stipulato il 6
gennaio 1962.
Secondo la Corte di cassazione, la norma che consente al giudice
ordinario di stabilire la nuova retribuzione da corrispondersi ad un
determinato lavoratore, utilizzando un contratto collettivo
postcorporativo, di per sé non efficace rispetto alle parti in causa,
come criterio orientativo per applicare l'art. 36 della Costituzione,
è l'art. 2099 del codice civile, per cui quando, come nella specie,
l'apprezzamento e la valutazione della conformità dei minimi
retributivi al precetto costituzionale sono già stati effettuati dal
legislatore, sia pure mediante decreti delegati, il potere
discrezionale-equitativo, conferito al giudice dall'art. 2099 del
codice civile viene meno ed egli non può sostituirsi al legislatore.
Allo stesso risultato conduce altresì la considerazione che l'art.
5 della legge n. 741 del 1959, con l'espressione "norme imperative di
legge", potrebbe aver inteso stabilire l'inapplicabilità da parte del
giudice ordinario delle clausole di contratto collettivo contrastanti
con le sole norme di legge ordinaria, mentre nel caso di contrasto con
norme costituzionali sarebbe rimasto fermo l'obbligo del giudice di
sollevare incidente di costituzionalità.
Nel corso della motivazione la Corte si sofferma quindi ad
analizzare la portata della sentenza n. 129 del 1963 della Corte
costituzionale per concludere che essa non dice esplicitamente che il
giudice ordinario adito dal lavoratore possa provvedere alla
disapplicazione della clausola senza sollevare l'eccezione
d'incostituzionalità della legge delegata in riferimento all'art. 36
della Costituzione; né sarebbe possibile interpretare la sentenza nel
senso che lo dica implicitamente, sia per i rilievi sopra enunciati a
proposito dell'art. 2099, capoverso, del codice civile, al quale la
Corte costituzionale non si era richiamata perché estraneo al suo
decidere, sia perché la stessa aveva interpretato, in riferimento
all'art. 36 della Costituzione, l'art. 7 e non anche l'art. 5 della
legge, sia infine poiché in quel caso il giudice a quo aveva
denunciato l'art. 7 della legge di delegazione e non la legge delegata.
4. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha concluso perché la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
In primo luogo l'interveniente osserva che la denuncia
dell'"incostituzionalità sopravvenuta" del decreto presidenziale n.
1326 del 1960 per effetto dei contratti collettivi di diritto comune
stipulati successivamente non può essere considerata come una
questione di legittimità costituzionale, ma piuttosto come una
questione di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche,
riservata al giudice ordinario.
Se infatti si ammette che questo testo legislativo era
originariamente valido non sembra concepibile che l'incostituzionalità
possa derivare dal mutato valore dei salari, che è un mero fatto
economico e non giuridico. Quanto mai, da questo punto di vista,
avrebbe dovuto essere tacciato d'incostituzionalità, piuttosto che il
decreto presidenziale, l'art. 7 della legge n. 741 del 1959, cui deve
farsi risalire questa sorta di "principio nominalistico" conseguente
alla dichiarata ultrattività dei minimi salariali fissati con effetto
erga omnes, che rappresenta la causa prima degli inconvenienti
lamentati.
Ma, secondo l'Avvocatura, la questione sarebbe infondata anche se
riferita all'art. 7 della legge n. 741 del 1959, come risulta dalla
decisione di questa Corte n. 129 del 1963, della quale la Corte di
cassazione ha adottato una interpretazione inaccettabile. Se infatti la
Corte costituzionale avesse inteso subordinare l'esercizio del potere
del giudice di adeguare i minimi salariali ad una previa dichiarazione
d'incostituzionalità della legge delegata, essa non avrebbe certamente
potuto affermare che "nessun dubbio sorge circa la legittimazione dei
lavoratori non associati ai sindacati che ebbero a dar vita ai
contratti collettivi recepiti nella legge di chiedere ed ottenere la
rivalutazione del trattamento economico stabilito nei contratti
medesimi".
Né ha maggior pregio l'argomento fondato sull'art. 2099 del codice
civile, poiché il potere del giudice di adeguare i minimi salariali in
relazione ai lavoratori non iscritti ai sindacati (o il cui datore di
lavoro non sia iscritto) trova la sua base nell'art. 36 della
Costituzione, di cui è indubbio il carattere precettivo, e che quindi,
lungi dall'impedire, rappresenta il fondamento dell'applicazione
dell'art. 2099.
All'argomento fondato sull'art. 5 della legge delega, infine,
l'Avvocatura replica osservando che il contrasto fra le clausole di
contratto collettivo rese efficaci erga omnes e le norme costituzionali
non sussiste poiché quelle tendevano ad assicurare un trattamento
minimo, mentre l'art. 36 della Costituzione prescrive l'attuazione - se
del caso attraverso l'intervento del giudice - di un trattamento
sufficiente. Considerato in diritto :
1. - Le due cause attengono alla stessa questione e pertanto si
rende opportuna la loro riunione e la decisione con unica sentenza.
2. - L'ordinanza del tribunale di Vigevano denuncia gli artt. 1 e
7, primo e secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741, mentre
quella della Corte di cassazione si riferisce al decreto presidenziale
delegato n. 1326 dell'11 settembre 1960: ma entrambe deducono la
violazione dell'art. 36 della Costituzione, ritenendo che detti testi,
con l'imporre l'uno l'obbligatorietà erga omnes delle clausole dei
contratti collettivi di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 741, e l'altro, emesso in esecuzione di
quest'ultima, l'osservanza coattiva dei minimi salariali stabiliti con
il contratto collettivo per i lavoratori dell'industria grafica del 1
ottobre 1959 hanno precluso al giudice di merito il potere di adeguare
i minimi salariali stessi alle esigenze di vita dei lavoratori quando
fossero sopravvenuti mutamenti nella situazione economico-sociale tali
da rendere i minimi contrattuali non più idonei a soddisfarle.
Sicché l'eliminazione da parte della Corte delle norme denunciate si
rende necessaria affinché possa trovare applicazione il principio del
primo comma dell'art. 36.
3. - Per valutare l'esattezza delle censure così formulate occorre
ricordare che la legge n. 741 volle porre riparo alla situazione
anomala verificatasi pel fatto che, non essendo subentrato
all'ordinamento corporativo, abrogato con il d.l.l. 23 novembre 1944,
n. 769, il nuovo assetto organizzativo cui l'art. 39 Cost. affida la
formazione dei contratti collettivi di diritto pubblico, era venuta a
mancare, nei confronti di vasti gruppi di lavoratori, per i quali non
vigevano contratti di tal genere, quella garanzia di un trattamento
minimo voluta affidare agli accordi fra le contrapposte associazioni di
categoria. A siffatta carenza la legge predetta intese provvedere
delegando il Governo ad emanare norme con forza di legge aventi a
contenuto le stesse clausole dei preesistenti contratti collettivi di
diritto comune, proponendosi così di conseguire risultati analoghi a
quelli stabiliti dal citato art. 39 ma senza l'impiego delle diverse
forme e dei procedimenti previsti da quest'ultimo.
La soluzione adottata non poteva non rivestire carattere
provvisorio, transitorio ed eccezionale, e solo con riguardo ad esso la
Corte, con la sentenza n. 106 del 1962, poté riconoscerne la
legittimità costituzionale.
Se si tiene presente la finalità voluta conseguire con la
emanazione della legge, sembra logico inferire che la statuizione
dell'ultrattività delle clausole rese obbligatorie per tutti gli
appartenenti alla categoria, fino al sopravvenire di nuove disposizioni
di legge o di contratti collettivi, corrispondeva al presupposto di un
non lontano adempimento del precetto costituzionale che avrebbe reso
possibile il regolare esercizio di quell'autonomia sindacale
considerata dalla Costituzione quale più idoneo strumento di
disciplina dei rapporti di lavoro.
Intendere tale ultrattività come svincolata dal detto presupposto
e considerarla espressione di una volontà di mantenere ferme a tempo
indeterminato le clausole dei contratti recepiti, anche in presenza di
circostanze sopravvenute che abbiano svuotato il valore protettivo ad
esse proprio, significherebbe contrastare al proposito perseguito. Tale
contrasto avrebbe assunto carattere di estrema gravità ove
l'ultrattività fosse stata riferita alla parte relativa al trattamento
salariale, così da mantenerlo rigidamente fermo anche quando fattori
intervenuti successivamente ai contratti collettivi in atto avessero
reso questo insufficiente, in modo grave ed evidente, al minimo vitale.
Infatti l'interesse alla determinazione del salario in modo da
soddisfare le esigenze minime di vita, mentre assume una rilevanza
prioritaria rispetto agli altri presi ad oggetto della contrattazione
collettiva, in quanto in certo modo ne condiziona il pieno ed effettivo
godimento, rimane poi assai più di questo suscettibile di venire
compromesso per effetto dei mutamenti che più frequentemente si
verificano nel mercato del lavoro, o per effetto del deterioramento del
valore della moneta. In corrispondenza a tali peculiarità l'art. 36,
primo comma, Cost. ha stabilito per il diritto alla retribuzione
sufficiente una disciplina particolareggiata che ne rende possibile una
diretta tutela per opera del giudice, anche all'infuori di apposite
norme di legge applicative.
Da quanto precede si può dedurre che l'opinione espressa nelle
ordinanze circa la necessità di una previa pronuncia di
incostituzionalità delle disposizioni denunciate per rendere possibile
l'intervento perequativo del giudice, si sarebbe potuta accogliere solo
nel caso in cui fosse stato sancito un espresso divieto di siffatto
intervento. Non verificandosi l'ipotesi prospettata si deve ritenere
sottintesa la volontà del legislatore di non pregiudicare comunque
l'esperimento delle comuni azioni giudiziarie allo scopo della
disapplicazione delle clausole sul salario divenute inadeguate e della
loro sostituzione con altre conformi al precetto dell'art. 36.
Sarebbe infatti aberrante far discendere da una legge che si
proponeva lo scopo di consentire ai lavoratori non vincolati a
contratti collettivi di beneficiare del trattamento più favorevole da
questi disposto l'effetto contrario di ricostituire la sperequazione
salariale voluta eliminare.
Non potrebbe obiettarsi che, così ritenendo, si verrebbe ad
estendere la portata della legge n. 741 facendola valere (in contrasto
con quanto statuito con la citata sentenza n. 106) anche nei confronti
di contratti collettivi successivi all'entrata in vigore della
medesima, dato che, secondo l'interpretazione accolta, non questi sono
da assumere a parametro della pronuncia richiesta al giudice bensì
l'art. 36, mentre la sussistenza di tali contratti (che potrebbero
anche mancare senza che la fattispecie ipotizzata subisca mutamento)
assume un valore di fatto, quale indice (o uno degli indici) rivelatore
di una nuova situazione, da tenere presente al limitato effetto di
decidere circa la congruità del salario.
4. - Le considerazioni ora prospettate erano alla base della
sentenza della Corte n. 129 del 1963, con la quale ebbe a ritenersi che
l'art. 7 in contestazione fosse da interpretare non già secondo la sua
formulazione letterale, bensì con riferimento alle finalità volute
perseguire (anche se dovute raggiungere con l'impiego di mezzi di per
sé inadatti) e perciò, da applicare in modo tale da non porre
ostacolo all'intervento correttivo dell'autorità giudiziaria nel senso
prima chiarito.
Quest'interpretazione non ha convinto i giudici a quibus, i quali
hanno opposto ad essa rilievi vari, che risultano più analiticamente
puntualizzati dalla Corte di cassazione. Essa ha osservato, che mentre
manca nella sentenza un'esplicita statuizione circa l'applicabilità al
caso, per opera del giudice, dell'art. 36 Cost., non se ne può neanche
argomentare una implicita perché la norma di raffronto allora invocata
era l'art. 3 Cost. e non già, come ora, l'art. 36, ed altresì perché
essa non aveva tenuto conto né dell'art. 2099, capoverso, del codice
civile, né dell'art. 5 della legge n. 741.
A tali argomentazioni si può opporre anzitutto che
l'interpretazione che si censura era stata assunta dalla Corte anche
con preciso e testuale riferimento all'art. 36, la cui violazione
risultava denunciata da una delle ordinanze, la quale allegava
considerazioni analoghe a quelle ora prospettate. In secondo luogo il
mancato riferimento all'art. 2099 appare irrilevante perché questa
disposizione è anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, e
si inserisce in un ordinamento dei rapporti di lavoro che predisponeva,
con l'art. 77, ultimo comma, del d.l.l. 1 luglio 1926, n. 1130,
congegni idonei ad assicurare la corrispondenza della contrattazione
collettiva ai mutamenti delle situazioni di fatto, così che il
condizionamento con esso disposto dell'intervento del giudice alla
mancanza di norme corporative lascia intatto il problema, ora agitato,
della diretta efficacia della norma costituzionale nei confronti di
norme di legge di carattere provvisorio ed eccezionale.
Quanto infine all'art. 5 della legge n. 741 non sembra dubbio che
le norme imperative cui esso si riferisce siano quelle, legislative o
equiparate, considerate nell'art. 1399 del codice civile, sicché se ne
deve ritenere l'irrilevanza nella presente questione, la cui
risoluzione, come si è detto, deve farsi derivare dal coordinamento
fra l'art. 7 della legge predetta e l'art. 36 della Costituzione.
5. - Quanto precede dovrebbe portare alla conclusione della
infondatezza delle censure di incostituzionalità. Tuttavia, in
presenza dei dubbi sull'interpretazione prospettata e fatta valere con
la precedente sentenza, ed in considerazione dell'eventualità, sia di
una loro persistenza, con conseguente futura proposizione di altre
questioni di eguale contenuto, sia di quella, ancora più grave, che si
giunga, sulla base di una interpretazione letterale degli artt. 1 e 7,
al disconoscimento del diritto al salario sufficiente da parte di
giudici di fronte ai quali non venga prospettata la questione di
costituzionalità, o che non la sollevino di ufficio, la Corte è
dell'avviso che debba essere dichiarata fondata l'allegata violazione
dell'articolo 36 Cost., in quanto con la legge di delegazione si sia
inteso inibire al giudice di adeguare (al di sopra dei minimi
prescritti dai decreti delegati) il trattamento economico previsto dai
contratti individuali di lavoro alle situazioni sopravvenute. Eguale
statuizione deve emettersi nei confronti dell'articolo unico del d.P.R.
11 settembre 1960, n. 1326, il solo denunciato dalla Corte di
cassazione, nella parte in cui, in fedele adempimento del potere
delegato, rende obbligatorie tutte le clausole del contratto collettivo
nazionale di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende
grafiche ed affini e quindi vincola all'osservanza anche di quelle
relative ai minimi salariali, pur quando sia accertato un mutamento
nella situazione di fatto che li abbia resi insufficienti.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7
della legge n. 741 del 1959, nel senso specificato, deriva la
conseguenza della illegittimità di tutti i decreti presidenziali
delegati emessi in applicazione dell'articolo predetto, nella parte in
cui, imponendo l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi con essi
recepiti, precludono al giudice l'adeguazione dei minimi salariali, in
essi stabiliti, alle situazioni sopravvenute che li abbiano resi
insufficienti.
Ciò in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 7, secondo comma, della legge 14 luglio 1959, n. 741,
nella parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei
minimi economici al salario sufficiente conferisca al giudice ordinario
i poteri che gli vengono dall'art. 36 della Costituzione;
b) dell'articolo unico del d.P.R. 11 settembre 1960, n. 1326, nella
parte in cui esclude che la sopravvenuta non corrispondenza dei minimi
salariali fissati nel contratto collettivo nazionale di lavoro 1
ottobre 1959, per i dipendenti delle industrie grafiche e affini,
conferisca al giudice ordinarie l'esercizio del potere derivante
dall'art. 36 della Costituzione;
2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di tutti
i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge,
emanati in base alla delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14
luglio 1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la
sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei
contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti
alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio
del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte