Sentenza n. 156/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1985 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27d.P.R. 739/1981
- art. 17legge 825/1971
- art. 48legge 146/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R.
3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. n.
636 del 1972 concernente la revisione della disciplina del contenzioso
tributario), dell'art. 17, comma secondo, legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e dell'art.
48, comma primo, legge 24 aprile 1980, n. 146 promosso con ordinanza
emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da
Scotto Ignazio ed altri c/Ministero delle finanze ed altra, iscritta al
n. 1185 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 328 del 1984.
Visti gli atti di costituzione di Scotto Ignazio, di Toro Enrico ed
altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1985 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
uditi l'avv. Federico Sorrentino per Scotto Ignazio ed altri e
l'Avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, ha
sollevato, con ordinanza del 26 giugno 1984, una serie di questioni
incidentali di legittimità costituzionale.
La prima riguarda l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739,
nella parte in cui fissa a 75 anni il limite di età per far parte
delle Commissioni tributarie. Si assume che tale disposizione violi gli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, avendo con essa il
Governo espressamente abrogato l'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, che aveva fissato tale limite di età a 78 anni
ed era stato emanato nell'esercizio della legge di delega 9 ottobre
1971, n. 825 (Riforma tributaria). La norma impugnata, quindi, è stata
emanata o in assenza di apposita delega del Parlamento o comunque
eccedendo dai limiti della delega ricevuta, rientrando anche il d.P.R.
n. 739/1981 nell'ambito della legge delega n. 825 del 1971.
2. - La seconda questione attiene, invece, all'art. 17, secondo
comma, della legge di delega n. 825/1971, che attribuisce al Governo il
potere di legiferare sulla materia.
Se tale norma venisse, infatti, interpretata estensivamente, così
da attribuire al Governo la facoltà di ripetute e successive
modificazioni sostanziali della normativa vigente, essa travalicherebbe
i limiti propri della delega legislativa, nei quali rientra - secondo
l'ordinanza di rinvio - il principio già citato della non
reiterabilità dell'esercizio della delega, con conseguente lesione
dell'art. 76 della Costituzione.
3. - Lo stesso art. 17 della legge di delega viene denunciato sotto
altro profilo, sempre in relazione all'art. 76 della Costituzione,
nella parte in cui ammette interventi "integrativi e correttivi" da
parte del legislatore delegato senza specificare i principi e criteri
direttivi da osservare in detti interventi.
Se infatti il concetto di disposizione correttiva si intende in
termini molto ristretti - prosegue il giudice a quo - poteva forse
essere sufficiente il rinvio agli stessi principi e criteri direttivi
imposti dal delegante al delegato ai fini dell'emanazione delle prime
disposizioni delegate; se invece si dà al potere correttivo
un'interpretazione molto lata - così da comprendervi l'emanazione
della norma impugnata - allora certamente avrebbe dovuto il Parlamento
"circoscrivere e puntualizzare i poteri del delegato mediante
l'imposizione di ulteriori appositi criteri direttivi necessariamente
non coincidenti con quelli dettati per le prime norme delegate".
4. - Con la quarta questione si impugna, sempre in relazione
all'art. 76 della Costituzione, anche l'art. 48 della legge 24 aprile
1980, n. 146 (e derivatamente del citato art. 27 d.P.R. n. 739/1981),
che proroga ulteriormente sino al 31 dicembre 1981 il termine per
l'esercizio della delega, originariamente fissato al 31 dicembre 1972,
rendendo così possibile l'emanazione della disposizione "correttiva"
denunciata. Anche se la prorogabilità della delega è ammessa in
virtù del principio generale secondo il quale chi ha l'autorità di
fissare un termine lo può prorogare, salvo norme in contrario, tale
principio comporterebbe - secondo il giudice a quo - anche la regola
universalmente riconosciuta che il potere di prorogare non può essere
più esercitato a termine scaduto.
Il che non toglie naturalmente la possibilità di una delega nuova
nella stessa materia, ma allora la legge di delega avrebbe dovuto
contenere i nuovi criteri direttivi, non essendo sufficiente il
semplice richiamo a quelli della prima legge, ormai vecchi di quasi un
decennio e concepiti per una riforma già integralmente attuata.
5. - Un'ulteriore questione viene sollevata in via subordinata
riguardo all'art. 27 d.P.R. n. 739/1981, in riferimento agli artt. 25
(intangibilità del giudice naturale precostituito per legge) e 108
(indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali) della
Costituzione.
Con la disposizione impugnata, infatti, il Governo avrebbe in
sostanza determinato la cessazione dalle funzioni dei più anziani
membri della Commissione centrale tributaria (tutti facilmente
identificabili), con conseguente alterazione della composizione dei
collegi anche per i ricorsi già pendenti.
6. - Un'ultima questione di incostituzionalità riguarda infine lo
stesso art. 27 già impugnato in riferimento all'art. 76 Cost. sotto
il profilo della violazione dei principi e dei criteri direttivi
stabiliti dal legislatore delegante con il citato art. 17, secondo
comma, della legge n. 825/1971. Di tali criteri faceva parte anche
l'acquisizione obbligatoria di un parere dell'apposita commissione
parlamentare di cui al primo comma dello stesso art. 17.
Ora, sebbene tale parere non fosse vincolante - si legge
nell'ordinanza di rinvio - la sua negatività, proprio in merito
all'abrogazione dell'art. 45 d.P.R. n. 636/1972 sui limiti di età,
avrebbe dovuto indurre il Governo a dare una adeguata motivazione alla
sua decisione diametralmente opposta al parere esplicito e motivato
della commissione parlamentare.
La richiesta obbligatoria del parere non era quindi un adempimento
meramente formale, ma intendeva piuttosto porre un limite alla
discrezionalità del Governo, costringendolo a darsi carico
dell'orientamento manifestato nel parere attraverso una espressa
giustificazione del diverso indirizzo adottato.
7. - Si sono costituite in giudizio le parti private, rappresentate
e difese dall'avv. Federico Sorrentino del Foro di Roma. Nel giudizio
di merito esse avevano impugnato davanti al TAR del Lazio il
provvedimento che aveva disposto il loro collocamento a riposo dal 1
gennaio 1982 (ovvero al compimento del 75' anno di età, se
successivo), in applicazione dell'impugnato art. 27 d.P.R. 3 novembre
1981, n. 739. Avverso la decisione del TAR, che aveva dichiarato
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
già proposte in quella sede, i ricorrenti hanno adito il Consiglio di
Stato.
Nelle deduzioni di parte si svolgono le medesime argomentazioni
poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione.
8. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
deducendo l'infondatezza di tutte le questioni sollevate.
Il primo dubbio - incentrato sulla distinzione del concetto di
"norma solamente correttiva" nel più vasto ambito delle norme
modificative - verrebbe infatti a cadere se si considera che la stessa
legge di delega menziona espressamente proprio le "disposizioni ...
correttive" da emanare "con uno o più decreti", ragion per cui nella
stessa ordinanza di rimessione si avverte la necessità di prospettare
un subordinato dubbio di costituzionalità.
La seconda questione si fonda, infatti, sul principio della
"istantaneità della consumazione del potere di delega", che tuttavia -
osserva l'Avvocatura - da un lato è contestato in dottrina (cfr.
Paladin), dall'altro nel caso di specie è escluso dal momento che la
stessa legge di delega dispone in senso contrario.
Né avrebbe maggior fondamento la terza questione, in quanto le
"disposizioni correttive" previste dalla delega postulano chiaramente
la valutazione di una esperienza specifica sulla base delle prime norme
emanate nell'esercizio della delega. Ed i criteri direttivi originari
erano più che sufficienti per tale verifica, non potendosi esigere -
come non esige la Costituzione - l'imposizione nella legge di delega di
ulteriori "appositi" criteri direttivi formulati a priori.
Anche la quarta questione non ha fondamento in quanto pretendere,
per una mera proroga del termine di una legge di delega, la
determinazione di altri criteri direttivi contrasterebbe con il
concetto stesso di proroga e sottrarrebbe, comunque, al legislatore
ordinario la valutazione circa la lamentata "vecchiaia" dei criteri
stessi e la "integrale attuazione" della riforma, che certamente non
compete al giudice.
Né appare violato - prosegue l'Avvocatura - il principio della
intangibilità del giudice naturale. Questi, infatti, non è tale
perché costituito da persone determinate, ma perché preposto a
garantire determinati diritti e interessi in una determinata materia.
Altrimenti quel principio sarebbe di continuo violato da qualsiasi
trasferimento o sostituzione di giudici. Né può esservi interferenza
del Governo nella sfera giurisdizionale, quando esso esercita una
funzione di legislazione delegata.
Infine anche l'ultima questione, con la quale si lamenta che il
Governo non abbia tenuto nel dovuto conto il parere contrario della
commissione parlamentare, non ha fondamento, in quanto un parere non
vincolante può ben essere disatteso tanquam non esset dal legislatore
delegato.
Venendo alla sostanza della norma impugnata, la difesa dello Stato
osserva che la eccezionalità del limite di età a settantotto anni
(art. 45 d.P.R. n. 636/1972), in un sistema che lo fissa per le
funzioni giurisdizionali ordinarie a settanta anni e per quelle
tributarie a settantacinque, poteva giustificarsi solo per garantire
nella prima applicazione della riforma tributaria la utilizzazione di
una specifica e matura esperienza ai fini della continuità di
indirizzo; ma a distanza di dieci anni questi fini si devono presumere
pienamente raggiunti con il superamento della fase di prima
applicazione della riforma. Considerato in diritto :
1. - Sei sono le questioni formalmente sottoposte all'esame di
questa Corte.
Con la prima si chiede se contrasti o meno con gli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981,
n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di
età per far parte delle Commissioni tributarie; per il dubbio che tale
norma - abrogando l'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, che aveva fissato tale limite a settantotto anni - ecceda dalla
delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Riforma
tributaria), violando, con l'emanazione reiterata di due norme di
contenuto contrastante nella stessa materia, il principio della
istantaneità e non reiterabilità dell'esercizio della delega.
Una delle caratteristiche essenziali della delega del potere
legislativo - argomenta il giudice a quo - sarebbe infatti
l'istantaneità del suo esercizio, nel senso che il Governo può sì
dividere una disciplina vasta e complessa in più testi normativi,
anche a distanza di tempo, purché si tratti di disposizioni
logicamente diverse e non incompatibili tra loro, ma non può, una
volta posta una norma per determinati fini, valersi ancora della stessa
delega originaria per abrogarla.
Né si può considerare la norma impugnata semplicemente correttiva
- si legge nell'ordinanza - in quanto essa anziché confermare
sostanzialmente il disposto della norma originaria - come sarebbe
proprio delle norme correttive - la capovolge radicalmente, privando
determinati soggetti, tutti inequivocabilmente identificabili, del
titolo a mantenere ed esercitare un munus publicum che la norma
originaria aveva loro attribuito.
2. - Alla violazione del medesimo principio si ricollega anche la
seconda questione, con la quale si chiede se contrasti o meno con lo
stesso art. 76 della Costituzione l'art. 17, secondo comma, della
citata legge di delega n. 825 del 1971, nella parte in cui consente al
Governo di adottare a distanza di tempo disposizioni di contenuto
contrario nella stessa materia (artt. 45 d.P.R. n. 636/1972 e 27 d.P.R.
n. 739/1981). In sostanza - secondo il giudice a quo - o è stato il
Governo ad eccedere dalla delega ricevuta esercitandola reiteratamente
con l'emanazione di norme contrastanti (prima questione) o è stato lo
stesso Parlamento a conferire una delega eccedente i limiti fissati
dall'art. 76 della Costituzione (seconda questione).
3. - Entrambe le questioni sono infondate.
Quanto alla prima occorre osservare che la legge di delega n. 825
del 1971 aveva per oggetto l'attuazione di una riforma ampia e
complessa che copriva l'intera materia del prelievo fiscale, per cui lo
stesso legislatore delegante previde la necessità di emanare, nei
termini di tempo prefissati e in conformità di determinati principi
direttivi indicati dal Parlamento, più provvedimenti normativi
delegati.
Ed occorre soprattutto ricordare che la delega originaria è stata
più volte rinnovata per mezzo di successive leggi di proroga, in
virtù di una delle quali (legge 24 aprile 1980, n. 146) è stata
prodotta la norma impugnata. Ben poteva perciò il Governo legiferare
in una materia così vasta e complessa con più testi normativi emanati
anche a distanza di tempo, di tal ché viene a cadere il primo dubbio
sollevato dal giudice a quo: che cioè l'impugnato art. 27 sia stato
emanato senza il sostegno di una delega.
Né maggior fondamento ha l'altro profilo prospettato dal Consiglio
di Stato: che cioè il Governo, pur essendo legittimato dalla legge di
delega ad emanare più disposizioni nella stessa materia a distanza di
tempo, abbia ecceduto con la norma impugnata i limiti di tale delega.
Questa, infatti, disponeva all'art. 17, secondo comma, che il
legislatore delegato aveva la facoltà di emanare ulteriori
"disposizioni integrative e correttive" delle prime, "nel rispetto dei
principi e criteri direttivi", anche con uno o più decreti successivi.
Ora - secondo il giudice a quo - l'art. 27 non sarebbe una norma
correttiva o integrativa, ma sostanzialmente modificativa, tale quindi
da travalicare i limiti della delega fissati dal Parlamento.
Senonché tale valutazione sulla natura della norma delegata non
può essere seguita.
Nel primo esercizio della delega, infatti, il Governo dispose
all'art. 45, secondo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972 che "nella prima
applicazione del decreto" il limite di età per i componenti delle
commissioni tributarie, stabilito nel terzo comma dell'art. 10, veniva
elevato di tre anni. Ed il terzo comma dell'articolo citato fissava
tale limite a settantacinque anni.
La regola, quindi, per la cessazione dall'ufficio era - nella
normativa delegata - il raggiungimento del settantacinquesimo anno di
età. Solo in via transitoria ed eccezionale, cioè per la prima fase
di applicazione della nuova normativa, tale limite veniva portato al
settantottesimo anno di età, allo scopo evidente di assicurare una
continuità di esperienza giurisprudenziale nella fase delicata di
transizione dalla vecchia alla nuova disciplina fiscale.
La norma impugnata del d.P.R. n. 739 del 1981 non fece che
ripristinare la regola generale di cui all'art. 10 del decreto del
1972.
Tale norma aveva quindi il carattere di norma integrativa, la cui
emanazione era consentita al Governo dall'art. 17 della legge di
delega.
Una volta, infatti, che lo stesso legislatore delegato, nel pieno
esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una
norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale
di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello
stesso legislatore delegato, conferitigli nella stessa legge di delega,
integrare - senza necessità di una delega ulteriore o di fissazione di
ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale
con norme di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto
normativo che altrimenti si produrrebbe con la cessazione della prima
fase di applicazione della riforma. Né può essere sottratta allo
stesso legislatore delegato la valutazione discrezionale del momento in
cui la fase iniziale di applicazione deve ritenersi esaurita, dato che
il Parlamento stesso - come nel caso in esame - gli ha conferito tale
discrezionalità.
Il fatto poi che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi
direttivi e criteri fondamentali, siano state emesse, sempre per lo
stesso oggetto, a dieci anni di distanza (la legge di delegazione è
del 1971 e la disposizione impugnata del 1981) non basta a far ritenere
che nella specie si sia in presenza di un vero e proprio trasferimento
delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non soltanto di
una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in
modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei
provvedimenti delegati (come poteva certamente fare giacché l'organo
che ha l'autorità di fissare una scadenza può anche prorogarla) ha
pur sempre effettuato le proprie valutazioni nel rispetto delle
prescrizioni dettate dall'art. 76 della Costituzione.
Né tale facoltà di valutazione discrezionale del legislatore
delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando
questo sia già scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura
costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere
retroattivamente una delega ormai scaduta.
4. - Con la terza questione si domanda alla Corte se il citato art.
17 della legge n. 825 del 1971 contrasti o meno con l'art. 76 della
Costituzione, nella parte in cui ammette interventi integrativi e
correttivi ad opera del legislatore delegato senza specificare i
principi e i criteri direttivi da osservare in detti interventi; per il
dubbio che tale disposizione violi il principio della necessaria
conformità delle leggi delegate alle finalità delle rispettive leggi
di delegazione.
Anche detta questione non è fondata poiché lo stesso art. 17,
nell'autorizzare il Governo ad emettere uno o più provvedimenti
delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti dovevano
attenersi ai principi e ai criteri direttivi determinati dalla stessa
legge di delega n. 825 del 1971.
Alla quarta questione sottoposta all'esame della Corte (se
contrasti o meno con l'art. 76 della Costituzione l'art. 48 della legge
24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino
al 31 dicembre 1982 il termine per l'esercizio della delega previsto
dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente
prorogato, fosse già scaduto) si è già data risposta (cfr. sopra sub
3), cosicché anch'essa risulta non fondata.
5. - Ugualmente infondata è la successiva questione sollevata con
l'ordinanza di rimessione: se contrasti o meno con gli artt. 25 e 108
della Costituzione il più volte citato art. 27 del d.P.R. n. 739 del
1981 sotto il profilo della violazione dei principi dell'intangibilità
del giudice naturale precostituito per legge e dell'indipendenza dei
magistrati speciali. Fissando infatti il limite d'età a
settantacinque, anziché a settantotto anni - sostiene il giudice a quo
- si verrebbe a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni
dei componenti più anziani della Commissione tributaria centrale.
La censura non merita accoglimento in quanto - a parte la
considerazione che l'imposizione del nuovo limite d'età riguarda i
membri di tutte le Commissioni tributarie e non soltanto di quella
centrale - la norma impugnata non priva i cittadini dell'organo
giurisdizionale preposto per legge alla garanzia di determinati diritti
ed interessi, ma regola in via generale uno dei criteri di appartenenza
all'organo stesso, con riferimento all'età massima, conformandolo tra
l'altro alla regola generale prevista nello stesso provvedimento
delegato che aveva introdotto in via transitoria ed eccezionale
l'elevazione del limite a settantotto anni. I parametri costituzionali
invocati non garantiscono infatti la permanenza delle persone fisiche
in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del cittadino
di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo già
preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni
influenza esterna. Pertanto i parametri costituzionali indicati non
appaiono violati.
6. - L'ultima questione sollevata è se lo stesso art. 27 del
d.P.R. n. 739 del 1981 contrasti o meno con l'art. 76 della
Costituzione, nella parte in cui fissa il predetto termine d'età
malgrado il parere contrario dell'apposita commissione parlamentare,
violando così senza una adeguata motivazione i principi e i criteri
direttivi stabiliti dal legislatore delegante con l'art. 17, primo
comma, della legge n. 825 del 1971.
Anche tale questione non è fondata. Infatti il Governo,
nell'adottare il decreto n. 739 del 1981, ha preventivamente richiesto
il parere della commissione parlamentare, così come prescriveva la
legge di delega. Poiché tale parere non era però vincolante, il solo
fatto che il legislatore delegato non abbia dato motivazione della
ragione per cui se ne è discostato, non può costituire motivo di
incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e
correttive del d.P.R. n. 636 del 1972 concernente la revisione della
disciplina del contenzioso tributario); 17 della legge 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e 48
della legge 24 aprile 1980, n. 146 (proroga del termine per l'esercizio
della delega predetta), sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 25
e 108 della Costituzione dal Consiglio di Stato con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte