Sentenza n. 156/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 825/1971
- art. 4legge 1228/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 l. 9
ottobre 1971 n. 825 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per la riforma tributaria), 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
634 (Disciplina dell'imposta di registro), 4 della
tariffa all. A al d.P.R. cit., 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevati dalla
Commissione tributaria di primo grado di Napoli con ordinanze del 30
giugno 1980 e del 25 settembre 1981 in cause
s.p.a. Alfa Romeo - Alfasud c. Amministrazione delle finanze dello
Stato (reg. ord. nn. 159 del 1981 e 146 del 1982),
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 giugno 1981 e n.
199 del 21 luglio 1982; nonché nei giudizi riuniti di
legittimità costituzionale degli artt. 4, lett. e), tariffa all. A
al d.P.R. cit. e 1 l. 27 luglio 1962 n. 1228 (Trattamento
tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine),
sollevati dalle Commissioni tributarie di primo grado di:
Milano con ordinanze del 10 giugno 1983 su ricorso s.p.a. Interbanca
c. Amministrazione delle finanze dello Stato
(n. 1024 del 1983) e del 27 giugno 1985 su ricorso s.p.a. Laboratorio
analisi mediche (n. 575 del 1986); Monza, con
ordinanza del 15 aprile 1985 su ricorso s.p.a. Emmebiemme Manifattura
briantea mobili (n. 592 del 1985); Macerata,
con ordinanza del 22 gennaio 1986, su ricorso Tirabasso Pier Giorgio
(n. 406 del 1986); Busto Arsizio, con ordinanze del 12 febbraio 1986,
su ricorsi s.p.a. Tessitura Ponte Arno (n. 408 del 1986) e s.p.a.
G.B. Bernini (n. 590 del 1986), e del 10 febbraio 1986 su ricorso
s.p.a. Tacca ed altri (n. 591 del 1986); di Verona, con ordinanze del
17 febbraio 1986 su ricorsi della s.p.a. Veneta Leasing (n. 456 del
1986), della s.p.a Soleasing (n. 457 del 1986), della s.p.a. Agata
(n. 458 del 1986), della s.p.a. Acros (n. 459 del 1986), della s.p.a.
Delta Emme (n. 460 del 1986); Reggio Emilia con ordinanze del 13
marzo 1986, su ricorso della s.p.a. S.E.F. (n. 629 del 1986), tutte
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1984, n. 102 dell'11 aprile,
e del 1986, prima serie speciale, n. 8 del 26 febbraio, n. 43 del 3
settembre, n. 44 del 10 settembre, n. 45 del 17 settembre, n. 46 del
24 settembre, n. 50 del 22 ottobre, n. 51 del 29 ottobre e n. 53 del
12 novembre;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Alfa Romeo-Alfa Sud,
della Interbanca s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Uditi l'avvocato Sergio Panunzio in sostituzione dell'avvocato
Giuseppe Guarino, per la Soc. Alfa Romeo; gli avvocati Franco Gaffuri
e Ferruccio Carboni Corner per la Soc. Interbanca e l'avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. "Alfa
Romeo - Alfasud" per ottenere il rimborso dell'imposta di registro
corrisposta, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e
del punto 4 della relativa tariffa all. A, in conseguenza
dell'aumento del proprio capitale sociale, la Commissione tributaria
di primo grado di Napoli con ordinanza del 30 giugno 1980 (reg. ord.
n. 159 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 76 Cost., degli artt. 7 l. 9 ottobre 1971 n.
825, 47 d.P.R. n. 634 del 1972 cit. e 4 della tariffa all. A cit., 42
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Nell'ordinanza veniva richiamato anche l'art. 10 Cost., ma senza
specifica motivazione.
La Commissione osservava anzitutto che l'art. 7 l. n. 825 del
1971, nel conferire la delega legislativa al Governo per la riforma
tributaria, stabiliva fra l'altro che la disciplina dell'imposta di
registro fosse adeguata alla direttiva del Consiglio delle Comunità
europee 17 luglio 1969 n. 335, concernente le imposte indirette sulla
raccolta dei capitali. In detta disposizione di legge era da
ravvisare una violazione dell'art. 76 Cost., il quale subordina la
legittimità costituzionale della delega legislativa alla
"determinazione dei principi e criteri direttivi" da parte del
legislatore delegante: tale prescrizione non poteva ritenersi
osservata dal semplice rinvio ad una direttiva comunitaria, che, a
dire della Commissione, lasciava eccessiva discrezionalità agli
organi nazionali.
Il giudice a quo notava ancora che l'art. 9 l. n. 825 del 1971
prevedeva in linea generale una limitazione delle agevolazioni
tributarie.
Orbene, l'art. 42 d.P.R. n. 601 del 1973 aveva abolito, con
decorrenza 1° gennaio 1974, le agevolazioni diverse da quelle
previste nel decreto stesso, e quindi anche il beneficio della
registrazione a tassa fissa di cui all'art. 112 t.u. delle leggi sul
Mezzogiorno approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523: e infatti il
nuovo t.u., approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, non concedeva
il detto beneficio. Ciò induceva il collegio rimettente a dubitare
che il legislatore del 1973, eliminando invece che limitando
l'agevolazione de qua, fosse incorso in un eccesso di delega.
2. - La stessa Commissione tributaria sollevava le sopra dette
questioni di legittimità costituzionale con altra ordinanza (reg.
ord. n. 146 del 1982), emessa in data 25 settembre 1981 nel corso del
procedimento promosso dalla medesima s.p.a.
3. - Interveniva in entrambi i giudizi la Presidenza del Consiglio
dei ministri, osservando che il rinvio ad una direttiva comunitaria
bastava a soddisfare la prescrizione, dettata dall'art. 76 Cost. per
gli atti di delegazione legislativa, di determinazione dei "principi
e criteri direttivi".
Né, ad avviso dell'interveniente, sussisteva il lamentato eccesso
di delega, giacché l'art. 9 l. n. 825 del 1971 prevedeva solo la
"possibilità" di limitare le agevolazioni tributarie, lasciando al
legislatore delegato ampia discrezionalità.
Si costituiva la s.p.a. "Alfa Romeo - Alfasud", chiedendo che le
questioni fossero dichiarate fondate.
4. - Nel corso di un procedimento promosso dalla s.p.a. Interbanca
per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta, ai
sensi dell'art. 4, lett. e), tariffa all. A al d.P.R. n. 634 del
1972, per l'emissione di un prestito obbligazionario, la Commissione
tributaria di primo grado di Milano con ordinanza del 10 giugno 1983
(reg. ord. n. 1024 del 1983) sollevava questione di legittimità
costituzionale del citato art. 4 lett. e), in riferimento agli artt.
11 e 76 Cost. Secondo la Commissione, infatti, tale articolo
contrastava con l'art. 11 della direttiva CEE sopra citata, che
escludeva ogni forma di imposizione tributaria sui prestiti contratti
sotto forma di emissione di obbligazioni.
Ciò induceva il giudice rimettente a denunciare il contrasto tra
l'art. 4 lett. e) cit. e l'art. 11 Cost., per la detta violazione
della direttiva comunitaria, e con l'art. 76 Cost. per eccesso dalla
delega contenuta nell'art. 7, primo comma, l. n. 825 del 1971 (v.
sopra, n. 1).
La Commissione sollevava anche questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, l. 27
luglio 1962 n. 1228, vigente all'epoca dell'emissione del prestito,
il quale assoggettava ad una più favorevole "imposta di
abbonamento", invece che all'imposta di registro, le emissioni di
obbligazioni da parte degli istituti di credito a medio e lungo
termine.
Tra gli istituti che potevano giovarsi di tale beneficio, il
quarto comma dell'impugnato art. 1 non indicava anche quello
ricorrente, costituito ai sensi del decreto legislativo 23 agosto
1946 n. 370: tale esclusione sembrava al collegio rimettente
ingiustificata, e perciò contrastante col principio di eguaglianza.
5. - Le questioni aventi per oggetto il più volte citato art. 4
lett. e) venivano sollevate anche dalla Commissione tributaria di
primo grado di Monza con ordinanza del 15 aprile 1985 (reg. ord. n.
592 del 1985), emessa nel procedimento promosso dalla s.p.a.
"Emmebiemme Manifattura briantea mobili" nonché dalle Commissioni
tributarie di primo grado di: Macerata con ord. del 22 gennaio 1986
(n. 406 del 1986, ricorrente Tirabasso Pier Giorgio), Verona, con
ordinanze del 17 febbraio 1986 (n. 457 del 1986, ric. s.p.a.
Soleasing; n. 458 del 1986, ric. s.p.a. Agata; n. 459 del 1986, ric.
s.p.a. Acros; n. 460 del 1986, ric. s.p.a. Delta Emme); Milano, con
ord. del 27 giugno 1985 (n. 575 del 1986, ric. s.p.a. Analisi
mediche); Reggio Emilia, con ord. del 13 marzo 1986 (n. 629 del 1986,
ric. s.p.a. SEF).
La Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio faceva
riferimento soltanto all'art. 76 Cost. con le ordinanze del 12
febbraio (n. 408 del 1986, ric. s.p.a. Tessitura Ponte Arno; n. 590
del 1986, ric. s.p.a. G.B. Bernini) e del 10 febbraio 1986 (n. 591
del 1986, ric. s.p.a. Tacca).
6. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
sostenendo la non fondatezza di tutte le questioni.
Si costituiva la s.p.a. Interbanca, aderendo alle argomentazioni
della Commissione tributaria di Milano (ord. n. 1024 del 1983).
In una memoria depositata in prossimità dell'udienza la
Presidenza del Consiglio notava la sopravvenienza del nuovo testo
unico sull'imposta di registro, approvato con d.P.R. n. 131/1986. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe concernono l'applicabilità
dell'imposta di registro a due categorie di atti (aumento del
capitale sociale ed emissione di obbligazioni), la cui disciplina
tributaria, pur nella sua intrinseca eterogeneità, si ricollega alla
medesima direttiva della Comunità Economica Europea, concernente le
imposte indirette sulla raccolta di capitali (n. 335 del 17 luglio
1969). Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
2. - Relativamente agli atti di aumento del capitale sociale, a
cui si riferiscono le ordinanze nn. 159 del 1981 e 146 del 1982,
devesi osservare che la loro disciplina tributaria è contenuta nel
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, relativo alla imposta di registro ed
emanato in base all'art. 7 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825
per la riforma tributaria; precisamente, l'art. 47 del d.P.R. (ora
recepito, nel punto che qui interessa, dal d.P.R. 26 aprile 1986 n.
131, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro) dispone che gli atti suddetti sono
assoggettati alla normale registrazione secondo la base imponibile
costituita dal valore nominale delle azioni o quote (detratte le
spese, rispetto alle quali l'art. 50 t.u. cit. introduce un nuovo
criterio di calcolo), nonché secondo l'aliquota proporzionale
stabilita dal n. 4 della tariffa all. A. Per effetto di detta
regolamentazione è venuta meno la precedente agevolazione costituita
dalla registrazione a tassa fissa, prevista dall'art. 112 t.u. delle
leggi sul Mezzogiorno approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523; il
che si evince ancor più chiaramente dall'art. 42 d.P.R. 29 settembre
1973 n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie,
il quale ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1974, tutte le
esenzioni e le agevolazioni diverse da quelle previste nello stesso
provvedimento legislativo, tra le quali non figura quella in esame.
Tutto ciò premesso, il giudice a quo muove alla ricordata
disciplina due censure: a) la prima, nei confronti del cit.
art. 7 della legge delega, il quale, a suo avviso, prevede
genericamente che la disciplina dell'imposta venga adeguata alla
ricordata direttiva comunitaria, senza enunciare, in violazione
dell'art. 76 Cost., i principi e i criteri direttivi ai quali il
legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi; b) l'altra, rivolta
contro il combinato disposto, sopra richiamato,
risultante dall'art. 47 d.P.R. n. 634 del 1972, dal n. 4 della
relativa Tariffa all. A, nonché dall'art. 42 d.P.R. n. 601 del
1973, in quanto l'art. 9 n. 6 della cit. legge n. 825 del 1971
consentirebbe la limitazione, ma non la soppressione, delle
preesistenti agevolazioni tributarie, onde, sotto diverso profilo,
risulterebbe ulteriormente violato l'art. 76 della Costituzione. Il
giudice a quo aggiunge alcune vaghe considerazioni sulla conformità
della direttiva sopra citata al Trattato istitutivo della Comunità,
ma si tratta di generici rilievi che non hanno alcuna attinenza al
thema decidendum, non essendo impugnata in proposito alcuna norma
nazionale (né ciò poteva verificarsi, dato che le considerazioni
suddette concernono le disposizioni degli artt. 4, 6 e 8 della
direttiva, non recepite nel nostro ordinamento interno) ed appunto
perciò non viene formulata nel dispositivo delle ordinanze di
rimessione alcuna "questione", in senso tecnico, su cui la Corte
debba pronunciarsi.
3. - Così precisato il contenuto dei due provvedimenti, rileva la
Corte come non sia fondata la prima questione.
Invero la legge delega, contrariamente a quanto affermato dal
giudice a quo, non si limitò al mero rinvio alla direttiva
comunitaria. Essa, nel primo comma dell'impugnato art. 7, stabilì
che l'imposta di registro fosse riveduta dal legislatore delegato
secondo i criteri fondamentali della riforma tributaria (generalità
e progressività dell'imposta) previsti negli articoli precedenti,
ivi compresa la semplificazione dei sistemi di determinazione
dell'imponibile e di applicazione dei tributi.
Nel secondo comma poi, la ricordata disposizione precisò
analiticamente, anche rispetto alla norma comunitaria, i principi ed
i criteri direttivi che dovevano essere seguiti dal legislatore
delegato, enunciando la regola della sottoposizione generale
all'imposta degli atti giuridici posti in essere da tutti i soggetti,
nonché le eccezioni, consistenti nelle varie e specificate esenzioni
e agevolazioni; disponendo altresì in merito alle aliquote, e
prevedendo infine la semplificazione delle tabelle ed il
raggruppamento degli atti e fatti imponibili per i quali non
sussistessero ragioni di discriminazione.
Le suddette prescrizioni normative, come si è premesso,
concernono inequivocabilmente anche la più volte citata direttiva
comunitaria, per la cui attuazione nell'ordinamento interno l'organo
delegante non ha dunque lasciato libero quello delegato, come si
assume nell'ordinanza di rimessione, ma ha esteso le regole di
principio già poste in linea generale. Al qual proposito va però
aggiunto che la determinazione dei principi e criteri di cui all'art.
76 Cost. ben può avvenire per relationem, con riferimento ad altri
atti normativi, purché sufficientemente specifici.
Né potrebbe opporsi che nella fattispecie al legislatore delegato
è stato lasciato pur sempre un sensibile potere discrezionale,
giacché, come questa Corte ha avuto modo di avvertire, l'indicazione
dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. non è
finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della
delega ma soltanto a circoscriverla, in modo che resti pur sempre
salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da
disciplinare. Le norme deleganti non possono limitarsi a disposizioni
talmente generiche da essere riferibili indistintamente a materie
vastissime ed eterogenee, né possono esaurirsi in mere enunciazioni
di finalità, ma debbono essere idonee ad indirizzare concretamente
ed efficacemente l'attività normativa del Governo. Il che ricorre di
certo nel caso in esame, in relazione a quanto sopra già ricordato,
avendo provveduto la legge del 1971 a fissare adeguatamente, i
prescritti principi e criteri direttivi.
Pertanto il sollevato dubbio di legittimità costituzionale
risulta non fondato.
4. - Neppure può riscontrarsi la denunciata violazione del cit.
art. 76 Cost. relativamente alla seconda questione proposta.
L'ordinanza di rimessione trae spunto da un'espressione contenuta
nel cit. art. 9 ("limitare") interpretandola isolatamente, ossia al
di fuori del contesto in cui è inserita, con conseguente profonda
alterazione del suo reale significato.
Invero la norma ora detta stabiliva che la materia delle
esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi doveva essere
regolata secondo il criterio generale della maggiore possibile
"limitazione" delle deroghe ai principi di generalità e di
progressività delle imposizioni. Dal contesto della norma e dalla
ratio ispiratrice chiaramente risulta che il legislatore delegante
con la ricordata espressione ("limitazione") ha inteso riferirsi alle
esenzioni e agevolazioni considerate nel loro complesso, sicché
l'organo delegato era autorizzato anche a sopprimere tutte quelle che
risultavano prive di valida giustificazione; pertanto del tutto
inaccettabile, sulle basi delle comuni regole d'ermeneutica, è la
tesi dell'ordinanza di rimessione, secondo cui il precetto andava
riferito ai singoli benefici, sì che questi dovessero essere tutti
mantenuti, potendosi apportare soltanto limitazioni quantitative.
L'assunto del giudice a quo è ulteriormente smentito proprio
dall'art. 9, n. 6, cit. (arbitrariamente interpretato
nell'ordinanza di rimessione), secondo cui il mantenimento delle
agevolazioni, sia pure modificate, era condizionato
dalla persistenza delle finalità perseguite e dalla loro conformità
agli obiettivi del programma economico nazionale.
All'organo delegato era quindi rimesso un potere discrezionale di
valutazione, potere che è stato puntualmente
esercitato, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'art. 17 l. n. 825 del 1971, mediante il d.P.R. n. 601 del 1973,
il quale, ridisciplinando l'intera materia, sopprime i benefici
tributari ritenuti ormai ingiustificati e mantiene quelli sorretti da
un valido e perdurante fondamento: criterio applicabile anche alle
agevolazioni di carattere territoriale e in particolare a quelle
concernenti il Mezzogiorno, che, com'è avvenuto nel caso in esame,
sono state soppresse perché ritenute, secondo un apprezzamento
incensurabile in questa sede, ormai non più corrispondenti alle
finalità originariamente perseguite.
È opportuno peraltro ricordare che nel nuovo t.u., approvato con
d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, sono stati previsti numerosi incentivi
per le iniziative delle industrie che operano nel Mezzogiorno (art.
57 e segg.), sicché queste godono pur sempre di quelle particolari
provvidenze che il legislatore, usando un criterio
politico-economico, ha ritenuto utili al fine di favorire lo sviluppo
delle regioni meridionali.
Deve perciò concludersi che anche la questione concernente la
tassabilità dell'aumento di capitale non è fondata.
5. - Quanto ai giudizi relativi alle rimanenti ordinanze,
concernenti l'emissione di obbligazioni, rileva la Corte che l'art.
11 della richiamata direttiva n. 335 del 1969 vieta agli Stati membri
di sottoporre ad alcuna imposizione tributaria detta emissione.
Nonostante tale prescrizione comunitaria, la successiva legge
nazionale (d.P.R. n. 634 del 1972 con la relativa Tariffa di cui
all'allegato A, art. 4, lett. e), sottopose l'emissione di
obbligazioni all'imposta di registro nella misura dell'1% da
applicare sulla base imponibile: ed appunto a tale contrasto si
riferiscono le ordinanze di rimessione.
Ma, senza entrare nel delicato problema riguardante il contrasto
tra una normativa nazionale e una direttiva comunitaria, si deve
preliminarmente osservare che in data successiva è stato emanato il
sopra citato d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale nel ricordato
art. 4 della Tariffa ha eliminato la tassazione dell'emissione di
obbligazioni. In proposito la Relazione ministeriale alla Commissione
parlamentare per il parere sulla redazione del testo unico ora detto
chiarisce espressamente che l'art. 4 della Tariffa è stato
rettificato con la ricordata eliminazione, proprio in ottemperanza
alla direttiva più volte citata.
Peraltro l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce
l'applicazione retroattiva di tale disposizione modificativa,
stabilendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è
controversia pendente alla data di entrata in vigore del suddetto
provvedimento, e cioè al 1° luglio 1986.
Da ciò consegue la necessità che i giudici a quibus riesaminino
la proposta questione al fine di accertare se essa sia ancora
rilevante.
Tale accertamento implica logicamente anche l'esame sulla
persistente rilevanza della questione concernente la
l. n. 1228 del 1962.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
- dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825, 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
634, 4 della relativa tariffa all. A e 42 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione
tributaria di primo grado di Napoli;
- ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di
primo grado di Milano, Monza, Macerata, Verona, Reggio Emilia e Busto
Arsizio, affinché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate
nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla stregua del sopravvenuto
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte