Sentenza n. 156/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/02/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 6d.l. 791/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 22
dicembre 1981, n. 791, (Disposizioni in materia previdenziale)
convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 (Conversione in legge,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in
materia previdenziale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 settembre 1982 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Pesole Pasquale e la S.p.a. Prodotti
Antibiotici, iscritta al n. 805 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno
1983;
2) ordinanza emessa il 27 dicembre 1982 dal Pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Rignanese Francesco e la S.p.a.
Pneumatici Pirelli, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno
1984;
3) ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal Pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Ballerini Osvaldo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 28 settembre 1982 (r.o. n. 805/1982)
il Pretore di Bari ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 22
dicembre 1981, n. 791 (recante "Disposizioni in materia
previdenziale"), nel testo sostituito con l'articolo unico della
legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione del D.L. medesimo.
Detta disposizione recita testualmente:
"Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, i quali non
abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista
dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la
loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per
incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre
il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non
abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a
carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od
esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere
comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente
decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i
requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde
dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.
Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i
requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore
del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di
lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti
requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai
commi precedenti e con limiti in essi fissati, si applicano le
disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga
all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi
precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la
cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del
requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene,
in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".
Il D.L. n. 791 del 1981, giusta il disposto del suo art. 6, è
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 dicembre 1981
(G.U. n. 358), e quindi il 1° gennaio 1982.
Nel caso oggetto del giudizio a quo, il ricorrente Pesole Pasquale
aveva maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di
vecchiaia il 9 gennaio 1982, sicché egli - rileva l'ordinanza - ha
avuto a disposizione appena otto giorni per decidere se esercitare o
meno la predetta facoltà di opzione.
Il Pretore rimettente, reputando insufficiente tale termine,
impugna la disposizione di cui al terzo comma, ultima parte, del
citato art. 6, e sostiene che essa dà luogo - per gli assicurati che
maturano i predetti requisiti entro i sei mesi dall'entrata in vigore
del decreto (e cioè entro il 1° luglio 1982) - ad ingiustificata
disparità di trattamento: a) rispetto agli assicurati che alla data
del 1° gennaio 1982 continuavano a prestare attività lavorativa pur
avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, i quali non
erano tenuti ad effettuare alcuna comunicazione di opzione al datore
di lavoro; b) soprattutto, rispetto a coloro che maturino tale
diritto dopo i sei mesi (cioè dopo il 1° luglio 1982), che hanno a
disposizione un periodo maggiore. La disposizione sarebbe perciò
incostituzionale in quanto non consente uno spatium deliberandi
sufficiente, ed analogo a quello concesso a questi ultimi.
2. - Il medesimo art. 6 è stato altresì impugnato dal Pretore di
Torino, sempre in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza emessa
il 27 dicembre 1982 (ma pervenuta a questa Corte il 24 maggio 1984:
r.o. n. 582/1984): questa volta, però, nella parte in cui (secondo
comma) prevede che l'esercizio della facoltà di opzione deve essere
comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Nel caso di specie, il ricorrente Rignanese Francesco avrebbe
compiuto i sessant'anni di età - senza però aver raggiunto i
quarant'anni di contribuzione - l'11 luglio 1982, sicché egli
avrebbe dovuto esercitare l'opzione entro il precedente 11 gennaio ed
avendo quindi a disposizione, dalla data di entrata in vigore del
D.L. n. 791 del 1981, appena 10 giorni. Le sue richieste del 19
febbraio e 17 maggio 1982 al datore di lavoro (S.p.a. Pneumatici
Pirelli) di proseguire l'attività sino al sessantacinquesimo anno
erano state respinte perché tardive.
Il termine così concesso sarebbe irragionevolmente esiguo (attesi
anche i "notori" ritardi nella diffusione della Gazzetta Ufficiale) e
discriminatorio rispetto a coloro che maturano i requisiti per la
pensione di vecchiaia entro il 30 giugno 1982, i quali - assume il
giudice a quo - hanno a disposizione sei mesi anziché dieci giorni
(come il ricorrente): onde la dedotta violazione dell'art. 3 Cost.
3. - Intervenendo nel primo di tali giudizi in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato da un
lato nega la dedotta disparità di trattamento, osservando che uno
spatium deliberandi ancora minore degli otto giorni ivi considerati
potrebbe risultare riservato a chi matura la pensione pochi giorni
dopo il 30 giugno 1982; dall'altro, assume che in materia di
congruità dei termini va riconosciuto al legislatore la più ampia
discrezionalità.
A tali deduzioni l'Avvocatura rinvia nell'atto di intervento
relativo al secondo giudizio, in quanto concernente, a suo avviso, la
medesima questione.
4. - Decidendo sul ricorso di Ballerini Osvaldo avverso la
deliberazione dell'INPS di liquidazione della pensione di vecchiaia a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
egli aveva presentato la domanda di pensione (cioè dal 1° ottobre
1983) anziché - come da lui richiesto - dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui aveva maturato il diritto a pensione per
il conseguimento della prescritta contribuzione (cioè dal 1° marzo
1983), il Pretore di Firenze, rilevata la correttezza della decisione
dell'Istituto in quanto trattavasi di lavoratore che aveva esercitato
la facoltà di opzione di cui al predetto art. 6 l. n. 54 del 1982,
ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o.
197/87), questione di costituzionalità del quinto comma di detta
disposizione, in quanto appunto prevede che, in caso di esercizio
dell'opzione, "la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda".
Il Pretore pone a raffronto tale disposizione con quella di cui
all'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 che,
abrogando implicitamente l'art.18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488,
prevede invece che "La pensione di vecchiaia a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti... decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino
soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva,
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
suddetti vengono raggiunti".
Premesso che sarebbe irrilevante che il secondo comma di
quest'ultimo articolo consenta la liquidazione a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda,
essendo questa una mera facoltà dell'interessato, il giudice a quo
ravvisa nella evidenziata differenziazione di disciplina una
violazione dell'art. 3, in collegamento con l'art. 38, Cost.. Da essa
deriva infatti per i lavoratori optanti un trattamento deteriore
rispetto a quelli per i quali non è sorta la necessità di opzione,
i quali godono della pensione con decorrenza dalla data di
maturazione del diritto anche ove presentino domande in epoca
successiva: differenziazione che sarebbe ingiustificata "giacché in
entrambi i casi si tratta della tutela del medesimo diritto nei
confronti di soggetti qualificati dai medesimi requisiti sul piano
lavorativo e previdenziale, con l'unica differenza, assolutamente
irrilevante, che ai primi la legge ha consentito la conservazione del
posto di lavoro onde assicurare loro, come agli altri, la pienezza
della tutela previdenziale.
5. - Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei
ministri non è intervenuto.
Si è invece costituito l'INPS che, dopo aver rilevato che la
disciplina vigente prevede decorrenze diverse per i vari tipi di
pensione (di vecchiaia e ai superstiti: dalla maturazione del
diritto; di invalidità, di anzianità e sociale: dalla presentazione
della domanda), assume che, essendo il diritto di opzione precluso
dalla presentazione di una domanda di pensione (oltre che dal
godimento di questa), se la pensione di vecchiaia decorresse dal
compimento dell'età pensionabile - fosse, cioè, retrodatata
rispetto alla presentazione della relativa domanda - essa sarebbe
conseguita pur consentendosi, medio tempore, la prosecuzione
dell'attività lavorativa. Il fatto, poi, che col diritto di opzione
venga rafforzata la garanzia di stabilità dell'occupazione e del
conseguente diritto ad una retribuzione piena giustificherebbe,
secondo la difesa dell'INPS, un affievolimento della garanzia di
adeguatezza della prestazione pensionistica e renderebbe non
comparabile tale posizione rispetto a quella dei lavoratori non
optanti, per i quali, col compimento dell'età pensionabile e la
cessazione dell'attività lavorativa, alla retribuzione si
sostituisce la pensione. Posta tale differenziazione, la denunciata
diversità di disciplina si giustificherebbe con la facoltà di
adeguamento di questa alle particolarità delle singole situazioni
riconosciuta al legislatore. Considerato in diritto
1. - Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, detta disposizioni
in materia previdenziale, ritenute urgenti in attesa della riforma
del sistema pensionistico.
Tra esse l'art. 6 prevede la possibilità, per i lavoratori
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e che abbiano
raggiunto l'età pensionabile senza però conseguire l'anzianità
contributiva massima prevista dai singoli ordinamenti, di optare per
la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al conseguimento di tale
condizione o per incrementare la propria anzianità contributiva,
comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. La
possibilità di effettuare tale opzione è condizionata al fatto che
gli interessati non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione
di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi,
esclusivi od esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con questa norma la legge si ripromette di favorire quei prestatori
di lavoro che per varie ragioni (ad es., attività lavorativa
discontinua o iniziata tardivamente) hanno maturato una anzianità
assicurativa ridotta, consentendo loro di conseguire - ove ne
ravvisino la convenienza - una pensione di maggior livello. A tal
fine lo stesso articolo 6, al quarto comma, prevede che - in caso di
opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro - a questo si
applicheranno le norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e
ciò in deroga all'art. 11 della stessa legge che tale applicazione
esclude nei riguardi dei prestatori di lavoro in possesso dei
requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia:
sicché nei confronti di costoro, in quanto esercitino l'opzione,
opera la garanzia contro il licenziamento ad nutum.
Le ordinanze di rimessione dei Pretori di Bari e Torino investono
le disposizioni, contenute nel secondo e terzo comma del citato
articolo 6, relative ai tempi e modalità per l'esercizio del diritto
di opzione così attribuito agli assicurati. Il sistema normativo che
da esse discende è fondato su una disposizione generale (secondo
comma) che stabilisce che l'opzione deve essere comunicata al datore
di lavoro almeno sei mesi prima del conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia; e su due deroghe a tale disposizione previste
- in via transitoria - nel terzo comma.
Con la prima di queste si consente a coloro che avessero maturato
prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (1° gennaio 1982), i
requisiti per la pensione, di usufruire della opzione senza inviare
la relativa comunicazione al datore di lavoro; con la seconda si
prescrive a coloro che maturano i medesimi requisiti nei primi sei
mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legge (e cioè
entro il 1° luglio 1982) di dare comunicazione della opzione al
datore di lavoro non oltre la data in cui i predetti requisiti
vengono maturati.
2. - Come specificato in narrativa, i Pretori di Bari e Torino
contestano la conformità al principio di uguaglianza, e più in
generale la ragionevolezza del sistema normativo sopra delineato per
i suoi aspetti di diritto transitorio, in quanto nella prima fase di
applicazione della legge comporta l'assegnazione ai lavoratori di
termini per l'esercizio dell'opzione che possono risultare così
ristretti da renderlo impossibile od eccessivamente difficile.
In particolare, la disposizione (terzo comma, ultima parte) che
impone ai lavoratori che maturino i requisiti per aver diritto alla
pensione di vecchiaia entro i sei mesi successivi all'entrata in
vigore del decreto (cioè entro il 1° luglio 1982) di dare
comunicazione dell'opzione non oltre la data di maturazione dei
requisiti medesimi comporta - come denuncia il Pretore di Bari - che,
ove questa si verifichi nei primi giorni del gennaio 1982, lo spatium
deliberandi risulti ristrettissimo o al limite inesistente.
La disposizione generale del secondo comma, a sua volta,
prevedendo che l'opzione debba essere comunicata almeno sei mesi
prima della data di conseguimento del diritto a pensione di
vecchiaia, comporta un analogo pregiudizio - secondo quando rileva il
Pretore di Torino - per coloro che tale diritto conseguano nel
periodo immediatamente successivo al primo semestre di applicazione
della legge (cioè al 1° luglio 1982), posto che anche per costoro lo
spatium deliberandi risulta ristretto ai primi giorni successivi alla
data di entrata in vigore del decreto.
3. - Nel valutare tali censure, occorre in primo luogo considerare
che, introducendo, col predetto art. 6, l'istituto del pensionamento
"posticipato", il legislatore ha mirato, da un lato a garantire una
pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita ai lavoratori
in possesso di un'anzianità assicurativa ridotta, dall'altro ad
evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente
all'onere di integrazione al minimo delle pensioni di modesto
importo. Di qui il particolare favor per tale istituto, manifestatosi
sia col rendere automatica l'opzione per i lavoratori che avevano
già maturato la pensione e continuavano a prestare attività
lavorativa, sia con l'estensione da tre a sei mesi - operata in sede
di conversione del decreto - del termine per l'esercizio dell'opzione
per i lavoratori che maturavano i relativi requisiti nella prima fase
successiva all'entrata in vigore del decreto medesimo.
È da considerare, inoltre, che, in tale prima fase, l'esercizio
dell'opzione poteva dar luogo a difficoltà e comportare valutazioni
non poco complesse: sia perché trattavasi di un diritto del tutto
nuovo - e non a caso i giudici a quibus richiamano al riguardo
l'eventualità di ritardi nella diffusione del testo del decreto ai
fini della concreta conoscibilità di esso -; sia perché questo
presupponeva la conoscenza di dati di fatto (circa la propria
situazione contributiva e l'importo della pensione conseguibile) di
cui il singolo lavoratore poteva ragionevolmente non disporre, anche
perché prima del decreto non ne aveva impellente necessità; sia,
infine, perché la decisione se proseguire o meno l'attività
lavorativa costituisce evidentemente una scelta che richiede adeguata
ponderazione.
Il legislatore, per la verità, sembra aver avvertito tutto ciò
quando ha previsto che la disposizione sull'operatività automatica
dell'opzione in favore di chi aveva già maturato il diritto a
pensione "si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti
previsti entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del
presente decreto". Ma è poi caduto nella singolare contraddizione di
prevedere ad un tempo che in tal caso "si prescinde dalla
comunicazione al datore di lavoro" e, subito dopo, che, invece, tale
comunicazione "deve essere effettuata non oltre la data in cui i
predetti requisiti vengono maturati".
Tale contraddizione segnala l'irrazionalità intrinseca della
disposizione ora richiamata. Innanzitutto, perché essa contrasta col
già evidenziato intento legislativo di favorire, anziché
ostacolare, l'esercizio dell'opzione, intento che evidentemente
doveva essere assistito da idonee previsioni proprio nella prima fase
di applicazione del nuovo istituto. In secondo luogo, perché
omettendola non si sarebbe in alcun modo pregiudicata la posizione
del datore di lavoro, che avrebbe visto nascere direttamente dalla
legge un effetto - prosecuzione del rapporto - cui egli era comunque
esposto per volontà unilaterale del lavoratore, essendo l'opzione un
diritto potestativo di costui. Infine, perché anche l'opposta
situazione di cessazione del rapporto si sarebbe del pari verificata
per unilaterale iniziativa del lavoratore, in virtù della
presentazione della domanda di pensione (o dell'ottenimento di
questa: art. 6, primo comma) ovvero di una manifestazione di volontà
contraria alla prosecuzione di esso: sicché la comunicazione
richiesta dalla norma impugnata ben poteva considerarsi implicita
nella continuazione del rapporto e nel difetto di presentazione di
detta domanda.
3.1. - Non sussistevano, quindi, apprezzabili ragioni per
differenziare la situazione di chi al momento di entrata in vigore
del decreto aveva già maturato i requisiti per la pensione di
vecchiaia da quella di chi li maturava nei sei mesi successivi.
Conclusione, questa, che tanto più si impone se si considera la già
rilevata manifesta inidoneità del termine apposto a garantire in
tutte le situazioni considerate un adeguato spatium deliberandi. Se
è vero, infatti, che l'esercizio di un diritto può essere dalla
legge regolato e sottoposto a limiti, è anche vero che - secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte - questi devono essere
compatibili con la funzione del diritto di cui si tratta e non devono
comportare che ne resti sostanzialmente escluso o reso oltremodo
difficoltoso l'esercizio (cfr., da ultimo, sent. n. 203 del 1985). E
le già evidenziate caratteristiche di delicatezza e complessità che
l'esercizio del diritto di opzione comporta conducono ad escludere
che possa ritenersi congruo un termine - quale quello in questione -
che non sia ragionevolmente adeguato rispetto a tutte le situazioni
ricadenti nel suo ambito.
4. - Le medesime ragioni finora svolte conducono ad una
declaratoria di parziale incostituzionalità anche del secondo comma
dell'art. 6, in quanto riferito a coloro che maturano i requisiti per
il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia nel secondo
semestre successivo all'entrata in vigore del decreto, ai quali la
norma impone di dar comunicazione dell'opzione almeno sei mesi prima,
con ciò rendendo estremamente difficoltoso l'esercizio di tale
diritto per coloro che maturino i requisiti nel primo periodo del
suddetto semestre.
Si è già evidenziato (al par. 2) che la situazione di costoro,
in termini di spatium deliberandi, è identica a quella dei soggetti
considerati nell'ultima parte del terzo comma. E poiché la pronuncia
ablativa di questo comporta per costoro, sia pure per implicito, la
fruizione di un periodo per decidere dilatabile fino a sei mesi (che
è tra l'altro il termine minimo concesso a chi maturi i requisiti
dopo il 1° gennaio 1983), l'esigenza che risultino parificate
situazioni sotto tale profilo analoghe, nonché quella - correlata
alla prima - di assicurare coerenza al sistema normativo conseguente
alla suddetta pronuncia ablativa, comportano che debba dichiararsi
l'incostituzionalità del secondo comma in esame, nella parte in cui
non dispone che il termine per la comunicazione al datore di lavoro
ivi previsto non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei
mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge.
5. - Infondata deve invece ritenersi la questione sollevata dal
Pretore di Firenze, il quale dubita - in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost. - della legittimità del quinto comma dello stesso art. 6
della l. n. 54 del 1982, a termini del quale la pensione di vecchiaia
decorre, per l'assicurato che abbia effettuato l'opzione prevista e
regolata dai precedenti commi dello stesso articolo, dal primo giorno
del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la
domanda.
Il giudice a quo pone a raffronto tale disciplina sulla decorrenza
della pensione con quella stabilita in via generale dall'art. 6 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, che fa invece decorrere il trattamento
pensionistico di vecchiaia dalla data del compimento dell'età
pensionabile, ovvero del successivo perfezionamento dei relativi
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva: ed assume che
siffatta differenziazione indurrebbe una disparità di trattamento in
danno dei lavoratori optanti, non giustificata da apprezzabili
differenze sul piano lavorativo e previdenziale rispetto ai
lavoratori per i quali non è sorta la necessità di opzione.
5.1. - Con la disposizione di cui all'art. 6 l. n. 155 del 1981 il
legislatore - innovando al sistema previgente di cui all'art. 18 del
d.P.R. n. 488 del 1968 - ha inteso sganciare dalla presentazione
della domanda - salvo diversa richiesta dell'interessato - la
procedura di liquidazione della pensione di vecchiaia, onde
consentire una tempestiva programmazione delle relative operazioni di
calcolo ed accelerare così la corresponsione di quanto dovuto.
Ciò, però, presuppone che la decorrenza sia ancorata ad elementi
certi, noti all'ente erogatore, quali appunto il compimento dell'età
pensionabile ovvero il perfezionamento dei prescritti requisiti di
anzianità assicurativa e di contribuzione, ove non sodddisfatti a
tale epoca.
Nella disciplina di cui all'art. 6 della l. n. 54 del 1982,
viceversa, manca un evento certo al quale ancorare la decorrenza
della pensione, posto che, fermo il limite massimo del compimento del
sessantacinquesimo anno di età, al lavoratore optante è data
facoltà di scegliere se proseguire l'attività lavorativa fino al
raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero "per
incrementare la propria anzianità contributiva".
Poiché in questa ultima ipotesi la decisione del lavoratore non
è ancorata a dati determinabili a priori ed essa è posta in
alternativa alle altre due (massima anzianità contributiva o
compimento del sessantacinquesimo anno), risulta evidente che in tal
caso mancano i presupposti per una predeterminazione della decorrenza
della pensione che sia svincolata dalla domanda dell'interessato: il
che giustifica pienamente la deroga al principio generale introdotta
con la norma impugnata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo
comma, ultima proposizione, del decreto legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n.
54;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con
modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui
non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della
facoltà di opzione di cui al comma precedente non possa comunque
scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del
decreto-legge medesimo;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n.
54, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. dal Pretore di
Firenze con ordinanza del 27 novembre 1986 (r.o. 197/87).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 28 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte