Sentenza n. 156/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1991 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da INAIL contro
Tempesti Remo iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1990 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Tempesti Remo e dell'INAIL,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Tempesti Remo, Saverio
Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio sul ricorso per Cassazione proposto dall'INAIL
contro la sentenza del Tribunale di Firenze 8 ottobre 1988 che,
confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato l'istituto a
corrispondere al signor Renzo Tempesti la rendita per malattia
professionale con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e gli interessi legali sulla somma rivalutata, la Corte di
cassazione, con ordinanza del 12 ottobre 1990, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. "nella parte in cui, non
includendo nel rinvio da esso operato anche la norma dell'art. 429,
terzo comma, cod. prov. civ., non assicura - nelle ipotesi in cui le
somme per prestazioni previdenziali siano destinande essenzialmente
alle comuni esigenze di vita - oltre l'adeguamento dell'entità della
prestazione alle variazioni del valore della moneta, anche un ristoro
del pregiudizio subito per la mancata disponibilità della somma
dovuta fin dal giorno della maturazione del diritto".
Il giudice remittente rileva che l'orientamento consolidato delle
Sezioni unità della Corte di cassazione nega l'estensibilità ai
crediti previdenziali della norma di diritto sostanziale contenuta
nell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto il rinvio
operato dall'art. 442 alle disposizioni relative alle controversie di
lavoro deve intendersi limitato alle norme di natura processuale. Ne
consegue che per i crediti previdenziali il danno da svalutazione
monetaria, imputabile al ritardo del pagamento, è regolato dall'art.
1224 cod. civ., a stregua del quale - diversamente dal trattamento
privilegiato dell'art. 429 cod. proc. civ. - non è ammissibile il
cumulo della rivalutazione con gli interessi legali di mora.
Così interpretata, la norma denunciata contrasterebbe col
principio di eguaglianza perché esclude dalla tutela speciale,
prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro,
situazioni soggettive non dissimili, quali i crediti previdenziali
aventi per oggetto prestazioni destinate alle comuni esigenze di
vita.
Sarebbe violato anche l'art. 38, secondo comma, Cost. perché "il
mancato riconoscimento della suddetta forma di tutela incide sulla
garanzia del trattamento previdenziale fissato dal legislatore al
livello ritenuto idoneo ad assicurare all'interessato mezzi adeguati
di vita".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
resistente ribadendo le argomentazioni svolte nell'ordinanza di
rimessione e concludendo per una pronuncia di fondatezza.
Si è costituito anche l'INAIL con atto successivamente integrato
da ampia memoria, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in subordine, infondata. Inammissibile, perché nel
giudizio di merito non sono state fatte indagini in ordine al credito
previdenziale di cui è causa, le quali consentano di stabilire se il
titolare abbia o no la qualità di "modesto consumatore", e comunque
perché il titolare di una rendita INAIL non potrebbe in alcun modo
essere annoverato in tale categoria, attesa la natura indennitaria e
non alimentare della prestazione. Infondata, perché le differenze
strutturali che separano i crediti previdenziali dai crediti di
lavoro, e in particolare mancanza di un nesso di corrispettività tra
prestazioni e contributi, escludono che la limitazione ai crediti di
lavoro della tutela dell'art. 429 possa ritenersi contraria al
principio di eguaglianza.
Del resto, anche sotto il profilo funzionale è venuta meno la
regione di fondo per la quale nella sentenza di questa Corte n. 408
del 1988 si è adombrata la possibilità che la differenza di
trattamento delle due categorie di crediti possa apparire
ingiustificata. La ragione era ravvisata nella diversa portata della
tutela automatica attribuita ai crediti previdenziali dalla norma
generale dell'art. 1224, primo comma, cod. civ. rispetto alla tutela
prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro, la
prima limitata agli interessi legali, la seconda comprendente anche
la rivalutazione monetaria. Questa ragione è venuta meno in seguito
alla legge 26 novembre 1990, n. 353, il cui art. 1 ha elevato ai
dieci per cento annuo il saggio degli interessi legali. A giudizio
dell'INAIL, dopo questo provvedimento è l'art. 429, terzo comma, che
suscita sospetti di illegittimità costituzionale in riferimento
all'art. 3, considerata l'esorbitanza della tutela ora accordata ai
crediti di lavoro dal cumulo irrazionale di due strumenti di
copertura dell'inflazione, che invece dovrebbero essere alternativi.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Inammissibile, sia perché posta in termini astratti con riguardo
alla categoria dei soggetti definibili come modesti consumatori,
senza precisare se tale categoria sia applicabile al titolare della
prestazione previdenziale di cui è causa, sia perché tende ad una
pronunzia manipolativa del sistema legislativo previdenziale
prospettando l'introduzione di una regola valoristica attualmente
estranea, ai crediti vantati verso l'ente pubblico erogatore, per di
più - con ulteriore scelta di merito - limitata a una sola categoria
di fruitori da individuare attraverso il riferimento alla labile
nozione di "modesto consumatore", finora utilizzata dalla
giurisprudenza a soli fini probatori nei giudizi relativi al
risarcimento del maggior danno.
Infondata, perché la rivalutazione monetaria a norma dell'art.
1224, secondo comma, cod. civ. - praticamente automatica, grazie alla
presunzione del giudice collegata alla qualità di modesto
consumatore - rappresenta l'intero ammontare del danno patito dal
creditore, onde non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38
Cost. Tanto meno risulta violato l'art. 3, quando si consideri che
pretendere il pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata
significa "supporre ad un tempo, del tutto contraddittoriamente, che
la somma oggetto del credito originario, ove ricevuta
tempestivamente, da un lato sarebbe stata spesa in beni di consumo,
così da giustificare il riconoscimento di un credito accessorio ed
aggiuntivo pari alla differenza dei valori monetari riscontrabile
sino al momento della relativa liquidazione, dall'altro sarebbe stata
risparmiata così da fruire degli interessi". Considerato in diritto
1. - La Corte di cassazione ritiene contrastante con gli artt. 3,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione l'art. 442 cod.
proc. civ. nella parte in cui, non includendo nel rinvio ivi disposto
la norma sostanziale di cui all'art. 429, terzo comma, dello stesso
codice, ne esclude l'applicabilità ai crediti per prestazioni
previdenziali destinati a "soggetti definibili come modesti
consumatori".
2. - Vanno respinte preliminarmente le eccezioni di
inammissibilità opposte dall'INAIL e dall'avvocatura dello Stato. Si
obietta anzitutto che la questione è stata sollevata in termini
astratti con riguardo ai soggetti definibili come "modesti
consumatori", senza precisare se tale categoria sia applicabile in
concreto al creditore della prestazione previdenziale di cui è causa
(rendita per infortunio), e anzi, aggiunge l'INAIL, senza tenere
conto che l'applicabilità è esclusa a ragione della "natura
indennitaria e non alimentare delle prestazioni INAIL". In secondo
luogo si obietta che il giudice remittente "tende a una pronunzia
palesemente manipolativa del sistema legislativo in materia"
prospettando la trasformazione di una categoria meramente probatoria
in presupposto sostanziale di una regola di rivalutazione automatica,
la cui applicazione ai crediti previdenziali sarebbe cosi rimessa a
un apprezzamento discrezionale del giudice guidato da un criterio
impreciso quale la labile nozione di "modesto consumatore".
La Corte osserva in contrario che il dispositivo dell'ordinanza di
rimessione deve essere interpretato alla luce della motivazione. In
essa è precisato che "la classificazione del creditore tra i modesti
consumatori ha una rilevanza eslcusivamente probatoria, dal momento
che tale categoria non si differenzia dalle altre per una diversità
della disciplina giuridica dell'inadempimento", cioè serve a
facilitare la prova per presunzioni del maggior danno da svalutazione
monetaria, di cui sia chiesto il risarcimento a norma dell'art. 1224,
secondo comma, cod. civ. Tale classificazione perde perciò rilevanza
quando la disciplina generale del codice civile sia sostituita da una
regola speciale di rivalutazione automatica operante
indipendentemente dalla prova del danno, onde il richiamo, nel
dispositivo dell'ordinanza, della categoria del modesto consumatore
non va inteso come limite del petitum, ma soltato come una coloritura
riferita all'ipotesi sociologicamente di gran lunga più importante.
3. - La questione è fondata.
Le sezioni unite della Corte di cassazione interpretano l'art. 442
cod. proc. civ nel senso che il rinvio alle disposizioni di cui al
capo precedente del medesimo titolo, essendo previsto in funzione
della disciplina dei "procedimenti", riguarda le sole disposizioni di
natura processuale, restano ecslusa l'applicabilità nelle
controversie relative a prestazioni previdenziali della norma
sostanziale contenuta nell'art. 429, terzo comma. La disparità di
disciplina che l'art. 442 così interpretato comporta tra crediti
previdenziali e crediti di lavoro in ordine al risarcimento del danno
da svalutazione monetaria - regolato per i primi dalla norma generale
dell'art. 1224 cod. civ., per i secondi dalla norma speciale
dell'art. 429 cod. proc. civ. - è ritenuta lesiva del principio di
eguaglianza non tanto sotto il profilo dell'onere della prova
(fortemente attenuato, e anzi praticamente rimosso per i crediti
previdenziali di modesta entità, dalle presunzioni del giudice elaborate in tema di art. 1224, secondo comma, cod. civ.), quanto sotto
il profilo del diritto agli interessi legali. Mentre l'art. 429
ammette il cumulo della rivalutazione (automatica) del credito con
gli interessi legali, da calcolarsi, secondo l'opinione prevalsa,
sulla somma rivalutata, invece il risarcimento nella forma della
rivalutazione del credito è previsto dall'art. 1224, secondo comma,
in alternativa al risarcimento forfettario nella forma degli
interessi legali di cui al primo comma (cfr. Cass., Sez. un. n. 5299
del 1989). La differenza di trattamento si è ulteriormente
accentuata in seguito alla recente legge 26 novembre 1990, n. 353,
che ha elevato al dieci per cento annuo il saggio degli interessi
legali, né la Corte può tenere conto nel presente giudizio sospetti
di illegittimità costituzionale che, ad avviso dell'INAIL,
graverebbero ora sullo stesso art. 429, terzo comma, in relazione al
principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost.
La valutazione comparativa del giudice a quo procede dal punto di
vista funzionale, dal quale i crediti previdenziali sono assimilabili
ai crediti di retribuzione in ragione della comune finalità di
sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, prospettandosi
cosi anche per i secondi la ratio sottesa al più volte citato art.
429, cioè l'esigenza di difendere il potere di acquisto destinato a
tale finalità commisurando ai nuovi valori della moneta le somme
spettanti al lavoratore e inoltre compensandolo, nella misura degli
interessi legali, del pregiudizio sofferto per la mancata tempestiva
disponibilità.
Più esattamente - tenendo conto del caso di specie, in cui si
tratta di una prestazione previdenziale alla quale una parte della
giurisprudenza attribuisce natura indennitaria e non alimentare -
ciò che avvicina, sotto l'aspetto funzionale, le prestazioni
previdenziali ai crediti di retribuzione non è tanto la finalità
alimentare o di sostentamento del lavoratore del lavoratore e della
sua famiglia (che in certi casi, o oltre una certa misura, può
mancare), quanto la funzione di surrogare o integrare un reddito di
lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli aventi considerati
dall'art. 38, secondo comma, Cost. Per il tramite e nella misura di
questa norma si rende applicabile anche alla prestazioni
previdenziali l'art. 36, primo comma, quale parametro della "esigenze
di vita" del lavoratore (cfr. sent. n. 119 del 1991); e poiché
l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. è un modo di attuazione
dell'art. 36 (sent. n. 204 del 1989), appare fondata la valutazione
del giudice remittente che nella mancata previsione di una regola
analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo
dell'art. 3 Cost., ma altresì dell'art. 38.
4. - L'avvocatura dello Stato obietta, alla stregua della sentenza
n. 46 del 1983, che "ai fini dell'art. 3 Cost. è determinante, per
impedire una valutazione comparativa, la diversità strutturale delle
prestazioni raffrontate" più volte riconosciute da questa Corte
(sentenze nn. 350 del 1990 e 55 del 1991) e non superabile con
l'argomento della coincidenza di finalità. Ma il criterio enunciato
dalla sentenza n. 46 del 1983 non può essere assolutizzato. In quel
contesto era in discussione la disparità dei presupposti di fatto di
due attribuzioni aventi finalità analoghe: poiché la fattispecie
appartiene alla struttura di un determinato istituto, ben s'intende
come la Corte abbia considerata decisiva, ai fini dell'art. 3 Cost.,
la diversità strutturale delle attribuzioni messe a confronto. Nel
presente giudizio, invece, è in discussione non una diversità di
fattispecie, ma una diversità di disciplina dei crediti retributivi
e dei crediti previdenziali per quanto riguarda il risarcimento del
danno causato dal ritardo dell'adempimento. Vale perciò l'opposto
criterio, enunciato dalla sentenza n. 1045 del 1988, per cui, ai fini
della valutazione comparativa di due discipline alla stregua del
principio di eguaglianza, "rileva piuttosto il profilo funzionale che
quello strutturale".
5. - La regola della rivalutazione automatica non può essere
estesa ai crediti previdenziali in termini ricalcati integralmente
sul testo dell'art. 429.
Posto che tra questa norma e l'art. 1224 cod. civ. "intercorre un
rapporto di specialità" (Cass., ord. n. 74 del 1990, alla quale è
largamente improntata l'ordinanza introduttiva del presente giudizio
incindentale), essa trae dal sistema della responsabilità
contrattuale del codice civile, in cui si inserisce come norma
speciale, il criterio di determinazione del dies a quo della
rivalutazione e degli interessi legali. Tale criterio è dato
dall'art. 1219, secondo comma, n. 3, applicabile ai crediti di
lavoro, per cui il debitore è automaticamente in mora, ossia
risponde del ritardo dell'adempimento, fin dal giorno della
maturazione del diritto;
Questa regola è incompatibile con le esigenze organizzative e di
gestione degli enti pubblici previdenziali, nei confronti dei quali i
crediti alle rispettive prestazioni non possono diventare esigibili
se non in conseguenza di un provvedimento amministrativo (da tenersi
distinto dai procedimenti contabili afferenti all'emissione del
mandato di pagamento). Su questi crediti gli interessi legali e la
rivalutazione delle somme dovute decorrono dalla data del
provvedimento di reiezione della domanda oppure dopo centoventi
giorni dalla presentazione della medesima senza l'istituto si sia
pronunciato (arg. ex artt. 47, quarto comma, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, e 7 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in relazione
all'art. 1219, secondo comma, n. 2, cod. civ.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.
civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia
sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti
relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre
gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente
subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito,
applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della
somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le
condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore
per il ritardo dell'adempimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte