Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del cod.

pen. promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Corte di

assise di appello di Roma nel procedimento penale a carico di

Pugliese Vincenzo ed altri iscritta al n. 229 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di assise di appello di Roma, con ordinanza

emessa il 5 febbraio 1999, premesso di essere chiamata a giudicare

sull'appello proposto dalle parti civili e da due imputati,

condannati alla pena di anni due di reclusione per il reato di

rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, di

cui all'art. 262 cod. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

citato art. 262 cod. pen;

che, dedotta preliminarmente la rilevanza della questione in

considerazione "delle statuizioni della Corte di primo grado" e del

"tenore delle impugnazioni proposte", il giudice a quo ha osservato

che la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità prevede per

il reato da essa descritto la pena della reclusione non inferiore a

tre anni, con la conseguenza che la pena massima, non esplicitamente

indicata, resta stabilita, ai sensi dell'art. 23 cod. pen., in anni

ventiquattro di reclusione;

che, ad avviso del rimettente, il rilevante divario tra il

minimo ed il massimo edittale renderebbe meramente apparente la

predeterminazione legislativa della misurazione della pena, violando

così il principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma,

della Costituzione;

che, infatti, al lume di quanto affermato da questa Corte con

sentenza n.299 del 1992, se pure il conferimento al giudice del

potere discrezionale di determinare in concreto la sanzione da

irrogare, "individualizzandola" in rapporto al singolo caso, è il

mezzo più idoneo per il conseguimento delle finalità della pena,

quali previste dal nostro ordinamento, tale potere rischia di

trasformarsi in arbitrio quando venga lasciato al giudice un così

ampio margine di scelta (nella specie si va da una pena suscettibile

di sospensione condizionale, ove applicata nel minimo ed in presenza

di una circostanza attenuante, ad una pena di ben ventiquattro anni

di reclusione) da non risultare in alcun modo correlabile alla

variabilità delle fattispecie concrete;

che la Corte rimettente dubita, altresì, della

ragionevolezza dell'indicato trattamento sanzionatorio, rilevando

come la pena massima prevista dall'art. 262 cod. pen. per il delitto

di rivelazione di notizie c.d. riservate risulti uguale a quella

comminata dall'art. 261 cod. pen. per il più grave reato di

rivelazione di segreti di Stato.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 262 cod. pen. con esclusivo riferimento al

trattamento sanzionatorio ivi prefigurato, sotto il duplice profilo

della eccessiva divaricazione fra il minimo ed il massimo edittale,

che si assume elusiva del principio di legalità della pena, e della

irragionevolezza della pena edittale massima, in quanto

corrispondente a quella prevista dall'art. 261 cod. pen. per il più

grave reato di rivelazione di segreti di Stato;

che, peraltro, come indicato nelle premesse in fatto

dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo si trova a dover fare

applicazione della norma denunciata nell'ambito del giudizio di

appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma il

21 dicembre 1996, sentenza che ha, tra l'altro, dichiarato due degli

imputati colpevoli del reato di cui all'art. 262 cod. pen.,

condannandoli, previa concessione delle attenuanti generiche, alla

pena di anni due di reclusione, e che ha viceversa assolto gli stessi

ed altro imputato dal medesimo reato in relazione all'addebito

concernente uno specifico documento;

che detta sentenza è stata impugnata dagli imputati,

relativamente al capo di condanna, e dall'Avvocatura dello Stato, in

rappresentanza delle parti civili Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero della difesa, quanto all'assoluzione;

che, in tale situazione processuale, il profilo

dell'eccessivo divario tra la pena minima e la pena massima comminate

per il reato in questione, e del conseguente rischio che il potere

discrezionale del giudice nella determinazione della pena in concreto

assuma i connotati dell'arbitrio, esula evidentemente dal perimetro

del thema decidendum sottoposto al giudice a quo il quale non è in

alcun modo chiamato ad esercitare l'anzidetto potere discrezionale,

rivedendo la scelta sanzionatoria già concretamente operata dal

giudice di primo grado;

che, infatti, mentre l'impugnazione delle parti civili contro

la sentenza di proscioglimento è per definizione limitata alla sola

responsabilità civile (art. 576, comma 1, cod. proc. pen.), il

divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 3, cod.

proc. pen. in rapporto ai casi in cui appellante sia il solo

imputato, impedisce altresì alla Corte rimettente di modificare la

pena inflitta dal giudice di primo grado con il capo di condanna, la

quale non può essere né ulteriormente ridotta (in quanto irrogata

nel minimo), né per converso aumentata, anche in caso di rigetto

dell'appello (ostandovi il citato divieto);

che, per le omologhe ragioni, non viene del pari

concretamente in rilievo nel giudizio a quo l'asserita

irragionevolezza della pena massima comminata dalla norma impugnata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla

Corte di assise di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte