Sentenza n. 157/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/11/1972 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 114legge 1424/1940
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 114,
primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 22 luglio 1970 dal giudice. di sorveglianza
del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a
carico di Zecchino Antonio, Stella Antonio e Lombardi Renato, iscritte
ai nn. 323, 324 e 325 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal giudice di sorveglianza
del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a
carico di Pizzolante Michele, iscritta al n. 30 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del
24 marzo 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice
relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidene del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento di applicazione di misure di
sicurezza nei confronti di tale Stella Antonio, il giudice di
sorveglianza presso il tribunale di Firenze sollevava, con ordinanza
del 22 luglio 1970, questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 114, primo comma, della legge doganale -
secondo cui la dichiarazione di abitualità in contrabbando produce gli
stessi effetti della abitualità a delinquere -, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si premette che la questione è
ammissibile nella sede in cui è stata sollevata perché, nonostante la
scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento che ha
applicato la misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza conserva
il potere di riesaminare il provvedimento stesso quando sia
erroneamente applicativo di una misura di sicurezza, non formandosi in
proposito la cosa giudicata.
Osserva il giudice a quo che, pur essendo l'abitualità nel
contrabbando (art. 112 legge doganale) diversa da quella prevista
nell'art. 102 del codice penale, alla prima, in virtù della norma
impugnata, sono collegati i medesimi effetti che conseguono alla
seconda e segnatamente la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro per la durata minima di due
anni.
Tale rinvio puro e semplice alla disciplina sancita dagli artt.
109, 216 e 217 del codice penale, contrasterebbe, ad avviso del giudice
a quo, con l'art. 25, terzo comma, della Costituzione, secondo cui
"nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge", perché la norma impugnata, ricollegando ad una
certa fattispecie di pericolosità sociale una misura di sicurezza non
propria di essa, ma di altra e diversa specie, eluderebbe, attraverso
un rinvio generico ad una diversa disciplina normativa, il precetto
costituzionale secondo cui è necessaria un'apposita previsione di
legge.
Inoltre, prosegue l'ordinanza di rimessione, la statuizione di
uguali effetti per due distinte ipotesi violerebbe il principio
costituzionale d'uguaglianza, per ingiustificata equiparazione di
situazioni diverse, sotto i seguenti profili: a) la situazione di
pericolosità sociale ravvisata nel contrabbando abituale (art. 112
legge doganale) è di minor rilievo di quella prevista dall'art. 102
del codice penale, che richiede la condanna a gravi pene detentive,
mentre la prima suppone anche lievi violazioni, per le quali i diritti
sottratti non siano inferiori complessivamente alle 50.000 lire; b)
nessun limite di tempo è previsto dall'art. 112 della legge doganale,
diversamente da quanto disposto dall'art. 102 cod. pen., per
l'ulteriore condanna che comporta, in aggiunta alle tre precedenti, la
dichiarazione di abitualità.
È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto di intervento depositato il 21 ottobre 1970, chiedendo
dichiararsi l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il presupposto accolto dal
giudice di merito, secondo cui la pericolosità sociale dell'abituale
in contrabbando è minore di quella del delinquente abituale comune,
non risulta fondato. Al contrario, la speciale normativa degli artt.
112 e 114 della legge doganale appare ispirata a particolare rigore,
richiamando gli stessi effetti previsti dagli artt. 109 e 216 cod.
pen., proprio perché diretta a tutelare l'interesse generale alla
riscossione dei tributi, il quale riceve dalla Costituzione una
specifica tutela che vale a qualificarlo come un interesse
particolarmente differenziato (cfr. sentenze della Corte costituzionale
n. 50 del 1965 e n. 45 del 1963).
Pertanto il legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità in
sede di politica criminale, legittimamente ha disposto l'applicazione a
colui che è stato dichiarato delinquente abituale in contrabbando
delle stesse misure di sicurezza previste per il delinquente abituale
comune.
Soggiunge infine la difesa dello Stato che non contrasta con
l'invocato principio di legalità (art. 25, comma terzo, della
Costituzione) la statuizione, effettuata dal legislatore, anche
mediante generico rinvio ad altra normativa, di applicare le medesime
misure di sicurezza a situazioni di pericolosità sociale che,
nell'ambito della sua discrezionalità, ha considerato equivalenti.
2. - Nel corso dei procedimenti di applicazione di misure di
sicurezza nei confronti di Zecchino Antonio e di Lombardi Renato il
giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze sollevava, con
due distinte ordinanze di identico tenore, ed uguali a quella sopra
indicata, la medesima questione di legittimità costituzionale
dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424
(c.d. legge doganale) in riferimento agli stessi artt. 3, primo comma,
e 25, terzo comma, della Costituzione.
3. - Identica questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dal medesimo giudice di sorveglianza, nel procedimento a
carico di Pizzolante Michele, con ordinanza del 9 dicembre 1970, nella
quale si dà conto, con richiami di giurisprudenza, del perché venga
in questione, ai fini del decidere, l'art. 114 della legge doganale,
anziché l'art. 83 della legge sul monopolio del sale e del tabacco,
richiamato nella sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze. Considerato in diritto :
Attesa l'identità dell'oggetto, i giudizi vanno riuniti e decisi
con unica sentenza.
Le questioni sollevate dalle diverse ordinanze sono due:
a) se l'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n.
1424, secondo cui gli effetti della dichiarazione di abitualità nel
contrabbando sono quelli stessi stabiliti dall'art. 109 del codice
penale che disciplina l'abitualità a delinquere comune, non contrasti
con il principio d'uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione,
in quanto parifica, agli effetti di misure detentive, due ipotesi
diverse, quella del contrabbandiere abituale che abbia riportato
quattro condanne a pene eventualmente lievi, e quella del delinquente
comune la cui abitualità non può essere dichiarata se non in seguito
a gravi condanne;
b) se l'impugnato art. 114, primo comma, della legge 25 settembre
1940, n. 1424, non contrasti con il principio di legalità garantito
dalla Costituzione anche in tema di misure di sicurezza (art. 25, terzo
comma, Cost.), in quanto col semplice richiamo all'art. 109 del codice
penale attribuisca ad una certa specie di pericolosità sociale
(l'abitualità in contrabbando) le conseguenze previste per una specie
diversa.
Entrambe le questioni sono infondate.
1. - La valutazione della pericolosità dei singoli reati, e il
compito di graduare per ciascuno le pene e le eventuali misure di
sicurezza, spetta al legislatore, entro i limiti imposti dai principi
generali e specificamente dagli artt. 2 e 27 della Costituzione. Ben
può il legislatore, perseguendo ragionevoli fini di politica
criminale, punire un reato in modo più severo di un altro che appaia a
taluni meno dannoso o riprovevole; allo stesso modo può regolarsi per
l'applicazione delle misure di sicurezza, che sono legittimamente
previste anche per fatti non punibili.
Né si comprende perché la recidiva abituale in contrabbando
dovrebbe meritare un trattamento diverso e più favorevole della comune
recidiva abituale. Il contrabbando non soltanto è un reato diretto
contro un interesse generale dello Stato, costituzionalmente protetto
(artt. 53 e 14, terzo comma, Cost.), ma è capace di creare situazioni
di pericolo e di pubblico allarme.
Il ricorso al principio di uguaglianza, sotto l'aspetto di un minor
rilievo penale dell'abitualità in contrabbando rispetto alla generica
abitualità nel delitto, è del tutto fuori luogo.
2. - Non sussiste in alcun modo la violazione del principio di
legalità giustamente esteso dalla Costituzione anche alle misure di
sicurezza (art. 25, terzo comma). L'art. 114, primo comma, della legge
doganale, che con il preciso rinvio all'art. 109 del codice penale
prevede per la dichiarazione di abitualità in contrabbando i medesimi
effetti stabiliti per l'abitualità a delinquere, costituisce una
completa, tassativa e non equivoca previsione legislativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 114, primo comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424
(legge doganale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma,
e 25, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte