Sentenza n. 157/1976
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/07/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 1053/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053 (disposizioni per l'applicazione di
regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine
vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi), promossi con due
ordinanze emesse il 3 aprile 1974 dalla Corte d'appello di Firenze nei
procedimenti penali rispettivamente a carico di Bassi Rino e di Pernini
Felice, iscritte ai nn. 280 e 431 del registro ordinanze 1974 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4
settembre 1974 e n. 317 del 4 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze di pari data (3 aprile 1974) e di identico
tenore, emesse nel corso di due distinti procedimenti penali, la Corte
d'appello di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione, dell'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre
1969, n. 1053, concernente "disposizioni per l'applicazione di
regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine
vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi", in relazione all'art.
1, lett. b e c, della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740.
Osserva il giudice a quo che la suddetta legge di delegazione ha
autorizzato, fra l'altro, il Governo ad emanare le norme necessarie per
assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti del
trattato istitutivo della Comunità economica europea, già operanti
nel nostro ordinamento, e per sanzionare penalmente le relative
infrazioni nei limiti dell'ammenda fino a lire due milioni e
dell'arresto fino ad un anno, applicabili congiuntamente o
alternativamente.
La norma denunziata, prevedendo, invece, che per la corresponsione
dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna
1969-1970, si applichino le disposizioni del d.l. 18 dicembre 1968, n.
1234, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 5,
implicitamente configurerebbe come delitto, anziché come reato
contravvenzionale, in violazione della delega, l'inesatta esposizione
di dati o notizie relativi ai prodotti agricoli di cui è causa.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte è chiamata, con due distinte ordinanze, a
decidere se l'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, violi gli
artt. 76 e 77 della Costituzione per avere superato i limiti posti
dalla legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740. La quale commina
le pene contravvenzionali dell'ammenda fino a due milioni di lire e
dell'arresto fino a un anno, applicabili congiuntamente o
alternativamente, mentre il decreto delegato, richiamando il
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni
nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, consentirebbe di punire come
delitti alcune previsioni di reato.
2. - La questione è unica e, pertanto, i due giudizi vengono
riuniti per essere definiti con la stessa sentenza.
3. - È da premettere che, a seguito del regolamento comunitario 22
settembre 1966, n. 136, concernente l'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi, il decreto-legge 9 novembre
1966, n. 912, emanato per la campagna olearia 1966-1967, puniva
all'articolo 12 - ove il fatto non costituisse più grave reato -, con
la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire
cinquantamila a lire tre milioni la consapevole esposizione, in
denunce, dichiarazioni o atti equipollenti, di notizie o dati inesatti
relativamente ai prodotti ammessi all'integrazione, e l'uso -
sempreché il fatto non costituisse più grave reato di tali denunce,
dichiarazioni o atti equipollenti; disponeva, inoltre, l'aumento di un
terzo della pena comminata dal codice penale (art. 640) per l'ipotesi
che il fatto fosse commesso al fine di ottenere integrazioni o
indennizzi non dovuti o in misura superiore ai dovuti.
Successivamente, la legge di conversione 23 dicembre 1966, n. 1143,
mutando questa terza ipotesi di illecito, considerava perfetto il reato
col raggiungimento del fine (cioè col conseguimento delle integrazioni
o degli indennizzi) e determinava la pena nella reclusione da uno a
cinque anni e nella multa da lire ventiquattromila a centoventimila.
Altre norme (alcune delle quali attinenti, in via transitoria, ai
prodotti di qualsiasi provenienza e da chiunque detenuti alla data di
entrata in vigore del decreto) stabilivano sanzioni pecuniarie (a volte
la multa: artt. 34, in relazione agli artt. 17, 18 e 26; 37, in
relazione agli artt. 22 e 23; 48, in relazione agli artt. 45 e 47;
talaltre l'ammenda: art. 38, primo comma, in relazione all'art. 5; o
anche una sanzione pecuniaria generica e non qualificata, evidentemente
di carattere amministrativo: art. 38, secondo e terzo comma).
Salva la innovazione all'art. 12 (e un ritocco all'art. 38), il
quadro sanzionatorio non è stato modificato dalla citata legge di
conversione.
4. - Per la campagna olearia 1967-1968, provvide il decreto- legge
21 novembre 1967, n. 1051, convertito con modificazioni nella legge 18
gennaio 1968, n. 10, che, all'art. 9, ripeteva le norme penali
dell'art. 12, primo, secondo e terzo comma, della legge di conversione
del precedente decreto ed aggiungeva previsioni di reati
contravvenzionali per la omessa o irregolare tenuta di registri, per la
omessa o ritardata trasmissione di documenti, per il mancato rilascio
della dichiarazione di produzione: le pene erano, rispettivamente,
l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni; da lire ventimila a
lire quattrocentomila; da lire centomila a lire due milioni.
5. - Quelle su citate sono tutte norme speciali e temporanee con
efficacia circoscritta alle campagne olearie per le quali erano state
espressamente emanate.
6. - Di poco posteriori sono i regolamenti comunitari 28 ottobre
1969, n. 2132, e 21 novembre 1969, n. 2309, obbligatori in tutti i loro
elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Tali
regolamenti non prevedono sanzioni, ma impegnano ciascuno Stato membro,
produttore di olio, a instaurare un regime di verifiche e di controlli,
intesi ad assicurare che sussistano i requisiti per l'integrazione del
prezzo del prodotto, e specificano le modalità di tali verifiche e
controlli, oltre a dettare minute prescrizioni e ad imporre rigorosi
adempimenti per il conseguimento dell'integrazione stessa.
7. - La legge delega n. 740 del 1969, a sua volta, ha, tra l'altro,
autorizzato il Governo a dare esecuzione agli obblighi che derivano dai
regolamenti già operanti e dalle direttive e decisioni comunitarie e a
stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le infrazioni, nei
limiti dell'ammenda sino a lire due milioni e dell'arresto sino a un
anno, applicabili congiuntamente o alternativamente.
La relazione parlamentare Vedovato al disegno di legge (cam. dep.,
V Legisl., doc. n. 553-A, pag. 7) era stata inequivoca e categorica,
affermando che "la facoltà concessa al Governo di legiferare in
materia di sanzioni amministrative e penali, di solo carattere
contravvenzionale, per le infrazioni alle norme dei regolamenti, delle
direttive e delle decisioni comunitarie, (...) risponde ad una esigenza
quanto mai effettiva: chiarire cioè che le sanzioni previste
dall'articolo 650 del codice penale relativamente alle infrazioni ai
provvedimenti legalmente dati dall'autorità devono estendersi alle
violazioni dei provvedimenti dipendenti dall'esecuzione dei Trattati di
Roma".
A prescindere dalla inesatta equiparazione tra il reato
(contravvenzionale) di cui all'art. 650 cod. pen. e le infrazioni
(contravvenzionali) di cui alla legge delega, per le quali il
trattamento sanzionatorio è assai più severo, non c'è dubbio che
quest'ultima ha inteso mantenersi nell'ambito delle infrazioni
(contravvenzionali) inerenti a prescrizioni, provvedimenti e decisioni
delle autorità comunitarie, senza interferire nella materia dei
delitti previsti e puniti dalle leggi penali dello Stato.
8. - Dalle considerazioni che precedono consegue che la sollevata
questione è fondata, non potendosi dubitare che il d.P.R. n. 1053 del
1969, che è stato emanato in attuazione della delega, abbia violato
gli artt. 76 e 77 Cost., per aver recepito le disposizioni del
decreto-legge n. 1234 del 1968, convertito nella legge n. 5 del 1969,
che contempla, oltre a reati contravvenzionali, sanzionati con
l'arresto e 'ammenda, anche delitti, sanzionati con la reclusione e la
multa.
9. - Va da sé, tuttavia, che i comportamenti illeciti attinenti al
regime delle integrazioni del prezzo dell'olio, se altrimenti previsti
come delitti, né degradano a fatti contravvenzionali, né, esclusi
dalla sfera di applicabilità del decreto delegato, a seguito della
presente decisione, cessano di essere dei delitti: essi restano
punibili alla stregua del codice penale, sotto i titoli di falso e di
truffa (ed è compito del giudice a quo accertare se le fattispecie
concrete vi rientrino).
In sostanza, le violazioni della legge di delegazione non
consistono nell'avere il decreto attribuito carattere delittuoso e
comminato le corrispondenti sanzioni (reclusione e multa) a fatti che
essa legge limita a quelli contravvenzionali (e sanzionati con
l'arresto e con l'ammenda), bensì nell'aver previsto, anziché delle
sole contravvenzioni, anche dei delitti di falso e di truffa, che erano
in passato ipotizzati dalla legislazione speciale in esame (e da questa
puniti più severamente che non dal codice penale).
10. - È superfluo rilevare che la delega è rispettata quanto alle
contravvenzioni di cui alla legislazione anteriore (d.l. n. 1234 del
1968 - legge n. 5 del 1969), stante che, come si è già riscontrato,
le pene ivi previste (un massimo di lire due milioni di ammenda) non
eccedono i limiti della delega stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in
motivazione, dell'art. 1 del d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053
(Disposizioni per l'applicazione di regolamenti comunitari nei settori
delle materie grasse di origine vegetale, degli ortofrutticoli e degli
agrumi), nella parte in cui, richiamando in vigore il decreto-legge 18
dicembre 1968, n. 1234, convertito con modificazioni nella legge 12
febbraio 1969, n. 5, prevede fatti di reato punibili con la reclusione
e con la multa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte