Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATO IN GENERE - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELLA AUTORITA' - POSSESSO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - OMESSO RINNOVO - SANZIONI - PREVISIONE DI UNA FATTISPECIE PENALE E NON ANCHE DI ALTRA - RAGIONEVOLE TUTELA DI UN DETERMINATO INTERESSE E NON ANCHE DI INTERESSI DI UGUALE VALORE - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questa Corte ha gia' affermato il principio secondo cui non puo' censurarsi una disciplina che, come nel caso, ragionevolmente tuteli un interesse, argomentando che essa non tuteli interessi di uguale valore o addirittura piu' rilevanti. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 650 c.p. e 2 e 4 l. 26 luglio 1965, n. 966 nella parte in cui prevedono solo l'incriminazione di chi sia munito del certificato di prevenzione incendi e lo abbia lasciato scadere ovvero abbia tenuto un comportamento non conforme agli obblighi prescritti, e non anche di chi non abbia mai richiesto il suddetto certificato mantenendo lo stesso comportamento). - S. n. 168/1982.
Riguarda ancheart. 4 legge 966/1965art. 2 legge 966/1965
REATO IN GENERE - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' - POSSESSO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - PREVISIONE DI UNA FATTISPECIE PENALE E NON ANCHE DI ALTRA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - O. n. 101/1983 e S. n. 168/1982.
Riguarda ancheart. 4 legge 966/1965art. 2 legge 966/1965
REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - COD. PEN., ART. 650 - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 23 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita') sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 23 e 25, secondo comma, Cost., essendo stata, la stessa questione, gia' dichiarata infondata con sent. n. 168 del 1971, e non essendo stati prospettati nell'ordinanza nuovi profili, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza.
REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - COD. PEN., ART. 650 - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' - CONTRAVVENZIONE DESCRITTA TASSATIVAMENTE NEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI - SINDACATO DEL GIUDICE SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 650 c.p., che punisce l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragione di giustizia o di sicurezza o d'ordine pubblico e d'igiene, non contrasta con la riserva di legge sancita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale ha piu' volte affermato che il principio di legalita' non e' violato "quando sia una legge dello Stato, non importa se proprio la medesima legge o un'altra legge, a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorita' non legislativa, alla cui trasgressione deve seguire la pena" (sent. n. 26 del 1966 e 61 del 1969); nel caso dell'art. 650 c.p., la materialita' della contravvenzione e' descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi, spettando al giudice penale di indagare, volta per volta, se il provvedimento sia stato legittimamente emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto da una legge che determini con "sufficiente specificazazione" le condizioni e l'ambito di applicazione del provvedimento.
EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - COD. PEN., ART. 650 - IDENTITA' DI SANZIONE PER L'INOSSERVANZA DEI PIU' DIVERSI PROVVEDIMENTI - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 650 c.p., non viola il principio di eguaglianza, pur comminando la medesima sanzione per l'inosservanza dei piu' diversi provvedimenti, giacche' oggetto del reato in esame sono il turbamento della tranquillita' e dell'ordine pubblico, beni che rimangono sempre gli stessi in qualsiasi modo vengono offesi, mentre e' sempre uguale la condotta del perturbatore, consistente nel rifiuto di ottemperare ad un provvedimento legittimo.
DIRITTI INVIOLABILI - ESERCIZIO - LIMITI A TUTELA DI ALTRI BENI E DIRITTI, PUBBLICI E INDIVIDUALI, NON RICORDATI IN MODO ESPRESSO DALLA COSTITUZIONE - ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONALE - SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI PROVVEDIMENTI ARBITRARI - COD. PEN., ART. 650, INCISO "O D'ORDINE PUBBLICO" - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 13-21 E 23 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non contrasta con gli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Costituzione, l'art. 650 c.p., denunciato limitatamente all'inciso "o (per ragione) d'ordine pubblico". Invero la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo diverrebbe illusoria ove fosse consentito esercitarli in modo da compromettere altri beni e diritti, pubblici e individuali, non ricordati in modo espresso dalla Costituzione, fuori dell'ambito delle leggi e della civile regolamentazione. Ne' v'e' timore di possibili arbitri da parte dell'autorita' di valutare le esigenze di ordine pubblico, da intendersi come ordine pubblico costituzionale (cfr. sent. di questa Corte n. 19 del 1962), ove si consideri l'ampiezza del sindacato operato dal giudice penale sulla legittimita' del provvedimento non osservato, che e' esteso al vizio di eccesso di potere, ed alla rispondenza dell'atto a ragionevoli motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico ed igiene, previsti con "sufficiente specificazione" da singole leggi dello Stato.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO DEL GIUDIZIO PRINCIPALE: CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 650 COD. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME IN BASE ALLE QUALI E' STATO EMESSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' - FATTISPECIE - PROPONIBILITA'.
La fattispecie dell'art. 650 Cod. pen. richiede il collegamento con un provvedimento "legalmente dato"; locuzione che si riferisce alla legalita' non soltanto formale, ma anche sostanziale del provvedimento, nel senso che esso deve essere dato dall'autorita' competente e nelle forme previste, e deve altresi' trovare, in una o piu' norme dell'ordinamento giuridico il suo titolo di intrinseca legittimita'. Contestata la legittimita' costituzionale di dette norme, si contesta la legalita' del provvedimento e quindi il fondamento dell'imputazione nel giudizio principale. (Specie in cui era stata eccepita l'improponibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, 1 e 2 del R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, sollevata nel giudizio penale a carico di un ministro del culto pentecostale, imputato della contravvenzione di cui all'art. 650 Cod. pen., per non aver osservato il divieto, fattogli dall'autorita' di p.s., di esercitare il culto e tenere aperto l'oratorio prima di ottenere l'approvazione e l'autorizzazione governative, previste dai suddetti articoli della legge del 1929 e del decreto del 1930).
Riguarda ancheart. 3 legge 1159/1929art. 1 r.d. 289/1930art. 2 r.d. 289/1930