Sentenza n. 157/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/12/1980 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 153/1969
- art. 3legge 153/1969
- art. 3legge 160/1975
- art. 3d.l. 30/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modif. dall'art. 3 del d.l. 2
marzo 1974, n. 30, conv. in legge 16 aprile 1974, n. 114 e modif.
dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1976 dal pretore di Ferrara nel
procedimento civile vertente tra Cardi Agnese e l'INPS, iscritta al n.
702 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1977;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Vivarelli Emma e l'INPS, iscritta al
n. 10 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 51 del 23 febbraio 1977;
3) ordinanza emessa il 15 giugno 1977 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Anelli Domenica e l'INPS, iscritta al
n. 367 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 265 del 28 settembre 1977;
4) ordinanza emessa il 7 marzo 1979 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Salvini Bonaccini Giuseppina e l'INPS,
iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979.
Visti l'atto di costituzione di Vivarelli Emma e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice
relatore Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 19 ottobre 1976 (n. 702 Reg. ord. 1976) il pretore
di Ferrara sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3 del
d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (convertito nella legge 16 aprile 1974, n.
114), nella parte in cui detta norma condiziona la corresponsione della
pensione sociale al mancato godimento di una pensione di guerra, ovvero
riduce l'importo della pensione sociale qualora l'ammontare della
pensione di guerra sia inferiore all'importo della pensione sociale,
fino al raggiungimento complessivo dello stesso ammontare.
La parte attrice (Cardi Agnese) aveva richiesto all'INPS, nella
concorrenza degli altri requisiti di legge, la corresponsione della
pensione sociale, pur dichiarando di essere beneficiaria di pensione di
guerra. L'istituto aveva rigettato l'istanza in applicazione della
norma di cui al citato art. 26; in sede giurisdizionale, quale mezzo al
fine di ottenere l'accoglimento della domanda, veniva sollevata
questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e
38 della Costituzione.
Il pretore, nel fare propria tale tesi, osservava che, abbia
carattere risarcitorio, ovvero sia adempimento di un obbligo etico, il
diritto alla pensione di guerra sorge in conseguenza di un sacrificio,
sopportato in ragione del compimento di un dovere costituzionalmente
imposto, che ingenera disagio in chi tale sacrificio ha dovuto
sopportare.
Pertanto, la corresponsione della pensione di guerra deve essere
considerata un atto riparatorio volto a dare parziale ristoro ad una
situazione di svantaggio in cui il pensionato è venuto a trovarsi
rispetto agli altri cittadini. Appare perciò in contrasto con l'art.
3 della Costituzione che il godimento di una pensione di guerra vada a
costituire ostacolo alla corresponsione della pensione sociale
allorché ne ricorrano gli altri requisiti prescritti dalla legge.
Inoltre negare, in base alla attuale normativa, di poter accedere agli
strumenti previdenziali, apprestati in via generale per tutti i
cittadini, ai beneficiari di una pensione di guerra, sarebbe anche in
contrasto con l'art. 38 della Costituzione, che prevede il diritto,
per i cittadini bisognosi, al mantenimento ed alla assistenza sociale.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata; spiegava
intervento il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre le parti non si
costituivano.
L'Avvocatura dello Stato, nel richiamare i lavori parlamentari
relativi alla legge n. 153 del 1969, rileva come la finalità della
pensione sociale debba essere ravvisata nell'esigenza di ovviare alle
primarie necessità di vita dei cittadini ultrasessantacinquenni
bisognosi e sprovvisti di qualunque reddito avente carattere
continuativo. La peculiare natura della pensione di guerra non esclude,
quanto meno sotto il profilo economico, la effettività del reddito che
la stessa procura ai beneficiari; consegue da ciò che l'esclusione di
questi dall'ambito dei soggetti abilitati a percepire la pensione
sociale sia logicamente corretta ed aderente ai principi costituzionali
invocati, dei quali anzi può e deve essere considerata attuazione.
Con ordinanza in data 14 dicembre 1976 (n. 10 Reg. Ord. 1977); il
pretore di Modena sollevava analoga censura di legittimità
costituzionale impugnando sia il comma terzo, n. 2, che il comma quinto
della disposizione surricordata, atteso che nel caso di specie la parte
(Vivarelli Emma) aveva ottenuto dall'INPS la corresponsione di un
assegno pari alla differenza tra l'importo della pensione di guerra di
cui era titolare e l'importo allora in corso della pensione sociale.
Il giudice a quo invocava quale parametro costituzionale l'art. 3
della Costituzione; a sostegno del proprio giudizio di non manifesta
infondatezza della questione adduceva per un verso argomenti analoghi a
quelli del pretore di Ferrara, e, ancora, ragioni desumibili dall'esame
dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dal quale risulterebbe
evidente il trattamento di favore che il legislatore aveva riservato ai
percettori di pensioni di guerra. Incomprensibile, ad avviso del
magistrato remittente, risulterebbe l'eccezione - ritenuta unica -
contenuta nella norma impugnata, atteso che essa verrebbe a colpire
proprio, tra i beneficiari di pensione di guerra, i meno fortunati e
più bisognosi. L'eguaglianza ai fini previdenziali ed assistenziali
dei titolari di pensioni di guerra verrebbe così ad essere lesa in
maniera irrazionale e pertanto in violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata. Si
costituiva Vivarelli Emma e spiegava intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Nell'atto di costituzione, la Vivarelli aderisce sostanzialmente
alla tesi svolta dal giudice a quo e chiede che la proposta eccezione
venga accolta.
Del tutto analoghe a quelle riassunte a proposito dell'ordinanza
del pretore di Ferrara sono le ragioni esposte dall'Avvocatura dello
Stato per chiedere che la proposta eccezione venga dichiarata non
fondata.
Anche il pretore di Genova, con ordinanza datata 15 giugno 1977 (n.
367 Reg. Ord. 1977), sollevava analoga questione, richiamando anche
l'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, con riferimento agli artt.
3 e 38 della Costituzione. Le argomentazioni svolte a sostegno della
non manifesta infondatezza della questione sono largamente coincidenti
con quelle del pretore di Modena; solo, nell'esaminare i motivi di
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo rileva che
l'art. 26 citato sarebbe discriminatorio senza giustificazione
nell'ambito dei pensionati di guerra, in quanto tra di essi esclude
totalmente dal diritto a percepire la pensione sociale quelli che hanno
subito un maggior danno. (e perciò godono della pensione di guerra
più alta) e solo parzialmente coloro che hanno subito un danno minore
e godono perciò di una pensione minore.
Comunicata e notificata l'ordinanza, si costituiva, peraltro fuori
termine, Anelli Domenica, parte ricorrente nel giudizio di merito, con
una memoria nella quale sosteneva la fondatezza della proposta
questione.
Infine, il pretore di Bologna, con ordinanza in data 7 marzo 1979
(n. 379 Reg. Ord. 1979), sollevava la medesima questione. L'ordinanza
di remissione è motivata esclusivamente con riferimento a quella del
pretore di Modena.
Non si è avuta costituzione di parti: è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale
dello Stato, svolgendo le argomentazioni già note.. Considerato in diritto :
1. - Con le quattro ordinanze di cui in narrativa i pretori di
Ferrara, Modena, Genova e Bologna sollevano la medesima questione di
legittimità costituzionale, tutti con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, due con riferimento anche all'art. 38. I giudizi possono
essere quindi riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione non è fondata con riferimento ad alcuno dei due
invocati parametri costituzionali.
Risulta chiaramente dal testo dell'art. 26 della legge n. 153 del
1969, istitutiva della pensione sociale, ed è confermato dai lavori
parlamentari che si conclusero con la sua approvazione, quali siano la
natura, la destinazione e il fine della pensione sociale. La legge
stabilisce che i destinatari sono i cittadini ultrasessantacinquenni
residenti nel territorio nazionale che, "comunque, non siano titolari
di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a L.156.000
annue", con esclusione dal loro calcolo del reddito dominicale della
casa di abitazione. Di questa regola costituisce esplicita applicazione
la condizione che i beneficiari della pensione sociale "non abbiano
titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali od
assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra".
Il legislatore del 1969 intese introdurre, "per la prima volta,
nell'ordinamento giuridico italiano... un principio di sicurezza
sociale", il "diritto, cioè, di tutti i cittadini anziani e bisognosi
alla assistenza" (confr. relazioni del ministro proponente e del
relatore della legge al Senato).
Come la dottrina ha posto in evidenza, l'istituzione della pensione
sociale si inquadra nell'attuazione del primo (non del secondo) comma
dell'art. 38 della Costituzione, che attribuisce ad "ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere" il
"diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale".
La natura assistenziale della pensione sociale è fra l'altro
sottolineata dal fatto che essa è a carico dello Stato.
Questa essendo la natura della pensione sociale, il presupposto
della mancanza di altri redditi di importo complessivo superiore a
quello della pensione, non irragionevolmente opera anche in confronto
della pensione di guerra, come il legislatore ha stabilito.
Le giuste considerazioni dei giudici a quibus sul carattere
risarcitorio della pensione di guerra come dovuto atto di riparazione
verso chi ha sopportato un sacrificio in ragione del compimento di un
dovere, la difesa della Patria, costituzionalmente imposto, possono
assumere il solo rilievo di una critica alla misura entro la quale lo
Stato ha dovuto contenere il riconoscimento economico di quel
sacrificio.
Ma la pensione di guerra nella sua modesta entità non cessa di
costituire, per chi la percepisce, un elemento di quel reddito
complessivo minimo che costituisce la soglia (progressivamente
aumentata con le leggi successive a quella del 1969) al di là della
quale viene meno l'intervento assistenziale della collettività che si
esprime nella pensione sociale; allo stesso modo (come si può
osservare per analogia) il dovere dei parenti di somministrare gli
alimenti (art. 438 c.c.) non sussiste quale che sia la fonte del
reddito che esclude l'esistenza dello stato di bisogno.
Non esiste, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
denunciata dai giudici a quibus, per il preteso trattamento
differenziato che l'art. 26 della legge n. 153 del 1969 (nella sua
formulazione originaria e in quella risultante dall'art. 3 del d.l. n.
30 del 1974 convertito nella legge n. 114 del 1974) stabilirebbe a
danno dei pensionati di guerra, non escludendo il loro reddito dal
novero di quelli la cui somma costituisce il limite della concessione
ed entità della pensione sociale.
3. - Né è vero quel che afferma il pretore di Modena che, "a
differenza di chi abbia invece diritto a qualsiasi altra prestazione di
previdenza e di assistenza", il pensionato di guerra sia escluso dalla
pensione sociale. Al contrario, come si è già ricordato, l'art. 26
(tanto nella formulazione del 1969, quanto e più incisivamente in
quella del 1974), esclude dalla pensione sociale "coloro che hanno
titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed
assistenziali... erogate con carattere di continuità dallo Stato o da
altri enti pubblici o da Stati Esteri", con la sola eccezione degli
assegni familiari, evidentemente per la loro destinazione finale al
sostentamento di persone diverse dal beneficiano della pensione
sociale.
4. - Tanto meno esiste violazione dell'art. 3 della Costituzione
per il fatto, singolarmente denunziato dal pretore di Genova, che "chi
ha subito danno (di guerra) maggiore (indennizzato con maggiore
pensione di guerra) non ha diritto alla pensione sociale, mentre
acquisisce tale diritto chi ha subito un danno minore". Di tutta
evidenza, ciò avviene non con violazione, ma con attuazione del
principio di eguaglianza.
5. - Certo il legislatore avrebbe potuto nella sua
discrezionalità, privilegiare le pensioni di guerra escludendone la
rilevanza - come del resto aveva fatto nell'art. 27 della legge 18
marzo 1968, n. 313 sul riordinamento della legislazione pensionistica
di guerra - ad ogni fine, anche previdenziale od assistenziale. Ma
ciò, sempre nella sua discrezionalità non volle fare quando,
successivamente, istituì la pensione sociale e ne dispose
espressamente la non cumulabilità con le pensioni di guerra. Il che
fu, sempre espressamente, confermato nell'art. 77 del testo unico sulle
pensioni di guerra 23 dicembre 1978: nel quale l'apparente antinomia
tra il primo comma, che ripete la irrilevanza del reddito da pensioni
di guerra ai fini previdenziali ed assistenziali, e il secondo comma,
che fa salve espressamente le disposizioni sulle pensioni sociali
escludenti la loro cumulabilità con le pensioni di guerra, costituisce
solo una ineleganza del testo, - cioè del modo del coordinamento - che
non ne vulnera la chiarezza e l'efficacia, né consente rilievi di
incostituzionalità, essendo la disposizione certamente non
irragionevole, come innanzi si è dimostrato.
6. - I soli pretori di Ferrara e di Genova riferiscono anche
all'art. 38, oltre che all'art. 3, della Costituzione il loro dubbio di
incostituzionalità dell'art. 26 della legge istitutiva della pensione
sociale più volte richiamata. Ma lo fanno: il pretore di Genova senza
alcuna specificazione sulle ragioni del preteso contrasto fra la norma
ordinaria e quella costituzionale; il pretore di Ferrara indicando il
contrasto nel fatto che l'art. 38 della Costituzione "prevede
espressamente il diritto, per ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e alla
assistenza sociale".
Poiché la pensione sociale ha appunto il fine di soccorrere i
cittadini sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (quale che sia la
fonte di questi mezzi), la censura risulta già confutata dalle
precedenti considerazioni. Se poi la censura sottointendesse che,
escludendo il cumulo di pensione sociale e pensione di guerra, la legge
non assicurerebbe la sufficienza dei detti mezzi, essa investirebbe i
limiti nei quali lo Stato è in grado di provvedere all'assistenza dei
cittadini bisognosi, che siano o non siano titolari di pensioni di
guerra, e, di tutta evidenza, non assurgerebbe al rango di questione
costituzionale.
Quanto al richiamo che il pretore di Genova fa impropriamente
all'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sufficiente rilevare
che la detta norma - limitandosi ad elevare l'importo della pensione
sociale e corrispondentemente l'importo del reddito ostativo alla
corresponsione della pensione sociale - è estranea alla questione di
costituzionalità sottoposta alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dell'art. 3 del d.l.
2 marzo 1974, n. 30 (convertito in legge con la legge 16 aprile 1974,
n. 114 e come modificato dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160)
come in epigrafe sollevata dai pretori di Ferrara, Modena, Genova e
Bologna in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte