Sentenza n. 157/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 22, del
d.P.R. 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal
Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bergonzoni
Renato e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208
dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione di Bergonzoni Renato e
dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Bergonzoni Renato e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso depositato il 18 febbraio 1980, Renato
Bergonzoni, premesso che, caposquadra Vigile del Fuoco addetto al
Comando di Bologna, destinato al laboratorio di falegnameria, era
addetto al laboratorio in permanenza e quindi con carattere di
continuità, aveva riportato il 15 maggio 1978, mentre ivi stava
manovrando una piallatrice meccanica, un infortunio sul lavoro a
seguito del quale gli venivano amputate la falange unguale dito medio
e la falange anulare della mano sinistra, ed era stato curato
all'I.O.R., che gli era residuata una invalidità permanente di grado
da accertarsi nel corso del giudizio, che l'INAIL di Bologna aveva
rifiutato la copertura e la prevenzione previste dalla legge contro
gli infortuni sul lavoro eccependo che il Bergonzoni era vigile del
fuoco e, pertanto, non era soggetto ad obbligo assicurativo ai sensi
dell'art. 1 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ma la eccezione
dell'Istituto era infondata e, comunque, le norme, se interpretate
nel senso prospettato dall'INAIL, erano da reputarsi in contrasto con
l'art. 3 Cost., chiese che l'adito Pretore di Bologna in funzione di
giudice del lavoro dichiarasse competere ad esso Bergonzoni la
copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro per
l'infortunio occorsogli e condannasse l'Istituto a corrispondere al
ricorrente le provvidenze di legge per l'infortunio (invalidità
temporanea, cure ed eventuale rendita per invalidità permanente)
nella misura da accertarsi in corso di giudizio. Con memoria
depositata il 31 marzo 1980 l'INAIL oppose che il Bergonzoni non
poteva considerarsi soggetto dell'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro perché l'art. 1 n. 22 t.u. 1124/1965, con
prescrivere l'obbligo di assicurazione per i lavoratori "impiegati
per l'estinzione di incendi", esplicitamente esclude il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.2. - Con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 (notificata il 2 e
comunicata il 9 del successivo mese di maggio; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1980 e iscritta al n. 398
R.O. 1980), richiamati i fatti, ha rilevato che il Corpo dei vigili
del fuoco, successivamente al T.U. del 1965, è divenuto un organo
civile dello Stato, dichiarò non manifestamente infondata la
questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 22 t.u.
1124/1965 nella parte in cui esclude il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco dalla tutela assicurativa obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Bergonzoni
l'avv. Franco Agostini giusta procura a margine alle deduzioni
depositate il 10 luglio 1980, con le quali ha chiesto anzitutto una
decisione interpretativa della disposizione impugnata sulla base
della C. cost. 114/1977 diretta ad intendere il t.u. nel senso che la
tutela assicurativa è garantita a tutti i dipendenti che operino in
condizioni di rischio a prescindere dalla qualifica ai medesimi
spettante e in subordine ha concluso per la fondatezza della proposta
questione, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 2 luglio 1980 per
notar M. Festa di Roma rep. n. 4938, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e
Pasquale Napolitano che, con deduzioni depositate il 19 agosto 1980,
hanno concluso per la manifesta infondateza della questione
d'incostituzionalità.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il
18 agosto 1980, con il quale ha rilevato che il giudice a quo non
aveva fatto menzione dell'art. 38 co. 2 Cost., che rientra nella
discrezionalità del legislatore preferire un autonomo apprestamento
di appropriate misure di tutela per una categoria pubblica il cui
lavoro presenta carattere di estrema differenziazione anche sotto il
profilo dei rischi di infortunio, ha richiamato la normativa
disciplinatrice delle attività del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (artt. 46 e 55 legge 13 maggio 1961, n. 469,
riflettenti la licenza straordinaria fino a due anni per malattia
dipendente da causa di servizio; art. 48 legge 469/1961 per il quale
l'Amministrazione sopporta le spese di trasporto, cura e degenza nei
casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta e
immediata di servizio; art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che
riconosce al vigile equo indennizzo per la perdita di integrità
fisica subita per infermità riconosciuta dipendente da causa di
servizio; art. 84 legge 469/1961 che prevede la corresponsione di una
indennità speciale annua in caso di cessazione dal servizio
permanente per infermità proveniente da causa di servizio; artt. 64
e 75 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che attribuisce ai vigili del
fuoco la pensione privilegiata per infermità o lesioni, dipendenti
da fatti di servizio per essere essi a tali effetti equiparati ai
dipendenti militari; art. 74 legge 469/1961, che al personale
volontario non vincolato da rapporto d'impiego attribuisce
un'apposita assicurazione che copre tutti gli infortuni in servizio
per i quali le spese di degenza e cura sono comunque a carico dello
Stato) e infine la particolare iniziativa governativa esplicata con
l'art. 4 d.d.l. che dispone speciali elargizioni a favore di
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere; ha concluso
che la sollevata questione di legittimità costituzionale non è
oggettivamente diretta a rimuovere una situazione di sostanziale
disuguaglianza a danno dei vigili del fuoco perché costoro
usufruiscono di istituti diversi ma non di minore efficacia
protettiva di tal che se a questi istituti derivanti dal suo speciale
status si sovrapponesse la disciplina generale sulla assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ne seguirebbe non una
parificazione ma un ingiustificato vantaggio. Pertanto ha la difesa
erariale concluso per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della proposta questione.
2.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa del
Bergonzoni, con memoria depositata il 5 marzo 1987, ha dedotto che
l'esclusione soggettiva del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, prevista dall'art. 1 n. 22 d.P.R. 1124/1965, è
irrazionale e contraria ai principi generali dell'assicurazione
infortuni nonché alla giurisprudenza della Corte (sentt. 114/1977,
55/1981, 231/1986) ed ha concluso per la declaratoria di
illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in
riferimento anche all'art. 38 Cost. per la parte in cui esclude il
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.3. - Nella pubblica udienza del 18 marzo 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno discusso l'avv.
Agostini per il Bergonzoni e l'avv. Stato Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto
3. - L'art. 1 (attività protette) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) co. 3 - per il
quale "l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che,
nelle condizioni previste nel presente titolo, siano addette ai
lavori... 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco" è sospettato di violazione dell'art.
3 Cost. perché "pur sussistendo il requisito oggettivo
dell'attività svolta con esposizione a rischio, non è previsto il
requisito soggettivo in quanto il Bergonzoni è vigile del fuoco".
Così prospettato l'incidente è inammissibile perché il giudice a
quo, limitandosi a rilevare che successivamente al t.u. del 1965 il
Corpo dei vigili del fuoco è diventato organo civile dello Staato,
non ha tenuto conto della legislazione speciale sul Corpo, anteriore
e successiva al t.u., e, pertanto, è versato nell'impossibilità di
verificare se questa normativa somministri agli appartenenti al Corpo
provvidenze non meno valide di quelle previste dal t.u. del 1965,
l'accesso al quale è inibito dalla disposizione impugnata. Indagine
riservata al giudice del merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 co. 3 n. 22 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
nella parte in cui esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di
Bologna in funzione di giudice del lavoro con ordinanza 23 aprile
1980 (n. 398/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte