Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi

terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con

R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con ordinanze 6 dicembre 1962 del

Pretore di Milano nei procedimenti penali a carico di Toffoli Antonio,

Caputo Leone e Cianfrone Clara, iscritte ai nn. 110, 111 e 118 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 153 e n. 167 rispettivamente dell'8 e del 22 giugno 1963.

Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione

del Giudice Michele Fragali;

Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;

Considerato che, con le ordinanze predette, è stata, in modo

identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.

110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s.,

approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41

della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non

contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la

libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma

anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché

coordinarla a fini sociali;

che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi

terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento

all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto

di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al

pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento,

senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;

che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di

avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

(art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato,

non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad

essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U.

delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,

promossa dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 41 e 113

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1963:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte