Sentenza n. 158/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/07/1976 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Ministro per la marina
mercantile, delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 18 febbraio 1974, depositato in cancelleria il 9 marzo
successivo ed iscritto al n, 3 del registro 1974, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione
Puglia 17 marzo 1973, n. 409, con il quale è stato approvato il "Piano
regolatore particolareggiato per il risanamento ed il restauro
conservativo della città vecchia di Taranto".
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1976 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Ministro per la marina mercantile.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto notificato il 18 febbraio 1974 e depositato il successivo
9 marzo, il Ministro per la marina mercantile protempore, all'uopo
delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri e rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per
regolamento di competenza contro il Presidente della Giunta della
Regione Puglia, in relazione al decreto di detto Presidente 17 marzo
1973, n. 409, con il quale è stato approvato il "Piano regolatore
particolareggiato per il risanamento ed il restauro conservativo della
città vecchia di Taranto".
Premesso: che il decreto impugnato è stato, bensì, notificato a
cura del Comune di Taranto al "Demanio dello Stato Marina - c/o
Capitaneria di Porto" il 12 luglio 1973, ma senza gli atti e grafici
che ne fanno parte integrante, così come senza atti e grafici è stato
pubblicato nel "Bollettino ufficiale della Regione Puglia" e che,
quindi, da tali notificazioni non poteva risultare se ed in quale
misura il Piano approvato poteva incidere su beni facenti parte del
Demanio dello Stato o del patrimonio indisponibile di proprietà dello
Stato;
che, per quanto più specificamente riguarda la Presidenza del
Consiglio dei ministri, unica legittimata a proporre ricorso per
regolamento di competenza, soltanto a seguito della nota 17 dicembre
1973, essa ha avuto conoscenza che quel Piano e, quindi, il decreto che
lo aveva approvato, venivano ad incidere su beni della natura suddetta,
mutandone radicalmente la destinazione;
tanto premesso, al fine evidente di dimostrarne la tempestività, a
sostegno del ricorso si deduce sostanzialmente quanto segue:
Esorbita dalla competenza regionale, anche nel campo urbanistico,
il prendere in considerazione per cambiarne la destinazione, beni
appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
In particolare, il mutamento di destinazione dei beni suddetti, ai
sensi dell'art. 828 c.c. può essere disposto soltanto dall'autorità
amministrativa statale, nei modi stabiliti dalle leggi che li
riguardano ossia dalla legge e dal regolamento della contabilità dello
Stato, com'è stato anche dichiarato con la sentenza di questa Corte 18
maggio 1959, n. 31.
Né possono invocarsi, in contrario, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n.
8, o la legge 16 maggio 1970, n. 281, in quanto:
a) è vero che spetta agli organi regionali l'approvazione dei
Piani particolareggiati ai sensi dell'art. 1, comma primo e comma
secondo, lett. g, del d.P.R. n. 8 del 1972, ma nessuna norma
costituzionale od ordinaria attribuisce alle Regioni a statuto
ordinario la potestà di incidere sul regime dei beni pubblici statali
ed anzi l'art. 8, comma primo, del citato d.P.R. n. 8 del 1972,
testualmente dispone che "resta ferma la competenza degli organi
statali in ordine... 1) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello
Stato";
b) tra i beni demaniali o patrimoniali dello Stato trasferiti alle
Regioni a statuto ordinario con l'art. 11 della legge n. 281 del 1970
non rientrano quelli del Demanio marittimo o quelli indisponibili.
Dopo gli adempimenti di legge, si sono costituiti in giudizio il
Ministro ricorrente ed il Presidente della Giunta regionale della
Puglia, il cui patrocinio, in data 13 dicembre 1974, ha depositato,
tardivamente, una memoria che per tale ragione non può essere presa in
esame dalla Corte.
Peraltro, le deduzioni contenute in detta memoria agevolmente si
desumono dalla memoria che, a sua confutazione, ha depositato
l'Avvocatura generale dello Stato, in data 22 aprile 1976.
Con tale memoria, infatti, l'Avvocatura dello Stato ha, in
sostanza, dedotto quanto segue:
a) in primo luogo (confutando così espressamente analoga eccezione
sollevata dal patrocinio della Regione) ha ribadito la tesi, già
svolta nel ricorso, secondo la quale il termine per proporre conflitti
di attribuzione decorre dal giorno nel quale gli organi all'uopo
legittimati (Presidente del Consiglio dei ministri per lo Stato,
Presidente della Giunta per le Regioni) abbiano avuto piena conoscenza
diretta dell'atto o provvedimento che si assume lesivo delle rispettive
competenze, citando a conforto di tale tesi alcune sentenze di questa
Corte;
b) confutando, poi, le deduzioni di merito contenute nella citata,
tardiva memoria del patrocinio della Regione, l'Avvocatura dello Stato
ha opposto che oggetto del ricorso è l'intangibilità da parte delle
Regioni, quale che sia la potestà di cui intendano fare o abbiano
fatto uso, dei beni appartenenti al Demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e che i piani particolareggiati, ben lungi
dall'essere meramente programmatici, sono immediatamente esecutivi e,
come tali, suscettibili di immediata esecuzione, con la conseguente
violazione dei diritti dei titolari dei beni che ne sono colpiti.
Nell'udienza pubblica l'Avvocatura generale dello Stato ha
insistito nel chiedere che il ricorso venga dichiarato tempestivo e
fondato. Considerato in diritto :
È pregiudiziale l'accertamento della tempestività del ricorso.
Come questa Corte con la recentissima sentenza n. 132 ha affermato,
dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 32
della legge 11 marzo 1953, n. 87, si evince che i ricorsi regionali
avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato debbono essere
notificati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.
Trattandosi, poi, di atti, per definizione generali e che sono
anche tali nella maggior parte dei casi, legge costituzionale e legge
ordinaria (vincolata quest'ultima a quanto disposto dalla prima) si
sono così conformate al criterio adottato in materia di giustizia
amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari
determinati e, quindi, non suscettibili di notificazione o
comunicazione (art, 2 del regolamento di procedura dinanzi alle Sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con r.d. 17 agosto
1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto
nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sui giudizi davanti
ai tribunali amministrativi regionali).
Analogo criterio è accolto, poi, dall'art. 39 della legge n. 87
del 1953, anche per i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e
tra Regioni, disponendosi che debbono essere proposti entro sessanta
giorni dalla pubblicazione o notificazione ovvero dalla piena
conoscenza dell'atto altrimenti avuta, che, evidentemente viene in
considerazione soltanto in via sussidiaria, quando manchino
pubblicazione o notificazione.
L'atto contro il quale è stato proposto il ricorso in esame è un
provvedimento regionale avente carattere prevalentemente generale, ma
avente, nel contempo, anche un destinatario determinato, ossia il
Demanio marittimo dello Stato e, quindi, soggetto sia a pubblicazione,
sia a notificazione.
Infatti è stato pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia" del 31 marzo 1973 e notificato a cura del Comune di Taranto (al
quale il piano regolatore particolareggiato per il risanamento della
Città Vecchia impugnato si riferisce) al "Demanio dello Stato-Marina,
Comando Capitaneria di Porto", in data 12 luglio 1973, evidentemente
nella qualità di rappresentante in sede del Ministero della marina
mercantile, destinatario determinato.
Infatti, secondo la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato,
i piani regolatori particolareggiati oltre che pubblicati debbono
essere notificati ai proprietari dei beni che vi risultino interessati.
E che il Ministero della marina mercantile nella specie fosse il
diretto interessato risulta in modo evidente anche dal fatto che il
Presidente del Consiglio dei ministri lo ha delegato a proporre in sua
vece il ricorso in esame.
In conformità con i principi sopra richiamati, pertanto, deve
ritenersi che il termine per la proposizione del ricorso decorreva
dalla data di notificazione, ossia dal 12 luglio 1973.
Né possono opporsi, in contrario, le sentenze di questa Corte n.
104 del 1972 e n. 87 del 1973, in quanto con quelle sentenze, in
difetto di obbligo di pubblicazione o di notificazione degli atti
impugnati, per accertare la tempestività dei relativi ricorsi, si
doveva ricorrere al criterio sussidiario della piena conoscenza
altrimenti avuta dell'atto da impugnare.
Ne consegue che essendo stato notificato alla Regione Puglia
soltanto il 18 febbraio 1974 e cioè quando era decorso di gran lunga
il termine di sessanta giorni dal 12 luglio 1973, il ricorso in esame
dev'essere dichiarato inammissibile per tardività.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dallo Stato contro la Regione Puglia, in relazione al decreto
del Presidente della Regione Puglia 17 marzo 1973, n. 409, col quale
è stato approvato il piano regolatore particolareggiato per la Città
Vecchia di Taranto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte