Sentenza n. 158/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 71r.d. 1127/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo
comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), promossi con due ordinanze emesse il 4 dicembre 1993
dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi sui ricorsi proposti dalla Dieffegi
S.r.l., iscritte ai nn. 486 e 487 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Investita del ricorso proposto dalla Dieffegi S.r.l. avverso
il provvedimento del 19 novembre 1991, con il quale l'Ufficio
centrale dei brevetti aveva rigettato la domanda di concessione del
brevetto per marchio presentata dalla stessa Dieffegi S.r.l., la
Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, con una ordinanza emessa il 4 dicembre 1993, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,
secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della
Costituzione.
Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione che ne
disciplina la composizione - cioè l'impugnato art. 71, secondo
comma, applicabile alla materia dei marchi d'impresa per il richiamo
fattone dall'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (Testo
delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati), come
sostituito dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 - si
porrebbe in contrasto con tutte le fondamentali garanzie poste a
tutela delle parti in giudizio, in quanto prevede che "il direttore
dell'Ufficio (brevetti) fa parte della Commissione senza voto
deliberativo". In particolare, a causa di tale disposizione
risulterebbero lesi:
a) l'art. 108 della Costituzione, poiché l'inserimento nel
collegio, quale componente attivo, ancorché senza voto deliberativo,
del direttore dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato
non assicurerebbe adeguatamente il requisito di indipendenza imposto
dalla Costituzione anche ai giudici delle giurisdizioni speciali;
b) l'art. 3 della Costituzione e l'art. 6 della legge 19 agosto
1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), per la
disparità di trattamento delle due parti del giudizio, dal momento
che la parte privata (istante per la concessione del brevetto) non
godrebbe del particolare favore riservato alla parte pubblica (la
pubblica amministrazione, rappresentata dall'Ufficio brevetti),
ammessa a far parte del collegio giudicante;
c) l'art. 24 della Costituzione, perché, in conseguenza della
predetta situazione, anche il diritto di difesa della parte
ricorrente risulterebbe fortemente mortificato dalla possibilità
della controparte di partecipare all'attività formativa e
istruttoria della decisione, pur dopo che la parte ricorrente sia
stata allontanata in applicazione dell'art. 61 del d.P.R. 8 maggio
1948, n. 795 (Testo delle disposizioni regolamentari in materia di
marchi registrati).
In via preliminare, al fine di verificare la sussistenza della
propria legittimazione ad investire la Corte costituzionale del
dubbio di costituzionalità in oggetto, la Commissione ricorrente, in
esito ad un particolareggiato excursus storico della disciplina
legislativa regolante l'organizzazione e le funzioni della
Commissione, afferma la propria natura di organo giurisdizionale
nell'esercizio della competenza, assegnatale dalla legge in via
esclusiva, di decidere, come nel caso, sui ricorsi proposti dagli
istanti per la concessione dei brevetti avverso i provvedimenti di
rigetto emessi dall'Ufficio centrale per i brevetti. A supporto di
tale affermazione, il giudice a quo richiama anche la concorde
giurisprudenza della Cassazione e della stessa Corte costituzionale,
che in alcune pronunzie ha implicitamente ammesso la dedotta natura
giurisdizionale, giudicando questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla Commissione medesima. La stessa la Commissione
rimettente afferma, inoltre, che la rilevanza di una questione di
legittimità costituzionale, che, come quella in esame, abbia ad
oggetto una norma che regola la composizione della Commissione
stessa, è in re ipsa, poiché è destinata ad incidere sulla
potestas iudicandi dell'organo chiamato a decidere nel giudizio da
cui ha origine la questione incidentale.
Riguardo alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente,
osserva che la mancanza di voto deliberativo non esclude che la
partecipazione di una delle parti al collegio si configuri
palesemente come un elemento di alterazione dell'equilibrio delle
posizioni delle parti del processo e di pregiudizio
dell'imparzialità dell'organo giudicante, non giustificato dalla
sussistenza di ragioni particolari che impongano la deroga dei sopra
richiamati principi fondamentali in tema di giurisdizione.
Infine, la Commissione a quo auspica che la Corte consenta a tali
valutazioni (che sarebbero, peraltro, coerenti con la sua precedente
giurisprudenza) con una pronuncia di accoglimento, considerato che
nel caso una sentenza adeguatrice non sarebbe idonea ad eliminare
dall'ordinamento la norma denunciata.
2. - Con ordinanza di identico contenuto emessa, anch'essa il 4
dicembre 1993, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in occasione della decisione
di un altro ricorso proposto dalla Dieffegi S.r.l., è stata
sollevata la stessa questione di legittimità costituzionale
dell'art. 71, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n.
1127, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di identico contenuto la Commissione dei
ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 108 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,
secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), il quale dispone che "il Direttore dell'Ufficio fa
parte della Commissione senza voto deliberativo".
Poiché le ordinanze pongono una medesima questione svolgendo
identiche argomentazioni, i due giudizi possono essere riuniti per
essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Occorre innanzitutto premettere che, come questa Corte ha
più volte ammesso pur senza specifiche argomentazioni (v. sentenze
nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958), non si può minimamente dubitare che
la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio
italiano brevetti e marchi sia legittimata a sollevare questioni di
legittimità costituzionale. È, infatti, pacifico nella
giurisprudenza del giudice della legittimità che, quando decide sui
ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti,
la predetta Commissione ha natura di organo di giurisdizione
speciale, un organo che, essendo preesistente all'entrata in vigore
della Costituzione, non contraddice il divieto di istituzione di
giudici speciali disposto dall'art. 102, secondo comma, della
Costituzione medesima.
Ed, invero, la composizione della Commissione (formata da persone
scelte fra i magistrati di grado non inferiore a quello di
consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle
università o degli istituti superiori), le garanzie di indipendenza
o di "terzietà" della Commissione stessa, le regole in base alle
quali è modellato il procedimento (ispirate al principio del
contradittorio e alla discussione pubblica del ricorso e connotate,
quanto alla pronunzia e alla forma delle sentenze e delle ordinanze,
dal rinvio alle norme del codice di procedura civile), l'oggetto del
giudizio (tutela di diritti soggettivi), la forma della decisione
(operata con un provvedimento denominato per legge "sentenza") e la
impugnabilità di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, sono
indici sicuri, alla stregua della costante giurisprudenza di questa
Corte (v., ad esempio, sentenze nn. 226/1976, 12/1971 e 114/1970),
conducenti alla conclusione che la Commissione de qua sia da
qualificare come giudice ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale).
3. - La questione è fondata.
Nel procedimento contenzioso che si svolge davanti alla
Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano
brevetti e marchi, oltre al ricorrente, è indubbiamente parte anche
la pubblica amministrazione nella veste dell'Ufficio centrale dei
brevetti. La disposizione impugnata, la quale prevede che della
predetta Commissione fa parte, se pure senza voto deliberativo, il
direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, contiene, dunque, una
norma in virtù della quale un organo esercitante un'attività
giurisdizionale delibera le proprie sentenze con la presenza al suo
interno di una delle parti del giudizio.
Questa Corte ha costantemente affermato (v. sentenze nn. 2/1974 e
27/1972) che la presenza nell'organo giudicante di una parte, se pure
investita di una funzione pubblica, contrasta con i principi
costituzionali. Infatti, l'inserimento nella Commissione del
direttore dell'ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di
giudizio a seguito dell'impugnazione dell'interessato e che è stato
nel corso del giudizio stesso il contraddittore diretto del
ricorrente, oltre ad alterare profondamente ed irrimediabilmente
l'eguaglianza assicurata alle parti dall'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, lede sostanzialmente la garanzia di indipendenza
disposta dall'art. 108, secondo comma, della Costituzione anche per i
giudici speciali. Né si potrebbe sostenere che tali violazioni siano
escluse dalla mancata attribuzione al direttore dell'Ufficio centrale
dei brevetti di un voto deliberativo, poiché la mera presenza di una
parte all'interno dell'organo giudicante e la pura possibilità della
stessa di interloquire nella fase in cui la decisione si forma
pregiudicano gravemente l'imparzialità del giudice e producono
un'indebita alterazione della parità processuale delle parti in
causa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 71, secondo
comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle
disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), nella parte in cui prevede che il direttore
dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione
indicata nella medesima disposizione allorché essa svolge funzioni
giurisdizionali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte