Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

16 novembre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente

tra D'Agostini Maria Carla e la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l.,

iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione della Romana Edilizia Piazza Ennio

s.r.l;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'avvocato Adolfo Zini per la Romana Edilizia Piazza Ennio

s.r.l.

Ritenuto che nel corso della fase di merito di un giudizio

possessorio, il pretore di Roma, con ordinanza del 19 novembre 1998,

ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo

comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'azione di

reintegrazione nel possesso per i "detentori di immobili o alloggi in

forza di contratti onerosi facenti capo ad attività alberghiere, di

residence ed assimilate";

che, ad avviso del rimettente, il "prevalente orientamento

dottrinario e giurisprudenziale", escludendo in tali casi l'azione di

reintegrazione, si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 Cost., per la violazione del principio di

uguaglianza, sia rispetto ai soggetti legittimati all'azione (tra i

quali sono ricompresi persino gli acquirenti del possesso in mala

fede o contra ius), stante la sussistenza in tutti i casi

dell'esigenza posta a fondamento della tutela possessoria (ne cives

ad arma ruant), sia rispetto agli altri cittadini, i quali possono

opporre all'altra parte il divieto di autotutela;

b) con l'art. 24 Cost., per la violazione del diritto di

difesa del detentore, esposto al potere della controparte del

rapporto di estrometterlo unilateralmente dall'alloggio con la forza

(come era avvenuto nella specie), senza poter opporre a tale parte il

divieto di autotutela;

che, secondo il giudice a quo la detenzione autonoma e

qualificata di un alloggio in forza di un contratto di residence

d'albergo o simili, stipulato a titolo oneroso con una controparte

che opera sul mercato professionalmente e per un fine di lucro, non

può essere ricondotta a ragioni di mera ospitalità - intesa,

quest'ultima, come espressione metagiuridica di sentimenti di

cortesia, benevolenza e tolleranza -, ma vale a legittimare l'azione

di reintegrazione (indipendentemente dalla natura precaria o

temporanea del godimento del bene) anche nei confronti del

concedente;

che si è costituita la parte convenuta nel giudizio a quo

richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di

alloggio e chiedendo dichiararsi "infondata o comunque inammissibile"

la sollevata questione sotto entrambi i profili prospettati:

a) in relazione all'art. 3 Cost., per la peculiare

provvisorietà o precarietà del diritto di godimento dell'alloggio

da parte del cliente di albergo, residence o simili, soggetto al

diritto di recesso ad nutum della controparte, non costretta a

seguire la consueta procedura di sfratto, che sarebbe di grave

ostacolo all'efficiente esercizio dell'attività alberghiera (o di

quella a questa assimilabile);

b) in relazione all'art. 24 Cost., perché il cliente di

albergo, residence o simili può tutelare compiutamente i propri

diritti esercitando le azioni di inadempimento contrattuale nel caso

di illegittimo recesso della controparte dal rapporto.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, in quanto

escluderebbe - secondo l'orientamento che egli stesso qualifica

"prevalente" - la legittimazione attiva dei clienti di albergo,

residence (od assimilati) all'azione di reintegrazione;

che tale presupposto interpretativo non viene presentato dal

giudice a quo quale espressione di "diritto vivente" e neppure quale

unica esegesi praticabile della disposizione impugnata, ma anzi quale

approdo ermeneutico dichiaratamente non condiviso, al quale afferma

di preferire (diffusamente argomentando al riguardo) l'opposta

interpretazione, a lui non preclusa, ritenuta secundum

Constitutionem;

che, pertanto, la sollevata questione - come altre volte

sottolineato da questa Corte in casi analoghi - va dichiarata

manifestamente inammissibile, perché la prospettazione del

rimettente non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità

costituzionale (che egli ha mostrato, in concreto, di non nutrire

affatto e di poter risolvere in via interpretativa), ma appare, in

realtà, diretta - al fine di proteggere l'emananda pronuncia

dall'alea di una impugnazione e di una eventuale riforma od

annullamento - a contestare un'unica pronuncia della Corte di

Cassazione (Cass. 8 agosto 1985, n. 4403) nonché la decisione emessa

nel giudizio a quo dal Tribunale in accoglimento del reclamo proposto

dal concedente avverso l'interdetto di reintegrazione (v., ex multis

ordinanze nn. 93 del 2000, 54 del 1999, 70 del 1998, 410 del 1994).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte